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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2279/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NA OG Presidente
MA IA AM GI
NI ET GI rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2279 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione il 7 ottobre
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA nata l'[...] a [...], Parte_1
residente in [...] Trav I Bracco n. 12, C.F.:
ivi elettivamente domiciliata alla via Fiume n.3 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. MA De RO che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato il [...] a [...], residente a [...]Controparte_1
alla via Trav. I Bracco n.12 C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliato in Messina alla Via Cesareo 20 presso lo studio dell'Avv.
CO IO che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
1 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis 49-51 c.p.c. depositato il 6 giugno 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a Cardito il 27/10/2017 dal quale non sono nati figli hanno chiesto pronunziarsi la separazione e il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con atto del 26/6/2025 il difensore di a rinunciato Parte_1
al mandato e medio tempore si è costituita in sostituzione l'avv.to MA
De RO che ha chiesto la separazione alle medesime condizioni indicate in ricorso.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso e la GI relatrice con provvedimento del 7/10/2025 ha riservato la causa al
Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
2 1) I ricorrenti potranno stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove meglio riterranno;
2) La casa coniugale, in locazione, sita in Frattamaggiore, trav I
Bracco 12, è stata rilasciata al locatore. Quindi, nulla deve essere disposto per la sua assegnazione;
3) Le parti rinunziano all'assegno di mantenimento essendo i loro redditi modesti.
4) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.;
5) Le parti dichiarano che non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
6) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.
Il Collegio ritiene che le suindicate condizioni possano essere recepite nella presente pronuncia in quanto non contrarie a norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto il divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della
GI relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
3 a) pronuncia la separazione personale di , nata Parte_1
Mugnano di Napoli (NA) l'1/7/1992 e nato a Controparte_1
Messina il 24/5/1985 ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. alle condizioni di cui al ricorso, come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.8, parte I, Serie A Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2017).
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 7/10/2025.
La GI est. La Presidente
NI ET NA OG
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