Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 462 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CARRETTA MARTINA
( ) con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'Avv. CARRETTA MARTINA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Argenta (FE) il giorno 30/04/2006, trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Argenta (FE) dell'anno 2006, Atto n. 10, parte I ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) la figlia divenuta Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente del quinto anno dell'Istituto tecnico IPSIA di Argenta continuerà ad abitare con il padre presso la casa di Via Ferruccio Parri
12 int. 2, già assegnata al padre in sede di separazione;
3) Per quanto concerne il mantenimento della figlia, poiché è solita Per_1 trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono di comune accordo che stante la permanenza pressoché paritaria con entrambi i genitori, come già previsto in sede di separazione, non verrà previsto alcun contributo al mantenimento ma ciascun genitore avrà cura di occuparsi e far fronte alle esigenze di nei periodi di Per_1 permanenza presso ciascuno di loro. I genitori vicendevolmente si impegnano a rimborsare a chi le avrà anticipare le spese straordinarie e a corrispondere il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Ferrara;
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina 1 di 3
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati da Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. -
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, b) mensa scolastica, c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio (l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente); - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter;
b) campi estivi;
Le eventuali restanti spese straordinarie che non possono farsi rientrare nell'elenco di cui sopra e da sostenersi nell'interesse di dovranno essere previamente Per_1 concordate e documentate. L'assegno unico continuerà ad esser percepito in misura del 50% da ciascun genitore. 4) A definizione dei loro rapporti patrimoniali la SInora si obbliga fin da ora CP_2
e si impegna a cedere e vendere al SI la propria Controparte_1 quota indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'immobile sito in San Nicolò (FE), Via Ferruccio Parri 12, int 2 attualmente di proprietà comune dei coniugi, costituito da un appartamento posto al piano primo e da un vano uso garage al piano seminterrato il tutto censito nel N.C.E.U. del Comune di Argenta al Foglio 4 con i mappali 358 sub 18 cat. A/3 – cl. 2 – vani 5, Rendita Euro 542,28 (l'abitazione) e mappale 358 sub 7 Cat. C/6 cl. 3 mq 13, Rendita Euro 60,43 (il garage) entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio con spese inerenti e conseguenti alla compravendita integralmente a carico del SI
. Il prezzo della cessione della quota di proprietà Controparte_1 della SInora al SInor viene CP_2 Controparte_1 determinata di comune accordo tra le parti in euro 5.000,00
(cinquemila/00) in considerazione del fatto che la SInora CP_2 riconosce che le rate del mutuo contratto per l'acquisto originario della predetta abitazione sono state integralmente versate dal SI
. 5) I signori e si Controparte_1 CP_2 Controparte_1
pagina 2 di 3 sono dichiarati economicamente autosufficienti e nulla hanno a che pretendere reciprocamente;
6) I ricorrenti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di aver regolato e definito ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro intercorrente, per cui, fatta salva l'esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso, ed in particolare degli obblighi assunti al precedente punto 4) rinunciano sin da ora espressamente e reciprocamente ad ogni azione, rivendicazione e/o pretesa l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia altra ragione di natura economica e patrimoniale. 7) Tutte le spese della presente procedura sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 24/2/2025 i coniugi esponevano che in data 30/4/2006 avevano contratto matrimonio in
Argenta; che dall'unione era nata la figlia maggiorenne ma non Per_1 indipendente sotto il profilo economico;
che con decreto del
24/5/2022 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 8/4/2025 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza..
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Argenta in data
30/4/2006 da e e Controparte_1 CP_2 iscritto al numero 10 parte I del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Argenta di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 8 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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