Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 827/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 827/2022 R. G., vertente tra
, sito in Oliveri (ME), via del Mare n. 2 (Cod. Fisc. Parte_1
), in persona del Dr. , n.q. di legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2 della società amministratrice del detto condominio, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Fabio Martorana (con pec indicata),
Appellante contro
, Controparte_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 282/2022, emessa, in data 19 aprile 2022, dal Tribunale di Patti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 282/2022, emessa, in data 19 aprile 2022, il Tribunale di Patti, ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha revocato il DI opposto N. Controparte_2
81/2011, condannando il opposto, al pagamento in favore Parte_1 Parte_1 dell'opponente di € 117,74 per spese ed € 1.620,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta dalla signora avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2011 (nrg 387/2011) del Controparte_2
Tribunale di Patti. Vinte le spese dei due gradi di giudizio”.
All'udienza del 9 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante non ha presentato le note nel termine assegnato, e, pertanto, veniva fissata la successiva udienza del 4 febbraio 2025, anch'essa sostituita con il deposito di note scritte.
A tale udienza non venivano depositate note scritte.
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La mancata presentazione di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni delle parti, ex art. 127 ter
c.p.c., all'udienza del 9 novembre 2024 e a quella, successiva, del 4 febbraio 2025, comporta, in
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Dispone, infatti, detta norma che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Trattandosi di provvedimento collegiale, che definisce il giudizio, l'estinzione del processo va dichiarata con sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., che dispone che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”). L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n. 282/2022, emessa, in data 19 aprile 2022, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- Spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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