Decreto presidenziale 1 giugno 2021
Sentenza 10 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2021, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2021
N. 00789/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Vanzetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Sandra Spolaore in Venezia-Mestre, via A. Costa, n. 20;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del -OMISSIS-, che, nel dichiarare che l'infermità "nefrectomia dx per carcinoma renale" patita dal ricorrente non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, rigetta l'istanza di Pensione Privilegiata Ordinaria presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il -OMISSIS-, che non ha riconosciuto l'infermità "nefrectomia dx per carcinoma renale" come dipendente da causa di servizio ed ha rigettato l'istanza di pensione privilegiata ordinaria, deducendone l’illegittimità per ecc3esso di potere sotto molteplici profili e concludendo per il suo annullamento.
2. Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.
3. Con decreto presidenziale -OMISSIS-, atteso che tra la documentazione depositata non è dato rinvenire la prova dell’avvenuta notifica del ricorso presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e che si tratta di circostanza idonea a determinare profili di inammissibilità del gravame, è stata disposta la discussione con modalità da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e 4, comma 1, settimo periodo, del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione rilevata ex officio , ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
4. All’udienza dell’8.6.2021, udito il difensore del ricorrente in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il gravame è inammissibile.
5.1. Come evidenziato nel decreto -OMISSIS-, dall’esame della documentazione allegata al ricorso si evince la prova della sua notifica al Ministero della Difesa - Direzione Generale Pensioni Militari nella sede di Roma, viale dell'Esercito n. 186 e al Ministero della Difesa nella sede di Roma, via XX Settembre 123, mentre non è dato rinvenire la prova dell’avvenuta notifica del gravame presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
5.2. Ai sensi dell’art. 41, comma 3, c.p.a. la notificazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è eseguita secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse. Tale previsione normativa si pone in aderenza alla disposizione di cui all’art. 139 c.p.c., ai sensi del quale per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
L’art. 11, comma 1, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 – nel testo modificato dall’art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260 – prevede espressamente che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”, specificando al comma 3 che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
5.3. Ne discende che la notifica presso il domicilio reale anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale competente, determina la nullità della stessa e la conseguente inammissibilità del ricorso, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila 23.8.2010, n. 602; T.A.R. Lazio, Roma, 20.10.2016, n. 10466; T.A.R. Lazio, Roma, III 12.3.2014 n. 2795).
5.4. Posto che nel caso di specie è documentalmente provato che il ricorso è stato notificato solo presso il domicilio reale del Ministero resistente, atteso il mancato deposito della prova della notifica presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia, nonostante il decreto presidenziale -OMISSIS-, e che l’amministrazione non si è costituita in giudizio, nessuna sanatoria si è in proposito verificata con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame.
6. Nulla va disposto sulle spese attesa la mancata costituzione del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi in video collegamento, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021, con l'intervento dei magistrati:
Marina Perrelli, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.