Art. 4.
Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in eta' non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, puo' essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al, sesto comma del precedente articolo 1.
Detto contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall' articolo 146 del codice della navigazione .
Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in eta' non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, puo' essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al, sesto comma del precedente articolo 1.
Detto contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall' articolo 146 del codice della navigazione .