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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 260/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
, nata il [...], in [...]é (Brasile), (C.F. Parte_1
, residente in [...], e C.F._1 [...]
, nato il [...], ad [...], (C.F. , Pt_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luana Izzo (C.F.:
) presso il cui studio, in Roma (Rm), alla Via Luigi Bodio, n. C.F._3
33, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 30.05.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Gli odierni ricorrenti i signori e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 22.05.2025, adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario, in Agropoli (Sa), il 09.10.1998
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 87, Parte II,
Serie A, dell'anno 1998, optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati, il 24.02.2000 ad LI (Sa), il primogenito Persona_1 il 29.05.2002 ad Agropoli (Sa), il secondogenito ed il 14.04.2010 ad Persona_2
LI (Sa), il terzogenito;
che su ricorso congiunto, veniva emesso Persona_3 il Decreto di omologa n. cron. 5593/2021 del 09-10.06.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 12/2021, con cui veniva omologata la separazione consensuale dall'intestato Tribunale di Vallo della Lucania.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'esito della udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato fissata per la data del 9.07.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dal difensore unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (atto introduttivo depositato nel fascicolo telematico il 22.05.2025), la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale e interamente recepibili in questa sede in quanto non contrarie a norme imperative e conformi anche agli interessi del terzogenito della coppia, , ancora minorenne. Per_3
In particolare, le parti hanno concordato le trascritte e riportate condizioni di divorzio: “…• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Agropoli regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Agropoli, Atto n. 87 P. 2 S.A anno 1998; • ordinare al Comune di Agropoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1. Il figlio minore
verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi e rimarrà residente Per_3 presso la madre con la quale trascorrerà tutti i periodi scolastici;
con il padre invece trascorrerà i week end a partire dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 21 quando lo riporterà presso la madre. Trascorrerà infine con il padre tutto il periodo delle vacanze estive salvo diversa volontà del ragazzo: dal giugno alla fine della scuola, a settembre quando ricominceranno le scuole. Nei vari anni, alternativamente, il Natale con il padre e il Capodanno con la madre, stessa cosa per
Pasqua e Pasquetta. 2. In ragione dell'affidamento paritario, ognuno dei genitori si occuperà del mantenimento diretto del figlio nei periodi di propria spettanza. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi
i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 3. La Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga Pt_1 opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella del figlio, purché ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso. 4. L'assegno unico per il minore verrà Pt_2 percepito interamente dalla sig.ra . 5. I genitori si faranno carico al 50% Pt_1 ciascuno delle spese straordinarie qualora preventivamente concordate. 6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 7. I sig.ri e si dichiarano Pt_1 Pt_2 economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile. 8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto…”.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_1
e , contratto in Agropoli (Sa), il 09.10.1998 e trascritto
[...] Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 87, Parte II, Serie
A, dell'anno 1998 alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni