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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/06/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
Dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
Dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1088/2019, posta in deliberazione all'udienza del 9 gennaio 2025 e vertente
TRA
e , in proprio e nella qualità di eredi (Avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
Denise Olia)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Armando Conti)
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20/19 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 20/19 il Tribunale di Viterbo ha respinto la domanda proposta da Per_1
e che avevano agito - tutti in proprio e la prima
[...] Parte_1 Parte_2
anche iure hereditatis - nei confronti della per ottenere la condanna al CP_1
risarcimento dei danni subiti in occasione del ricovero ospedaliero del congiunto deceduto in data 9 maggio 2012, e ha disposto la compensazione delle Parte_3
spese di lite.
e anche nella qualità di eredi della madre Parte_1 Parte_2 Persona_1
deceduta nel corso del giudizio di primo grado, hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 20/2019 pubblicata il 8/1/2019 dal
Tribunale Ordinario di Viterbo, in composizione monocratica e in persona del Giudice
Unico dott.ssa Maria Carmela Magarò, notificata il 14/1/2019, accogliere integralmente l'interposto appello e per l'effetto dichiarare: In via pregiudiziale accertata l'ammissibilità dello stesso in ossequio al disposto di cui all'art. 342 e dell'art. 348 c.p.c. sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
In via principale Accertare e qualificare la condotta dell' in termini Controparte_2
di colpa per le carenze organizzative che hanno condotto al decesso del sig. Parte_3
, con conseguente declaratoria di responsabilità dell'
[...] Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t.; Per l'effetto, condannare l'
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei Controparte_3
danni tutti patiti iure proprio dai signori e e iure Parte_2 Parte_1
hereditatis ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e agli interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno. In subordine: Accertata la sussistenza della colpa medica, accertare e dichiarare comunque l'esatto importo del danno sofferto iure proprio e iure heriditatis dai signori e , che risulta Parte_2 Parte_1
compiutamente dimostrato dai richiedenti ex art. 2697 c.c. da liquidarsi secondo i criteri in vigore ovvero secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 ss c.c. Il tutto Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese di C.T.U. da porre ad integrale carico della ”. Pt_4
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha rassegnato le CP_1
conclusioni che seguono: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sigg. e ai sensi degli artt. 342 e/o 348 c.p.c.; Parte_2 Parte_1
- respingere l'appello proposto dai Sigg. e in quanto Parte_2 Parte_1
assolutamente infondato in fatto e in diritto, e comunque non provata;
- In via subordinata, nel merito dichiarare inammissibile la domanda dai sigg. Parte_2
e volta al risarcimento dei danni jure hereditatis per rinuncia alla stessa, Parte_1
e dei danni jure proprio per tutte le ragioni esposte nell'atto di costituzione e risposta del I grado del giudizio;
- In ogni caso accertare rigorosamente l'ammontare dei danni sofferti dagli appellanti per il decesso di , evitando qualsiasi Parte_3
duplicazione delle voci di danno, ed escludendo l'ulteriore danno richiesto per interessi e rivalutazione;
Con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine alle spese del giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 9 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa risarcitoria avanzata in primo grado nei confronti della dai congiunti di che hanno lamentato CP_1 Parte_3
la condotta negligente tenuta durante il ricovero per l'intervento di bypass femoro- popliteo sinistro e hanno ascritto alle carenze organizzative della struttura il decesso intervenuto il 12 maggio 2012.
Il Tribunale, previa verifica della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico e della successiva revisione (resasi necessario seguito delle complicanze insorte a seguito della prima operazione), ha accertato che la morte di è intervenuta a causa Parte_3
dell'infezione da “Klebsiella pneumoniae carbapenemasi produttrice” e - nel discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuta la Consulente tecnica d'ufficio, designata nella persona della dr.ssa Valentina Marcone - ha escluso qualsiasi responsabilità della struttura sanitaria sul duplice presupposto che non poteva affermarsi che il paziente non fosse già colonizzato al momento del ricovero e che le raccomandazioni dell'Istituto Superiore della Sanità in tema di misure di prevenzione delle infezioni erano state pubblicate il 4 giugno 2012, successivamente ai fatti di causa;
ha, quindi, rigettato la domanda risarcitoria atteso che “non vi sono elementi tali da far ritenere esistente, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra l'asserita carenza organizzativa e la contrazione dell'infezione batterica da parte del de cuius, che condusse al decesso dello stesso”.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata in quanto l'atto d'impugnazione appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17).
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che risulta definitivamente accertato, in difetto di doglianze sul punto, che la condotta dei sanitari che hanno effettuato i due interventi chirurgici è esente da censure e, del pari, che il trattamento postoperatorio del paziente, con la cura dell'infezione successivamente insorta, è stato correttamente eseguito.
L'unico profilo in contestazione è quello afferente alla contrazione dell'infezione batterica da Klebsiella che, secondo quanto accertato dal C.t.u. e non specificamente contestato, ha condotto al decesso del paziente per shock settico. Con riferimento all'insorgenza dell'infezione, i rilievi mossi dagli appellanti - secondo cui al momento dell'ingresso presso l'Ospedale il a parte la patologia di base Pt_1
e altre comorbilità, non presentava alcuna colonizzazione - appaiono condivisibili e trovano riscontro nelle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, che ha sottolineato come il paziente non provenisse da altri ricoveri con lungodegenza né da paesi a rischio cosicché “la prima contaminazione … che condusse all'infezione avvenne più probabilmente che non durante la degenza”.
Del resto, le prime manifestazioni febbrili e di raccolta ascessionale sono insorte dopo gli interventi e durante il ricovero, nel corso del quale il non ha mai lasciato la Pt_1
struttura, cosicché va affermata la natura nosocomiale dell'infezione, cui deve ricondursi in termini causali il decesso del paziente, come confermato dal C.t.u. secondo cui “la sepsi .. risultò fatale”.
Quanto alla responsabilità della , la censura sollevata dai congiunti, CP_1
secondo cui la convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria in merito alla prevenibilità dell'infezione, merita condivisione.
Si legge nella consulenza tecnica, le cui risultanze appaiono il frutto di un lavoro puntuale e analitico, che “non vi è prova che i protocolli specifici comprendenti anche la sorveglianza attiva per il controllo della trasmissione di KPCP fossero stati recepiti
e applicati nel presidio convenuto, ma la censura, pur applicabile poichè la raccomandazione era già nota e giustificata in Europa e già applicata in Emilia
Romagna, è in qualche modo parziale poichè in effetti il tema era ancora in nuce,
l'epidemiologia di KPCP in Italia stava giusto cambiando bruscamente in quegli anni
e nè il nè l' avevano ancora Controparte_4 Controparte_5
ufficializzato la raccomandazione. La censura è invece completa per l'assenza di evidenza di una più generale attività di sorveglianza epidemiologica in tema di infezione da enterobatteri multiresistenti e produttori di carbapemenasi, che già da tempo era raccomandata e recepita in Italia e realizzata dai CIO di molti presidi ospedalieri italiani, già prevedeva le norme di isolamento e implementazione delle misure di igiene delle mani e ambientale al verificarsi di un caso, e naturalmente già consentiva il rimodellamento delle precauzioni di base nonchè eventualmente delle scelte mirate in antibioticoprofilassi. In un'ottica ancora più ampia e generale è rilevante l'assenza di evidenza in merito all'esistenza di un CIO, di una figura infermieristica ICI , di report e pubblicazioni che provino l'avvenuta attività di base per il controllo multiintervento delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria come già descritto e non deducibile dalla cartella clinica nè dalla ricostruzione degli eventi
(ad esempio sorveglianza microbiologico-epidemiologica, programmi di implementazione, formazione e controllo per l'igiene delle mani e il cleaning ambientale, modellamento di linee guida per la profilassi antibiotica, scelta dei disinfettanti e tutte le altre già citate )”.
La circostanza rilevata dal Tribunale secondo cui le raccomandazioni in materia sono state pubblicate a far data dal 4 giugno 2012, ossia successivamente ai fatti di causa, non riveste carattere dirimente, ove si consideri che già a partire dagli anni '80 sono stati avviati appositi programmi per la lotta alle Infezioni Correlate all'Assistenza sanitaria (cc.dd. ICA).
In particolare, nel 1985 il ha diramato un'apposita circolare, Controparte_4
raccomandando la costituzione di specifici Comitati (cc.dd. CIO) con l'istituzione della figura dell'Infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, e nel 1988 ha definito i metodi di sorveglianza da adottare, sancendo il carattere di priorità aziendale del CIO nella vigilanza sulla corretta conoscenza e applicazione delle raccomandazioni tese a prevenire le infezioni associate all'assistenza in ambito ospedaliero.
Nel quadro delle citate prescrizioni, una condotta improntata ai principi della diligenza e della prudenza impone che nella cura dei pazienti si osservi una serie di accorgimenti tesi a rendere quanto più possibile sterili gli ambienti ospedalieri, mediante opportune misure di pulizia e di sterilizzazione, oltre alla formazione del personale medico ed infermieristico con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti sanificati e di guanti di protezione. Soccorre, al riguardo, il criterio ermeneutico delineato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi
e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” (Cass.
16900/23).
Contr Nel caso in esame, la non ha fornito la prova liberatoria di avere adottato le opportune precauzioni finalizzate a prevenire l'insorgenza dell'infezione, avendo omesso di indicare, perfino sul piano della mera allegazione, le cautele osservate e le misure organizzative in concreto adottate.
La struttura si è limitata, infatti, a depositare la “check list per la sicurezza in sala operatoria del 30 marzo 2012” relativa agli strumenti utilizzati nel corso intervento chirurgico, senza offrire riscontri di alcun tipo in merito alla successiva gestione dell'assistenza del paziente, ossia al periodo in cui con ogni verosimiglianza il Pt_5
ha contratto l'infezione. Alla luce delle citate risultanze la decisione del Tribunale di discostarsi dalle conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio non trova, quindi, giustificazione, cosicché va affermata la responsabilità della nella vicenda che ha CP_1
condotto al decesso del paziente.
Ciò posto, passando alla quantificazione del danno, va premesso che e Pt_1 [...]
hanno agito innanzi al Tribunale per ottenere la liquidazione del danno Pt_2
parentale patito iure proprio, avendo rinunciato all'eredità del padre;
a seguito del decesso della madre verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, i Persona_1
predetti hanno coltivato, quali eredi, anche la pretesa avanzata della dante causa, che aveva invocato il risarcimento del danno sia iure proprio che iure hereditatis con riguardo al danno biologico patito dal marito prima della morte.
Ai fini della liquidazione del danno parentale, può farsi ricorso - così come richiesto dalla parte appellante - alla Tabelle di Milano atteso che le stesse, a partire dalla nuova elaborazione varata nel 2022, “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (Cass. 37009/22).
La relativa quantificazione va effettuata, all'attualità, applicando la versione più recente approvata nel 2024, così da tenere conto delle ulteriori rilevazioni statistiche dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari e da garantire una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Cass.
22265/18). Alla luce dei parametri ivi indicati e hanno diritto al Pt_1 Parte_2
risarcimento del danno parentale nella misura di € 86.042,00 ciascuno, così calcolata:
20 punti per l'età dei congiunti al momento del decesso (rispettivamente 44 e 50 anni);
12 punti per l'età della vittima non convivente (76 anni); 12 punti per la presenza di altri due familiari nel nucleo primario = 44 punti x € 3.911,00 (valore del punto) = €
172.084,00; riduzione del 50% in ragione delle comorbilità che affliggevano il paziente che, al momento del ricovero, era in condizioni generali scadute, iperteso, con malattia aterosclerotica diffusa e arteriopatia ostruttiva cronica periferica in stadio IV.
Quali eredi della madre, che a sua volta aveva agito in primo grado sia in proprio che nella veste di erede del coniuge, i figli di hanno diritto altresì alla Parte_3
liquidazione del danno maturato dalla dante causa.
Con riguardo al danno parentale, la somma che spetta - astrattamente – alla iure Per_1
proprio ammonta a complessivi € 101.686,00, così calcolati: 12 punti per l'età della congiunta al momento del decesso ( 71 anni); 12 punti per l'età della vittima (76 anni);
16 punti per la convivenza;
12 punti per la presenza di altri due familiari nel nucleo primario = 52 punti x € 3.911,00 (valore del punto) = € 203.372,00; riduzione del 50% in ragione delle comorbilità del paziente = € 101.686,00.
Occorre, tuttavia, considerare che, secondo quanto risulta dagli atti, è Persona_1
deceduta il 17 dicembre 2013, cosicché dopo il decesso del coniuge la stessa è vissuta un anno e sette mesi.
L'importo suindicato, pari a € 101.686,00, è destinato a ristorare il patimento subito per la perdita del coniuge parametrato all'aspettativa di vita media della Per_1
cosicché agli eredi della stessa - deceduta anticipatamente in corso di causa - può essere accordata solo la somma corrispondente alla sofferenza effettivamente patita in termini temporali.
In applicazione di un criterio necessariamente equitativo, che tiene conto della durata media della vita della donna pari nel 2012 ad anni 86 e della circostanza che il dolore si apprezza maggiormente nel periodo iniziale del lutto, la somma suindicata di €
101.686,00 - che era destinata a ristorare la per circa 14 anni - deve essere ridotta Per_1
nella misura del 75%, risultando, quindi, pari a € 25.421,50, da attribuire ai figli nella misura di € 12.710,75 ciascuno, corrispondente alla quota del 50% agli stessi spettante.
Gli appellanti hanno altresì diritto, sempre quali eredi della madre che a sua volta aveva agito iure hereditatis, al danno biologico patito da che, secondo quanto Parte_3
accertato dal C.t.u. con valutazione non contestata ed esente da censure, ha patito di una condizione d'invalidità temporanea assoluta di trenta giorni a far data dall'8 aprile
2012 fino al giorno del decesso (Cass. 17577/19).
In applicazione delle Tabelle di Milano del 2024 il risarcimento del danno maturato dalla moglie di per il danno biologico patito dal marito è pari, quindi, Parte_3
a € 3.450,00 e in tali limiti è transitato in via ereditaria ai figli nella misura del 50% ciascuno, ossia di € 1.725,00.
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, la
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di e della CP_1 Pt_1 Parte_2
somma di € 100.477,00 ciascuno (€ 86.042,00 iure proprio + € 12.710,00 e € 1.725,00 iure hereditatis).
Agli appellanti spettano, altresì, gli interessi compensativi, in ragione del ritardato pagamento dell'attuale equivalente monetario della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (Cass. 10376/24), cosicché l'importo suindicato deve essere devalutato alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a partire dalla quale sulla somma maturata si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Le spese, che seguono la soccombenza nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, in misura compresa tra i minimi e i medi tariffari, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste a carico della . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 20/19 emessa dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1) Condanna la al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_1 [...]
della somma di € 100.477,00 ciascuno, oltre alla rivalutazione e agli Pt_2
interessi secondo i criteri indicati nella parte motiva;
2) Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1
che liquida per il primo in € 9.200,00 di cui € 470,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi € 6.900,00, di cui € 780,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado a carico della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera rel. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
Dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
Dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1088/2019, posta in deliberazione all'udienza del 9 gennaio 2025 e vertente
TRA
e , in proprio e nella qualità di eredi (Avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
Denise Olia)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Armando Conti)
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20/19 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 20/19 il Tribunale di Viterbo ha respinto la domanda proposta da Per_1
e che avevano agito - tutti in proprio e la prima
[...] Parte_1 Parte_2
anche iure hereditatis - nei confronti della per ottenere la condanna al CP_1
risarcimento dei danni subiti in occasione del ricovero ospedaliero del congiunto deceduto in data 9 maggio 2012, e ha disposto la compensazione delle Parte_3
spese di lite.
e anche nella qualità di eredi della madre Parte_1 Parte_2 Persona_1
deceduta nel corso del giudizio di primo grado, hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 20/2019 pubblicata il 8/1/2019 dal
Tribunale Ordinario di Viterbo, in composizione monocratica e in persona del Giudice
Unico dott.ssa Maria Carmela Magarò, notificata il 14/1/2019, accogliere integralmente l'interposto appello e per l'effetto dichiarare: In via pregiudiziale accertata l'ammissibilità dello stesso in ossequio al disposto di cui all'art. 342 e dell'art. 348 c.p.c. sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
In via principale Accertare e qualificare la condotta dell' in termini Controparte_2
di colpa per le carenze organizzative che hanno condotto al decesso del sig. Parte_3
, con conseguente declaratoria di responsabilità dell'
[...] Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t.; Per l'effetto, condannare l'
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei Controparte_3
danni tutti patiti iure proprio dai signori e e iure Parte_2 Parte_1
hereditatis ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e agli interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno. In subordine: Accertata la sussistenza della colpa medica, accertare e dichiarare comunque l'esatto importo del danno sofferto iure proprio e iure heriditatis dai signori e , che risulta Parte_2 Parte_1
compiutamente dimostrato dai richiedenti ex art. 2697 c.c. da liquidarsi secondo i criteri in vigore ovvero secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 ss c.c. Il tutto Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese di C.T.U. da porre ad integrale carico della ”. Pt_4
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha rassegnato le CP_1
conclusioni che seguono: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sigg. e ai sensi degli artt. 342 e/o 348 c.p.c.; Parte_2 Parte_1
- respingere l'appello proposto dai Sigg. e in quanto Parte_2 Parte_1
assolutamente infondato in fatto e in diritto, e comunque non provata;
- In via subordinata, nel merito dichiarare inammissibile la domanda dai sigg. Parte_2
e volta al risarcimento dei danni jure hereditatis per rinuncia alla stessa, Parte_1
e dei danni jure proprio per tutte le ragioni esposte nell'atto di costituzione e risposta del I grado del giudizio;
- In ogni caso accertare rigorosamente l'ammontare dei danni sofferti dagli appellanti per il decesso di , evitando qualsiasi Parte_3
duplicazione delle voci di danno, ed escludendo l'ulteriore danno richiesto per interessi e rivalutazione;
Con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine alle spese del giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 9 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa risarcitoria avanzata in primo grado nei confronti della dai congiunti di che hanno lamentato CP_1 Parte_3
la condotta negligente tenuta durante il ricovero per l'intervento di bypass femoro- popliteo sinistro e hanno ascritto alle carenze organizzative della struttura il decesso intervenuto il 12 maggio 2012.
Il Tribunale, previa verifica della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico e della successiva revisione (resasi necessario seguito delle complicanze insorte a seguito della prima operazione), ha accertato che la morte di è intervenuta a causa Parte_3
dell'infezione da “Klebsiella pneumoniae carbapenemasi produttrice” e - nel discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuta la Consulente tecnica d'ufficio, designata nella persona della dr.ssa Valentina Marcone - ha escluso qualsiasi responsabilità della struttura sanitaria sul duplice presupposto che non poteva affermarsi che il paziente non fosse già colonizzato al momento del ricovero e che le raccomandazioni dell'Istituto Superiore della Sanità in tema di misure di prevenzione delle infezioni erano state pubblicate il 4 giugno 2012, successivamente ai fatti di causa;
ha, quindi, rigettato la domanda risarcitoria atteso che “non vi sono elementi tali da far ritenere esistente, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra l'asserita carenza organizzativa e la contrazione dell'infezione batterica da parte del de cuius, che condusse al decesso dello stesso”.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata in quanto l'atto d'impugnazione appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17).
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che risulta definitivamente accertato, in difetto di doglianze sul punto, che la condotta dei sanitari che hanno effettuato i due interventi chirurgici è esente da censure e, del pari, che il trattamento postoperatorio del paziente, con la cura dell'infezione successivamente insorta, è stato correttamente eseguito.
L'unico profilo in contestazione è quello afferente alla contrazione dell'infezione batterica da Klebsiella che, secondo quanto accertato dal C.t.u. e non specificamente contestato, ha condotto al decesso del paziente per shock settico. Con riferimento all'insorgenza dell'infezione, i rilievi mossi dagli appellanti - secondo cui al momento dell'ingresso presso l'Ospedale il a parte la patologia di base Pt_1
e altre comorbilità, non presentava alcuna colonizzazione - appaiono condivisibili e trovano riscontro nelle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, che ha sottolineato come il paziente non provenisse da altri ricoveri con lungodegenza né da paesi a rischio cosicché “la prima contaminazione … che condusse all'infezione avvenne più probabilmente che non durante la degenza”.
Del resto, le prime manifestazioni febbrili e di raccolta ascessionale sono insorte dopo gli interventi e durante il ricovero, nel corso del quale il non ha mai lasciato la Pt_1
struttura, cosicché va affermata la natura nosocomiale dell'infezione, cui deve ricondursi in termini causali il decesso del paziente, come confermato dal C.t.u. secondo cui “la sepsi .. risultò fatale”.
Quanto alla responsabilità della , la censura sollevata dai congiunti, CP_1
secondo cui la convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria in merito alla prevenibilità dell'infezione, merita condivisione.
Si legge nella consulenza tecnica, le cui risultanze appaiono il frutto di un lavoro puntuale e analitico, che “non vi è prova che i protocolli specifici comprendenti anche la sorveglianza attiva per il controllo della trasmissione di KPCP fossero stati recepiti
e applicati nel presidio convenuto, ma la censura, pur applicabile poichè la raccomandazione era già nota e giustificata in Europa e già applicata in Emilia
Romagna, è in qualche modo parziale poichè in effetti il tema era ancora in nuce,
l'epidemiologia di KPCP in Italia stava giusto cambiando bruscamente in quegli anni
e nè il nè l' avevano ancora Controparte_4 Controparte_5
ufficializzato la raccomandazione. La censura è invece completa per l'assenza di evidenza di una più generale attività di sorveglianza epidemiologica in tema di infezione da enterobatteri multiresistenti e produttori di carbapemenasi, che già da tempo era raccomandata e recepita in Italia e realizzata dai CIO di molti presidi ospedalieri italiani, già prevedeva le norme di isolamento e implementazione delle misure di igiene delle mani e ambientale al verificarsi di un caso, e naturalmente già consentiva il rimodellamento delle precauzioni di base nonchè eventualmente delle scelte mirate in antibioticoprofilassi. In un'ottica ancora più ampia e generale è rilevante l'assenza di evidenza in merito all'esistenza di un CIO, di una figura infermieristica ICI , di report e pubblicazioni che provino l'avvenuta attività di base per il controllo multiintervento delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria come già descritto e non deducibile dalla cartella clinica nè dalla ricostruzione degli eventi
(ad esempio sorveglianza microbiologico-epidemiologica, programmi di implementazione, formazione e controllo per l'igiene delle mani e il cleaning ambientale, modellamento di linee guida per la profilassi antibiotica, scelta dei disinfettanti e tutte le altre già citate )”.
La circostanza rilevata dal Tribunale secondo cui le raccomandazioni in materia sono state pubblicate a far data dal 4 giugno 2012, ossia successivamente ai fatti di causa, non riveste carattere dirimente, ove si consideri che già a partire dagli anni '80 sono stati avviati appositi programmi per la lotta alle Infezioni Correlate all'Assistenza sanitaria (cc.dd. ICA).
In particolare, nel 1985 il ha diramato un'apposita circolare, Controparte_4
raccomandando la costituzione di specifici Comitati (cc.dd. CIO) con l'istituzione della figura dell'Infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, e nel 1988 ha definito i metodi di sorveglianza da adottare, sancendo il carattere di priorità aziendale del CIO nella vigilanza sulla corretta conoscenza e applicazione delle raccomandazioni tese a prevenire le infezioni associate all'assistenza in ambito ospedaliero.
Nel quadro delle citate prescrizioni, una condotta improntata ai principi della diligenza e della prudenza impone che nella cura dei pazienti si osservi una serie di accorgimenti tesi a rendere quanto più possibile sterili gli ambienti ospedalieri, mediante opportune misure di pulizia e di sterilizzazione, oltre alla formazione del personale medico ed infermieristico con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti sanificati e di guanti di protezione. Soccorre, al riguardo, il criterio ermeneutico delineato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi
e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” (Cass.
16900/23).
Contr Nel caso in esame, la non ha fornito la prova liberatoria di avere adottato le opportune precauzioni finalizzate a prevenire l'insorgenza dell'infezione, avendo omesso di indicare, perfino sul piano della mera allegazione, le cautele osservate e le misure organizzative in concreto adottate.
La struttura si è limitata, infatti, a depositare la “check list per la sicurezza in sala operatoria del 30 marzo 2012” relativa agli strumenti utilizzati nel corso intervento chirurgico, senza offrire riscontri di alcun tipo in merito alla successiva gestione dell'assistenza del paziente, ossia al periodo in cui con ogni verosimiglianza il Pt_5
ha contratto l'infezione. Alla luce delle citate risultanze la decisione del Tribunale di discostarsi dalle conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio non trova, quindi, giustificazione, cosicché va affermata la responsabilità della nella vicenda che ha CP_1
condotto al decesso del paziente.
Ciò posto, passando alla quantificazione del danno, va premesso che e Pt_1 [...]
hanno agito innanzi al Tribunale per ottenere la liquidazione del danno Pt_2
parentale patito iure proprio, avendo rinunciato all'eredità del padre;
a seguito del decesso della madre verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, i Persona_1
predetti hanno coltivato, quali eredi, anche la pretesa avanzata della dante causa, che aveva invocato il risarcimento del danno sia iure proprio che iure hereditatis con riguardo al danno biologico patito dal marito prima della morte.
Ai fini della liquidazione del danno parentale, può farsi ricorso - così come richiesto dalla parte appellante - alla Tabelle di Milano atteso che le stesse, a partire dalla nuova elaborazione varata nel 2022, “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (Cass. 37009/22).
La relativa quantificazione va effettuata, all'attualità, applicando la versione più recente approvata nel 2024, così da tenere conto delle ulteriori rilevazioni statistiche dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari e da garantire una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Cass.
22265/18). Alla luce dei parametri ivi indicati e hanno diritto al Pt_1 Parte_2
risarcimento del danno parentale nella misura di € 86.042,00 ciascuno, così calcolata:
20 punti per l'età dei congiunti al momento del decesso (rispettivamente 44 e 50 anni);
12 punti per l'età della vittima non convivente (76 anni); 12 punti per la presenza di altri due familiari nel nucleo primario = 44 punti x € 3.911,00 (valore del punto) = €
172.084,00; riduzione del 50% in ragione delle comorbilità che affliggevano il paziente che, al momento del ricovero, era in condizioni generali scadute, iperteso, con malattia aterosclerotica diffusa e arteriopatia ostruttiva cronica periferica in stadio IV.
Quali eredi della madre, che a sua volta aveva agito in primo grado sia in proprio che nella veste di erede del coniuge, i figli di hanno diritto altresì alla Parte_3
liquidazione del danno maturato dalla dante causa.
Con riguardo al danno parentale, la somma che spetta - astrattamente – alla iure Per_1
proprio ammonta a complessivi € 101.686,00, così calcolati: 12 punti per l'età della congiunta al momento del decesso ( 71 anni); 12 punti per l'età della vittima (76 anni);
16 punti per la convivenza;
12 punti per la presenza di altri due familiari nel nucleo primario = 52 punti x € 3.911,00 (valore del punto) = € 203.372,00; riduzione del 50% in ragione delle comorbilità del paziente = € 101.686,00.
Occorre, tuttavia, considerare che, secondo quanto risulta dagli atti, è Persona_1
deceduta il 17 dicembre 2013, cosicché dopo il decesso del coniuge la stessa è vissuta un anno e sette mesi.
L'importo suindicato, pari a € 101.686,00, è destinato a ristorare il patimento subito per la perdita del coniuge parametrato all'aspettativa di vita media della Per_1
cosicché agli eredi della stessa - deceduta anticipatamente in corso di causa - può essere accordata solo la somma corrispondente alla sofferenza effettivamente patita in termini temporali.
In applicazione di un criterio necessariamente equitativo, che tiene conto della durata media della vita della donna pari nel 2012 ad anni 86 e della circostanza che il dolore si apprezza maggiormente nel periodo iniziale del lutto, la somma suindicata di €
101.686,00 - che era destinata a ristorare la per circa 14 anni - deve essere ridotta Per_1
nella misura del 75%, risultando, quindi, pari a € 25.421,50, da attribuire ai figli nella misura di € 12.710,75 ciascuno, corrispondente alla quota del 50% agli stessi spettante.
Gli appellanti hanno altresì diritto, sempre quali eredi della madre che a sua volta aveva agito iure hereditatis, al danno biologico patito da che, secondo quanto Parte_3
accertato dal C.t.u. con valutazione non contestata ed esente da censure, ha patito di una condizione d'invalidità temporanea assoluta di trenta giorni a far data dall'8 aprile
2012 fino al giorno del decesso (Cass. 17577/19).
In applicazione delle Tabelle di Milano del 2024 il risarcimento del danno maturato dalla moglie di per il danno biologico patito dal marito è pari, quindi, Parte_3
a € 3.450,00 e in tali limiti è transitato in via ereditaria ai figli nella misura del 50% ciascuno, ossia di € 1.725,00.
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, la
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di e della CP_1 Pt_1 Parte_2
somma di € 100.477,00 ciascuno (€ 86.042,00 iure proprio + € 12.710,00 e € 1.725,00 iure hereditatis).
Agli appellanti spettano, altresì, gli interessi compensativi, in ragione del ritardato pagamento dell'attuale equivalente monetario della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (Cass. 10376/24), cosicché l'importo suindicato deve essere devalutato alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a partire dalla quale sulla somma maturata si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Le spese, che seguono la soccombenza nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, in misura compresa tra i minimi e i medi tariffari, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste a carico della . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 20/19 emessa dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1) Condanna la al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_1 [...]
della somma di € 100.477,00 ciascuno, oltre alla rivalutazione e agli Pt_2
interessi secondo i criteri indicati nella parte motiva;
2) Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1
che liquida per il primo in € 9.200,00 di cui € 470,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi € 6.900,00, di cui € 780,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado a carico della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera rel. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino