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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 621 del 2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. MicheleAlfredo Chiariello,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1
Stefania Dicorato
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 354/2023 del 21.03.2023 il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva in parte il ricorso proposto da volto ad Controparte_1 ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili al 3° livello
CCNL commercio, condannando la al relativo inquadramento e Parte_1 al pagamento delle differenze retributive, con rigetto della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva.
1 2. La mediante ricorso depositato in data 09.06.2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
3. Con memoria del 08.03.2024, si costituiva in giudizio CP_1 che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e contestava
[...] le doglianze avverse;
proponeva, inoltre, appello incidentale in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti per le differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e maturati fino al 18.07.2018. In via subordinata, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
4. All'odierna udienza sono comparsi i difensori e le parti che, dichiarando di aver consensualmente definito la vicenda controversa, hanno sottoscritto il verbale di conciliazione.
5. All'esito, le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il Collegio ha deciso come da infrascritto dispositivo.
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I. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la conciliazione intervenuta fra le parti e recepita nell'allegato verbale sottoscritto dalle parti determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cass. civ., sez. III, 24.02.2015, n.3598 per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle
2 spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale).
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, in quanto le parti hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla con ricorso depositato il 09.06.2023, Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 21.03.2023 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Trani, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, addì 26.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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