CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8993/2021 depositata il 31.3.2021, iscritto n. 2206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Domenico Palumbo (C.F.
) e dall'Avv. Carmelo Palumbo (C.F. C.F._2 [...]
); C.F._3
ATTRICE IN RIASSUNZIONE EX ART 392 C.P.C
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Morera (C.F. ); C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
- 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2.5.2003, conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli la chiedendo Controparte_1 all'adito giudice di:
“1) dichiarare inesistente e/o nullo il contratto in base al quale la
[...] ha acquistato per conto della IG.ra Controparte_1
i Titoli di Stato Argentini di cui alla comunicazione 26/4/2001 Parte_1 della Banca (all. 3), dalla stessa identificati come Titolo n. 95394680, obbl. domest. Estero, AR, 02, 10.5%;
2) condannare la l risarcimento Controparte_1 dei danni a favore della IG.ra , da quantificarsi in Euro Parte_1
106.009,39 pari a Lire 205.262.820=, oltre interessi da calcolarsi al tasso del
10.5% annuo dall'ordine di acquisto al soddisfo;
3) condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda CP_1 attorea.
Nel corso del giudizio, l'attrice introduceva la domanda di “annullamento” del contratto e la ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva. CP_1
Con sentenza n. 7335/05 del 7/5-29/6/2005, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di inesistenza ovvero di nullità del contratto;
2) dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti”.
2. proponeva appello avverso la descritta sentenza, Parte_1 lamentando, per quanto ancora in questa sede rileva, che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria da essa proposta ed erroneamente ritenuto che, con la mera consegna della nota informativa generica, la avesse assolto ai suoi obblighi informativi. CP_1
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle domande di inesistenza o nullità del contratto e di risarcimento danni proposte nel precedente grado del giudizio.
- 2 - Con la sentenza N. 3578/06 dell'8-23/11/2006 l'adita Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello e compensava le spese del giudizio.
3. Con ricorso del 18.12.2007, notificato il 28.12.2007, Parte_1 impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Con sentenza n. 17726/14 depositata il 6/8/2014 la Suprema Corte accoglieva il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, inerenti alla questione della
“natura confessoria” della dichiarazione della contenuta nell'ordine di Pt_1 acquisto dei titoli argentini, in relazione agli obblighi informativi della banca in tema di intermediazione finanziaria.
La Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di
Appello di Napoli per nuovo esame, enunciando il seguente principio: “la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di prodotti finanziari e formulata in modo riassuntivo e generico, nella quale egli affermi di avere ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata come una confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2735 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio
(sull'adempimento dell'obbligazione della controparte) e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano stato fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario;
ne consegue che, in tal caso, l'ordine del cliente di volere
“comunque dare corso all'operazione”, a norma dell'art. 29, co.3, del reg.
Consob n.11522 del 1998, benché impartito o registrato per iscritto, non vale ad esonerare da responsabilità la banca che non abbia offerto prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti anche alle ragioni della ritenuta inadeguatezza dell'operazione.
La Corte del merito dovrà provvedere anche sulle spese di giudizio di legittimità”.
4. riassumeva dunque il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Napoli, chiedendo:
I. “accogliere la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio e dichiarare la risoluzione del contratto in base al quale la Controparte_1
ha acquistato per conto della IG.ra i Titoli di
[...] Parte_1
- 3 - Stato Argentini di cui alla comunicazione 26.4.2001 della Banca, dalla stessa identificati come Titolo n. 95394680, obbl. domest. Estero, AR, 02,
10.5%;
II. condannare la al risarcimento dei danni a Controparte_1 favore della IG.ra , da quantificarsi in Euro 106.009,39 pari a Parte_1
Lire 205.262.820, oltre interessi da calcolarsi al tasso del 10,5% annuo dall'ordine di acquisto al soddisfo;
III. condannare la convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità”
La si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda di CP_2 risoluzione poiché mai formulata dalla e contestando, nel merito, la Pt_1 domanda risarcitoria.
Con sentenza n.451/16 del 3.2.2016 la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello, compensando le spese di lite e rilevando, testualmente:
“la ha sempre chiesto il risarcimento del danno da omessa Pt_1 informazione, poiché ha allegato il comportamento negligente della Banca nel fornire informazioni circa la rischiosità dei titoli, la mancanza di informazione circa lo stato di insolvenza dello e l'omessa tempestiva Parte_2 informazione dell'imminente default. Nell'atto di riassunzione, invece, ha chiesto il risarcimento del danno da risoluzione del contratto. La domanda in questi termini è sicuramente nuova e, dunque, inammissibile, ma anche inaccoglibile, in difetto di pregressa pronuncia di risoluzione del contratto”
5. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 14.4.2016, la proponeva Pt_1 ulteriore ricorso in Cassazione.
La Società resisteva con controricorso. CP_2
Con ordinanza n. 8993/2021 depositata il 31.3.2021, la Corte di Cassazione così provvedeva: “Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti la Corte di Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
La Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio, osservava:
- 4 - <<…"la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto" (Cass., Sez. III, 24/11/2010, n. 23820;
Cass., Sez. I, 27/10/2006, n. 23273; Cass., Sez. I, 11/06/2004, n. 11103).
Non esiste perciò al lume dello stesso dettato normativo testè citato una correlazione necessaria tra risarcimento del danno e risoluzione del contratto, di guisa che, postulandosi che il primo sarebbe precluso in difetto della seconda, possa fondatamente sostenersi che non si possa pronunciare la condanna al ristoro dei danni da inadempimento senza pure nel contempo instarsi per la risoluzione del contratto. Il fatto che l'art. 1453 c.c., decretando una salvezza ampia in favore del risarcimento del danno, renda esperibile la relativa azione anche in caso di adempimento, allorché la mancanza o il ritardo di questo rechi pregiudizio al creditore, rafforza, al contrario, questa prospettiva, dacché
l'azione risarcitoria, pur se anche in tal caso ne ripete i presupposti fattuali, vive in sé di una vita propria e non reclama perciò il preventivo esperimento dell'azione di adempimento.
3. Anzi la convergenza che si realizza in linea di fatto tra azione risarcitoria, da un lato, ed azione di risoluzione o inadempimento dall'altro non deve far smarrire la diversa radice causale che connota le relative domande. L'azione risarcitoria si fonda sul pregiudizio che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento determinano in capo al creditore, che per mezzo del suo esercizio persegue lo scopo di conseguire, sia pure nella forma del risarcimento per equivalente, le utilità che all'atto della sua conclusione si riprometteva di trarre direttamente o indirettamente dall'esatto adempimento del contratto;
l'azione di risoluzione e l'azione di adempimento traggono a loro volta titolo dal comportamento del debitore che, non adempiendo l'obbligazione posta a suo carico ovvero adempiendola in modo inesatto, si mostra indifferente alla legge del contratto e ne mina, segnatamente nei contratti a prestazioni corrispettive,
l'intrinseco equilibrio sinallagmatico.
- 5 - Già questi rapidi cenni di economia generale del diritto aiutano a mettere in luce la prima vistosa criticità che affligge il provvedimento impugnato. Saldando inestricabilmente l'azione risarcitoria promossa dalla C. fin dalla prima citazione all'azione risolutoria dalla stessa proposta in sede di riassunzione del giudizio, la Corte decidente ha ricusato di pronunciarsi sulla prima domanda stante
l'inammissibilità cui andava soggetta la seconda a cagione della sua novità. La preclusione in tal senso dichiarata anche in danno della domanda risarcitoria oblitera il soprastante comando di diritto e, dunque, l'impugnata decisione, omettendo di statuire su di essa, incorre nel lamentato vizio di omessa pronuncia.
4. Nondimeno la decisione si mostra viziata anche sotto il diverso profilo della sua aderenza agli all'art. 112 e 113 c.p.c. poiché eppur vero che il giudice, dovendo pronunciare secondo diritto, non è vincolato alla qualificazione giuridica impressa dalla parte alla propria domanda, potendo procedere perciò alla sua riqualificazione nel quadro dell'esercizio dei poteri di interpretazione della domanda e della volontà della parte che in essa si esprime conferitigli dall'ordinamento processuale;
ma nel far ciò non può prescindere dai fatti costitutivi allegati dalla parte quale espressione del principio dispositivo che regola il processo, di modo che è precluso al giudice che proceda alla qualificazione della domanda modificare o alterare i fatti posti dall'attore a fondamento di essa.
Ora nella specie è incontestato - perché è la stessa sentenza a darne atto - che la C. avesse dedotto a fondamento della domanda risarcitoria da essa proposta
l'inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario in cui la banca era appunto incorsa nella negoziazione dell'operazione in bonds (…).
La Corte territoriale, al contrario - perché probabilmente fuorviata dalla domanda di risoluzione del contratto promossa dalla C. in sede di riassunzione
- ha ritenuto che anche la domanda risarcitoria avesse, in ragione di ciò, mutato titolo e ne ha, al pari della prima, dichiarato l'inammissibilità per violazione del
345 c.p.c. In tal modo però ha operato una riqualificazione della domanda che, una volta chiarito che l'azione risarcitoria è autonoma e prescinde dalle altre due azioni previste dall'art. 1453 c.c., mostra di ignorare la causa petendi
- 6 - originaria e sovrappone all'inosservanza degli obblighi informativi dedotta ab origine dalla C. una fonte risarcitoria estranea alla domanda iniziale. Donde perciò la denunciata violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.
5. Quest'ultimo rilievo porta a dar sfogo anche ad un'altra osservazione critica che evidenzia l'anomalia motivazionale che vizia il ragionamento decisorio e lo rende inosservante dell'obbligo imposto dall'art. 111 Cost. secondo la nota interpretazione delle SS.UU. 8053/14 e 8054/14.
Seguendo per vero il filo del ragionamento svolto dal decidente del grado - e volendone perciò condividere l'asserto conclusivo in guisa del quale si motiva la novità della domanda risarcitoria proposta in sede di riassunzione rispetto alla domanda risarcitoria originaria per la novità che infirma la domanda di risoluzione - la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedersi quali fossero le ragioni legittimanti la nuova domanda - la causa petendi, per intenderci - e se avesse operato una lettura minimamente coerente con le risultanze processuali
e adesiva alle allegazioni della parte - oltre che rispettosa del sottostante quadro di diritto nel frattempo consolidatosi - non avrebbe tardato ad accorgersi che alla radice della domanda di risoluzione era posta la medesima inosservanza degli obblighi informativi originariamente posta dalla C. a fondamento dell'iniziale domanda risarcitoria. Sicché il ragionamento che ha portato il decidente a ricusare la cognizione di quest'ultima si rivela logicamente viziato, risultandone perciò minata la coerenza interna, da un duplice errore consistente, l'uno, nel fatto di non aver individuato la fonte causale della domanda risoluzione, tanto che la relativa asserzione sul punto è priva di uno stabile ancoraggio, l'altro, nel non aver considerato che anche la domanda
"nuova" ripeteva la sua fonte dall'originaria denuncia di inosservanza degli obblighi informativi spiegata dalla C..
6. L'impugnata sentenza va per questo cassata e la causa va rinviata al giudice
a quo per il nuovo giudizio ove andrà disaminata la domanda risarcitoria erroneamente ritenuta dal decidente inammissibile>>.
6. ha, dunque, riassunto ex art 392 c.p.c. il giudizio con atto di Parte_1 citazione notificato in data 13 maggio 2021, chiedendo alla Corte di Appello di
Napoli di: << 1) accogliere la domanda proposta con l'atto introduttivo del
- 7 - giudizio e condannare la al risarcimento Controparte_1 dei danni a favore della IG.ra , da quantificarsi in Euro Parte_1
106.009,39 pari a Lire 205.262.820=, oltre interessi da calcolarsi al tasso del
10,5% annuo dall'ordine di acquisto (24.4.01) al soddisfo;
2) condannare la convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio dei tre gradi di merito e dei due giudizi di legittimità ed in particolare:
a. giudizio di merito davanti il Tribunale di Napoli;
b. primo giudizio di appello davanti la Corte di Appello di Napoli;
c. primo giudizio ad oggetto il primo ricorso davanti la Suprema Corte di
Cassazione;
d. seconda giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
e. secondo giudizio davanti la Suprema Corte di Cassazione concluso con
l'ordinanza del 10/7/2020-31/3/2021;
f. spese e competenze del presente giudizio-
Il tutto per un totale di €. 68.888,75, oltre € 2.122,12 per spese e quanto versato
a titolo di C.U., come da allegate specifiche redatte per i primi tre gradi di giudizio nel rispetto delle tariffe vigenti al momento del compimento degli atti, applicando la tariffa di “riferimento”>>.
Con comparsa di costituzione 20.9.2021, si è costituita la
[...]
così concludendo: “Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Napoli, per i motivi indicati in narrativa, richiamando tutti gli atti dei precedenti gradi di giudizio, le eccezioni, contestazioni, domande e produzioni documentali:
— rigettare tutte le domande della IGnora siccome Parte_1 inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
— subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della IGnora , condannarla alla restituzione delle obbligazioni Parte_1
ARGENTINA qualora in suo possesso, ovvero compensarne il valore residuo con l'eventuale debito risarcitorio riconosciuto in capo alla BANCA.
Con vittoria delle spese di lite, anche dei pregressi giudizi”.
- 8 - La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2025, con la fissazione dei termini ex artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6.1. Alla luce della decisione della Suprema Corte, chiaramente espressa nell'ordinanza n. 8993/2021 di rinvio su riportata, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria erroneamente ritenuta inammissibile dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata n. 451/16.
6.1.1. Ciò posto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna riassumente, a fondanmento della detta domanda, esponeva che:
- in data 24/04/01, i responsabili dell'Agenzia n. 7 di Napoli della
[...]
le avevano proposto, quale forma di Controparte_1 investimento a risparmio, l'acquisto di Titoli di Stato Argentini;
- il detto investimento le era stato prospettato come sicuro e molto redditizio, attesa la certezza del rimborso del capitale nominale ed un tasso di interesse remunerativo (pari al 10,5% annuo);
- ritenendo, dunque, la proposta molto conveniente, formalizzò il suo assenso all'investimento, sottoscrivendo un ordine di acquisto di Titoli per valore equivalente a circa Lire 200.000.000;
- in tale documento risultava indicato norme del R.D.L. 20/12/1932 n. 1607 e da quelle del contratto di intermediazione “sopra indicato” (probabilmente la clausola si riferisce al
n. 9207/20004/0 riportato in alto all'ordine di acquisto) e che sarebbe stata emessa ed inviata una nota informativa>>;
- tuttavia, non le erano stati mai consegnati né il contratto, né la nota informativa;
- con comunicazione del 26/4/2001, la la Controparte_1 informava di aver evaso il suo ordine di acquisto, comprando per conto della stessa il Titolo 95394680 ed addebitandole l'importo di Lire
205.262.820, comprensivo di spese e commissioni;
- il 24/12/01 lo Stato argentino dichiarava il default, con conseguente congelamento del pagamento di tutte le obbligazioni;
- 9 - - l'eventuale smobilizzazione dell'investimento successivo alla dichiarazione del default avrebbe comportato per gli investitori la perdita di almeno l'80% del capitale investito, oltre al 100% degli interessi;
- ella aveva perso la possibilità di ricevere quanto la le aveva CP_1 assicurato, ovvero il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi;
- con circolare del 29 maggio 2002, a distanza di circa sei mesi dall'evento, la aveva comunicato ai Controparte_1 propri investitori, quanto successo in AR il 24/12/2001, proponendole poi, solo in data 9/1/2003, di conferire delega all'Associazione per la Tutela degli Interessi degli Investitori in Titoli
Argentini, costituita tra varie banche ed intermediari finanziari, per trattare con le Autorità Argentine ed Internazionali i propri interessi;
- non avendo ricevuto alcun rimborso del proprio investimento e neanche alcuna comunicazione dalla sulle Controparte_1 trattative avviate con le Autorità Argentine, aveva subito gravissimi danni economici, addebitabili alla , che Controparte_1
l'aveva indotta ad un investimento altamente rischioso, non consigliandole tempestivamente lo smobilizzo.
La evidenziava e documentava, in particolare, che il quotidiano Pt_1 specializzato “Il ” aveva pubblicato diversi articoli sulla crisi CP_3 argentina:
- già in data 18/4/2001, l'articolo a firma , in cui era Persona_1 descritta la crisi argentina e le intenzioni del di non fornire altri Pt_3 prestiti al paese in mancanza di tagli alla spesa pubblica ed altro articolo in cui era esaminata la difficile crisi AR e;
Per_2
- ancora, il 19/4/2001, un articolo a firma in cui era Persona_3 evidenziata la pericolosità degli investimenti in tali mercati e, in data
21/4/2001, un ulteriore articolo a firma di che Persona_1 sottolineava il crollo della OR AR (che perdeva il 6,27%) e l'elevato indice del “rischio paese” dell'AR, misurato in termini di spread;
- 10 - - il giorno 24/4/2001 (giorno in cui la le Controparte_1 proponeva l'investimento), un articolo in cui già si parlava apertamente di rischio “default” ed in cui si citava l'opinione di , analista Persona_4 di , secondo cui, a proposito dell'AR gli operatori CP_4
“sono in guardia”;
- nel detto articolo, si faceva esplicito riferimento alla possibilità che la crisi interna, “domestica”, potesse sfociare sul debito estero (ciò secondo senior economist della Royal Bank of Scotland); Persona_5
- sempre in data 24/4/01, un ulteriore articolo, intitolato “BRIVIDI DAL
SUDAMERICA”, con il quale l'autore rendeva noto che la società NO , titolare di ingenti investimenti in AR, Parte_4 aveva perso il 6,17% sull'indice Ibex spagnolo, trascinando lo stesso in perdita, proprio a causa del possibile default sul debito;
Parte_2
- il 26/4/2001, data in cui la aveva dato corso al suo ordine, un CP_1 articolo in cui si sottolineava l'aumento del “rischio paese” calcolato in termini di spread ed un altro articolo in cui si sottolineava come il Fondo
Monetario Internazionale il giorno 24/4/2001, non solo si fosse dichiarato preoccupato della crisi argentina, ma che la stessa potesse trascinare anche gli altri paesi latinoamericani;
- il 27/4/2001 ed 28/4/2001, ulteriori articoli in cui si illustravano ancora le preoccupazioni del Fondo Monetario Internazionale a proposito della situazione argentina ed il comportamento degli operatori europei rispetto ai mercati a rischio emergenti;
- nel mese di giugno del 2001, diversi articoli in cui si dava conto degli
“esperimenti” e della “fantasia” del Ministro dell'Economia RG e delle difficoltà della borsa NO, dove l'indice Ibex era trascinato al ribasso proprio dalle società iberiche investitrici in AR ed in cui si faceva riferimento apertamente di “debacle” dei bond argentini, come previsto (in particolare l'articolo datato 25/6/2001, di , Persona_6
RE ., dal titolo “RISPARMIATORI, TANGO E Parte_5
SONO RISCHIOSI”, in cui l'autore dichiarava che la crisi Pt_6
- 11 - argentina era ampiamente annunciata fin dal 1999, che vi era pericolo di default e che l'acquisto delle obbligazioni argentine era rischioso);
- in data 11/7/2001, un articolo con le analisi della ME LY, che prevedeva la possibilità della dichiarazione di un default da parte dell'AR e della Turchia;
inoltre, nell'articolo si faceva riferimento al fatto che la ME LY aveva avvertito per tempo la propria clientela sul rischio dell'investimento in titoli argentini e che la AR TE prevedeva che il default fosse l'esito più probabile della crisi argentina.
- la , al contrario della ME LY, non Controparte_1 comunicava alcunché ai propri clienti;
- in data 12/7/2001, due articoli, l'uno dal titolo “L'ARGENTINA SOTTO
ASSEDIO”, l'altro dal titolo “RISCHIO INSOLVENZA PER
L'ARGENTINA”; sia nel primo che nel secondo dei due articoli si faceva riferimento all'asta dell'11/7/2001 di Titoli di Stato argentini andata talmente male da far dire al Ministro dell'Economia , , Parte_2 Per_7 che il suo paese non aveva più credito;
nel primo dei due articoli si faceva anche riferimento alla previsione di , di Intesa Testimone_1
BCI, pubblicata sull' Emerging Markets Weekly del 11/7/2001, secondo cui “l'AR è sull'orlo del collasso”;
- in data 13/7/2001, altri due articoli nei quali si sottolineava “il panico di un'insolvenza” dell'AR e la perdita dei titoli di Stato Argentini del
19% e della OR di Buenos Aires del 13%, oltre che l'intenzione del Parte i non concedere al paese altri finanziamenti;
- in data 2/11/2001, un articolo in cui si leggeva che “l'AR ha strappato alla Nigeria il record di Paese più rischioso del mondo” per quanto riguarda gli investimenti e, in data 16/11/2001 altro articolo in cui si evidenziava lo stretto legame tra il debito estero argentino e quello interno e la possibilità di default del debito estero, al fine di favorire gli investitori interni (il “ ” dichiarava che tale atteggiamento del CP_5
Governo argentino ha “insospettito le comunità finanziaria internazionale”); inoltre, nello stesso articolo, si dava notizia che l'EMCA
(Emerging markets creditors association), associazione creditori paesi
- 12 - emergenti, costituita nell'ottobre 2000 negli USA, aveva già costituito un comitato dedicato alla crisi argentina e si apprestava a nominare un consulente legale “per rappresentare i suoi soci al tavolo delle trattative in un'eventuale rinegoziazione del debito argentino. Per il momento
l'EMCA coinvolge un gruppo di accaniti investitori internazionali americani;
ma ha una vocazione dichiaratamente internazionale ed è pronta ad accogliere i gestori europei”;
- a fronte di tali dati, la non forniva alcuna comunicazione agli CP_1 investitori in ordine ai gravi rischi in cui incorrevano, nonostante, in virtù della sua qualità di operatore professionale, avrebbe dovuto conoscere Parte tali preoccupazioni del e darne conto ai clienti, onde evitare l'investimento o consigliare successivamente lo smobilizzo;
- solo il 9/1/2003, ella veniva invitata a conferire mandato ad una
Associazione, costituita anche dalla , Controparte_1 per tutelare i suoi diritti.
La deduceva, dunque, la responsabilità della banca sotto diversi Pt_1 profili: - per non aver dato comunicazione all'investitore dell'esistenza dell' già al momento dell'ordine di acquisto;
- per non Parte_7 aver dato successivamente comunicazione dell'esistenza di tale associazione;
per essersi mossa in palese ritardo rispetto ad altri operatori, che, con la costituzione dell'EMCA e del successivo comitato per la crisi argentina, tutelavano i propri clienti già dal 2001.
Rappresentava e documentava, inoltre, che:
- in data 23/12/2001, “ ” notiziava in ordine alla possibile CP_5 dichiarazione del default e la nulla Controparte_1 comunicava ai propri clienti;
- in data 27/12/2001 e 29/12/2001 il “ ” dava notizia della CP_5 introduzione da parte dell'AR nel proprio sistema finanziario di una terza moneta, e dei relativi dubbi sulla sua efficacia;
- infine, in data 27/12/2001 il “ ” informava della dichiarazione di CP_5 default fatta dal Presidente il giorno della vigilia di Natale, Parte_2 evidenziando che “era atteso da oltre un anno” e sconsigliando agli
- 13 - investitori ancora in possesso di titoli argentini di vendere, pena oramai la perdita di circa l'80% dell'investimento (in chiusura, l'articolo sottolineava come lo smobilizzo degli investimenti sarebbe dovuto avvenire prima e per tempo;
dal momento della dichiarazione del default, invece, tali titoli erano diventati incommerciabili e quindi privi di valore;
conveniva pertanto tenerli e sperare in un eventuale futuro rimborso).
Tanto premesso, la evidenziava come, nell'ambiente finanziario, il Pt_1 rischio dell'investimento in AR fosse conosciuto e, dunque, ben noto alla Banca, operatore professionale, mentre essa, casalinga e vecchia cliente, era del tutto all'oscuro di tali evenienze e si era affidata agli operatori della dai quali si sarebbe aspettata oculati consigli per il CP_1 proprio investimento.
Deduceva, invece, di non essere stata informata sui rischi dell'operazione che stava andando a concludere e di non aver neanche potuto prendere visione delle regole riguardanti l'ordine sollecitato dalla Banca e poi impartito.
Rappresentava poi che, seppure la avesse avvisato i propri clienti del CP_1 rischio che correvano investendo in Titoli di Stato Argentini, la stessa neppure avrebbe potuto essere esente da responsabilità, in quanto, stante la sua qualifica di operatore professionale, avrebbe dovuto sconsigliare l'investimento ai suoi clienti.
Insomma, la non l'aveva mai Controparte_1 avvertita specificamente sul rischio dell'imminente default del Governo
RG, che tutti gli operatori finanziari prevedevano già da mesi prima che fosse sollecitato il suo ordine di acquisto ed anzi, gli addetti dell'Istituto di Credito l'avevano sempre rassicurata, dicendole che non vi era alcun rischio di perdita né del capitale, né degli interessi.
