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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE-SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 70 r.g. Sez. Lav. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Grottaglie (TA) alla via Campitelli 80, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Spada (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto (TA), alla Via Attica n.
9. Il C.F._2 procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica ed al numero di fax 0997724535, così indicati ai sensi e per gli effetti Email_1
di legge.
Appellante
E
, ( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Dr. , in virtù di delibera del Consiglio Controparte_2 di Amministrazione n.6 del 06 maggio 2020, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Rosaria Papalato
(C.F. p.e.c. per procura generale alle liti, redatta C.F._3 Email_2
con atto del 19 maggiom2020 Rep. N. 90510 Racc. n. 32072 ed elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura via Plinio angolo via Salinella.
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2494/2020 pubblicata il 29.10.2020
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il giorno 8 marzo 2021 impugnava la sentenza in Parte_1
epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la domanda di esso ricorrente, intesa a conseguire le provvidenze (indennizzo per danno biologico o rendita) derivanti dall'infortunio occorsogli in data 14.04.2016 ed in particolare nella parte in cui aveva omesso di riconoscere l'inabilità temporanea per il periodo individuato dal CTU.
Deduceva l'appellante l'errore del primo giudice nell'aver pretermesso tale statuizione, pur riconoscendo la natura dell'infortunio e la sussistenza del nesso eziologico (con esclusione dell'indennizzo in ragione della misura dei postumi).
Chiedeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado, con condanna dell' all'erogazione della prestazione per la temporanea inabilità CP_1
L' resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante censura la sentenza unicamente per aver omesso la pronuncia relativa all'erogazione dei benefici economici connessi all'inabilità temporanea.
La Corte rileva, tuttavia, che tale istanza non è stata oggetto di specifica allegazione e non è stata formulata in sede di conclusioni da parte dell he si è limitato a formulare le seguenti richieste: Pt_1
“A) accertare e dichiarare che, a seguito dell'evento occorso in data 14.04.2016, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro con le modalità tutte di cui alla narrativa che precede, con la relativa diagnosi;
B) Accertare e dichiarare, conseguentemente che, per effetto del detto infortunio, il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità temporanea assoluta e/o alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e sino al 28.02.2014, nella misura CP_1
anche in termini di danno biologico permanente da stabilirsi anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede, con ogni conseguenza di legge;
C) in particolare condannare , per l'effetto, l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento ed al pagamento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro occorso in data
14.04.2016 ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione…” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. allegato al fascicolo).
L'assenza di allegazioni specifiche circa la natura e l'entità dell'inabilità, oltre alla mancata formulazione della richiesta in sede di conclusioni, ha indotto il primo giudice ha pronunciarsi nei limiti
2 della domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (atteso che la domanda relativa all'inabilità temporanea non può essere considerata come tacitamente proposta). In ragione di ciò la domanda di corresponsione dell'indennizzo per il danno permanente subito a seguito dell'infortunio per cui è causa è stata correttamente respinta in ragione degli esiti della CTU (in questa sede non contestati), senza ulteriori pronunce su istanze non espressamente formulate.
Tale decisione merita piena condivisione e deve trovare conferma in questa sede.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
In ragione dell'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Taranto, 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE-SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 70 r.g. Sez. Lav. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Grottaglie (TA) alla via Campitelli 80, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Spada (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto (TA), alla Via Attica n.
9. Il C.F._2 procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica ed al numero di fax 0997724535, così indicati ai sensi e per gli effetti Email_1
di legge.
Appellante
E
, ( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Dr. , in virtù di delibera del Consiglio Controparte_2 di Amministrazione n.6 del 06 maggio 2020, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Rosaria Papalato
(C.F. p.e.c. per procura generale alle liti, redatta C.F._3 Email_2
con atto del 19 maggiom2020 Rep. N. 90510 Racc. n. 32072 ed elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura via Plinio angolo via Salinella.
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2494/2020 pubblicata il 29.10.2020
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il giorno 8 marzo 2021 impugnava la sentenza in Parte_1
epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la domanda di esso ricorrente, intesa a conseguire le provvidenze (indennizzo per danno biologico o rendita) derivanti dall'infortunio occorsogli in data 14.04.2016 ed in particolare nella parte in cui aveva omesso di riconoscere l'inabilità temporanea per il periodo individuato dal CTU.
Deduceva l'appellante l'errore del primo giudice nell'aver pretermesso tale statuizione, pur riconoscendo la natura dell'infortunio e la sussistenza del nesso eziologico (con esclusione dell'indennizzo in ragione della misura dei postumi).
Chiedeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado, con condanna dell' all'erogazione della prestazione per la temporanea inabilità CP_1
L' resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante censura la sentenza unicamente per aver omesso la pronuncia relativa all'erogazione dei benefici economici connessi all'inabilità temporanea.
La Corte rileva, tuttavia, che tale istanza non è stata oggetto di specifica allegazione e non è stata formulata in sede di conclusioni da parte dell he si è limitato a formulare le seguenti richieste: Pt_1
“A) accertare e dichiarare che, a seguito dell'evento occorso in data 14.04.2016, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro con le modalità tutte di cui alla narrativa che precede, con la relativa diagnosi;
B) Accertare e dichiarare, conseguentemente che, per effetto del detto infortunio, il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità temporanea assoluta e/o alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e sino al 28.02.2014, nella misura CP_1
anche in termini di danno biologico permanente da stabilirsi anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede, con ogni conseguenza di legge;
C) in particolare condannare , per l'effetto, l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento ed al pagamento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro occorso in data
14.04.2016 ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione…” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. allegato al fascicolo).
L'assenza di allegazioni specifiche circa la natura e l'entità dell'inabilità, oltre alla mancata formulazione della richiesta in sede di conclusioni, ha indotto il primo giudice ha pronunciarsi nei limiti
2 della domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (atteso che la domanda relativa all'inabilità temporanea non può essere considerata come tacitamente proposta). In ragione di ciò la domanda di corresponsione dell'indennizzo per il danno permanente subito a seguito dell'infortunio per cui è causa è stata correttamente respinta in ragione degli esiti della CTU (in questa sede non contestati), senza ulteriori pronunce su istanze non espressamente formulate.
Tale decisione merita piena condivisione e deve trovare conferma in questa sede.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
In ragione dell'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Taranto, 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
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