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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 592/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia composta dai magistrati: Dott.ssa Annamaria Pizzi Presidente Dott.ssa Valentina Paletto Consigliere rel. Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento n. R.G. 592/2024 promosso da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano (MI), Via Carcano Giulio n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Angela Tosi, presso il cui studio in Milano, Via Tonale n. 22, ha eletto domicilio APPELLANTE per l'adozione di (C.F. ), nata a [...]ù), Persona_1 C.F._2 il 29 aprile 1995 ADOTTANDA
Con l'intervento del PG, dott.ssa Maria Vittoria Mazza.
OGGETTO: appello proposto ai sensi dell'art. 313, comma 2 c.c., avverso alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. I civ., resa in data 6.06.2024 e notificata il 10.06.2024, che ha rigettato il ricorso proposto da per l'adozione di . Parte_1 Persona_1
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis: In via principale. - Revocare la sentenza. Far luogo all'adozione tra il reclamante e la sig.ra - Ordinare Persona_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano di provvedere al margine del relativo atto di nascita della sig.ra In via istruttoria. Solo qualora ritenuto Persona_1 necessario, disporre l'audizione del reclamante, dell'adottanda e dei familiari del sig. circa le Pt_1 circostanze riportate in ricorso e la sussistenza del legame familiare. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”. Per il PG: conferma dell'impugnata decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con ricorso depositato in data 22.09.2023, ha chiesto al Tribunale di Milano, Parte_1 in applicazione degli artt. 311 e ss. c.c., di autorizzare l'adozione di , Persona_1 affermando la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge. All'udienza del 25.03.2024, adottante e adottanda, nonché i familiari dell'adottante, prestavano il
1 loro consenso all'adozione, mentre la madre dell'adottanda, trovandosi in Perù, prestava il proprio assenso tramite dichiarazione notarile, tradotta e legalizzata. In sede di decisione, il Tribunale di Milano rilevava che la risultava irregolare sul Per_1 territorio italiano, mentre dagli accertamenti esperiti e dalle dichiarazioni rese dagli interessati, non emergevano in termini univoci e certi, i presupposti richiesti ex lege per procedere alla richiesta adozione. In particolare, il Collegio, richiamando l'orientamento reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3462 del 3.02.2022, riteneva che gli elementi probatori raccolti fossero insufficienti “a configurare tra l'adottanda, il ricorrente e il nucleo familiare di quest'ultimo, la presenza, in termini certi, univoci e consolidati nel tempo, di una stabile relazione affettiva e identitaria connotata, anche sotto il profilo sociale esteriore, dalla cd. affectio familiaris”. Infine, il Tribunale sottolineava alcune incongruenze risultanti tra la dichiarazione resa dall'adottanda alla Questura di Milano e quella resa nel corso dell'udienza del 25 marzo 2024, dal momento che nella prima occasione, la aveva sostenuto di aver conosciuto Per_1 Parte_1
sei anni prima, mentre in udienza aveva dichiarato di essere in Italia da circa quattro anni
[...] e mezzo. Inoltre, il Tribunale rilevava che nel ricorso introduttivo il aveva dichiarato Pt_1 che l'adottanda era entrata “a far parte della vita della famiglia nel giugno 2022” e pertanto la Pt_1
si trovava nella residenza familiare da soli due anni. Per_1 Ciò premesso, all'esito della camera di consiglio del 6.6.2024, in considerazione del mancato possesso dei requisiti per un regolare soggiorno in Italia da parte della , nonché del breve Per_1 intervallo temporale intercorso tra l'instaurazione del rapporto qualificato dalle parti come familiare e l'instaurazione del giudizio di primo grado, il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 313 c.c., dichiarava non sussistenti le condizioni per accogliere il ricorso proposto dal
, per l'effetto, lo rigettava. Pt_1
2.Con atto di reclamo proposto ai sensi dell' art. 313 comma 2 c.c., da intendersi quale ricorso in appello, depositato il 2.07.2024, ha impugnato la sentenza di primo grado, Parte_1 insistendo, in primo luogo, in ordine alla sussistenza del legame familiare fra adottante e adottanda. In particolare, la difesa appellante ha evidenziato che la , nel corso degli anni, ha Per_1 partecipato ad importanti momenti familiari, svolgendo un ruolo fondamentale nell'attività di assistenza e di supporto fisico ed emotivo alla figlia del la quale è affetta da malattia Pt_1 cronica. La difesa ha, quindi, ribadito che il ha conosciuto l'adottanda nel 2022, ma che la stessa Pt_1 si trovava in Italia già da prima e che, pertanto, sarebbe già trascorso un lasso di tempo idoneo a dimostrare l' esistenza del requisito dell' affectio familiaris richiesto dalla legge per dar luogo all'adozione. Con riferimento al mancato possesso di regolare permesso di soggiorno da parte della Per_1 la difesa appellante ha dedotto che la titolarità di permesso di soggiorno non è requisito necessario ai fini dell'adozione, sicché la proposizione della presente domanda di adozione non sottende alcuna volontà elusiva della normativa in materia d'immigrazione, essendo la richiesta motivata dall'esclusiva volontà di vedere riconosciuta giuridicamente una relazione familiare instauratasi a partire dall'anno 2022. Tutto ciò premesso, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado, ha Parte_1 chiesto a questa Corte di revocare il provvedimento impugnato, di far luogo all'adozione tra l'appellante e e, conseguentemente, di ordinare all'ufficiale dello stato Persona_1 civile del Comune di Milano di provvedere alla prescritta annotazione a margine dell' atto di nascita di . Persona_1
3.Con decreto presidenziale, depositato in cancelleria il 10.7.2024, previa nomina del consigliere relatore, è stata fissata l'udienza di trattazione e relativa sostituzione con il deposito di note scritte.
2 4. In data 22.1.2025, la difesa ha depositato note scritte in sostituzione d'udienza, con le quali ha insistito in ordine a quanto già dedotto in sede di appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di gravame.
5. Con parere dell' 11.2.2025, il P.G., evidenziando la correttezza delle valutazioni operate dal Tribunale, ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione.
6.All'esito della camera di consiglio del 18.2.2025, richiamati gli atti e lette le note scritte di parte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che conseguentemente la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. In via preliminare, giova evidenziare la mutata ratio sottesa all'istituto dell'adozione di maggiorenne previsto dal codice civile, agli artt. 291 e ss, istituto che intende valorizzare le sopravvenute modifiche della complessiva situazione di vita dell'adottato maggiorenne, consolidando giuridicamente, una più estesa rete di relazioni familiari tra loro reciprocamente intessute nel corso degli anni. L'adozione di maggiorenne, così come risultante dalle norme codicistiche e dall'interpretazione delle stesse offerta dai recenti orientamenti della Corte di Cassazione, è divenuto uno strumento da utilizzare per consolidare un'unità familiare concretizzatasi nei fatti attraverso la formalizzazione giuridica di un rapporto di accoglienza, che, pertanto, è già sperimentato e concretamente vissuto. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, in tempi recenti ha interpretato le norme in esame in maniera innovativa, poiché spinta dall'esigenza di sostenere l'aspirazione dei privati cittadini alla formazione di nuclei familiari che siano stabili e giuridicamente tutelati, ritenendo che ciò che deve essere salvaguardato è l'unità di un nucleo familiare che va giuridicamente riconosciuto, poiché meritevole di tutela. Come si legge nella recente sentenza della Suprema Corte del 3.04.2020 n. 76667, l'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, "ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela". In tal senso ed ancor più recente, pare opportuno citare l'ordinanza n. 3577 dell'8.02.2024, resa dalla Corte di Cassazione in materia, in cui si legge che: “l'adozione di persone maggiori d'età non persegue più, e soltanto, […], la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali”. In altri termini, l'istituto va a sugellare l'effettiva coincidenza tra una situazione di fatto e lo status, ufficializzando dei legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel corso del tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Premessa la ratio sottesa all'istituto, nonché evidenziato il mutato approccio interpretativo della Corte di Cassazione, va chiarito l'ambito di cognizione devoluto al giudice chiamato a pronunciarsi sull'adozione. Con riferimento a tale aspetto, va rilevato che spetta al giudice effettuare un controllo rispondente ad esigenze di ordine pubblicistico, verifica che impone, per sua natura, un'indagine sul merito della
3 causa non solo volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento dell'adozione, ma altresì estesa alla valutazione di eventuali abusi dell'istituto. Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3462 del 3.02.2022, ha chiarito che: “il limite che si impone, per prevenire eventuali abusi, ha carattere generale e si può ricondurre, in sintesi, al dovere di non eludere gli obblighi dettati dalla normativa fiscali, di non violare le regole operanti in tema di status delle persone, o quelle poste dalla legislazione in materia di cittadinanza e di immigrazione o di assistenza. A tal fine sono appunto da considerare essenziali le verifiche preliminari previste dalla legge, prima che sia emanata la sentenza che dispone l'adozione, intese ad impedire una vera e propria distorsione degli obiettivi (sia pure stabilmente mutati) dell'istituto. E potrebbero comunque assumere rilievo in direzione negativa fattori di valutazione particolarmente gravi, tali dunque da sconsigliare la pronuncia dell'adozione pur in presenza dei dovuti consensi ed assensi”. Orbene, nel caso in esame, ritiene la Corte corretta la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla ritenuta sussistenza dei c.d. “fattori di valutazione particolarmente gravi”, che secondo la Cassazione depongono a sfavore della pronuncia di adozione. In particolare, va in primo luogo osservato, come correttamente rilevato nella sentenza gravata, che gli accertamenti esperiti e le dichiarazioni rese dagli interessati nel corso del giudizio, non hanno consentito di accertare in termini certi ed univoci, la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'adozione, non ravvisandosi l'elemento dell' affectio familiaris che dovrebbe caratterizzare la relazione fra i soggetti interessati all'istituto, segnatamente all'esistenza di vincoli personali, morali e civili consolidatisi nel tempo. Sullo specifico aspetto, appare al Collegio dirimente il breve lasso di tempo intercorso fra la conoscenza della da parte della famiglia avvenuta nell'anno 2022 e il Per_1 Pt_1 momento della presentazione del ricorso in primo grado, avvenuta nell'anno 2023, tempistiche che inducono a ritenere che tra le parti si sia instaurata una relazione di tipo amicale, certamente autentica, ma che è cosa diversa dalla costituzione di una consolidata e stabile relazione affettiva familiare, che presuppone l' insaturazione di saldi legami di appartenenza, anche di natura identitaria.
In secondo luogo, va rilevato che l'adottanda si trova in una condizione di irregolarità sul territorio dello Stato italiano, essendo priva di permesso di soggiorno, sicché, alla luce della recente relazione instaurata con la famiglia vi è il concreto rischio che, ove si facesse luogo Pt_1 all'adozione, si abuserebbe dell'istituto, le cui finalità non possono prevalere sul rispetto della normativa in materia di immigrazione. Non vi è dubbio, infatti, che il breve lasso di tempo intercorso fra la conoscenza della e Per_1 la presentazione del ricorso di adozione, nonché la condizione di clandestinità dell'adottanda sul territorio italiano, sono elementi che, valutati congiuntamente, appaiono significativi della possibile strumentalità della domanda di adozione, che qualora accolta, consentirebbe alla di acquisire la cittadinanza italiana e di regolarizzarsi sul territorio dello Stato. Per_1
Nel caso in esame, sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, fattori di valutazione particolarmente gravi che si attestano ostativi alla pronuncia di adozione, pur in presenza dei richiesti consensi e assensi. Alla luce di quanto in premessa, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Nulla è dovuto sulle spese. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 5906/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano all'esito del
[...]
4 procedimento iscritto al numero di RG 33055/2023, in data 6.06.2024 e notificata il 10.06.2024, così provvede
- rigetta i motivi di impugnazione e per l'effetto conferma integralmente la sentenza gravata;
- nulla sulle spese;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Valentina Paletto Annamaria Pizzi
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia composta dai magistrati: Dott.ssa Annamaria Pizzi Presidente Dott.ssa Valentina Paletto Consigliere rel. Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento n. R.G. 592/2024 promosso da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano (MI), Via Carcano Giulio n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Angela Tosi, presso il cui studio in Milano, Via Tonale n. 22, ha eletto domicilio APPELLANTE per l'adozione di (C.F. ), nata a [...]ù), Persona_1 C.F._2 il 29 aprile 1995 ADOTTANDA
Con l'intervento del PG, dott.ssa Maria Vittoria Mazza.
OGGETTO: appello proposto ai sensi dell'art. 313, comma 2 c.c., avverso alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. I civ., resa in data 6.06.2024 e notificata il 10.06.2024, che ha rigettato il ricorso proposto da per l'adozione di . Parte_1 Persona_1
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis: In via principale. - Revocare la sentenza. Far luogo all'adozione tra il reclamante e la sig.ra - Ordinare Persona_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano di provvedere al margine del relativo atto di nascita della sig.ra In via istruttoria. Solo qualora ritenuto Persona_1 necessario, disporre l'audizione del reclamante, dell'adottanda e dei familiari del sig. circa le Pt_1 circostanze riportate in ricorso e la sussistenza del legame familiare. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”. Per il PG: conferma dell'impugnata decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con ricorso depositato in data 22.09.2023, ha chiesto al Tribunale di Milano, Parte_1 in applicazione degli artt. 311 e ss. c.c., di autorizzare l'adozione di , Persona_1 affermando la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge. All'udienza del 25.03.2024, adottante e adottanda, nonché i familiari dell'adottante, prestavano il
1 loro consenso all'adozione, mentre la madre dell'adottanda, trovandosi in Perù, prestava il proprio assenso tramite dichiarazione notarile, tradotta e legalizzata. In sede di decisione, il Tribunale di Milano rilevava che la risultava irregolare sul Per_1 territorio italiano, mentre dagli accertamenti esperiti e dalle dichiarazioni rese dagli interessati, non emergevano in termini univoci e certi, i presupposti richiesti ex lege per procedere alla richiesta adozione. In particolare, il Collegio, richiamando l'orientamento reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3462 del 3.02.2022, riteneva che gli elementi probatori raccolti fossero insufficienti “a configurare tra l'adottanda, il ricorrente e il nucleo familiare di quest'ultimo, la presenza, in termini certi, univoci e consolidati nel tempo, di una stabile relazione affettiva e identitaria connotata, anche sotto il profilo sociale esteriore, dalla cd. affectio familiaris”. Infine, il Tribunale sottolineava alcune incongruenze risultanti tra la dichiarazione resa dall'adottanda alla Questura di Milano e quella resa nel corso dell'udienza del 25 marzo 2024, dal momento che nella prima occasione, la aveva sostenuto di aver conosciuto Per_1 Parte_1
sei anni prima, mentre in udienza aveva dichiarato di essere in Italia da circa quattro anni
[...] e mezzo. Inoltre, il Tribunale rilevava che nel ricorso introduttivo il aveva dichiarato Pt_1 che l'adottanda era entrata “a far parte della vita della famiglia nel giugno 2022” e pertanto la Pt_1
si trovava nella residenza familiare da soli due anni. Per_1 Ciò premesso, all'esito della camera di consiglio del 6.6.2024, in considerazione del mancato possesso dei requisiti per un regolare soggiorno in Italia da parte della , nonché del breve Per_1 intervallo temporale intercorso tra l'instaurazione del rapporto qualificato dalle parti come familiare e l'instaurazione del giudizio di primo grado, il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 313 c.c., dichiarava non sussistenti le condizioni per accogliere il ricorso proposto dal
, per l'effetto, lo rigettava. Pt_1
2.Con atto di reclamo proposto ai sensi dell' art. 313 comma 2 c.c., da intendersi quale ricorso in appello, depositato il 2.07.2024, ha impugnato la sentenza di primo grado, Parte_1 insistendo, in primo luogo, in ordine alla sussistenza del legame familiare fra adottante e adottanda. In particolare, la difesa appellante ha evidenziato che la , nel corso degli anni, ha Per_1 partecipato ad importanti momenti familiari, svolgendo un ruolo fondamentale nell'attività di assistenza e di supporto fisico ed emotivo alla figlia del la quale è affetta da malattia Pt_1 cronica. La difesa ha, quindi, ribadito che il ha conosciuto l'adottanda nel 2022, ma che la stessa Pt_1 si trovava in Italia già da prima e che, pertanto, sarebbe già trascorso un lasso di tempo idoneo a dimostrare l' esistenza del requisito dell' affectio familiaris richiesto dalla legge per dar luogo all'adozione. Con riferimento al mancato possesso di regolare permesso di soggiorno da parte della Per_1 la difesa appellante ha dedotto che la titolarità di permesso di soggiorno non è requisito necessario ai fini dell'adozione, sicché la proposizione della presente domanda di adozione non sottende alcuna volontà elusiva della normativa in materia d'immigrazione, essendo la richiesta motivata dall'esclusiva volontà di vedere riconosciuta giuridicamente una relazione familiare instauratasi a partire dall'anno 2022. Tutto ciò premesso, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado, ha Parte_1 chiesto a questa Corte di revocare il provvedimento impugnato, di far luogo all'adozione tra l'appellante e e, conseguentemente, di ordinare all'ufficiale dello stato Persona_1 civile del Comune di Milano di provvedere alla prescritta annotazione a margine dell' atto di nascita di . Persona_1
3.Con decreto presidenziale, depositato in cancelleria il 10.7.2024, previa nomina del consigliere relatore, è stata fissata l'udienza di trattazione e relativa sostituzione con il deposito di note scritte.
2 4. In data 22.1.2025, la difesa ha depositato note scritte in sostituzione d'udienza, con le quali ha insistito in ordine a quanto già dedotto in sede di appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di gravame.
5. Con parere dell' 11.2.2025, il P.G., evidenziando la correttezza delle valutazioni operate dal Tribunale, ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione.
6.All'esito della camera di consiglio del 18.2.2025, richiamati gli atti e lette le note scritte di parte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che conseguentemente la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. In via preliminare, giova evidenziare la mutata ratio sottesa all'istituto dell'adozione di maggiorenne previsto dal codice civile, agli artt. 291 e ss, istituto che intende valorizzare le sopravvenute modifiche della complessiva situazione di vita dell'adottato maggiorenne, consolidando giuridicamente, una più estesa rete di relazioni familiari tra loro reciprocamente intessute nel corso degli anni. L'adozione di maggiorenne, così come risultante dalle norme codicistiche e dall'interpretazione delle stesse offerta dai recenti orientamenti della Corte di Cassazione, è divenuto uno strumento da utilizzare per consolidare un'unità familiare concretizzatasi nei fatti attraverso la formalizzazione giuridica di un rapporto di accoglienza, che, pertanto, è già sperimentato e concretamente vissuto. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, in tempi recenti ha interpretato le norme in esame in maniera innovativa, poiché spinta dall'esigenza di sostenere l'aspirazione dei privati cittadini alla formazione di nuclei familiari che siano stabili e giuridicamente tutelati, ritenendo che ciò che deve essere salvaguardato è l'unità di un nucleo familiare che va giuridicamente riconosciuto, poiché meritevole di tutela. Come si legge nella recente sentenza della Suprema Corte del 3.04.2020 n. 76667, l'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, "ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela". In tal senso ed ancor più recente, pare opportuno citare l'ordinanza n. 3577 dell'8.02.2024, resa dalla Corte di Cassazione in materia, in cui si legge che: “l'adozione di persone maggiori d'età non persegue più, e soltanto, […], la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali”. In altri termini, l'istituto va a sugellare l'effettiva coincidenza tra una situazione di fatto e lo status, ufficializzando dei legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel corso del tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Premessa la ratio sottesa all'istituto, nonché evidenziato il mutato approccio interpretativo della Corte di Cassazione, va chiarito l'ambito di cognizione devoluto al giudice chiamato a pronunciarsi sull'adozione. Con riferimento a tale aspetto, va rilevato che spetta al giudice effettuare un controllo rispondente ad esigenze di ordine pubblicistico, verifica che impone, per sua natura, un'indagine sul merito della
3 causa non solo volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento dell'adozione, ma altresì estesa alla valutazione di eventuali abusi dell'istituto. Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3462 del 3.02.2022, ha chiarito che: “il limite che si impone, per prevenire eventuali abusi, ha carattere generale e si può ricondurre, in sintesi, al dovere di non eludere gli obblighi dettati dalla normativa fiscali, di non violare le regole operanti in tema di status delle persone, o quelle poste dalla legislazione in materia di cittadinanza e di immigrazione o di assistenza. A tal fine sono appunto da considerare essenziali le verifiche preliminari previste dalla legge, prima che sia emanata la sentenza che dispone l'adozione, intese ad impedire una vera e propria distorsione degli obiettivi (sia pure stabilmente mutati) dell'istituto. E potrebbero comunque assumere rilievo in direzione negativa fattori di valutazione particolarmente gravi, tali dunque da sconsigliare la pronuncia dell'adozione pur in presenza dei dovuti consensi ed assensi”. Orbene, nel caso in esame, ritiene la Corte corretta la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla ritenuta sussistenza dei c.d. “fattori di valutazione particolarmente gravi”, che secondo la Cassazione depongono a sfavore della pronuncia di adozione. In particolare, va in primo luogo osservato, come correttamente rilevato nella sentenza gravata, che gli accertamenti esperiti e le dichiarazioni rese dagli interessati nel corso del giudizio, non hanno consentito di accertare in termini certi ed univoci, la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'adozione, non ravvisandosi l'elemento dell' affectio familiaris che dovrebbe caratterizzare la relazione fra i soggetti interessati all'istituto, segnatamente all'esistenza di vincoli personali, morali e civili consolidatisi nel tempo. Sullo specifico aspetto, appare al Collegio dirimente il breve lasso di tempo intercorso fra la conoscenza della da parte della famiglia avvenuta nell'anno 2022 e il Per_1 Pt_1 momento della presentazione del ricorso in primo grado, avvenuta nell'anno 2023, tempistiche che inducono a ritenere che tra le parti si sia instaurata una relazione di tipo amicale, certamente autentica, ma che è cosa diversa dalla costituzione di una consolidata e stabile relazione affettiva familiare, che presuppone l' insaturazione di saldi legami di appartenenza, anche di natura identitaria.
In secondo luogo, va rilevato che l'adottanda si trova in una condizione di irregolarità sul territorio dello Stato italiano, essendo priva di permesso di soggiorno, sicché, alla luce della recente relazione instaurata con la famiglia vi è il concreto rischio che, ove si facesse luogo Pt_1 all'adozione, si abuserebbe dell'istituto, le cui finalità non possono prevalere sul rispetto della normativa in materia di immigrazione. Non vi è dubbio, infatti, che il breve lasso di tempo intercorso fra la conoscenza della e Per_1 la presentazione del ricorso di adozione, nonché la condizione di clandestinità dell'adottanda sul territorio italiano, sono elementi che, valutati congiuntamente, appaiono significativi della possibile strumentalità della domanda di adozione, che qualora accolta, consentirebbe alla di acquisire la cittadinanza italiana e di regolarizzarsi sul territorio dello Stato. Per_1
Nel caso in esame, sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, fattori di valutazione particolarmente gravi che si attestano ostativi alla pronuncia di adozione, pur in presenza dei richiesti consensi e assensi. Alla luce di quanto in premessa, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Nulla è dovuto sulle spese. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 5906/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano all'esito del
[...]
4 procedimento iscritto al numero di RG 33055/2023, in data 6.06.2024 e notificata il 10.06.2024, così provvede
- rigetta i motivi di impugnazione e per l'effetto conferma integralmente la sentenza gravata;
- nulla sulle spese;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Valentina Paletto Annamaria Pizzi
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