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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 5.2.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 3249/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Sonia Parte_1
Spalice
APPELLANTE
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Laura Curatola
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_2 notarile alle liti, dall'avv. Cristina Grappone
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, depositato in data 20.7.2017,
esponeva che aveva ricevuto in data 4.7.2017 da Parte_1 Controparte_1
un'intimazione di pagamento, recante n. 02820179000705932000, per la somma
[...] complessiva di euro 94.301,42; che la pretesa si basava, tra l'altro, su cartelle di pagamento (n.
028 20100005132158000, n. 28 20100019658253000 e n. 028 20110029566473000) e avvisi di addebito (n. 328 20120003667664000, n. 328 20120005795748000, n. 328 20130001339314000, n.
328 20130006847338000, n. 328 201440002558304000, n. 328 20140008510405000, n. 328
20150003574815000) che non erano stati notificati nei modi e nei termini di legge e/o che facevano riferimento a crediti ormai prescritti, ragion per cui l'intimazione di pagamento (emessa anche per altre cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, che avrebbe impugnato dinanzi alle competenti autorità giudiziarie) era affetta da nullità.
Costituitasi la sola e depositate, in allegato alle note di Controparte_1
trattazione scritta del 30.5.2022, le copie delle relate di notifica degli avvisi di addebito, con sentenza n. 1789/2022 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento, in considerazione del documentato azzeramento degli importi relativi ai ruoli iscritti negli anni dal 2000 al 2010, come previsto dall'art. 4 del d.lg. n.119/2018, convertito in legge n.136/2018; rigettava, per il resto, l'opposizione, in considerazione della documentata notifica degli avvisi di addebito e del mancato decorso del termine di prescrizione successivo alla predetta notifica e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
3.1.2023 , dolendosi della statuizione di rigetto dell'opposizione e della Parte_1
compensazione delle spese di lite.
Resistevano al gravame e . Controparte_1 CP_2
All'odierna udienza del 5.2.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
*****
2. In riforma parziale della sentenza impugnata deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in primo grado in relazione all'intimazione di pagamento n.
02820179000705932000 con riferimento agli avvisi di addebito sopra indicati per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.
215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover Controparte_3
necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
Nelle more del giudizio è intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
(intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
3. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che la parte opponente intendesse proporre un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito dell' per decorso del termine di prescrizione quinquennale, sul presupposto della conoscenza CP_2
degli avvisi di addebito, per la prima volta, con la notifica dell'intimazione di pagamento;
o, in via gradata, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione estintiva maturata successivamente alla presunta notifica degli avvisi.
Nel corso del giudizio di primo grado ha documentato la corretta Controparte_1
notifica degli avvisi di addebito.
Correttamente il Tribunale ne ha disposto l'acquisizione ex art. 421 c.p.c..
In ordine all'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., rileva questo Collegio che esso è consentito, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze, quando le prove già ritualmente acquisite offrano significativi dati di indagine, ma siano ritenute insufficienti dal giudice (v. Cass., 2007 n. 22305); esso, inoltre, deve essere giustificato dal materiale probatorio già acquisito ed idoneo superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (v. Cass.
n. 2379/2007), quando sia opportuno “integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti… onde colmare eventuali lacune delle risultanze di causa” (v. Cass. n. 154 del 2006).
Nel caso in esame, premesso che la parte opponente aveva genericamente dedotto che “le cartelle di pagamento … non sono mai state notificate nei modi e nei termini di legge”, senza neppure precisare quali vizi di notifica avrebbero riguardato gli avvisi di addebito emessi dall' , CP_2
doglianza comunque contestata da va osservato che la Controparte_1 medesima parte ricorrente aveva rappresentato che “secondo quanto asserito dal concessionario” gli avvisi di addebito risultavano notificati nelle date che ha, poi, analiticamente riportato nel corpo del ricorso (cfr. pag. 2 del ricorso di primo grado).
La stessa parte opponente ha anche depositato l'intimazione di pagamento n.
02820179000705932000, dalla quale risultava, per ciascun avviso di addebito, la circostanza relativa all'avvenuta notifica e la data della stessa.
In sintesi, dal materiale probatorio già ritualmente e tempestivamente acquisito agli atti del primo grado risultano gli estremi degli avvisi di addebito e le date della loro notifica;
pertanto, correttamente l'organo giudicante ha acquisito le relate di notifica, sia pure tardivamente prodotte da , in quanto essa andavano ad integrare un quadro probatorio Controparte_1
già tempestivamente delineato ed offerto dalle parti. Quanto alla regolarità delle notifiche, è opportuno ribadire, come statuito dalla Suprema Corte, che
“... in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, "senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta."(Cass. 16949/2014). In materia, Cass. 6395/2014 ha specificato che tale validità ha causa nel fatto che "è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26," secondo cui il concessionario - come visto - è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Tali precedenti traggono origine dal primo chiaro arresto con cui questa Corte affermò che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (e si aggiunse che "se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata), (Cass. 11708/2011, e sul tema già Cass.
