Rigetto
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02030/2025REG.PROV.COLL.
N. 05887/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5887 del 2022, proposto dai sigg. DO ST e AN ER, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Dalponte, con domicilio digitale presso lo stesso in assenza di domicilio fisico eletto in Roma;
contro
Comune di Arco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.sa Barbara Zampiero, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di domicilio fisico eletto in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 28 marzo 2022, n. 73, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I signori DO ST e AN ER hanno proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto il loro ricorso contro il provvedimento del Comune di Arco recante il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per alcuni interventi realizzati su un immobile di loro proprietà ubicato in C.C. Romarzollo, con destinazione d’uso deposito agricolo, descritti dai richiedenti, internamente, come ampliamento di un’intercapedine già autorizzata con SCIA, formazione di una soffitta mediante posa in opera di una pavimentazione in assito su travature in legno orizzontali presenti e relativa scaletta di accesso e posa in opera di un lavandino e wc, nonché, esternamente, creazione di un pergolato con struttura portante verticale e orizzontale in legno.
2. – Il Comune di Arco si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
3. – In vista dell’udienza di trattazione, il Comune ha depositato una memoria di discussione e l’appellante una memoria di repliche.
4. – Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria era stato motivato con il fatto che l’allargamento dell’intercapedine si sarebbe, in realtà, risolto in un ampliamento del locale principale e la formazione del solaio interno avrebbe dato luogo a un aumento della superficie utile netta, in entrambi i casi in contrasto con l’art. 39 delle NTA del PRG, mentre le caratteristiche costruttive e morfologiche del manufatto esterno sarebbero state proprie della struttura portante di una tettoia, solida e durevole, anziché di un pergolato, di dimensioni tali da superare i limiti delle costruzioni accessorie e, pertanto, in contrasto con il suddetto art. 39, che non avrebbe ammesso nuove costruzioni e aumenti di SUN.
6. – Con la sentenza appellata il T.r.g.a., escluso preliminarmente che potesse assumere rilievo l’erronea indicazione, negli atti impugnati, della destinazione dell’area “a bosco”, anziché a “aree agricole di pregio”, attesa l’identità di regime per quanto di interesse, ha respinto il ricorso concordando con l’amministrazione sul fatto che:
- l’ampliamento aveva riguardato, in violazione del divieto sancito dalle norme tecniche di attuazione, non un vano tecnico di aereazione, bensì il deposito stesso (punto IV della sentenza: « Tanto risulta dalla documentazione fotografica versata in allegato alle controdeduzioni al preavviso di diniego che testimonia, appunto, la realizzazione non di un vano tecnico di areazione quanto di un ampliamento del deposito, pavimentato e intonacato, nonché collegato al deposito medesimo per il tramite di un’apertura corrispondente al foro di una porta »);
- il vano soprastante, quasi per intero, il piano terra del deposito, creato con la posa in opera dell’assito e corredato di scala di accesso, era da qualificarsi non come soppalco, ma sottotetto a destinazione soffitta, anche in ragione del fatto che il regolamento edilizio e d’igiene comunale consentirebbe di attribuire la natura di soppalco solo alle strutture di estensione non superiore al 40% della superficie totale del locale soppalcato (cfr. punto VI della sentenza: « Il comma 1 dell’art. 77, nella parte in cui dispone “La superficie del soppalco non può superare il 40% della superficie totale del locale soppalcato” deve essere considerato quale paradigma di individuazione della sussistenza di un soppalco, laddove le rimanenti caratteristiche di misurazione ne qualificano l’abitabilità, come si evince dal comma 2 e ss. del medesimo articolo 77 ») e della definizione di sottotetto contenuta nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale (« del quale quanto eseguito presenta le caratteristiche costituite dalla misura dal pavimento al colmo e dal pavimento all’imposta del tetto rispettivamente pari a mt 2,05 e mt 1,55 »: punto VII della sentenza), con l’effetto di renderne computabile la superficie nella UL, e, conseguentemente nella SUN, ai sensi del regolamento medesimo, con un incremento non consentito dalle NTA;
- il manufatto realizzato all’esterno non soddisfaceva la definizione di pergolato contenuta nell’art. 97 del regolamento edilizio e d’igiene comunale (secondo cui « I pergolati e/o gazebi sono strutture composte da un telaio semplice, prive di fondazioni, ma ancorate seppur facilmente amovibili per smontaggio, formate da intelaiature idonee a creare ornamento, riparo ed ombra. La struttura dovrà avere altezza massima di m 2,50 e superficie massima di mq 15,00. Non possono avere né grondaie né pluviali, non possono essere tamponati, né possono essere coperti. Tali strutture non vengono considerate ai fini degli indici urbanistici »), in considerazione delle caratteristiche esecutive del manufatto medesimo, con superficie di 38 mq, realizzato mediante tre orditure sovrapposte, montanti verticali esterni e pilastri di significative dimensioni (cfr. punto IX della sentenza: « Tutti tali elementi conducono pertanto l’Amministrazione comunale a ragionevolmente concludere come lo stesso manufatto “deve trovare certamente solido ancoramento alla muratura della p.ed. 1058, CC., e, come appare dalla documentazione fotografica, anche al muro in pietrame di sostegno del fondo sopraelevato collocato fra la struttura di cui trattasi e la p.ed. 1058” »).
