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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 3138/2023, introdotta
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sant'Angelo dei Lombardi (AV), presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trimonti, (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto C.F._2
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l' C.F._3 [...]
sito in , alla via Controparte_2 CP_1
Giuseppe Marotta
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale: “1) Dichiarare il diritto della ricorrente all'incarico di supplenza fino al termine delle 1 attività didattiche dal 25.10.2023 e sino al 30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento
A046 Discipline giuridiche ed economiche e per l'effetto; 2) Condannare il
[...]
al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni non Controparte_1
corrisposte dal 25.10.2023 al 30.06.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare il al Controparte_1
riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio spettante in relazione al periodo dal
25.10.2023 al 30.06.2024, pari a punti 12; 4) Condannare il al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Allo scopo, deduceva di essere stata inserita nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e ter, della legge n°124 del 3 maggio 1999 e di aver indicato, nella domanda di inserimento correlata, tutti i servizi prestati negli anni precedenti e le seguenti sedi delle graduatorie di istituto della provincia di
, scelte sia per la classe di concorso per la scuola secondaria di II grado ADSS “sostegno”, CP_1 sia per la classe di concorso “Discipline giuridiche ed economiche” nella scuola secondaria di II grado A046: 1) AVIS008001 –ist.sup. A. M. Maffucci -Comune Calitri via Circumvallazione;
2)
AVIS01200L – ist.sup. Vanvitelli Comune LIONI via Ronca;
3) AVIS02100B -ist. sup. "Rinaldo
D'Aquino" Comune Montella via F. Scandone;
4) AVIS014008 - ist. sup. Controparte_3
Sant'Angelo dei Lombardi via Boschetto.
Proseguiva riferendo che, con istanza del 05.08.2022, aveva specificato la propria scelta, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, per i seguenti insegnamenti: Tipo Graduatoria 1) GAE A046 – scienze giuridiche ed economiche;
2)
GPS Fascia 2; 3) ADSS – sostegno scuola secondaria II grado;
4) GAE Incrociate Sostegno ADSS
–sostegno scuola secondaria II grado.
Narrava che, in data 20.07.2023, aveva proceduto, mediante la piattaforma telematica, all'invio del modulo con cui aveva espresso le preferenze per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche per la provincia di – classe di concorso A046 – tipo di graduatoria GAE;
CP_1
segnatamente, per il tipo graduatorie GAE, GPS Fascia 2 e Graduatorie incrociate (GUI) e di insegnamento A046 –scienze giuridiche ed economiche e ADSS – sostegno scuola secondaria II grado, indicava la preferenza per le sedi scolastiche dei Comuni di: Lioni, CP_4 CP_5
Calitri, Montella, , , , e .
[...] CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
Proseguiva riportando che, in data 18.7.2023 l aveva pubblicato, con apposito CP_12
avviso, le GAE definitive (graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
2 triennio 2022/2025 della provincia di ) in cui era stata collocata al posto n. 4 con punteggio CP_1
125,00.
Soggiungeva che erano stati poi pubblicati i seguenti bollettini di nomina recanti i nominativi dei docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale per l'anno scolastico 2023/2024: nello
Part specifico, il 1° turno del 04.09.2023 attribuiva su A046 a A. (n° 1 posto in Gae) presso l'istituto d'istruzione superiore "G. De Gruttola" fino al 31.8.2024 e a C. Mar. (3° posto in CP_13
Gae) presso il liceo classico Parzanese annesso al liceo scientifico in IA RP fino al
Parte Parte 30.6.2023; il 2° turno del 13.9.2023 attribuiva n° 2 incarichi su A046 a . (8° posto in
Gae) presso ISIS MB OA AM in AU fino al 30.6.2024 e a (10° Per_1 posto in Gae) presso L'II.SS. De Gruttola in IA RP fino al 30.6.2024; il 3° turno del
28.9.2023 non attribuiva nessun posto su A046 al pari del 4° turno del 6.10.9.2023 e del 5
Pers
°bollettino del 19.10.2023; il 6° turno del 24.10.2023 attribuiva n. 1 posto su A046 a 15° Pt_4
posto in Gae) presso II.SS. CE De IS in S. Angelo dei Lombardi fino al 30 giugno 2024 che aveva un punteggio di n° 57,00 e che effettuava così la presa di servizio il 25.10.2023.
In definitiva, si doleva della mancata assegnazione dell'incarico annuale e lamentava di essere stata inopinatamente scavalcata da docenti collocati in Gae in una posizione successiva.
Chiariva, in tal senso, che, al termine del primo turno o dei successivi turni di nomina, l'
[...]
aveva ripreso a nominare dall'ultima posizione in graduatoria processata nel Controparte_14
precedente turno, procedendo ad individuare la supplenza e ad assegnare i relativi incarichi per scorrimento, invece di ripartire dall'inizio della graduatoria, tenendo conto del docente con punteggio più alto.
Segnatamente, lamentava che tale circostanza fosse causata dall'effetto distorsivo dell'algoritmo, sistema che governa le assegnazioni degli incarichi annuali ai docenti, che, dopo il primo turno di nomina, l'avrebbe considerata rinunciataria.
Tutto ciò chiarito, concludeva ut supra.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione resistente, che, impugnando estesamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “1. rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.; 2. In via subordinata procedere con l'integrazione del contraddittorio”.
3. Valutati gli atti di causa, il giudizio è definito secondo la seguente motivazione.
4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
5. Il thema decidendum del presente processo deve essere circoscritto all'accertamento: del diritto della ricorrente all'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 25.10.2023 e
3 sino al 30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche, del conseguente diritto al risarcimento del danno, da commisurare alla retribuzione non percepita nel predetto periodo, nonché del diritto, altrettanto conseguente, al riconoscimento del punteggio pari a punti 12 nella GAE provinciale.
6. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di difetto del contraddittorio sollevata dal resistente. Non sussistono, infatti, i presupposti di litisconsorzio necessario ex art. 102 CP_1 cpc, poiché l'utilità che il ricorrente può conseguire con la sentenza prescinde dalla partecipazione in giudizio dei docenti che il resistente assume quali contradditori necessari e nei cui CP_1
riguardi, per la mancata partecipazione al processo, la sentenza stessa non produce alcun effetto.
7. Nel merito, occorre rilevare che il resistente ha eccepito il corretto funzionamento del CP_1
sistema di assegnazione delle supplenze, assumendo il ricorrente quale rinunciatario.
Il ha, pertanto, ritenuto corretto il superamento del ricorrente in graduatoria, ai fini CP_1 dell'assegnazione dell'incarico annuale, da parte degli altri docenti richiamati nel ricorso, con specifico riferimento all'a.s. oggetto di controversia.
Il ricorrente, invece, ha dedotto che la propria illegittima esclusione è da imputarsi esclusivamente alle procedure di conferimento delle supplenze, effettuate con modalità informatizzata ed affidate ad un algoritmo, che avrebbero considerato come rinuncia all'incarico la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/ tipologie di posto, con conseguente assegnazione dell'incarico stesso al docente MA. Ca. (15° posto in Gae), come previamente chiarito, nell'a.s. oggetto di disputa.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie de qua è opportuno procedere ad una disamina della normativa di riferimento e del quadro giurisprudenziale formatosi sul punto.
La procedura per il conferimento degli incarichi di supplenza annuali e sino al termine delle attività didattiche, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, è retta dall'art. 12 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112/2022, che prevede quanto segue: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . 3. Attraverso la procedura CP_1 informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a
ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata
4 indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non
esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line. 6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”.
Dunque, l'art. 12 cit., per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o di “rinuncia all'incarico assegnato”, prevede l'esclusione dalla procedura di conferimento degli incarichi di supplenza
(annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. La mancata indicazione di talune sedi o classi di concorso o tipologie di posto, invece, impedisce al docente di concorrere per i relativi posti, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi o posti da lui non indicati in domanda, sarà escluso da successive convocazioni e assegnazioni di incarichi, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per eventuali altri turni di nomina in cui vengano resi disponibili posti oggetto di domanda amministrativa.
Ciò chiarito, risulta pacifico per tabulas che la ricorrente abbia occupato la posizione n. 4 in graduatoria con punteggio pari a 125,00.
Altresì risulta che la ricorrente, nella scelta delle sedi, non ha espresso preferenza per quelle di
AU e di IA RP.
Con riguardo a queste sedi, pertanto, si è verificata una delle ipotesi di “rinuncia” contemplate dalla disciplina ministeriale richiamata, ma che deve essere limitata alle sedi medesime, in quanto non hanno costituito oggetto di scelta da parte del ricorrente,
Se è vero, infatti, che il ricorrente ha rinunciato al concorso per queste sedi, non è ugualmente vero che siffatta rinuncia inibisca l'assegnazione dell'incarico di supplenza nelle sedi che il ricorrente ha dimostrato di aver indicato nelle domande correlate (per caso analogo v. ex plurimis Corte
d'Appello di Milano, sezione lavoro, sent. n. 88/2025; Tribunale di Latina, sezione lavoro, ord. del
28.12.2021 n. 13497).
5 Ne è conseguita l'illegittimità dell'assegnazione, al sesto turno del 24.10.2023, di 1 posto su A046 a
MA. Ca. (15° posto in Gae con punti n° 57,00, che ha effettuato la presa di servizio il 25.10.2023) presso II.SS. CE De IS in Sant'Angelo dei Lombardi fino al 30 giugno 2024, sede che è stata indicata dalla ricorrente.
In altri termini, la mancata disponibilità di sedi nei turni precedenti di nomina, in quanto circostanze fattuali, esterne alla volontà del ricorrente, pur impedendo oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) egli ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili.
La “rinuncia alla sede”, dunque, va distinta dalla “rinuncia alla assegnazione, e non preclude l'attribuzione di incarichi annuali con riguardo alle sedi, a contrario, preferite in sede di domanda;
ciò, nel pieno rispetto dell'art. 12 O.M. 112/2022.
In definitiva, l'algoritmo ha pretermesso la ricorrente dalla legittima posizione in graduatoria nonostante avesse completato la domanda informatizzata con l'indicazione delle sedi scolastiche scelte, tra cui proprio quella dell'II.SS. di S. Angelo dei Lombardi, di talché è stato leso il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche dal 25.10.2023 al
30.6.2024 per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche.
8. Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente, occorre considerare che la Suprema Corte, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, determinato attraverso l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto-ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria, con conseguente obbligo per il datore inadempiente di risarcire il relativo pregiudizio economico da commisurare a quanto il lavoratore avrebbe percepito laddove fosse stato legittimamente assunto, spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, a norma dell'art. 2697 c.c., è a carico del debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (V. Cass n. 11737 del 14.5.2020).
Sotto questo profilo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata (cfr. Cass. SSUU 04.04.2017 n°
8687; Cass sez. lav. n°16665/2020; 13.04.2018 n° 9193; 10.02.2023 n°1463) nel ritenere che il
“lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art.1218 per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto
6 l'aliunde perceptum, qualora risulti anche in via presuntiva che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o il docente abbia percepito ulteriori retribuzioni;
in mancanza di tale prova
l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al docente “scavalcato” in graduatoria una somma corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito”.
Sul punto, va osservato che, da un lato, il ricorrente ha provato di aver espresso preferenza per l'incarico assegnato per l'incarico assegnato a concorrente con punteggio inferiore;
dall'altro,
l'Amministrazione non ha provato l'avveramento delle condizioni richieste affinché lo stesso potesse considerarsi rinunciatario rispetto all'assegnazione, con conseguente diritto alla nomina dei candidati preferiti.
La responsabilità del resistente ha natura contrattuale, in quanto, come chiarito dalla S.C., CP_1 ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i princìpi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712).
Del resto, è pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n.
1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n.
1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso).
Osserva questo Giudice che, sul piano generale, la fonte dell'obbligazione in esame è da ricondurre negli “altri fatti o atti idonei a produrle, in conformità dell'ordinamento giuridico” ex art. 1173 c.c., conclamandosi, così, la natura contrattuale della conseguente responsabilità.
Pertanto, poiché gli effetti che il era obbligato a realizzare in favore della controparte CP_1
(immissione in ruolo), in esecuzione della prestazione dovuta, non si sono realizzati, è onere del dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, che abbia reso impossibile CP_1
l'adempimento, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533, con princìpi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori).
Ad essere oggetto di risarcimento sono i danni che integrino la perdita subita o il mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c..
Sotto questo profilo, danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta della mancata assunzione sono integrati dalla perdita delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe conseguito, se fosse stato destinatario dell'incarico annuale, in applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
7 Il danno patrimoniale subito dal ricorrente, può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute dal 25.10.2023 al 30.06.2024, calcolate su un incarico di 18 ore settimanali.
9. Ad avviso del Tribunale, è fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo, che sarebbe stata conseguita se al ricorrente fosse stato assegnato l'incarico di supplenza da cui è stato, a contrario, illegittimamente escluso, prevedendo la Tabella allegata all'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna al riconoscimento degli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero degli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 268 del 2019;
Cass. 26966/2019), con riferimento alle procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce a chi si duole della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in caso di inadempimento di obbligazione e, dunque, di responsabilità contrattuale (v. Cass. n. 15726 del
2010; Cass. n. 3004 del 2004).
10. Per tali ragioni, le domande del ricorrente meritano di essere accolte: questi, infatti, aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 25.10.2023 e sino al
30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche e, per l'effetto, va condannato il resistente al pagamento a titolo di risarcimento del danno CP_1
subito delle retribuzioni omesse dal 25.10.2023 al 30.06.2024, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
va condannato il resistente a riconoscere al ricorrente il punteggio spettante correlato al CP_1
riferito periodo temporale.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del CP_1
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
8 a) dichiara il diritto del ricorrente ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 25.10.2023 e sino al 30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a titolo di CP_1
risarcimento del danno subito, delle retribuzioni omesse dal 25.10.2023 al 30.06.2024, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.
b) condanna altresì il resistente a riconoscere, in favore del ricorrente, il punteggio CP_1
spettante in relazione al periodo dal 25.10.2023 al 30.06.2024;
c) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del CP_1
giudizio che liquida in complessivi euro 2.300,00 (duemilatrecento), oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 19.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
9
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 3138/2023, introdotta
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sant'Angelo dei Lombardi (AV), presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trimonti, (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto C.F._2
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l' C.F._3 [...]
sito in , alla via Controparte_2 CP_1
Giuseppe Marotta
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale: “1) Dichiarare il diritto della ricorrente all'incarico di supplenza fino al termine delle 1 attività didattiche dal 25.10.2023 e sino al 30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento
A046 Discipline giuridiche ed economiche e per l'effetto; 2) Condannare il
[...]
al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni non Controparte_1
corrisposte dal 25.10.2023 al 30.06.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare il al Controparte_1
riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio spettante in relazione al periodo dal
25.10.2023 al 30.06.2024, pari a punti 12; 4) Condannare il al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Allo scopo, deduceva di essere stata inserita nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e ter, della legge n°124 del 3 maggio 1999 e di aver indicato, nella domanda di inserimento correlata, tutti i servizi prestati negli anni precedenti e le seguenti sedi delle graduatorie di istituto della provincia di
, scelte sia per la classe di concorso per la scuola secondaria di II grado ADSS “sostegno”, CP_1 sia per la classe di concorso “Discipline giuridiche ed economiche” nella scuola secondaria di II grado A046: 1) AVIS008001 –ist.sup. A. M. Maffucci -Comune Calitri via Circumvallazione;
2)
AVIS01200L – ist.sup. Vanvitelli Comune LIONI via Ronca;
3) AVIS02100B -ist. sup. "Rinaldo
D'Aquino" Comune Montella via F. Scandone;
4) AVIS014008 - ist. sup. Controparte_3
Sant'Angelo dei Lombardi via Boschetto.
Proseguiva riferendo che, con istanza del 05.08.2022, aveva specificato la propria scelta, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, per i seguenti insegnamenti: Tipo Graduatoria 1) GAE A046 – scienze giuridiche ed economiche;
2)
GPS Fascia 2; 3) ADSS – sostegno scuola secondaria II grado;
4) GAE Incrociate Sostegno ADSS
–sostegno scuola secondaria II grado.
Narrava che, in data 20.07.2023, aveva proceduto, mediante la piattaforma telematica, all'invio del modulo con cui aveva espresso le preferenze per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche per la provincia di – classe di concorso A046 – tipo di graduatoria GAE;
CP_1
segnatamente, per il tipo graduatorie GAE, GPS Fascia 2 e Graduatorie incrociate (GUI) e di insegnamento A046 –scienze giuridiche ed economiche e ADSS – sostegno scuola secondaria II grado, indicava la preferenza per le sedi scolastiche dei Comuni di: Lioni, CP_4 CP_5
Calitri, Montella, , , , e .
[...] CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
Proseguiva riportando che, in data 18.7.2023 l aveva pubblicato, con apposito CP_12
avviso, le GAE definitive (graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
2 triennio 2022/2025 della provincia di ) in cui era stata collocata al posto n. 4 con punteggio CP_1
125,00.