14327/09)” (Cassazione civile , sez. VI-T, 06.03.2015 n° 4567).
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, devono ritenersi ritualmente notificati gli avvisi di addebito in questione, avendo l'ufficiale postale provveduto agli adempimenti a suo carico e fatto sottoscrivere dalla persona che ha ricevuto l'atto l'avviso di ricevimento, che è stato poi restituito al mittente.
Osserva, poi, la Corte che gli avvisi di ricevimento postali recano la firma sia del ricevente (che non necessariamente deve coincidere con la persona del destinatario) che la firma dell'incaricato alla distribuzione, sicchè le generiche doglianze della parte appellante, secondo la quale le ricevute non sono a firma del contribuente ma di terzi non meglio qualificati, appaiono del tutto inidonee a superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Ed invero, la regola generale per gli atti recettizi – cioè per tutti gli atti che, per avere effetto, devono essere portati a conoscenza del destinatario – è quella della presunzione di conoscenza, desumibile dall'art. 1335 del codice civile.
La norma citata dispone che la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Ciò significa che, una volta spedita la comunicazione - con lettera raccomandata per avere prova della spedizione - questa si presume giunta a conoscenza del destinatario quando è entrata nella sua
“sfera di conoscibilita”, cioè quando costui è posto nella condizione di venirne a conoscenza, pur se, di fatto, la lettera non è materialmente in suo possesso.
In particolare, si è affermato (Cass. sez. 1 n. 20924 del 27/10/2005) che "la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto" (principio riaffermato da Cass. n. 9303 dell'8.6.2012 e da
Cass. n. 12822 del 21.6.2016).
Ed ancora, in tema di notificazioni a mezzo posta, come nella specie, “la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento …è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati…Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (Cass. sez. 5, Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016 - Rv. 640546 - 01).
Ciò posto, nel caso in esame non è contestato che gli avvisi di addebito siano stati recapitati all'indirizzo esatto dell'opponente, sicché trova applicazione il principio di presunzione di conoscenza nei termini sopra enunciati.
Stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione di , Parte_1
dunque, appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale o l'avviso di addebito sia stato validamente notificato.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica, anche laddove contestata, è divenuta irrilevante, a fronte dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - non siano stati validamente notificati, a meno che non ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che l'appellato non ha in alcun modo dedotto.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito ivi indicati debba essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R.
602/1973.
Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. Lav. n.
11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte così decide: in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in primo grado avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
02820179000705932000 per la parte relativa agli avvisi di addebito ivi indicati;
compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 5.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 5.2.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 3249/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Sonia Parte_1
Spalice
APPELLANTE
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Laura Curatola
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_2 notarile alle liti, dall'avv. Cristina Grappone
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, depositato in data 20.7.2017,
esponeva che aveva ricevuto in data 4.7.2017 da Parte_1 Controparte_1
un'intimazione di pagamento, recante n. 02820179000705932000, per la somma
[...] complessiva di euro 94.301,42; che la pretesa si basava, tra l'altro, su cartelle di pagamento (n.
028 20100005132158000, n. 28 20100019658253000 e n. 028 20110029566473000) e avvisi di addebito (n. 328 20120003667664000, n. 328 20120005795748000, n. 328 20130001339314000, n.
328 20130006847338000, n. 328 201440002558304000, n. 328 20140008510405000, n. 328
20150003574815000) che non erano stati notificati nei modi e nei termini di legge e/o che facevano riferimento a crediti ormai prescritti, ragion per cui l'intimazione di pagamento (emessa anche per altre cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, che avrebbe impugnato dinanzi alle competenti autorità giudiziarie) era affetta da nullità.
Costituitasi la sola e depositate, in allegato alle note di Controparte_1
trattazione scritta del 30.5.2022, le copie delle relate di notifica degli avvisi di addebito, con sentenza n. 1789/2022 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento, in considerazione del documentato azzeramento degli importi relativi ai ruoli iscritti negli anni dal 2000 al 2010, come previsto dall'art. 4 del d.lg. n.119/2018, convertito in legge n.136/2018; rigettava, per il resto, l'opposizione, in considerazione della documentata notifica degli avvisi di addebito e del mancato decorso del termine di prescrizione successivo alla predetta notifica e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
3.1.2023 , dolendosi della statuizione di rigetto dell'opposizione e della Parte_1
compensazione delle spese di lite.
Resistevano al gravame e . Controparte_1 CP_2
All'odierna udienza del 5.2.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
*****
2. In riforma parziale della sentenza impugnata deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in primo grado in relazione all'intimazione di pagamento n.
02820179000705932000 con riferimento agli avvisi di addebito sopra indicati per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.
215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover Controparte_3
necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
Nelle more del giudizio è intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
(intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
3. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che la parte opponente intendesse proporre un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito dell' per decorso del termine di prescrizione quinquennale, sul presupposto della conoscenza CP_2
degli avvisi di addebito, per la prima volta, con la notifica dell'intimazione di pagamento;
o, in via gradata, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione estintiva maturata successivamente alla presunta notifica degli avvisi.