La , quindi, le aveva consigliato un Controparte_1 investimento molto rischioso, senza rappresentarle la pericolosità dello stesso;
non le aveva consigliato per tempo di vendere i titoli;
le aveva solo comunicato, con la lettera del 29/5/2002 la sostanziale perdita del proprio investimento.
- 14 - 6.1.2. Tanto esposto, la chiedeva dunque la condanna della Pt_1 [...] al risarcimento dei danni in suo favore, Controparte_1 quantificandoli in Euro 106.009,39 (pari a Lire 205.262.820), somma corrispondente all'esborso che la le aveva addebitato per l'infruttuoso CP_1 investimento in Titoli di Stato Argentini, oltre interessi da calcolarsi al tasso del 10.5% annuo dall'ordine di acquisto al soddisfo.
6.2.1. Giova innanzitutto premettere che il rapporto in oggetto si è svolto in epoca antecedente al recepimento delle direttive comunitarie n. 39 del 2004
e n. 73 del 2006, poi integrate dal regolamento n. 1283/2006, sicché risulta applicabile nella specie la disciplina dettata dal T.U.F. del 1998 (D.Lgs. n. 58 del 1998) e dal regolamento Consob vigente prima delle modifiche apportategli per adattarli alle suddette direttive
6.2.2. Ciò posto, in tema di obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario secondo tale normativa, applicabile ratione temporis, la Suprema
Corte, in molteplici occasioni (cfr. ad es. Cass. n. 10111/2018; Cass. n.
16127/2020; Cass. 19891/2022; Cass. 12990/2023), ha avuto modo di affermare principi chiari, che ormai possono ritenersi consolidati, sia per quanto attiene all'identificazione della latitudine degli obblighi informativi stessi, sia con riferimento al riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale, ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi.
Alla luce delle numerose pronunce delle Suprema Corte e della univoca giurisprudenza ormai radicatasi in materia, deve senz'altro ritenersi, quanto al primo profilo, che: “i) gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del
D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg.
Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle
- 15 - operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, l'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n.
58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento;
v) l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, quindi, all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente;
vi) con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a), – consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) – esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che
l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto
- 16 - per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario – come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto – richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario; vii) l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del
1998 e dalle relative prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 11522 del
1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (cfr., di recente, Cassazione civile sez. I, 26/05/2025,
n.14019).
Quanto alla questione del riparto degli oneri di allegazione e di prova, spetta, senza dubbio all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, mente incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto (cfr. sul punto Cass. cit.
14019/2025: “nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 cod. civ., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n.
17138/2016; Cass. n. 12990 del 2023), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il
- 17 - danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n. 16616/2016).
Soffermandosi, poi, sul significato dell'articolo 23 citato, questa Corte ha affermato (cfr., amplius, in motivazione, Cass. n. 16127 del 2020, poi ribadita dalle più recenti Cass. n. 7932 del 2023 e Cass. n. 12990 del 2023) che, "in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF), e prima ancora dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
"con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773/2009)".
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, prima di effettuare le operazioni di investimento, la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire al cliente un'informazione idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso solo a sèguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
6.2.3. Come statuito, nella fattispecie in esame, dalla Suprema Corte
(sentenza di rinvio n. 17726/14), “la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di prodotti finanziari e formulata in modo riassuntivo e generico, nella quale egli affermi di avere ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata come una confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2735 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio (sull'adempimento
- 18 - dell'obbligazione della controparte) e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano stato fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario;
ne consegue che, in tal caso, l'ordine del cliente di volere
“comunque dare corso all'operazione”, a norma dell'art. 29, co.3, del reg.
Consob n.11522 del 1998, benché impartito o registrato per iscritto, non vale ad esonerare da responsabilità la banca che non abbia offerto prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti anche alle ragioni della ritenuta inadeguatezza dell'operazione”.
La sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione da lui richiesta, può considerarsi, dunque, idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, Regolamento
Consob n. 11522 del 1998.
Tuttavia, ove lo stesso cliente alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle concretamente rese (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 46/22, ord. Cass. n.
23131/20 e ord. Cass. n. 16088/18).
6.2.4. Nel caso di specie, la , nei propri atti difensivi, ha sempre Pt_1 lamentato l'omissione di specifiche informazioni da parte della in CP_1 merito ai bond che la stessa ha sottoscritto, in un periodo in cui nel mondo finanziario era invece noto lo stato di insolvenza dell'AR.
Come emerge chiaramente dalla lettura degli atti del giudizio, l'odierna riassumente ha inequivocabilmente rivendicato che l'istituto di credito avrebbe dovuto sottoporre all'attenzione dei clienti la “disastrosa situazione del paese argentino”.
Incombeva, dunque, sulla banca intermediaria convenuta l'onere di dimostrare di aver concretamente offerto all'investitrice le informazioni che questa lamenta essere state omesse, in modo da consentirle di valutare con piena ed effettiva consapevolezza la rischiosità delle operazioni che si accingeva a compiere.
- 19 - Detta prova, tuttavia, non è stata fornita dalla la quale, a fronte della CP_1 contestazione della di non aver ricevuto specifiche informazioni in Pt_1 ordine all'investimento effettuato, ha solo evidenziato che la predetta investitrice: “1) disponeva di un patrimonio finanziario di ben 3 miliardi di
Lire; 2) aveva originariamente canalizzato detto cospicuo patrimonio in una gestione patrimoniale a base azionaria;
3) nella primavera 2001, di concerto col marito, decideva di smobilizzare detto patrimonio, acquistando titoli a elevato rendimento in un breve-medio termine;
4) in tale prospettiva, acquistava non soltanto i titoli della Repubblica AR, ma anche (e per il medesimo importo) obbligazioni emesse dalla Repubblica Turca, con rendimento del 7,75% (!); 5) impartiva gli ordini di investimento alla CP_1 in forza di un regolare contratto di negoziazione, una volta ricevuto il
Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”.
6.2.5. La non ha dunque allegato, né tantomeno dimostrato di aver CP_1 fornito i dovuti chiarimenti circa l'altissimo profilo di rischio dell'investimento, all'epoca del quale (aprile 2001) già era ben nota, tra gli operatori del settore, come ampiamente documentato dalla , la crisi argentina e già Pt_1 si paventava il rischio “default”.
L'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, peraltro, come precisato dalla Suprema Corte è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza. (cfr. sul punto Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19891, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato le domande dell'investitore sul rilievo che, all'epoca, l'investimento, proprio in bond argentini, non presentava una particolare rischiosità, sostenendo che gli obblighi informativi devono essere assolti dall'intermediario, indipendentemente dalla rischiosità dello stesso investimento).
Ne consegue che deve senz'altro dichiararsi la responsabilità della CP_1 per la dedotta inosservanza degli obblighi informativi ed il conseguente diritto della al risarcimento dei danni dalla stessa subiti. Pt_1
- 20 - 6.2.6 In ordine al quantum della pretesa, alla luce delle deduzioni delle parti sulla concreta determinazione dell'entità dei danni da riparare, la Corte ritiene necessaria un'interlocuzione con le stesse, onde chiarire se e quali incrementi patrimoniali abbia ottenuto l'odierna riassumente (avendo la
Banca, in particolare, allegato che, tramite le OPS e la completa ristrutturazione del debito argentino, nel 2016, gli obbligazionisti hanno recuperato il 150% del valore dei titoli originariamente acquistati) anche al fine di valutare l'eventuale esperimento di una c.t.u..
6.2.7. Alla luce di quanto esposto e tenuto conto delle statuizioni fin qui adottate, sussistono dunque i presupposti per la pronuncia di una sentenza non definitiva, ex art. 279, 2° comma, n. 4), c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 356, 1° comma, dello stesso codice), avendo la Corte deciso solo parzialmente il merito della controversia, senza chiudere il giudizio dinanzi a sé pendente.
6.2.8. Come, da separata ordinanza emessa in pari data, saranno impartiti distinti provvedimenti per la prosecuzione del giudizio (ex art. 356, 1° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Civile 7^ (già 3^ bis), non definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8993/2021 depositata il
31.3.2021, iscritto n. 2206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 così provvede:
1) riservato al prosieguo del giudizio l'esame delle questioni relative alla quantificazione dei danni, dichiara la responsabilità della
[...] per i danni riportati da nella misura Controparte_1 Parte_1 che sarà stabilita con la sentenza definitiva, a seguito dell'istruttoria a compiersi.
- 21 - 2) Dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza in pari data.
3) Spese all'esito della definizione del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 11.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
- 22 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8993/2021 depositata il 31.3.2021, iscritto n. 2206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Domenico Palumbo (C.F.
) e dall'Avv. Carmelo Palumbo (C.F. C.F._2 [...]
); C.F._3
ATTRICE IN RIASSUNZIONE EX ART 392 C.P.C
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Morera (C.F. ); C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
- 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2.5.2003, conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli la chiedendo Controparte_1 all'adito giudice di:
“1) dichiarare inesistente e/o nullo il contratto in base al quale la
[...] ha acquistato per conto della IG.ra Controparte_1
i Titoli di Stato Argentini di cui alla comunicazione 26/4/2001 Parte_1 della Banca (all. 3), dalla stessa identificati come Titolo n. 95394680, obbl. domest. Estero, AR, 02, 10.5%;
2) condannare la l risarcimento Controparte_1 dei danni a favore della IG.ra , da quantificarsi in Euro Parte_1
106.009,39 pari a Lire 205.262.820=, oltre interessi da calcolarsi al tasso del
10.5% annuo dall'ordine di acquisto al soddisfo;
3) condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda CP_1 attorea.
Nel corso del giudizio, l'attrice introduceva la domanda di “annullamento” del contratto e la ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva. CP_1
Con sentenza n. 7335/05 del 7/5-29/6/2005, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di inesistenza ovvero di nullità del contratto;
2) dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti”.
2. proponeva appello avverso la descritta sentenza, Parte_1 lamentando, per quanto ancora in questa sede rileva, che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria da essa proposta ed erroneamente ritenuto che, con la mera consegna della nota informativa generica, la avesse assolto ai suoi obblighi informativi. CP_1
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle domande di inesistenza o nullità del contratto e di risarcimento danni proposte nel precedente grado del giudizio.
- 2 - Con la sentenza N. 3578/06 dell'8-23/11/2006 l'adita Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello e compensava le spese del giudizio.
3. Con ricorso del 18.12.2007, notificato il 28.12.2007, Parte_1 impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Con sentenza n. 17726/14 depositata il 6/8/2014 la Suprema Corte accoglieva il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, inerenti alla questione della
“natura confessoria” della dichiarazione della contenuta nell'ordine di Pt_1 acquisto dei titoli argentini, in relazione agli obblighi informativi della banca in tema di intermediazione finanziaria.
La Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di
Appello di Napoli per nuovo esame, enunciando il seguente principio: “la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di prodotti finanziari e formulata in modo riassuntivo e generico, nella quale egli affermi di avere ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata come una confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2735 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio
(sull'adempimento dell'obbligazione della controparte) e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano stato fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario;
ne consegue che, in tal caso, l'ordine del cliente di volere
“comunque dare corso all'operazione”, a norma dell'art. 29, co.3, del reg.
Consob n.11522 del 1998, benché impartito o registrato per iscritto, non vale ad esonerare da responsabilità la banca che non abbia offerto prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti anche alle ragioni della ritenuta inadeguatezza dell'operazione.
La Corte del merito dovrà provvedere anche sulle spese di giudizio di legittimità”.
4. riassumeva dunque il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Napoli, chiedendo:
I. “accogliere la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio e dichiarare la risoluzione del contratto in base al quale la Controparte_1
ha acquistato per conto della IG.ra i Titoli di
[...] Parte_1
- 3 - Stato Argentini di cui alla comunicazione 26.4.2001 della Banca, dalla stessa identificati come Titolo n. 95394680, obbl. domest. Estero, AR, 02,
10.5%;
II. condannare la al risarcimento dei danni a Controparte_1 favore della IG.ra , da quantificarsi in Euro 106.009,39 pari a Parte_1
Lire 205.262.820, oltre interessi da calcolarsi al tasso del 10,5% annuo dall'ordine di acquisto al soddisfo;
III. condannare la convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità”
La si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda di CP_2 risoluzione poiché mai formulata dalla e contestando, nel merito, la Pt_1 domanda risarcitoria.
Con sentenza n.451/16 del 3.2.2016 la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello, compensando le spese di lite e rilevando, testualmente:
“la ha sempre chiesto il risarcimento del danno da omessa Pt_1 informazione, poiché ha allegato il comportamento negligente della Banca nel fornire informazioni circa la rischiosità dei titoli, la mancanza di informazione circa lo stato di insolvenza dello e l'omessa tempestiva Parte_2 informazione dell'imminente default. Nell'atto di riassunzione, invece, ha chiesto il risarcimento del danno da risoluzione del contratto. La domanda in questi termini è sicuramente nuova e, dunque, inammissibile, ma anche inaccoglibile, in difetto di pregressa pronuncia di risoluzione del contratto”
5. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 14.4.2016, la proponeva Pt_1 ulteriore ricorso in Cassazione.
La Società resisteva con controricorso. CP_2
Con ordinanza n. 8993/2021 depositata il 31.3.2021, la Corte di Cassazione così provvedeva: “Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti la Corte di Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
La Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio, osservava:
- 4 - <<…"la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto" (Cass., Sez. III, 24/11/2010, n. 23820;
Cass., Sez. I, 27/10/2006, n. 23273; Cass., Sez. I, 11/06/2004, n. 11103).
Non esiste perciò al lume dello stesso dettato normativo testè citato una correlazione necessaria tra risarcimento del danno e risoluzione del contratto, di guisa che, postulandosi che il primo sarebbe precluso in difetto della seconda, possa fondatamente sostenersi che non si possa pronunciare la condanna al ristoro dei danni da inadempimento senza pure nel contempo instarsi per la risoluzione del contratto. Il fatto che l'art. 1453 c.c., decretando una salvezza ampia in favore del risarcimento del danno, renda esperibile la relativa azione anche in caso di adempimento, allorché la mancanza o il ritardo di questo rechi pregiudizio al creditore, rafforza, al contrario, questa prospettiva, dacché
l'azione risarcitoria, pur se anche in tal caso ne ripete i presupposti fattuali, vive in sé di una vita propria e non reclama perciò il preventivo esperimento dell'azione di adempimento.
3. Anzi la convergenza che si realizza in linea di fatto tra azione risarcitoria, da un lato, ed azione di risoluzione o inadempimento dall'altro non deve far smarrire la diversa radice causale che connota le relative domande. L'azione risarcitoria si fonda sul pregiudizio che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento determinano in capo al creditore, che per mezzo del suo esercizio persegue lo scopo di conseguire, sia pure nella forma del risarcimento per equivalente, le utilità che all'atto della sua conclusione si riprometteva di trarre direttamente o indirettamente dall'esatto adempimento del contratto;
l'azione di risoluzione e l'azione di adempimento traggono a loro volta titolo dal comportamento del debitore che, non adempiendo l'obbligazione posta a suo carico ovvero adempiendola in modo inesatto, si mostra indifferente alla legge del contratto e ne mina, segnatamente nei contratti a prestazioni corrispettive,
l'intrinseco equilibrio sinallagmatico.
- 5 - Già questi rapidi cenni di economia generale del diritto aiutano a mettere in luce la prima vistosa criticità che affligge il provvedimento impugnato. Saldando inestricabilmente l'azione risarcitoria promossa dalla C. fin dalla prima citazione all'azione risolutoria dalla stessa proposta in sede di riassunzione del giudizio, la Corte decidente ha ricusato di pronunciarsi sulla prima domanda stante
l'inammissibilità cui andava soggetta la seconda a cagione della sua novità. La preclusione in tal senso dichiarata anche in danno della domanda risarcitoria oblitera il soprastante comando di diritto e, dunque, l'impugnata decisione, omettendo di statuire su di essa, incorre nel lamentato vizio di omessa pronuncia.
4. Nondimeno la decisione si mostra viziata anche sotto il diverso profilo della sua aderenza agli all'art. 112 e 113 c.p.c. poiché eppur vero che il giudice, dovendo pronunciare secondo diritto, non è vincolato alla qualificazione giuridica impressa dalla parte alla propria domanda, potendo procedere perciò alla sua riqualificazione nel quadro dell'esercizio dei poteri di interpretazione della domanda e della volontà della parte che in essa si esprime conferitigli dall'ordinamento processuale;
ma nel far ciò non può prescindere dai fatti costitutivi allegati dalla parte quale espressione del principio dispositivo che regola il processo, di modo che è precluso al giudice che proceda alla qualificazione della domanda modificare o alterare i fatti posti dall'attore a fondamento di essa.
Ora nella specie è incontestato - perché è la stessa sentenza a darne atto - che la C. avesse dedotto a fondamento della domanda risarcitoria da essa proposta
l'inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario in cui la banca era appunto incorsa nella negoziazione dell'operazione in bonds (…).
La Corte territoriale, al contrario - perché probabilmente fuorviata dalla domanda di risoluzione del contratto promossa dalla C. in sede di riassunzione
- ha ritenuto che anche la domanda risarcitoria avesse, in ragione di ciò, mutato titolo e ne ha, al pari della prima, dichiarato l'inammissibilità per violazione del
345 c.p.c. In tal modo però ha operato una riqualificazione della domanda che, una volta chiarito che l'azione risarcitoria è autonoma e prescinde dalle altre due azioni previste dall'art. 1453 c.c., mostra di ignorare la causa petendi
- 6 - originaria e sovrappone all'inosservanza degli obblighi informativi dedotta ab origine dalla C. una fonte risarcitoria estranea alla domanda iniziale. Donde perciò la denunciata violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.
5. Quest'ultimo rilievo porta a dar sfogo anche ad un'altra osservazione critica che evidenzia l'anomalia motivazionale che vizia il ragionamento decisorio e lo rende inosservante dell'obbligo imposto dall'art. 111 Cost. secondo la nota interpretazione delle SS.UU. 8053/14 e 8054/14.
Seguendo per vero il filo del ragionamento svolto dal decidente del grado - e volendone perciò condividere l'asserto conclusivo in guisa del quale si motiva la novità della domanda risarcitoria proposta in sede di riassunzione rispetto alla domanda risarcitoria originaria per la novità che infirma la domanda di risoluzione - la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedersi quali fossero le ragioni legittimanti la nuova domanda - la causa petendi, per intenderci - e se avesse operato una lettura minimamente coerente con le risultanze processuali
e adesiva alle allegazioni della parte - oltre che rispettosa del sottostante quadro di diritto nel frattempo consolidatosi - non avrebbe tardato ad accorgersi che alla radice della domanda di risoluzione era posta la medesima inosservanza degli obblighi informativi originariamente posta dalla C. a fondamento dell'iniziale domanda risarcitoria. Sicché il ragionamento che ha portato il decidente a ricusare la cognizione di quest'ultima si rivela logicamente viziato, risultandone perciò minata la coerenza interna, da un duplice errore consistente, l'uno, nel fatto di non aver individuato la fonte causale della domanda risoluzione, tanto che la relativa asserzione sul punto è priva di uno stabile ancoraggio, l'altro, nel non aver considerato che anche la domanda
"nuova" ripeteva la sua fonte dall'originaria denuncia di inosservanza degli obblighi informativi spiegata dalla C..
6. L'impugnata sentenza va per questo cassata e la causa va rinviata al giudice
a quo per il nuovo giudizio ove andrà disaminata la domanda risarcitoria erroneamente ritenuta dal decidente inammissibile>>.
6. ha, dunque, riassunto ex art 392 c.p.c. il giudizio con atto di Parte_1 citazione notificato in data 13 maggio 2021, chiedendo alla Corte di Appello di
Napoli di: << 1) accogliere la domanda proposta con l'atto introduttivo del
- 7 - giudizio e condannare la al risarcimento Controparte_1 dei danni a favore della IG.ra , da quantificarsi in Euro Parte_1
106.009,39 pari a Lire 205.262.820=, oltre interessi da calcolarsi al tasso del
10,5% annuo dall'ordine di acquisto (24.4.01) al soddisfo;
2) condannare la convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio dei tre gradi di merito e dei due giudizi di legittimità ed in particolare:
a. giudizio di merito davanti il Tribunale di Napoli;
b. primo giudizio di appello davanti la Corte di Appello di Napoli;
c. primo giudizio ad oggetto il primo ricorso davanti la Suprema Corte di
Cassazione;
d. seconda giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
e. secondo giudizio davanti la Suprema Corte di Cassazione concluso con
l'ordinanza del 10/7/2020-31/3/2021;
f. spese e competenze del presente giudizio-
Il tutto per un totale di €. 68.888,75, oltre € 2.122,12 per spese e quanto versato
a titolo di C.U., come da allegate specifiche redatte per i primi tre gradi di giudizio nel rispetto delle tariffe vigenti al momento del compimento degli atti, applicando la tariffa di “riferimento”>>.
Con comparsa di costituzione 20.9.2021, si è costituita la
[...]
così concludendo: “Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Napoli, per i motivi indicati in narrativa, richiamando tutti gli atti dei precedenti gradi di giudizio, le eccezioni, contestazioni, domande e produzioni documentali:
— rigettare tutte le domande della IGnora siccome Parte_1 inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
— subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della IGnora , condannarla alla restituzione delle obbligazioni Parte_1
ARGENTINA qualora in suo possesso, ovvero compensarne il valore residuo con l'eventuale debito risarcitorio riconosciuto in capo alla BANCA.
Con vittoria delle spese di lite, anche dei pregressi giudizi”.
- 8 - La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2025, con la fissazione dei termini ex artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6.1. Alla luce della decisione della Suprema Corte, chiaramente espressa nell'ordinanza n. 8993/2021 di rinvio su riportata, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria erroneamente ritenuta inammissibile dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata n. 451/16.
6.1.1. Ciò posto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna riassumente, a fondanmento della detta domanda, esponeva che:
- in data 24/04/01, i responsabili dell'Agenzia n. 7 di Napoli della
[...]
le avevano proposto, quale forma di Controparte_1 investimento a risparmio, l'acquisto di Titoli di Stato Argentini;
- il detto investimento le era stato prospettato come sicuro e molto redditizio, attesa la certezza del rimborso del capitale nominale ed un tasso di interesse remunerativo (pari al 10,5% annuo);
- ritenendo, dunque, la proposta molto conveniente, formalizzò il suo assenso all'investimento, sottoscrivendo un ordine di acquisto di Titoli per valore equivalente a circa Lire 200.000.000;
- in tale documento risultava indicato norme del R.D.L. 20/12/1932 n. 1607 e da quelle del contratto di intermediazione “sopra indicato” (probabilmente la clausola si riferisce al
n. 9207/20004/0 riportato in alto all'ordine di acquisto) e che sarebbe stata emessa ed inviata una nota informativa>>;
- tuttavia, non le erano stati mai consegnati né il contratto, né la nota informativa;
- con comunicazione del 26/4/2001, la la Controparte_1 informava di aver evaso il suo ordine di acquisto, comprando per conto della stessa il Titolo 95394680 ed addebitandole l'importo di Lire
205.262.820, comprensivo di spese e commissioni;
- il 24/12/01 lo Stato argentino dichiarava il default, con conseguente congelamento del pagamento di tutte le obbligazioni;
- 9 - - l'eventuale smobilizzazione dell'investimento successivo alla dichiarazione del default avrebbe comportato per gli investitori la perdita di almeno l'80% del capitale investito, oltre al 100% degli interessi;
- ella aveva perso la possibilità di ricevere quanto la le aveva CP_1 assicurato, ovvero il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi;
- con circolare del 29 maggio 2002, a distanza di circa sei mesi dall'evento, la aveva comunicato ai Controparte_1 propri investitori, quanto successo in AR il 24/12/2001, proponendole poi, solo in data 9/1/2003, di conferire delega all'Associazione per la Tutela degli Interessi degli Investitori in Titoli
Argentini, costituita tra varie banche ed intermediari finanziari, per trattare con le Autorità Argentine ed Internazionali i propri interessi;
- non avendo ricevuto alcun rimborso del proprio investimento e neanche alcuna comunicazione dalla sulle Controparte_1 trattative avviate con le Autorità Argentine, aveva subito gravissimi danni economici, addebitabili alla , che Controparte_1
l'aveva indotta ad un investimento altamente rischioso, non consigliandole tempestivamente lo smobilizzo.
La evidenziava e documentava, in particolare, che il quotidiano Pt_1 specializzato “Il ” aveva pubblicato diversi articoli sulla crisi CP_3 argentina:
- già in data 18/4/2001, l'articolo a firma , in cui era Persona_1 descritta la crisi argentina e le intenzioni del di non fornire altri Pt_3 prestiti al paese in mancanza di tagli alla spesa pubblica ed altro articolo in cui era esaminata la difficile crisi AR e;
Per_2
- ancora, il 19/4/2001, un articolo a firma in cui era Persona_3 evidenziata la pericolosità degli investimenti in tali mercati e, in data
21/4/2001, un ulteriore articolo a firma di che Persona_1 sottolineava il crollo della OR AR (che perdeva il 6,27%) e l'elevato indice del “rischio paese” dell'AR, misurato in termini di spread;
- 10 - - il giorno 24/4/2001 (giorno in cui la le Controparte_1 proponeva l'investimento), un articolo in cui già si parlava apertamente di rischio “default” ed in cui si citava l'opinione di , analista Persona_4 di , secondo cui, a proposito dell'AR gli operatori CP_4
“sono in guardia”;
- nel detto articolo, si faceva esplicito riferimento alla possibilità che la crisi interna, “domestica”, potesse sfociare sul debito estero (ciò secondo senior economist della Royal Bank of Scotland); Persona_5
- sempre in data 24/4/01, un ulteriore articolo, intitolato “BRIVIDI DAL
SUDAMERICA”, con il quale l'autore rendeva noto che la società NO , titolare di ingenti investimenti in AR, Parte_4 aveva perso il 6,17% sull'indice Ibex spagnolo, trascinando lo stesso in perdita, proprio a causa del possibile default sul debito;
Parte_2
- il 26/4/2001, data in cui la aveva dato corso al suo ordine, un CP_1 articolo in cui si sottolineava l'aumento del “rischio paese” calcolato in termini di spread ed un altro articolo in cui si sottolineava come il Fondo
Monetario Internazionale il giorno 24/4/2001, non solo si fosse dichiarato preoccupato della crisi argentina, ma che la stessa potesse trascinare anche gli altri paesi latinoamericani;
- il 27/4/2001 ed 28/4/2001, ulteriori articoli in cui si illustravano ancora le preoccupazioni del Fondo Monetario Internazionale a proposito della situazione argentina ed il comportamento degli operatori europei rispetto ai mercati a rischio emergenti;
- nel mese di giugno del 2001, diversi articoli in cui si dava conto degli
“esperimenti” e della “fantasia” del Ministro dell'Economia RG e delle difficoltà della borsa NO, dove l'indice Ibex era trascinato al ribasso proprio dalle società iberiche investitrici in AR ed in cui si faceva riferimento apertamente di “debacle” dei bond argentini, come previsto (in particolare l'articolo datato 25/6/2001, di , Persona_6
RE ., dal titolo “RISPARMIATORI, TANGO E Parte_5
SONO RISCHIOSI”, in cui l'autore dichiarava che la crisi Pt_6
- 11 - argentina era ampiamente annunciata fin dal 1999, che vi era pericolo di default e che l'acquisto delle obbligazioni argentine era rischioso);
- in data 11/7/2001, un articolo con le analisi della ME LY, che prevedeva la possibilità della dichiarazione di un default da parte dell'AR e della Turchia;
inoltre, nell'articolo si faceva riferimento al fatto che la ME LY aveva avvertito per tempo la propria clientela sul rischio dell'investimento in titoli argentini e che la AR TE prevedeva che il default fosse l'esito più probabile della crisi argentina.
- la , al contrario della ME LY, non Controparte_1 comunicava alcunché ai propri clienti;
- in data 12/7/2001, due articoli, l'uno dal titolo “L'ARGENTINA SOTTO
ASSEDIO”, l'altro dal titolo “RISCHIO INSOLVENZA PER
L'ARGENTINA”; sia nel primo che nel secondo dei due articoli si faceva riferimento all'asta dell'11/7/2001 di Titoli di Stato argentini andata talmente male da far dire al Ministro dell'Economia , , Parte_2 Per_7 che il suo paese non aveva più credito;
nel primo dei due articoli si faceva anche riferimento alla previsione di , di Intesa Testimone_1
BCI, pubblicata sull' Emerging Markets Weekly del 11/7/2001, secondo cui “l'AR è sull'orlo del collasso”;
- in data 13/7/2001, altri due articoli nei quali si sottolineava “il panico di un'insolvenza” dell'AR e la perdita dei titoli di Stato Argentini del
19% e della OR di Buenos Aires del 13%, oltre che l'intenzione del Parte i non concedere al paese altri finanziamenti;
- in data 2/11/2001, un articolo in cui si leggeva che “l'AR ha strappato alla Nigeria il record di Paese più rischioso del mondo” per quanto riguarda gli investimenti e, in data 16/11/2001 altro articolo in cui si evidenziava lo stretto legame tra il debito estero argentino e quello interno e la possibilità di default del debito estero, al fine di favorire gli investitori interni (il “ ” dichiarava che tale atteggiamento del CP_5
Governo argentino ha “insospettito le comunità finanziaria internazionale”); inoltre, nello stesso articolo, si dava notizia che l'EMCA
(Emerging markets creditors association), associazione creditori paesi
- 12 - emergenti, costituita nell'ottobre 2000 negli USA, aveva già costituito un comitato dedicato alla crisi argentina e si apprestava a nominare un consulente legale “per rappresentare i suoi soci al tavolo delle trattative in un'eventuale rinegoziazione del debito argentino. Per il momento
l'EMCA coinvolge un gruppo di accaniti investitori internazionali americani;
ma ha una vocazione dichiaratamente internazionale ed è pronta ad accogliere i gestori europei”;
- a fronte di tali dati, la non forniva alcuna comunicazione agli CP_1 investitori in ordine ai gravi rischi in cui incorrevano, nonostante, in virtù della sua qualità di operatore professionale, avrebbe dovuto conoscere Parte tali preoccupazioni del e darne conto ai clienti, onde evitare l'investimento o consigliare successivamente lo smobilizzo;
- solo il 9/1/2003, ella veniva invitata a conferire mandato ad una
Associazione, costituita anche dalla , Controparte_1 per tutelare i suoi diritti.
La deduceva, dunque, la responsabilità della banca sotto diversi Pt_1 profili: - per non aver dato comunicazione all'investitore dell'esistenza dell' già al momento dell'ordine di acquisto;
- per non Parte_7 aver dato successivamente comunicazione dell'esistenza di tale associazione;
per essersi mossa in palese ritardo rispetto ad altri operatori, che, con la costituzione dell'EMCA e del successivo comitato per la crisi argentina, tutelavano i propri clienti già dal 2001.
Rappresentava e documentava, inoltre, che:
- in data 23/12/2001, “ ” notiziava in ordine alla possibile CP_5 dichiarazione del default e la nulla Controparte_1 comunicava ai propri clienti;
- in data 27/12/2001 e 29/12/2001 il “ ” dava notizia della CP_5 introduzione da parte dell'AR nel proprio sistema finanziario di una terza moneta, e dei relativi dubbi sulla sua efficacia;
- infine, in data 27/12/2001 il “ ” informava della dichiarazione di CP_5 default fatta dal Presidente il giorno della vigilia di Natale, Parte_2 evidenziando che “era atteso da oltre un anno” e sconsigliando agli
- 13 - investitori ancora in possesso di titoli argentini di vendere, pena oramai la perdita di circa l'80% dell'investimento (in chiusura, l'articolo sottolineava come lo smobilizzo degli investimenti sarebbe dovuto avvenire prima e per tempo;
dal momento della dichiarazione del default, invece, tali titoli erano diventati incommerciabili e quindi privi di valore;
conveniva pertanto tenerli e sperare in un eventuale futuro rimborso).
Tanto premesso, la evidenziava come, nell'ambiente finanziario, il Pt_1 rischio dell'investimento in AR fosse conosciuto e, dunque, ben noto alla Banca, operatore professionale, mentre essa, casalinga e vecchia cliente, era del tutto all'oscuro di tali evenienze e si era affidata agli operatori della dai quali si sarebbe aspettata oculati consigli per il CP_1 proprio investimento.
Deduceva, invece, di non essere stata informata sui rischi dell'operazione che stava andando a concludere e di non aver neanche potuto prendere visione delle regole riguardanti l'ordine sollecitato dalla Banca e poi impartito.
Rappresentava poi che, seppure la avesse avvisato i propri clienti del CP_1 rischio che correvano investendo in Titoli di Stato Argentini, la stessa neppure avrebbe potuto essere esente da responsabilità, in quanto, stante la sua qualifica di operatore professionale, avrebbe dovuto sconsigliare l'investimento ai suoi clienti.
Insomma, la non l'aveva mai Controparte_1 avvertita specificamente sul rischio dell'imminente default del Governo
RG, che tutti gli operatori finanziari prevedevano già da mesi prima che fosse sollecitato il suo ordine di acquisto ed anzi, gli addetti dell'Istituto di Credito l'avevano sempre rassicurata, dicendole che non vi era alcun rischio di perdita né del capitale, né degli interessi.
La , quindi, le aveva consigliato un Controparte_1 investimento molto rischioso, senza rappresentarle la pericolosità dello stesso;
non le aveva consigliato per tempo di vendere i titoli;
le aveva solo comunicato, con la lettera del 29/5/2002 la sostanziale perdita del proprio investimento.
- 14 - 6.1.2. Tanto esposto, la chiedeva dunque la condanna della Pt_1 [...] al risarcimento dei danni in suo favore, Controparte_1 quantificandoli in Euro 106.009,39 (pari a Lire 205.262.820), somma corrispondente all'esborso che la le aveva addebitato per l'infruttuoso CP_1 investimento in Titoli di Stato Argentini, oltre interessi da calcolarsi al tasso del 10.5% annuo dall'ordine di acquisto al soddisfo.
6.2.1. Giova innanzitutto premettere che il rapporto in oggetto si è svolto in epoca antecedente al recepimento delle direttive comunitarie n. 39 del 2004
e n. 73 del 2006, poi integrate dal regolamento n. 1283/2006, sicché risulta applicabile nella specie la disciplina dettata dal T.U.F. del 1998 (D.Lgs. n. 58 del 1998) e dal regolamento Consob vigente prima delle modifiche apportategli per adattarli alle suddette direttive
6.2.2. Ciò posto, in tema di obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario secondo tale normativa, applicabile ratione temporis, la Suprema
Corte, in molteplici occasioni (cfr. ad es. Cass. n. 10111/2018; Cass. n.
16127/2020; Cass. 19891/2022; Cass. 12990/2023), ha avuto modo di affermare principi chiari, che ormai possono ritenersi consolidati, sia per quanto attiene all'identificazione della latitudine degli obblighi informativi stessi, sia con riferimento al riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale, ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi.
Alla luce delle numerose pronunce delle Suprema Corte e della univoca giurisprudenza ormai radicatasi in materia, deve senz'altro ritenersi, quanto al primo profilo, che: “i) gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del
D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg.
Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle
- 15 - operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, l'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n.
58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento;
v) l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, quindi, all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente;
vi) con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a), – consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) – esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che
l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto
- 16 - per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario – come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto – richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario; vii) l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del
1998 e dalle relative prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 11522 del
1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (cfr., di recente, Cassazione civile sez. I, 26/05/2025,
n.14019).
Quanto alla questione del riparto degli oneri di allegazione e di prova, spetta, senza dubbio all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, mente incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto (cfr. sul punto Cass. cit.
14019/2025: “nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 cod. civ., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n.
17138/2016; Cass. n. 12990 del 2023), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il
- 17 - danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n. 16616/2016).
Soffermandosi, poi, sul significato dell'articolo 23 citato, questa Corte ha affermato (cfr., amplius, in motivazione, Cass. n. 16127 del 2020, poi ribadita dalle più recenti Cass. n. 7932 del 2023 e Cass. n. 12990 del 2023) che, "in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF), e prima ancora dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
"con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773/2009)".
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, prima di effettuare le operazioni di investimento, la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire al cliente un'informazione idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso solo a sèguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
6.2.3. Come statuito, nella fattispecie in esame, dalla Suprema Corte
(sentenza di rinvio n. 17726/14), “la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di prodotti finanziari e formulata in modo riassuntivo e generico, nella quale egli affermi di avere ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata come una confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2735 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio (sull'adempimento
- 18 - dell'obbligazione della controparte) e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano stato fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario;
ne consegue che, in tal caso, l'ordine del cliente di volere
“comunque dare corso all'operazione”, a norma dell'art. 29, co.3, del reg.
Consob n.11522 del 1998, benché impartito o registrato per iscritto, non vale ad esonerare da responsabilità la banca che non abbia offerto prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti anche alle ragioni della ritenuta inadeguatezza dell'operazione”.
La sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione da lui richiesta, può considerarsi, dunque, idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, Regolamento
Consob n. 11522 del 1998.
Tuttavia, ove lo stesso cliente alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle concretamente rese (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 46/22, ord. Cass. n.
23131/20 e ord. Cass. n. 16088/18).
6.2.4. Nel caso di specie, la , nei propri atti difensivi, ha sempre Pt_1 lamentato l'omissione di specifiche informazioni da parte della in CP_1 merito ai bond che la stessa ha sottoscritto, in un periodo in cui nel mondo finanziario era invece noto lo stato di insolvenza dell'AR.
Come emerge chiaramente dalla lettura degli atti del giudizio, l'odierna riassumente ha inequivocabilmente rivendicato che l'istituto di credito avrebbe dovuto sottoporre all'attenzione dei clienti la “disastrosa situazione del paese argentino”.
Incombeva, dunque, sulla banca intermediaria convenuta l'onere di dimostrare di aver concretamente offerto all'investitrice le informazioni che questa lamenta essere state omesse, in modo da consentirle di valutare con piena ed effettiva consapevolezza la rischiosità delle operazioni che si accingeva a compiere.
- 19 - Detta prova, tuttavia, non è stata fornita dalla la quale, a fronte della CP_1 contestazione della di non aver ricevuto specifiche informazioni in Pt_1 ordine all'investimento effettuato, ha solo evidenziato che la predetta investitrice: “1) disponeva di un patrimonio finanziario di ben 3 miliardi di
Lire; 2) aveva originariamente canalizzato detto cospicuo patrimonio in una gestione patrimoniale a base azionaria;
3) nella primavera 2001, di concerto col marito, decideva di smobilizzare detto patrimonio, acquistando titoli a elevato rendimento in un breve-medio termine;
4) in tale prospettiva, acquistava non soltanto i titoli della Repubblica AR, ma anche (e per il medesimo importo) obbligazioni emesse dalla Repubblica Turca, con rendimento del 7,75% (!); 5) impartiva gli ordini di investimento alla CP_1 in forza di un regolare contratto di negoziazione, una volta ricevuto il
Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”.
6.2.5. La non ha dunque allegato, né tantomeno dimostrato di aver CP_1 fornito i dovuti chiarimenti circa l'altissimo profilo di rischio dell'investimento, all'epoca del quale (aprile 2001) già era ben nota, tra gli operatori del settore, come ampiamente documentato dalla , la crisi argentina e già Pt_1 si paventava il rischio “default”.
L'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, peraltro, come precisato dalla Suprema Corte è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza. (cfr. sul punto Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19891, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato le domande dell'investitore sul rilievo che, all'epoca, l'investimento, proprio in bond argentini, non presentava una particolare rischiosità, sostenendo che gli obblighi informativi devono essere assolti dall'intermediario, indipendentemente dalla rischiosità dello stesso investimento).
Ne consegue che deve senz'altro dichiararsi la responsabilità della CP_1 per la dedotta inosservanza degli obblighi informativi ed il conseguente diritto della al risarcimento dei danni dalla stessa subiti. Pt_1
- 20 - 6.2.6 In ordine al quantum della pretesa, alla luce delle deduzioni delle parti sulla concreta determinazione dell'entità dei danni da riparare, la Corte ritiene necessaria un'interlocuzione con le stesse, onde chiarire se e quali incrementi patrimoniali abbia ottenuto l'odierna riassumente (avendo la
Banca, in particolare, allegato che, tramite le OPS e la completa ristrutturazione del debito argentino, nel 2016, gli obbligazionisti hanno recuperato il 150% del valore dei titoli originariamente acquistati) anche al fine di valutare l'eventuale esperimento di una c.t.u..
6.2.7. Alla luce di quanto esposto e tenuto conto delle statuizioni fin qui adottate, sussistono dunque i presupposti per la pronuncia di una sentenza non definitiva, ex art. 279, 2° comma, n. 4), c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 356, 1° comma, dello stesso codice), avendo la Corte deciso solo parzialmente il merito della controversia, senza chiudere il giudizio dinanzi a sé pendente.
6.2.8. Come, da separata ordinanza emessa in pari data, saranno impartiti distinti provvedimenti per la prosecuzione del giudizio (ex art. 356, 1° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Civile 7^ (già 3^ bis), non definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8993/2021 depositata il
31.3.2021, iscritto n. 2206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 così provvede:
1) riservato al prosieguo del giudizio l'esame delle questioni relative alla quantificazione dei danni, dichiara la responsabilità della
[...] per i danni riportati da nella misura Controparte_1 Parte_1 che sarà stabilita con la sentenza definitiva, a seguito dell'istruttoria a compiersi.
- 21 - 2) Dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza in pari data.
3) Spese all'esito della definizione del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 11.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
- 22 -