Ha aggiunto, infine, il giudice di primo grado che la natura degli interventi realizzati e il contrasto sostanziale degli stessi con le richiamate previsioni urbanistiche non consentiva di reclamare l’applicabilità, al caso di specie, della possibilità di una sanatoria parziale o con prescrizioni.
7. – Con un primo motivo di gravame, le appellanti si dolgono del rigetto del primo motivo di ricorso sostenendo che il fatto che l’intercapedine sia stata rifinita con piastrelle e intonacatura non giustifica la riqualificazione dell’intervento in termini di ampliamento del deposito, poiché ciò che importa è il rispetto della sua funzione di protezione del deposito dalle infiltrazioni, né la giustifica la presenza della porta che collega il deposito con il vano a uso intercapedine, prevista nella SCIA del 2015 e, quindi, ritenuta conforme dal Comune sotto il profilo urbanistico, ragion per cui l’intercapedine, per quanto munita di rifiniture, rappresenta un volume tecnico non rilevante ai fini della SUN.
Il motivo è infondato.
Esso muove, infatti, da una visione atomistica e parcellizzata delle caratteristiche tipologiche dell’intervento, le quali, invece, nell’insieme disvelano la trasformazione dell’intercapedine, ampliata e munita di pavimentazione e intonaco, in un’estensione del vano deposito, con cui è in diretto collegamento, munito finanche di elementi di arredo, come attesta la documentazione anche fotografica in atti, correttamente valutata dal T.r.g.a.
8. – Con un secondo motivo, le appellanti sostengono che la preesistenza di travature orizzontali, dimostrata dalla loro modalità di innesto nelle murature perimetrali e abilitata con la concessione edilizia che aveva assentito la realizzazione dell’edificio attraverso il recupero di un rudere identificante una costruzione rurale, e di una finestra, la cui ubicazione avrebbe come sola spiegazione il fatto di dare luce alla soffitta/soppalco, provano che la struttura in travi del soppalco già esisteva ed era autorizzata nella sua funzione, connotando in modo indefettibile la sussistenza del soppalco stesso, cosicché le appellanti si sarebbero limitate, con la posa in opera dell’assito e alla costruzione della scaletta di accesso, al completamento di una struttura già in precedenza autorizzata.
Sostengono, inoltre, che l’opera, quand’anche realizzata interamente ex novo , non costituisce piano sottotetto, perché secondo il regolamento urbanistico provinciale il sottotetto è un vero e proprio piano ulteriore dell’edificio, quale non può dirsi il manufatto in questione, e soggiungono che l’art. 77 del regolamento edilizio e d’igiene comunale, per cui la superficie del soppalco non può superare il 40% della superficie totale soppalcata, riguarda soltanto i soppalchi abitabili, come da rubrica dell’articolo medesimo (“Soppalchi abitabili”), mentre quello de quo non è abitabile, difettando dei requisiti di altezza e rapporto tra superfici stabiliti proprio da tale articolo.
Il motivo è infondato.
La preesistenza di travature orizzontali, quand’anche assentita e provata, non definisce una superficie piana calpestabile e praticabile, la quale è stata realizzata soltanto con la creazione del tavolato e della relativa scala di accesso, né il fatto che vi fosse già una finestra può valere a dimostrare il contrario. Il nuovo solaio ha diviso, per la prima volta, in due piani la volumetria interna del deposito e la sua superficie, essendo quasi pari a quella sottostante, impedisce che lo si possa considerare come un soppalco ai sensi dell’art. 77 del regolamento edilizio e d’igiene comunale, il quale, nonostante la rubrica, contiene sia disposizioni specifiche per i soppalchi abitabili (il comma 2 detta una prescrizione sull’altezza media ponderale che riguarda in modo specifico i soppalchi « se abitabili »), sia per i soppalchi in genere.
In ogni caso, la relativa superficie è computabile ai fini della superficie utile lorda e, di conseguenza, della superficie utile netta dell’immobile in virtù di quanto è previsto dall’art. 3 (Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni) del decreto del Presidente della Provincia di Trento del 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, recante il regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della l.p. 4 agosto 2015, n. 15. L’articolo, le cui definizioni prevalgono su quelle difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione territoriale (cfr. lo stesso art. 3, comma 2), definisce la superficie utile lorda (da cui, poi, si ricava la superficie utile netta) come la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo fatta eccezione, per quanto qui interessa, « del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall’estradosso dell’ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al colmo e 0,50 metri all’imposta del tetto » (lett. m, n. 7) e « dei soppalchi privi dei requisiti di abitabilità » (lett. m, n. 8); ebbene, considerato che, in base alla definizione di piano fuori terra di un edificio contenuta nello stesso articolo, « non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (UL) » (lett. d) né « i soppalchi con superficie utile netta inferiore alla metà del piano sottostante » (ibidem) e che per “sottotetto” deve intendersi lo « spazio compreso tra l’ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un’altezza minima di 1,50 metri … nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali » (lett. e), ne deriva che, come correttamente osservato dal Comune, lo spazio definito dal nuovo solaio – presentando un’altezza di m 2.05 dal pavimento al colmo e m. 1,55 dal pavimento all’imposta del tetto – rientra nel novero dei sottotetti (lett. e) e costituisce un piano sottotetto che determina superficie utile lorda ai sensi del combinato delle lettere d) e m), perché avendo un’altezza, all’imposta del tetto, pari a metri 1,50, non soddisfa la duplice condizione eccettuativa stabilita dal regolamento provinciale per escludere la “produzione” di UL (altezza al colmo non superiore a metri 2,40 e altezza all’imposta al tetto non superiore a metri 0,50).
9. – Con un terzo motivo, le appellanti contestano che la struttura realizzata all’esterno non possegga le caratteristiche proprie dei pergolati, perché, a loro dire, si tratta di opera priva di fondazioni e formata da elementi lignei di sostegno ancorati al terreno con dei bulloni e, pertanto, facilmente amovibili, in quanto nella sua parte superiore le travi sono semplicemente appoggiate, e non ancorate come sostenuto dal giudice di primo grado, sia al tetto del deposito che al muro in pietrame che sostiene il terreno sopraelevato, sicché esso si presenta come un manufatto accessorio, privo di rilevanza ai fini urbanistici, che l’amministrazione ben avrebbe potuto sanare prescrivendo i piccoli correttivi necessari a renderlo perfettamente corrispondente alla disposizione regolamentare, segnatamente attraverso la riduzione della sua ampiezza a mq 15 e l’eventuale semplificazione della struttura medesima.
Il motivo è infondato.
E’ nel vero la difesa del Comune allorché osserva che gli stessi allegati fotografici e planimetrici presentati a corredo dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria non rappresentano una impalcatura composta da elementi verticali e orizzontali leggeri, con funzione di sostegno per piante rampicanti, finalizzata a creare uno spazio di riparo di limitate dimensioni (vale a dire quelle semplici intelaiature idonee a creare ornamento, riparo e ombra di cui discorre la norma regolamentare in precedenza citata), ma la struttura portante di una tettoia, con montanti verticali esterni di rilevanti dimensioni, la quale supera in altezza lo stesso edificio e copre una superficie di circa 37 mq, superiore all’area di sedime del deposito di cui costituirebbe accessorio. Tale superficie è oltre il doppio di quella consentita per i gazebi e la pretesa che il Comune rilasciasse il titolo in sanatoria con la prescrizione di ridurne l’ampiezza a 15 mq, del caso semplificandone pure la struttura, equivale a ritenere che il Comune dovesse provvedere in ordine a un’opera sostanzialmente diversa da quella effettivamente realizzata.
10. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
11. – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del Comune di Arco, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO