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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1062/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1062 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, pi Parte_4
e MA PI giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con gli avv.ti Andrea Patrizi e MA Musella che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9386/2023, pubblicata in data 24/10/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 19.6.2020, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , esponevano:
[...] Parte_4
- di essere dipendenti della con mansioni di Controparte_1 esattori ( , e ovvero di addetto alla sala operativa della Pt_1 Pt_4 Pt_2
DG di Roma;
Pt_3
- che il loro rapporto lavorativo era disciplinato dal CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
- che spesso, per imprescindibili e permanenti esigenze di servizio pianificate dalla società, avevano svolto lavoro straordinario nelle varie articolazioni (feriale, festivo e notturno), come risultante dalle buste paga e dal prospetto riepilogativo allegato in atti.
Assumevano il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e del TF degli elementi retributivi percepiti per lavoro festivo, festività domenicali, indennità turni spezzati, indennità di mensa, una tantum, premio di produzione annuale, lavoro straordinario feriale, festivo e notturno ed elemento retribuzione contrattuale sin dalla data della loro assunzione.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in Controparte_1 diritto la domanda avversaria e assumendo di aver correttamente provveduto all'accantonamento del TF, tempo per tempo. In particolare, quanto alle indennità per festività domenicali, turni spezzati e di mensa osservava che mentre quest'ultima era sempre stata computata ai fini del TF, le prime due erano escluse dal calcolo ai sensi del comma 32 dell'art. 43 del CCNL. Inoltre, eccepiva che il CCNL aveva escluso l'una tantum ovvero l'indennità di vacanza contrattuale dalla base di calcolo del TF. Eccepiva di aver sempre computato l'elemento distinto della retribuzione (EDR) ed il premio annuo ai fini del TF, depositando buste paga a campione per dimostrare tale assunto. Rilevava infine che il lavoro straordinario era contrattualmente escluso dagli emolumenti utili ai fini del calcolo del TF e che comunque i ricorrenti 3
avevano percepito i relativi compensi in maniera sporadica ed occasionale, predisponendo i relativi prospetti delle ore svolte. Quanto alle maggiorazioni per lavoro festivo evidenziava che le stesse secondo l'art. 11 del CCNL non incidevano sul TF. Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione estintiva e l'erroneità della simulazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese, rilevando un'insanabile carenza di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Avverso tale sentenza hanno preposto tempestivo appello Parte_1
, e , chiedendo,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
“… in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare che, fin dalla data di assunzione di ciascun ricorrente come indicata nelle rispettive buste paga, nella retribuzione utile alla determinazione dell'indennità di anzianità e del tfr, debbano essere computati tutti, o quelli accertati di giustizia, i seguenti trattamenti retributivi: lavoro festivo, festività domenicali, indennità turni spezzati, indennità di mensa, una tantum, premio di produzione annuale, lavoro straordinario nella sua diversa articolazione (feriale, festivo e notturno) elemento retribuzione contrattuale. Con il favore dele spese e dei compensi professionali (oltre IVA, CNAP, oltre le spese generali come per legge) del doppio grado di giudizio, da distrarsi …”.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per assoluta contraddittorietà ed incongruità della motivazione che la rende incomprensibile.
Con il secondo motivo gli appellanti assumono l'erroneità delle statuizioni sul mancato assolvimento dell'onere probatorio, stante la produzione delle buste paga e dei prospetti riepilogativi delle indennità percepite, mai contestati dalla società resistente. Richiamano poi le deduzioni contenute nei cap. 5 e 8 dell'originario ricorso introduttivo e quelle formulate nelle note autorizzate del 25.1.202, che riportano integralmente.
Con il terzo motivo gli appellanti eccepiscono violazione di legge ex artt.
115 e 414 c.p.c. per aver il Tribunale effettuato una valutazione superficiale e approssimativa, tralasciando di esaminare la documentazione prodotta dai lavoratori in riferimento ai dati relativi alla frequenza con cui gli stessi, a far data dalle rispettive assunzioni, avevano percepito le indennità di cui 4
chiedevano il computo nella retribuzione utile al calcolo dell'indennità di anzianità e del TF.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
Fallite le trattative di bonario componimento la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà, avendo il Tribunale respinto il ricorso sia per omessa allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda che per mancata prova dei fatti costitutivi del diritto. Osserva la Corte che tali statuizioni, seppure sinteticamente argomentate, non sono affatto incompatibili. Invero proprio la mancata allegazione del fatto posto a fondamento del diritto azionato (nel caso in esame la continuità e non occasionalità dei singoli emolumenti dei quali si chiede l'inclusione nella base di calcolo del TF) si traduce in una carenza di prova della circostanza non specificamente dedotta. Né tale prova può essere desunta dalla produzione documentale. Infatti, il giudizio di rilevanza della prova documentale presuppone non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. Come correttamente evidenziato dalla società appellata, non può la produzione documentale equivalere di per sé all'allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, non sussistendo per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (vd. Cass. n. 13625 del 2019, Cass. n. 9646 del 2022, Cass. n. 1084 del 2023,
Cass. n. 14450 del 2024).
Anche gli altri due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, vanno disattesi.
Giova premettere che, come ribadito da questa Corte in analoghi precedenti (vd. sentenze n. 3988/2024, n. 3640/2024, n. 1761/2024 e n. 1688/2023), l'art. 2120 c.c., come sostituito dall'art. 1 della L. n. 297/1982, reca la disciplina del TF e prevede al comma 1 che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto 5
a un trattamento calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5, mentre al comma 2 specifica che “… salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
La nozione di “non occasionalità” del compenso considerata dall'art. 2120 c.c. per stabilire gli emolumenti rientranti nella retribuzione onnicomprensiva è stata introdotta dalla novella del 1982 in luogo di quella di
“continuità” di cui al previgente testo normativo. Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la nuova nozione di retribuzione utile ai fini del TF attiene alla natura e alla tipologia dell'emolumento e non richiede che il compenso abbia assunto carattere di definitività, ma richiede che il lavoratore ne abbia goduto in modo usuale nel corso e a causa del rapporto di lavoro, senza che assuma rilevanza l'elemento temporale della sua percezione qualora esso sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale in quanto inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. n.
24875/2005), rimanendo invece escluse le erogazioni sporadiche e occasionali, cioè collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n.
6923/1996).
La Suprema Corte ha pure chiarito che, se è vero che il criterio per individuare i compensi inseribili nella base di calcolo del TF è quello della onnicomprensività della retribuzione, è pur vero che eccezioni a tale criterio possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione (Cass. n. 26609/2019). Tale deroga può essere esercitata limitando la base di calcolo del TF anche con modalità indirette, purché la volontà dei contraenti collettivi risulti chiara, comunque senza la necessità che al fine siano utilizzate formule speciali o espressamente eccettuative (Cass. n.
365/2010). Resta fermo che, al tale scopo, l'interpretazione del contratto collettivo va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del 6
precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma nell'ambito di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (v., ex multis, Cass. n. 28550/2022).
Costituendosi in primo grado ha eccepito Controparte_1
l'avvenuta inclusione dei compensi corrisposti a titolo di indennità di mensa, premio di produttività annuale e EDR nel TF. I lavoratori non hanno tempestivamente contestato tale circostanza nelle note di trattazione scritta e non hanno preso specifica posizione, né in primo grado né in appello, su tale dedotta inclusione, talché, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi che tali voci siano state ricomprese nella base di calcolo del TF.
Il CCNL 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e di trafori all'art. 40 disciplina il trattamento di fine rapporto, stabilendo che “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti.”
L'art. 22, rubricato “Elementi della retribuzione”, dispone: “1. Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e “ad personam”, aumenti di anzianità); b) indennità di contingenza;
c) elemento differenziato dalla retribuzione.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e 43); b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”.
È d'immediata evidenza che la nozione contrattuale di retribuzione c.d.
“parametro” è stata circoscritta a un nucleo ristretto e tipico di emolumenti corrispettivi della normale prestazione di lavoro, tanto da considerare ulteriori, rispetto a tale nucleo, altri emolumenti pur sicuramente volti a compensare la detta prestazione in modo normale e con vincolo di sinallagmaticità.
Con riguardo ai predetti elementi aggiuntivi, osserva poi la Corte che l'art. 27, relativo alla tredicesima mensilità, e l'art. 28, che disciplina il premio annuo, stabiliscono apertamente che detti compensi vadano computati nel 7
TF. Con l'originaria memoria difensiva la società appellata aveva espressamente dedotto (nonché prodotto alcune buste paga a fondamento della deduzione) di aver sempre computato il premio annuo e l'elemento distinto della retribuzione ai fini del TF (vd. pag. 13 dell'originaria memoria difensiva e doc. 8 ad essa allegato). Tali deduzioni, come sopra evidenziato, non sono mai state specificamente e tempestivamente contestate.
L'art. 43 disciplina la categoria di indennità corrisposte ai lavoratori per le particolari modalità di adempimento della prestazione di lavoro, disponendo al punto 32 che “Le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34). Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto”.
È evidente che le parti sociali, appunto perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel TF, hanno nel contempo escluso le altre a contrario, dunque, senza ritenere che la comune matrice degli emolumenti, espressa dalla rubrica dell'art. 43 (“Indennità”), assurga a unificante criterio discretivo al fine.
Quanto al lavoro straordinario, osserva la Corte che secondo l'art. 11 del CCNL, “1) si considera “lavoro straordinario ai soli fini contrattuali-quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo nove del presente contratto”;
2) si considera “lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero”;
3) si considera “lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanali di legge nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi”. I punti 7 – 9 prevedono: “7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate: a) diurno feriale 30%; b) notturno feriale 50%; c) diurno festivo 65%; d) notturno festivo 85%. 8
8. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate: 21 a) diurno 50%; b) notturno 75%.
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22.”. Le parti collettive hanno nondimeno previsto al punto 10 che: “Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati a decorrere dal 1 marzo 2000 il lavoro notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della 13ª mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22.
Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere utilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto. In relazione a quanto precede e con riferimento all'intervenuta definizione, con l'accordo di rinnovo contrattuale del 16 febbraio 2000, del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al presente punto definiscono trattamento complessivamente comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali e che, a tale riguardo, nessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro”.
Dunque, anche in questo caso vi è una espressa previsione di quegli emolumenti, tra tutti quelli erogabili a titolo di lavoro prestato oltre il monte ore di lavoro ordinario, che hanno una incidenza sulla base di computo del TF, tra i quali non rientra quello per lavoro straordinario, che, di conseguenza, è da ritenere escluso.
D'altro canto, la scelta non si appalesa illogica, in quanto l'art. 11, punto
18 del CCNL prevede che le eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti previsti danno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi, 9
riposi che confluiscono nella “banca ore” di cui all'art. 12, fattispecie questa che rileva secondo una disciplina ad hoc, che ha come dichiarato obiettivo quello per cui i permessi ivi confluiti a vario titolo trovano come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento.
Previsioni di tenore equivalente sono contenute nell'art. 9, che disciplina l'orario di lavoro, stabilendone la durata ordinaria e regolando specificamente la prestazione del personale turnista.
Al punto 11, l'art. 9 stabilisce: “Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di 11 altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle 17 giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91.
Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al punto 3 dell'art. 10, oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
L'individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.” Al punto 5, poi, l'art. 9 stabilisce: “In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati l' potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno notturno e dell'anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 18 volte l'anno. 10
Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui all'art. 11, punto 12”.
Dunque, anche in tal caso le parti sociali hanno previsto in modo dichiarato quale sia, tra le varie ipotesi di peculiare modalità oraria della prestazione del lavoro, l'unica il cui compenso incide sul TF.
Portando a sintesi le osservazioni svolte, si ricava allora che il CCNL non ripete ex art. 2120 c.c. la nozione di retribuzione onnicomprensiva, perché per la determinazione degli istituti retributivi differiti i contraenti collettivi hanno individuato la nozione di retribuzione “ristretta” recata dal comma 1 dell'art. 22 e hanno poi ritenuto di selezionare gli emolumenti da inserire nella base di computo del TF o individuandoli nominativamente, oppure escludendoli per implicito nel momento in cui, a fronte di una categoria di compensi omogenei, hanno esplicitato al suo interno i soli rilevanti.
E che questa sia stata la loro comune volontà si trae ancor più considerando che i contraenti collettivi, pur a fronte di elementi retributivi sicuramente affini in quanto qualificati nello stesso art. 22 come a essa
“aggiuntivi”, hanno ritenuto di stabilire al riguardo variegate regole, addirittura prevedendo in modo aperto che sul TF incida la tredicesima mensilità, nonostante si tratti, senza dubbio, di un compenso corrispettivo della prestazione di lavoro sulla cui natura retributiva e non occasionale non possono di certo nutrirsi dubbi.
Peraltro, che la comune intenzione dei contraenti sia stata quella di operare con il predetto meccanismo selettivo, è giudizio rafforzato dal comportamento da loro serbato contrattando i trattamenti retributivi anche in sedi o livelli diversi.
Infatti, come allegato e documentato dalla parte appellante:
- l'accordo del 20 maggio 1989 prevede che il compenso per “Ore agg. premio produttiv.” è utile fini della maturazione del TF;
- l'art. 46 dell'accordo 4 agosto 2011 esclude che l' che ha sostituto l'indennità di vacanza contrattuale, incida sul trattamento di fine rapporto. 11
Inoltre, dalla sentenza n. 6985/2008 della Suprema Corte si evince che il CCNL di categoria del 31 maggio 1987 stabiliva: “1) Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e ad personam, aumenti di anzianità; b) indennità di contingenza. 2) Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”, il che evidenza che, nel tempo, le parti collettive hanno variato la definizione di retribuzione (inserendovi l'EDR), mantenendo nondimeno l'elenco dei suoi elementi aggiuntivi, sempre però conservando un nucleo ristretto di retribuzione “parametro”.
Anche i CCNL di categoria del periodo 1990 – 2019, prodotti dagli appellanti nel fascicolo di primo grado, sono di tenore sovrapponibile a quello esaminato, sì che le osservazioni svolte valgono anche in relazione ad essi.
Tanto accertato, osserva allora la Corte che incombeva sugli appellanti l'onere di indicare le norme del CCNL che dispongono l'incidenza nel TF degli emolumenti richiesti, ma tale onere non è stato soddisfatto.
Invero, gli appellati si sono risolti a sostenere che, nel caso di specie, la nozione di retribuzione rilevante ex art. 2120 c.c. sarebbe quella legale di
“retribuzione onnicomprensiva” e che, comunque, l'incidenza sul TF delle voci oggetto di causa non era stata esplicitamente esclusa dal contratto collettivo.
In questo modo, però, non hanno considerato che, invece, i contraenti collettivi hanno esercitato la prerogativa attribuita loro dalla legge sancendo, quale criterio selettivo degli emolumenti diversi dalla retribuzione di cui all'art. 22, co. 1, e comunque utili per il calcolo del TF, il criterio della previsione espressa, criterio che, laddove sia applicato a categorie di emolumenti omogenei, opera “per sottrazione”.
D'altro canto, gli appellanti non hanno offerto alcun serio argomento per ritenere che il CCNL contenga clausole le quali, lette anche nel loro complesso, contrastino con le conclusioni che si sono tratte. In particolare, gli appellanti non hanno indicato le disposizioni del CCNL in forza delle quali poter dire, osservando il necessario rigore interpretativo, che il meccanismo 12
selettivo de quo sarebbe unicamente quello della “espressa esclusione” di voci retributive dalla base di calcolo del TF, oppure, specularmente, che il meccanismo selettivo sarebbe quello della “estensione”, tale da far applicare il regime inclusivo previsto in modo dichiarato per determinati trattamenti retributivi ad altri emolumenti corrisposti con finalità analoghe o, comunque, similari.
Corollario di questo postulato è che non rileva in senso favorevole alle ragioni degli odierni appellati la deduzione che gli emolumenti ritenuti dalla società privi d'incidenza sul TF, sarebbero stati per il vero erogati in modo continuativo oppure a fronte di eventi ciclici nel corso del rapporto di lavoro, appunto perché rispetto alla fattispecie controversa ciò che rileva è la volontà ad excludendum delle parti sociali.
Resta, quindi, assorbita la questione inerente la correttezza o meno del riparto a carico dei lavoratori dell'onere di allegare e dimostrare la “non occasionalità” dei compensi che essi vorrebbero veder inseriti nella base di calcolo del TF, trattandosi di questione che, nel contesto argomentativo descritto, è del tutto ultronea.
Le argomentazioni che precedono non si pongono in contrasto con quanto di recente statuito dalla S.C. nella sentenza n. 24801/2024, ossia che il richiamo all' art. 22 risulta non di rilievo «trattandosi di disposizione che, indicando gli “elementi della retribuzione”, fa riferimento alle voci retributive c.d “standard” ovvero a quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore, ma che non possono certamente far escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni».
Ed infatti, la S.C. non ha esaminato la questione della presenza o meno di una deroga al criterio legale di cui all' art.2120 c.c., consentita dalla stessa norma, non sulla sola base del disposto dell'art. 22, ma sulla base di una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva, che tenga conto sia del senso letterale anche di altre clausole rilevanti sia della ratio ad esse sottostante.
Come sopra evidenziato, le parti sociali, previa elaborazione di una nozione di retribuzione che indica in dettaglio le sue componenti, 13
diversamente rispetto alla nozione onnicomprensiva dell'art. 2120 c.c., hanno specificamente individuato, indicandoli nominativamente, gli elementi retributivi che vanno certamente inseriti nella base di computo del TF. E proprio perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel TF, dette parti hanno, nel contempo, escluso le altre “a contrario”.
Per mera completezza osserva la Corte che comunque dall'esame dei prospetti del lavoro straordinario espletato dagli appellanti dal 1992 per
[...]
, dal 1990 per dal 1983 per il e dal 1985 per lo , Pt_1 Pt_2 Per_1 Pt_4 comunque non emergono quei caratteri di usualità e di corrispettività dell'abituale modalità di espletamento del lavoro straordinario che, secondo la consolidata giurisprudenza sopra richiamata ne determinerebbero l'inclusione nel TF quale corrispettivo della normale prestazione lavorativa. A titolo esemplificativo, si osserva che il risulta aver espletato non più di 5 Pt_1 ore di straordinario complessive (fra feriale diurno, feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno) negli anni dal 1992 al 2000, peraltro solo in uno o due mesi nel corso di ciascun anno.
In conclusione, l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 14
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL ZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1062/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1062 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, pi Parte_4
e MA PI giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con gli avv.ti Andrea Patrizi e MA Musella che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9386/2023, pubblicata in data 24/10/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 19.6.2020, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , esponevano:
[...] Parte_4
- di essere dipendenti della con mansioni di Controparte_1 esattori ( , e ovvero di addetto alla sala operativa della Pt_1 Pt_4 Pt_2
DG di Roma;
Pt_3
- che il loro rapporto lavorativo era disciplinato dal CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
- che spesso, per imprescindibili e permanenti esigenze di servizio pianificate dalla società, avevano svolto lavoro straordinario nelle varie articolazioni (feriale, festivo e notturno), come risultante dalle buste paga e dal prospetto riepilogativo allegato in atti.
Assumevano il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e del TF degli elementi retributivi percepiti per lavoro festivo, festività domenicali, indennità turni spezzati, indennità di mensa, una tantum, premio di produzione annuale, lavoro straordinario feriale, festivo e notturno ed elemento retribuzione contrattuale sin dalla data della loro assunzione.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in Controparte_1 diritto la domanda avversaria e assumendo di aver correttamente provveduto all'accantonamento del TF, tempo per tempo. In particolare, quanto alle indennità per festività domenicali, turni spezzati e di mensa osservava che mentre quest'ultima era sempre stata computata ai fini del TF, le prime due erano escluse dal calcolo ai sensi del comma 32 dell'art. 43 del CCNL. Inoltre, eccepiva che il CCNL aveva escluso l'una tantum ovvero l'indennità di vacanza contrattuale dalla base di calcolo del TF. Eccepiva di aver sempre computato l'elemento distinto della retribuzione (EDR) ed il premio annuo ai fini del TF, depositando buste paga a campione per dimostrare tale assunto. Rilevava infine che il lavoro straordinario era contrattualmente escluso dagli emolumenti utili ai fini del calcolo del TF e che comunque i ricorrenti 3
avevano percepito i relativi compensi in maniera sporadica ed occasionale, predisponendo i relativi prospetti delle ore svolte. Quanto alle maggiorazioni per lavoro festivo evidenziava che le stesse secondo l'art. 11 del CCNL non incidevano sul TF. Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione estintiva e l'erroneità della simulazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese, rilevando un'insanabile carenza di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Avverso tale sentenza hanno preposto tempestivo appello Parte_1
, e , chiedendo,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
“… in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare che, fin dalla data di assunzione di ciascun ricorrente come indicata nelle rispettive buste paga, nella retribuzione utile alla determinazione dell'indennità di anzianità e del tfr, debbano essere computati tutti, o quelli accertati di giustizia, i seguenti trattamenti retributivi: lavoro festivo, festività domenicali, indennità turni spezzati, indennità di mensa, una tantum, premio di produzione annuale, lavoro straordinario nella sua diversa articolazione (feriale, festivo e notturno) elemento retribuzione contrattuale. Con il favore dele spese e dei compensi professionali (oltre IVA, CNAP, oltre le spese generali come per legge) del doppio grado di giudizio, da distrarsi …”.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per assoluta contraddittorietà ed incongruità della motivazione che la rende incomprensibile.
Con il secondo motivo gli appellanti assumono l'erroneità delle statuizioni sul mancato assolvimento dell'onere probatorio, stante la produzione delle buste paga e dei prospetti riepilogativi delle indennità percepite, mai contestati dalla società resistente. Richiamano poi le deduzioni contenute nei cap. 5 e 8 dell'originario ricorso introduttivo e quelle formulate nelle note autorizzate del 25.1.202, che riportano integralmente.
Con il terzo motivo gli appellanti eccepiscono violazione di legge ex artt.
115 e 414 c.p.c. per aver il Tribunale effettuato una valutazione superficiale e approssimativa, tralasciando di esaminare la documentazione prodotta dai lavoratori in riferimento ai dati relativi alla frequenza con cui gli stessi, a far data dalle rispettive assunzioni, avevano percepito le indennità di cui 4
chiedevano il computo nella retribuzione utile al calcolo dell'indennità di anzianità e del TF.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
Fallite le trattative di bonario componimento la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà, avendo il Tribunale respinto il ricorso sia per omessa allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda che per mancata prova dei fatti costitutivi del diritto. Osserva la Corte che tali statuizioni, seppure sinteticamente argomentate, non sono affatto incompatibili. Invero proprio la mancata allegazione del fatto posto a fondamento del diritto azionato (nel caso in esame la continuità e non occasionalità dei singoli emolumenti dei quali si chiede l'inclusione nella base di calcolo del TF) si traduce in una carenza di prova della circostanza non specificamente dedotta. Né tale prova può essere desunta dalla produzione documentale. Infatti, il giudizio di rilevanza della prova documentale presuppone non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. Come correttamente evidenziato dalla società appellata, non può la produzione documentale equivalere di per sé all'allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, non sussistendo per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (vd. Cass. n. 13625 del 2019, Cass. n. 9646 del 2022, Cass. n. 1084 del 2023,
Cass. n. 14450 del 2024).
Anche gli altri due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, vanno disattesi.
Giova premettere che, come ribadito da questa Corte in analoghi precedenti (vd. sentenze n. 3988/2024, n. 3640/2024, n. 1761/2024 e n. 1688/2023), l'art. 2120 c.c., come sostituito dall'art. 1 della L. n. 297/1982, reca la disciplina del TF e prevede al comma 1 che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto 5
a un trattamento calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5, mentre al comma 2 specifica che “… salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
La nozione di “non occasionalità” del compenso considerata dall'art. 2120 c.c. per stabilire gli emolumenti rientranti nella retribuzione onnicomprensiva è stata introdotta dalla novella del 1982 in luogo di quella di
“continuità” di cui al previgente testo normativo. Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la nuova nozione di retribuzione utile ai fini del TF attiene alla natura e alla tipologia dell'emolumento e non richiede che il compenso abbia assunto carattere di definitività, ma richiede che il lavoratore ne abbia goduto in modo usuale nel corso e a causa del rapporto di lavoro, senza che assuma rilevanza l'elemento temporale della sua percezione qualora esso sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale in quanto inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. n.
24875/2005), rimanendo invece escluse le erogazioni sporadiche e occasionali, cioè collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n.
6923/1996).
La Suprema Corte ha pure chiarito che, se è vero che il criterio per individuare i compensi inseribili nella base di calcolo del TF è quello della onnicomprensività della retribuzione, è pur vero che eccezioni a tale criterio possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione (Cass. n. 26609/2019). Tale deroga può essere esercitata limitando la base di calcolo del TF anche con modalità indirette, purché la volontà dei contraenti collettivi risulti chiara, comunque senza la necessità che al fine siano utilizzate formule speciali o espressamente eccettuative (Cass. n.
365/2010). Resta fermo che, al tale scopo, l'interpretazione del contratto collettivo va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del 6
precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma nell'ambito di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (v., ex multis, Cass. n. 28550/2022).
Costituendosi in primo grado ha eccepito Controparte_1
l'avvenuta inclusione dei compensi corrisposti a titolo di indennità di mensa, premio di produttività annuale e EDR nel TF. I lavoratori non hanno tempestivamente contestato tale circostanza nelle note di trattazione scritta e non hanno preso specifica posizione, né in primo grado né in appello, su tale dedotta inclusione, talché, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi che tali voci siano state ricomprese nella base di calcolo del TF.
Il CCNL 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e di trafori all'art. 40 disciplina il trattamento di fine rapporto, stabilendo che “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti.”
L'art. 22, rubricato “Elementi della retribuzione”, dispone: “1. Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e “ad personam”, aumenti di anzianità); b) indennità di contingenza;
c) elemento differenziato dalla retribuzione.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e 43); b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”.
È d'immediata evidenza che la nozione contrattuale di retribuzione c.d.
“parametro” è stata circoscritta a un nucleo ristretto e tipico di emolumenti corrispettivi della normale prestazione di lavoro, tanto da considerare ulteriori, rispetto a tale nucleo, altri emolumenti pur sicuramente volti a compensare la detta prestazione in modo normale e con vincolo di sinallagmaticità.
Con riguardo ai predetti elementi aggiuntivi, osserva poi la Corte che l'art. 27, relativo alla tredicesima mensilità, e l'art. 28, che disciplina il premio annuo, stabiliscono apertamente che detti compensi vadano computati nel 7
TF. Con l'originaria memoria difensiva la società appellata aveva espressamente dedotto (nonché prodotto alcune buste paga a fondamento della deduzione) di aver sempre computato il premio annuo e l'elemento distinto della retribuzione ai fini del TF (vd. pag. 13 dell'originaria memoria difensiva e doc. 8 ad essa allegato). Tali deduzioni, come sopra evidenziato, non sono mai state specificamente e tempestivamente contestate.
L'art. 43 disciplina la categoria di indennità corrisposte ai lavoratori per le particolari modalità di adempimento della prestazione di lavoro, disponendo al punto 32 che “Le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34). Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto”.
È evidente che le parti sociali, appunto perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel TF, hanno nel contempo escluso le altre a contrario, dunque, senza ritenere che la comune matrice degli emolumenti, espressa dalla rubrica dell'art. 43 (“Indennità”), assurga a unificante criterio discretivo al fine.
Quanto al lavoro straordinario, osserva la Corte che secondo l'art. 11 del CCNL, “1) si considera “lavoro straordinario ai soli fini contrattuali-quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo nove del presente contratto”;
2) si considera “lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero”;
3) si considera “lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanali di legge nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi”. I punti 7 – 9 prevedono: “7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate: a) diurno feriale 30%; b) notturno feriale 50%; c) diurno festivo 65%; d) notturno festivo 85%. 8
8. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate: 21 a) diurno 50%; b) notturno 75%.
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22.”. Le parti collettive hanno nondimeno previsto al punto 10 che: “Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati a decorrere dal 1 marzo 2000 il lavoro notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della 13ª mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22.
Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere utilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto. In relazione a quanto precede e con riferimento all'intervenuta definizione, con l'accordo di rinnovo contrattuale del 16 febbraio 2000, del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al presente punto definiscono trattamento complessivamente comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali e che, a tale riguardo, nessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro”.
Dunque, anche in questo caso vi è una espressa previsione di quegli emolumenti, tra tutti quelli erogabili a titolo di lavoro prestato oltre il monte ore di lavoro ordinario, che hanno una incidenza sulla base di computo del TF, tra i quali non rientra quello per lavoro straordinario, che, di conseguenza, è da ritenere escluso.
D'altro canto, la scelta non si appalesa illogica, in quanto l'art. 11, punto
18 del CCNL prevede che le eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti previsti danno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi, 9
riposi che confluiscono nella “banca ore” di cui all'art. 12, fattispecie questa che rileva secondo una disciplina ad hoc, che ha come dichiarato obiettivo quello per cui i permessi ivi confluiti a vario titolo trovano come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento.
Previsioni di tenore equivalente sono contenute nell'art. 9, che disciplina l'orario di lavoro, stabilendone la durata ordinaria e regolando specificamente la prestazione del personale turnista.
Al punto 11, l'art. 9 stabilisce: “Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di 11 altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle 17 giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91.
Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al punto 3 dell'art. 10, oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
L'individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.” Al punto 5, poi, l'art. 9 stabilisce: “In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati l' potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno notturno e dell'anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 18 volte l'anno. 10
Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui all'art. 11, punto 12”.
Dunque, anche in tal caso le parti sociali hanno previsto in modo dichiarato quale sia, tra le varie ipotesi di peculiare modalità oraria della prestazione del lavoro, l'unica il cui compenso incide sul TF.
Portando a sintesi le osservazioni svolte, si ricava allora che il CCNL non ripete ex art. 2120 c.c. la nozione di retribuzione onnicomprensiva, perché per la determinazione degli istituti retributivi differiti i contraenti collettivi hanno individuato la nozione di retribuzione “ristretta” recata dal comma 1 dell'art. 22 e hanno poi ritenuto di selezionare gli emolumenti da inserire nella base di computo del TF o individuandoli nominativamente, oppure escludendoli per implicito nel momento in cui, a fronte di una categoria di compensi omogenei, hanno esplicitato al suo interno i soli rilevanti.
E che questa sia stata la loro comune volontà si trae ancor più considerando che i contraenti collettivi, pur a fronte di elementi retributivi sicuramente affini in quanto qualificati nello stesso art. 22 come a essa
“aggiuntivi”, hanno ritenuto di stabilire al riguardo variegate regole, addirittura prevedendo in modo aperto che sul TF incida la tredicesima mensilità, nonostante si tratti, senza dubbio, di un compenso corrispettivo della prestazione di lavoro sulla cui natura retributiva e non occasionale non possono di certo nutrirsi dubbi.
Peraltro, che la comune intenzione dei contraenti sia stata quella di operare con il predetto meccanismo selettivo, è giudizio rafforzato dal comportamento da loro serbato contrattando i trattamenti retributivi anche in sedi o livelli diversi.
Infatti, come allegato e documentato dalla parte appellante:
- l'accordo del 20 maggio 1989 prevede che il compenso per “Ore agg. premio produttiv.” è utile fini della maturazione del TF;
- l'art. 46 dell'accordo 4 agosto 2011 esclude che l' che ha sostituto l'indennità di vacanza contrattuale, incida sul trattamento di fine rapporto. 11
Inoltre, dalla sentenza n. 6985/2008 della Suprema Corte si evince che il CCNL di categoria del 31 maggio 1987 stabiliva: “1) Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e ad personam, aumenti di anzianità; b) indennità di contingenza. 2) Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”, il che evidenza che, nel tempo, le parti collettive hanno variato la definizione di retribuzione (inserendovi l'EDR), mantenendo nondimeno l'elenco dei suoi elementi aggiuntivi, sempre però conservando un nucleo ristretto di retribuzione “parametro”.
Anche i CCNL di categoria del periodo 1990 – 2019, prodotti dagli appellanti nel fascicolo di primo grado, sono di tenore sovrapponibile a quello esaminato, sì che le osservazioni svolte valgono anche in relazione ad essi.
Tanto accertato, osserva allora la Corte che incombeva sugli appellanti l'onere di indicare le norme del CCNL che dispongono l'incidenza nel TF degli emolumenti richiesti, ma tale onere non è stato soddisfatto.
Invero, gli appellati si sono risolti a sostenere che, nel caso di specie, la nozione di retribuzione rilevante ex art. 2120 c.c. sarebbe quella legale di
“retribuzione onnicomprensiva” e che, comunque, l'incidenza sul TF delle voci oggetto di causa non era stata esplicitamente esclusa dal contratto collettivo.
In questo modo, però, non hanno considerato che, invece, i contraenti collettivi hanno esercitato la prerogativa attribuita loro dalla legge sancendo, quale criterio selettivo degli emolumenti diversi dalla retribuzione di cui all'art. 22, co. 1, e comunque utili per il calcolo del TF, il criterio della previsione espressa, criterio che, laddove sia applicato a categorie di emolumenti omogenei, opera “per sottrazione”.
D'altro canto, gli appellanti non hanno offerto alcun serio argomento per ritenere che il CCNL contenga clausole le quali, lette anche nel loro complesso, contrastino con le conclusioni che si sono tratte. In particolare, gli appellanti non hanno indicato le disposizioni del CCNL in forza delle quali poter dire, osservando il necessario rigore interpretativo, che il meccanismo 12
selettivo de quo sarebbe unicamente quello della “espressa esclusione” di voci retributive dalla base di calcolo del TF, oppure, specularmente, che il meccanismo selettivo sarebbe quello della “estensione”, tale da far applicare il regime inclusivo previsto in modo dichiarato per determinati trattamenti retributivi ad altri emolumenti corrisposti con finalità analoghe o, comunque, similari.
Corollario di questo postulato è che non rileva in senso favorevole alle ragioni degli odierni appellati la deduzione che gli emolumenti ritenuti dalla società privi d'incidenza sul TF, sarebbero stati per il vero erogati in modo continuativo oppure a fronte di eventi ciclici nel corso del rapporto di lavoro, appunto perché rispetto alla fattispecie controversa ciò che rileva è la volontà ad excludendum delle parti sociali.
Resta, quindi, assorbita la questione inerente la correttezza o meno del riparto a carico dei lavoratori dell'onere di allegare e dimostrare la “non occasionalità” dei compensi che essi vorrebbero veder inseriti nella base di calcolo del TF, trattandosi di questione che, nel contesto argomentativo descritto, è del tutto ultronea.
Le argomentazioni che precedono non si pongono in contrasto con quanto di recente statuito dalla S.C. nella sentenza n. 24801/2024, ossia che il richiamo all' art. 22 risulta non di rilievo «trattandosi di disposizione che, indicando gli “elementi della retribuzione”, fa riferimento alle voci retributive c.d “standard” ovvero a quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore, ma che non possono certamente far escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni».
Ed infatti, la S.C. non ha esaminato la questione della presenza o meno di una deroga al criterio legale di cui all' art.2120 c.c., consentita dalla stessa norma, non sulla sola base del disposto dell'art. 22, ma sulla base di una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva, che tenga conto sia del senso letterale anche di altre clausole rilevanti sia della ratio ad esse sottostante.
Come sopra evidenziato, le parti sociali, previa elaborazione di una nozione di retribuzione che indica in dettaglio le sue componenti, 13
diversamente rispetto alla nozione onnicomprensiva dell'art. 2120 c.c., hanno specificamente individuato, indicandoli nominativamente, gli elementi retributivi che vanno certamente inseriti nella base di computo del TF. E proprio perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel TF, dette parti hanno, nel contempo, escluso le altre “a contrario”.
Per mera completezza osserva la Corte che comunque dall'esame dei prospetti del lavoro straordinario espletato dagli appellanti dal 1992 per
[...]
, dal 1990 per dal 1983 per il e dal 1985 per lo , Pt_1 Pt_2 Per_1 Pt_4 comunque non emergono quei caratteri di usualità e di corrispettività dell'abituale modalità di espletamento del lavoro straordinario che, secondo la consolidata giurisprudenza sopra richiamata ne determinerebbero l'inclusione nel TF quale corrispettivo della normale prestazione lavorativa. A titolo esemplificativo, si osserva che il risulta aver espletato non più di 5 Pt_1 ore di straordinario complessive (fra feriale diurno, feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno) negli anni dal 1992 al 2000, peraltro solo in uno o due mesi nel corso di ciascun anno.
In conclusione, l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 14
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL ZI
( F.to dig.te)