Nel corso del giudizio di primo grado ha documentato la corretta Controparte_1
notifica degli avvisi di addebito.
Correttamente il Tribunale ne ha disposto l'acquisizione ex art. 421 c.p.c..
In ordine all'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., rileva questo Collegio che esso è consentito, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze, quando le prove già ritualmente acquisite offrano significativi dati di indagine, ma siano ritenute insufficienti dal giudice (v. Cass., 2007 n. 22305); esso, inoltre, deve essere giustificato dal materiale probatorio già acquisito ed idoneo superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (v. Cass.
n. 2379/2007), quando sia opportuno “integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti… onde colmare eventuali lacune delle risultanze di causa” (v. Cass. n. 154 del 2006).
Nel caso in esame, premesso che la parte opponente aveva genericamente dedotto che “le cartelle di pagamento … non sono mai state notificate nei modi e nei termini di legge”, senza neppure precisare quali vizi di notifica avrebbero riguardato gli avvisi di addebito emessi dall' , CP_2
doglianza comunque contestata da va osservato che la Controparte_1 medesima parte ricorrente aveva rappresentato che “secondo quanto asserito dal concessionario” gli avvisi di addebito risultavano notificati nelle date che ha, poi, analiticamente riportato nel corpo del ricorso (cfr. pag. 2 del ricorso di primo grado).
La stessa parte opponente ha anche depositato l'intimazione di pagamento n.
02820179000705932000, dalla quale risultava, per ciascun avviso di addebito, la circostanza relativa all'avvenuta notifica e la data della stessa.
In sintesi, dal materiale probatorio già ritualmente e tempestivamente acquisito agli atti del primo grado risultano gli estremi degli avvisi di addebito e le date della loro notifica;
pertanto, correttamente l'organo giudicante ha acquisito le relate di notifica, sia pure tardivamente prodotte da , in quanto essa andavano ad integrare un quadro probatorio Controparte_1
già tempestivamente delineato ed offerto dalle parti. Quanto alla regolarità delle notifiche, è opportuno ribadire, come statuito dalla Suprema Corte, che
“... in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, "senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta."(Cass. 16949/2014). In materia, Cass. 6395/2014 ha specificato che tale validità ha causa nel fatto che "è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26," secondo cui il concessionario - come visto - è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Tali precedenti traggono origine dal primo chiaro arresto con cui questa Corte affermò che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (e si aggiunse che "se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata), (Cass. 11708/2011, e sul tema già Cass.
14327/09)” (Cassazione civile , sez. VI-T, 06.03.2015 n° 4567).
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, devono ritenersi ritualmente notificati gli avvisi di addebito in questione, avendo l'ufficiale postale provveduto agli adempimenti a suo carico e fatto sottoscrivere dalla persona che ha ricevuto l'atto l'avviso di ricevimento, che è stato poi restituito al mittente.
Osserva, poi, la Corte che gli avvisi di ricevimento postali recano la firma sia del ricevente (che non necessariamente deve coincidere con la persona del destinatario) che la firma dell'incaricato alla distribuzione, sicchè le generiche doglianze della parte appellante, secondo la quale le ricevute non sono a firma del contribuente ma di terzi non meglio qualificati, appaiono del tutto inidonee a superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Ed invero, la regola generale per gli atti recettizi – cioè per tutti gli atti che, per avere effetto, devono essere portati a conoscenza del destinatario – è quella della presunzione di conoscenza, desumibile dall'art. 1335 del codice civile.
La norma citata dispone che la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Ciò significa che, una volta spedita la comunicazione - con lettera raccomandata per avere prova della spedizione - questa si presume giunta a conoscenza del destinatario quando è entrata nella sua
“sfera di conoscibilita”, cioè quando costui è posto nella condizione di venirne a conoscenza, pur se, di fatto, la lettera non è materialmente in suo possesso.
In particolare, si è affermato (Cass. sez. 1 n. 20924 del 27/10/2005) che "la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto" (principio riaffermato da Cass. n. 9303 dell'8.6.2012 e da
Cass. n. 12822 del 21.6.2016).
Ed ancora, in tema di notificazioni a mezzo posta, come nella specie, “la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento …è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati…Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (Cass. sez. 5, Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016 - Rv. 640546 - 01).
Ciò posto, nel caso in esame non è contestato che gli avvisi di addebito siano stati recapitati all'indirizzo esatto dell'opponente, sicché trova applicazione il principio di presunzione di conoscenza nei termini sopra enunciati.
Stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione di , Parte_1
dunque, appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale o l'avviso di addebito sia stato validamente notificato.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica, anche laddove contestata, è divenuta irrilevante, a fronte dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - non siano stati validamente notificati, a meno che non ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che l'appellato non ha in alcun modo dedotto.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito ivi indicati debba essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R.
602/1973.
Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. Lav. n.
11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte così decide: in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in primo grado avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
02820179000705932000 per la parte relativa agli avvisi di addebito ivi indicati;
compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 5.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi