TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/02/2025, alle ore 9:41, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13819/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Sono presenti l'Avv. Leonardo CANTO per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv.
Cristina FELICI e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
13819 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Cristina FELICI, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via ______________________ Nunzio Morello 23; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/02/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (22/03/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1
liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con
distrazione in favore dell'Avv. Cristina FELICI;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2022, , in contraddittorio Parte_1 con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico CP_1 per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (22/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per CP_1 il rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
10/11/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate CP_1 dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/02/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da“cardiopatia ischemica ipertensiva con FE depressa, classe NYHA II,
[...] portatore di ICD in soggetto con OSAS in auto-cpap, atropatia degenerativa pluridistrettuale a severa incidenza funzionale, postumi di lesione completa del sovraspinoso spalla dx, ernia permagna bilaterale e incontinenza doppia”, patologie che lo fanno considerare invalido al
100%, poiché “dalla documentazione sanitaria agli atti e da quella presa in visione alle operazioni peritali, è stata segnalata la disautonomia nella deambulazione e la necessità di assistenza continua per svolgere le attività di vita quotidiana (mangiare, lavarsi, deambulare, assumere farmaci ecc)”.
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “il ricorrente presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto le patologie da cui risulta essere affetto, nella loro complessità, determinano, grave compromissione dell'autonomia dello stesso, necessitando di assistenza continua, in quanto in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1 accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22/03/2022).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1 processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Cristina
FELICI, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/02/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/02/2025, alle ore 9:41, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13819/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Sono presenti l'Avv. Leonardo CANTO per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv.
Cristina FELICI e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
13819 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Cristina FELICI, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via ______________________ Nunzio Morello 23; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/02/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (22/03/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1
liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con
distrazione in favore dell'Avv. Cristina FELICI;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2022, , in contraddittorio Parte_1 con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico CP_1 per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (22/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per CP_1 il rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
10/11/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate CP_1 dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/02/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da“cardiopatia ischemica ipertensiva con FE depressa, classe NYHA II,
[...] portatore di ICD in soggetto con OSAS in auto-cpap, atropatia degenerativa pluridistrettuale a severa incidenza funzionale, postumi di lesione completa del sovraspinoso spalla dx, ernia permagna bilaterale e incontinenza doppia”, patologie che lo fanno considerare invalido al
100%, poiché “dalla documentazione sanitaria agli atti e da quella presa in visione alle operazioni peritali, è stata segnalata la disautonomia nella deambulazione e la necessità di assistenza continua per svolgere le attività di vita quotidiana (mangiare, lavarsi, deambulare, assumere farmaci ecc)”.
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “il ricorrente presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto le patologie da cui risulta essere affetto, nella loro complessità, determinano, grave compromissione dell'autonomia dello stesso, necessitando di assistenza continua, in quanto in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1 accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22/03/2022).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1 processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Cristina
FELICI, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/02/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4