Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3471/2024
VERBALE DI UDIENZA del 10 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Giovanni Golotta, il quale eccepisce, in via preliminare, la tardività della costituzione dell' CP_1 convenuto,
circostanza che determina la decadenza di cui all'art. 416, comma2,
c.p.c. e dalla quale deriva come conseguenza la decadenza da ogni eccezione che non sia rilevabile d'ufficio. Pertanto, si riporta interamente a tutti gli atti e scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Per l'INPS, parte ricorrente, l'Avv. Laganà Rosa, per delega dell'Avv.
Cinzia Lolli, si riporta interamente alla memoria e insiste nelle conclusioni, ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3471 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 (C.F. C.F. 1
dall'Avv. Giovanni Pietro Golotta (C.F.
, giusta procura C.F. 2
in atti;
ricorrente;
E
Controparte_2
[...] I codice fiscale P.IVA_1 con sede centrale in Roma, Via Ciro il
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
-
tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. Cinzia Lolli (C.F.:
in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024C.F. 3
a rogito del dott. Per_1 notaio in Fiumicino, in atti.
resistente All'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, 13,57 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, l'odierno ricorrente, conveniva l' CP_2 innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare il provvedimento, con cui l' CP_2 in data 13.03.2024, nel disporre la riliquidazione dell'Assegno n. 078-670004016717", chiedeva la restituzione delle somme percepite per l'anno 2022 e 2023 per un totale di €.9.735,82.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato Provinciale, respinto con delibera 2422180 del
25 luglio 2024. A sostegno della propria pretesa, deduceva che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. In ogni caso, le somme dovute all' CP_1 in dipendenza del ricalcolo delle somme connesse al trattamento previdenziale attribuito al percipiente, andavano limitate solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le somme dovute all' CP_1 in dipendenza del ricalcolo delle somme connesse al trattamento previdenziale attribuito al percipiente avrebbero dovuto essere limitate dovrebbero essere limitate, in caso fino al provvedimento che avesse accertato l'indebito. Quindi, concludeva chiedendo:" accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle somme erogategli dall' CP_2 a titolo di assegno sociale fino a tutto il mese di febbraio 2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario".
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' CP_2 il quale, a sostegno della propria pretesa deduceva che, lil sig. Pt_2 ra titolare di assegno sociale cat.
AS n. 04016717 con decorrenza febbraio 2020; che, l'indebito è stato accertato con riliquidazione del 13.03.2024 a seguito di domanda di ricostituzione presentata dal ricorrente in data 12.01.2024; che, il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della maggiorazione sociale dal 01.01.2022 al 31.12.2023, nonché la rideterminazione dell'assegno sociale ad importo zero dal 01.01.2023 al 31.12.2023 sulla base della dichiarazione reddituale resa con la predetta domanda. Ai fini del ricalcolo a debito erano risultati rilevanti i seguenti redditi: per l'indebito dell'anno 2022 i redditi da pensione estera del titolare ed i redditi da lavoro dipendente del coniuge;
per l'indebito dell'anno 2023, i redditi da pensione estera del titolare ed i redditi da pensione diretta liquidata a favore del coniuge con decorrenza 01.2023. Quindi concludeva chiedendo di" respingere il ricorso proposto ex adverso perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, oltre che sfornito di prova. Con vittoria delle spese".
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione dell'assegno sociale del ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' CP_1 , occorre individuare la disciplina applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte
Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera "in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile". Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Ciò premesso, Occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019).
Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che "In tema di indebito assistenziale,
in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere." Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che "è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 13.03.2024, se ne deduce che solo da tale momento l' CP_1 potrà legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di rettifica e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale corrisposti antecedentemente in quanto erogati prima della rettifica del trattamento intervenuta nell'anno 2022 e 2023.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma,richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' CP_3 resistente. Lespese di lite vanno poste a carico dell' CP_2 e vanno liquidate ex d.m. 55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di riliquidazione
Assegno n. 078-670004016717" per l'anno 2022 e 2023 e, conseguentemente, condanna l' CP_2 alla restituzione delle somme, ove trattenute;
2) Condanna l' CP_2 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1305,00 spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari.
Palmi 10 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo