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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 819/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ( ; Parte_2 CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
; C.F._3
nata a [...] il [...] Parte_4
( ); CodiceFiscale_4
, nato a [...] il giorno 01/04/1956 (C.F. ); Parte_5 C.F._5
, nato a [...] il giorno 08/02/1957 (C.F. Parte_6 C.F._6
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_7
), C.F._7
1 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Andrea Terranova (C.F.
) PEC: e dall'Avvocato Filippo C.F._8 Email_1
Di Matteo (C.F. ) PEC: C.F._9 Email_2 appellanti – in riassunzione contro
, (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, pec:
Email_3 appellata – in riassunzione
***
Conclusioni per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, sez. civile:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Sulla base del principio dedotto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
1055 del 17.1.2019, emessa avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
1121/2014 depositata il 4.6.2014
- Condannare la in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, al risarcimento del danno subito dagli attori per la mancata rimunerazione dell'attività di formazione medica svolta a tempo pieno o comunque a tempo ridotto, da quantificarsi come statuito dalla Corte di Appello di Palermo con
Sentenza n. 1121/2014, confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1055 del 17.01.2019, in euro 6.713,94 per ogni singolo attore e per ogni anno di corso di specializzazione frequentato dal 01.01.1983 fino al conseguimento della specializzazione, oltre interessi legali.
- Conseguentemente condannare la in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore a rifondere, a titolo di risarcimento:
- al OR , la somma complessiva di euro 26.855,76 pari ad Parte_1
euro 6.713,94 per ciascuno dei quattro anni di specializzazione (meglio specificati in epigrafe) oltre gli interessi legali maturati e maturandi o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa.
2 - alla ORssa la somma complessiva di euro 20.141,82 pari ad Parte_2
euro 6.713,94 per ciascuno dei tre anni di specializzazione (meglio specificati in epigrafe), oltre gli interessi legali maturati e maturandi o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa.
- al OR , la somma complessiva di euro 20.141,82 Parte_3 pari ad euro 6.713,94 per ciascuno dei tre anni di specializzazione (meglio specificati in epigrafe), oltre gli interessi legali maturati e maturandi o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa.
- - alla ORssa la somma complessiva di euro Parte_4
26.855,76 pari ad euro 6.713,94 per ciascuno dei quattro anni di specializzazione
(meglio specificati in epigrafe), oltre gli interessi legali maturati e maturandi o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa.
- al TT , la somma complessiva di euro 26.855,76 pari ad euro Parte_5
6.713,94 per ciascuno dei quattro anni di specializzazione (meglio specificati in epigrafe), oltre gli interessi legali maturati e maturandi o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa.
- al TT , la somma complessiva di euro 20.141,82 pari ad euro Parte_6
6.713,94 per ciascuno dei tre anni di specializzazione (meglio specificati in epigrafe), oltre gli interessi legali maturati ed oltre gli interessi legali sino al soddisfo o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa.
- al DO , la somma complessiva di euro 26.855,76 pari ad Parte_7 euro 6.713,94 per ciascuno dei quattro anni di specializzazione (meglio specificati in epigrafe), oltre gli interessi legali maturati e maturandi o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa.
- In ogni caso accogliere le domande tutte così come formulate in atto di citazione davanti al tribunale di Palermo, richiamate nel successivo atto di appello, che qui si intendono ripetute e trascritte.
- Con vittoria di spese e compensi legali da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
- In via subordinata, in caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, delle legittime richieste degli odierni concludenti, si chiede la compensazione delle spese di lite giustificata dalla complessità delle questioni giuridiche e dalla notevole 3 evoluzione giurisprudenziale di cui è stata oggetto la materia in questione prima dell'introduzione del giudizio.
Conclusione per l'appellata:
Voglia l'On.le Corte di Appello
- rigettare l'appello e le avverse pretese, siccome infondate,
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza n. 1055/2019 dei giorni 20.7.2018/17.1.2019 la Corte di
Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla
[...]
(nonché dal e dal Controparte_1 Controparte_2
, i cui ricorsi sono stati tuttavia dichiarati inammissibili), ha Controparte_3 cassato con rinvio la sentenza n. 1121/2014, del 4.7.2014, con cui questa Corte di
Appello aveva, tra l'altro, accolto la domanda risarcitoria proposta dai sette TTi - oggi appellanti in riassunzione, nominativamente elencati in epigrafe - volta ad ottenere il risarcimento del danno a ciascuno spettante per il mancato recepimento della direttive comunitarie che avevano stabilito il diritto dei medici specializzandi a un'adeguata remunerazione durante la frequenza dei corsi di specializzazione.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto osservato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 24.1.2018, in causa C-616/16, aveva distinto tre categorie di specializzandi:
1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), in quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;
2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;
3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso.
I sette TTi in considerazione avevano dichiarato, nell'atto di citazione, di aver 4 iniziato le rispettive scuole di specializzazione nell'anno accademico 1982-1983. <A tutti costoro, pertanto>>, ha chiosato la Cassazione, spettato solo a decorrere dall'anno 1983 compreso>>. <La sentenza impugnata, per contro>>, ha aggiunto, <<ha accolto la domanda delle sette persone sopra indicate liquidando un risarcimento pari ad euro per ogni anno di frequenza scuole specializzazione e dunque anche l il quale invece alcun era dovuto>>.
L'annullamento, con rinvio, è stato pertanto disposto all'espresso fine di accertare in punto di fatto, con riferimento all'anno accademico 1982-1983, <quanta parte del corso di specializzazione si sia svolta nell'anno 1982 e quanta parte sia svolta nell'anno
1983>>, e per provvedere quindi <a detrarre proporzionalmente dall'indennizzo dovuto per quell'anno accademico, la quota corrispondente alla durata del corso svoltasi nell'anno 1982>>.
2. Riassunta dai sette TTi con atto di citazione notificato il 15.4.2019, la causa, nel contraddittorio con la costituita e resistente, è Controparte_1 stata rimessa all'udienza collegiale del 6.3.2024, svoltasi con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e giusta ordinanza del 7.3.2024 posta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
***
3. Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudizio di rinvio si configura come accertamento vincolato a un criterio di stretta devoluzione nel quale il giudice è chiamato ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico-giuridico. Si parla, infatti, di giudizio chiuso per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma
2° c.p.c.), cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello 5 conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass.
n. 5137 del 21/02/2019) Con il primo motivo di gravame.
4. E' inammissibile, pertanto, l'eccezione dell'appellata secondo cui i sette TTi non avrebbero dimostrato l'inclusione dei corsi di specializzazione, da ciascuno frequentati, tra quelli ricompresi nell'ambito delle direttive comunitarie il cui mancato recepimento si è fatto valere dinanzi al giudice civile come causa di risarcimento del danno. La Presidenza del Consiglio deduce in proposito che l'accertamento in questione andrebbe condotto in via preliminare e d'ufficio, e richiama l'attenzione della Corte sul fatto che sarebbe a ben vedere del tutto pacifico che i corsi di specializzazione frequentati dagli appellanti in riassunzione non sarebbero contemplati tra quelli con diritto di remunerazione, ricompresi negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva
75/362 modificata dalla direttiva 76/82.
Ora: la natura “pacifica” della “non inclusione” dei corsi di cui si discute tra quelli compresi nei citati elenchi, è chiaramente erronea, perchè, con valenza del tutto assorbente, i corsi di Pediatria, Medicina del Lavoro, Odontostomatologia e
Microbiologia, frequentati dai TTi , , e , Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
sono sicuramente compresi tra quelli contemplati dai citati elenchi (con la precisazione che la medicina del lavoro è indicata come occupational medicine), sicchè giammai gli interessati avrebbero potuto ammettere cosa contraria.
E' vero, invece, che il corso di Igiene e Medicina Preventiva frequentato dalla dott.ssa nominalmente non sembra sussumibile tra quelli contemplati dai Pt_2
cennati elenchi, e tuttavia ad impedire in radice la possibilità, oggi, di procedere a ulteriori approfondimenti, soccorre la sentenza della Corte di Cassazione che ha espressamente dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione che la Presidenza del
Consiglio aveva già prospettato in quella sede. La Corte ha invero dichiarato l'inammissibilità per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché l'amministrazione non aveva specificato <> l'eccezione fosse stata sollevata in sede di merito, laddove peraltro dinanzi al Tribunale di Palermo la questione sicuramente non era stata presa analiticamente in considerazione;
secondariamente, perché il diritto di cui si discute non è legato alla corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita in Italia e quella comune a tutti o almeno a due paesi 6 dell'Unione, mentre rileva l'equipollenza di contenuto sostanziale tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle elencate negli art. 5 e 7 della Direttiva
363/75.
Proprio muovendo dalla necessità di un apprezzamento di fatto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno peraltro specificato he l'eccezione concernente la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria dei corsi frequentati dai medici specializzati in Italia deve essere <tempestivamente svolta in sede di merito>>
(SS.UU. 19107/2018).
Donde l'inaccettabilità, in questa sede di rinvio, di un mero riferimento nominale ai corsi indicati negli elenchi, e l'inammissibilità di accertamenti, in punto di equipollenza, che non sono stati tempestivamente chiesti nei gradi del giudizio precedenti al procedimento di legittimità e al consolidamento del thema decidendum, di natura ormai “chiusa”, devoluto a questa Corte di rinvio.
5. Tanto chiarito, ritiene il Collegio di dover precisare che la questione devoluta a questa Corte non è incisa dalla sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2022, in causa C-590/20.
Astrattamente, invero, è noto che “rientrano nell'ambito dello ius superveniens, che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale” (cfr. in ultimo Cass. Sez 3, Ordinanza n.25414 del
26/08/2022). Secondo i giudici della legittimità, infatti, i mutamenti normativi prodotti da pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità europee, come quelle di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale, sopravvenuti alla sentenza di annullamento della Suprema Corte, si configurano come ius superveniens, e impongono quindi la disapplicazione della norma dichiarata illegittima o del principio di diritto in contrasto con dette pronunce, con l'applicazione della regula iuris da esse risultante.
Con la cennata sentenza del 2022, la Corte di Giustizia è intervenuta appunto nuovamente sul tema del risarcimento spettante ai medici specializzandi, stabilendo che il risarcimento spetta anche a coloro che si sono iscritti ad una scuola di specializzazione prima del 1982, anno di approvazione della direttiva n. 82/76, ma esclusivamente per il periodo successivo al 10 gennaio 1983.
7 Nella specie non si verte, tuttavia, in ipotesi di medici iscritti anteriormente al
1982, atteso che tutti gli odierni appellati si sono iscritti alle rispettive scuole di specializzazione nel mese di dicembre del 1982.
6. Passando alla misura del risarcimento, è acclarato, e del resto non intaccato dalla sentenza che ha annullato con rinvio, che a ciascuno dei TTi spetta la somma di euro
6.713,94 (pari a lire 13.000.000) per ogni anno di scuola di specializzazione frequentato interamente, ossia nella misura originariamente prevista dall'art. 11 della Legge n.
370/1999, previa disapplicazione di detta disposizione nella parte in cui la sua efficacia veniva limitata ai soli soggetti che avevano agito dinanzi al giudice amministrativo.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, infatti, (Cfr. in ultimo Cass. n,41976/2021) “gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi;
infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella
l. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”.
7. Dovendosi accertare <quanta parte del corso di specializzazione si sia svolta
8 nell'anno 1982 e quanta parte sia svolta nell'anno 1983>>, al fine di <a detrarre proporzionalmente dall'indennizzo dovuto per quell'anno accademico, la quota corrispondente alla durata del corso svoltasi nell'anno 1982>>; posto che, ai sensi dell'art. 19 del R.D.
31/8/1933 n. 1592, l'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il
31 ottobre dell'anno solare successivo;
e – per finire – considerato che il risarcimento spetta per ciascuno degli anni successivi al primo gennaio 1983, in riforma della pronuncia impugnata, la va, in definitiva, condannata a Controparte_1 pagare le seguenti somme:
- ai dott.ri e Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
che hanno frequentato corsi della durata di quattro anni, l'importo di Parte_11 euro 25.733,97 ciascuno (in ragione di euro 6.713,94 per ciascuno dei tre anni 1984,
1985 e 1986, ed euro 5.592,15 per il periodo successivo al giorno 1.1.1983, così proporzionalmente detratto quanto spettante per i 61 giorni del periodo
1.11.1982/31.12.1983), oltre i soli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- ai dott.ri e Parte_12 Parte_13
, che hanno frequentato corsi della durata di tre anni, l'importo di euro Pt_6
19.020,03 ciascuno (6.713,93 per ciascuno dei due anni 1984 e 1985, ed euro
5.426,00 per il periodo successivo al 10.1.1983, così proporzionalmente detratto quanto spettante per il periodo 1.11.1982/10.1.1983), oltre i soli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
È, infatti, ius receptum – per quanto attiene agli interessi - che (in ultimo Cass. n.
2269/2024) “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni 9 assertive o di merito e di quelle istruttorie”.
8. In ultimo, ritiene il Collegio che le oscillazioni della giurisprudenza in ordine al diritto dei medici che hanno iniziato il corso di specializzazione negli anni più remoti al giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per tutte le fasi del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 1055/2019 dei giorni 20.7.2018/17.1.2019, in parziale riforma della sentenza n. 4172 dei giorni
9.10/6.11.2007 del Tribunale di Palermo, condanna la Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle seguenti somme:
[...]
- euro 25.733,97, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di ciascuno dei TTi e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_7
;
[...]
- euro 19.020,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di ciascuno dei TTi , e . Parte_2 Parte_3 Parte_6
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Palermo, 24/10/2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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