Soggiungeva che erano stati poi pubblicati i seguenti bollettini di nomina recanti i nominativi dei docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale per l'anno scolastico 2023/2024: nello
Part specifico, il 1° turno del 04.09.2023 attribuiva su A046 a A. (n° 1 posto in Gae) presso l'istituto d'istruzione superiore "G. De Gruttola" fino al 31.8.2024 e a C. Mar. (3° posto in CP_13
Gae) presso il liceo classico Parzanese annesso al liceo scientifico in IA RP fino al
Parte Parte 30.6.2023; il 2° turno del 13.9.2023 attribuiva n° 2 incarichi su A046 a . (8° posto in
Gae) presso ISIS MB OA AM in AU fino al 30.6.2024 e a (10° Per_1 posto in Gae) presso L'II.SS. De Gruttola in IA RP fino al 30.6.2024; il 3° turno del
28.9.2023 non attribuiva nessun posto su A046 al pari del 4° turno del 6.10.9.2023 e del 5
Pers
°bollettino del 19.10.2023; il 6° turno del 24.10.2023 attribuiva n. 1 posto su A046 a 15° Pt_4
posto in Gae) presso II.SS. CE De IS in S. Angelo dei Lombardi fino al 30 giugno 2024 che aveva un punteggio di n° 57,00 e che effettuava così la presa di servizio il 25.10.2023.
In definitiva, si doleva della mancata assegnazione dell'incarico annuale e lamentava di essere stata inopinatamente scavalcata da docenti collocati in Gae in una posizione successiva.
Chiariva, in tal senso, che, al termine del primo turno o dei successivi turni di nomina, l'
[...]
aveva ripreso a nominare dall'ultima posizione in graduatoria processata nel Controparte_14
precedente turno, procedendo ad individuare la supplenza e ad assegnare i relativi incarichi per scorrimento, invece di ripartire dall'inizio della graduatoria, tenendo conto del docente con punteggio più alto.
Segnatamente, lamentava che tale circostanza fosse causata dall'effetto distorsivo dell'algoritmo, sistema che governa le assegnazioni degli incarichi annuali ai docenti, che, dopo il primo turno di nomina, l'avrebbe considerata rinunciataria.
Tutto ciò chiarito, concludeva ut supra.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione resistente, che, impugnando estesamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “1. rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.; 2. In via subordinata procedere con l'integrazione del contraddittorio”.
3. Valutati gli atti di causa, il giudizio è definito secondo la seguente motivazione.
4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
5. Il thema decidendum del presente processo deve essere circoscritto all'accertamento: del diritto della ricorrente all'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 25.10.2023 e
3 sino al 30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche, del conseguente diritto al risarcimento del danno, da commisurare alla retribuzione non percepita nel predetto periodo, nonché del diritto, altrettanto conseguente, al riconoscimento del punteggio pari a punti 12 nella GAE provinciale.
6. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di difetto del contraddittorio sollevata dal resistente. Non sussistono, infatti, i presupposti di litisconsorzio necessario ex art. 102 CP_1 cpc, poiché l'utilità che il ricorrente può conseguire con la sentenza prescinde dalla partecipazione in giudizio dei docenti che il resistente assume quali contradditori necessari e nei cui CP_1
riguardi, per la mancata partecipazione al processo, la sentenza stessa non produce alcun effetto.
7. Nel merito, occorre rilevare che il resistente ha eccepito il corretto funzionamento del CP_1
sistema di assegnazione delle supplenze, assumendo il ricorrente quale rinunciatario.
Il ha, pertanto, ritenuto corretto il superamento del ricorrente in graduatoria, ai fini CP_1 dell'assegnazione dell'incarico annuale, da parte degli altri docenti richiamati nel ricorso, con specifico riferimento all'a.s. oggetto di controversia.
Il ricorrente, invece, ha dedotto che la propria illegittima esclusione è da imputarsi esclusivamente alle procedure di conferimento delle supplenze, effettuate con modalità informatizzata ed affidate ad un algoritmo, che avrebbero considerato come rinuncia all'incarico la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/ tipologie di posto, con conseguente assegnazione dell'incarico stesso al docente MA. Ca. (15° posto in Gae), come previamente chiarito, nell'a.s. oggetto di disputa.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie de qua è opportuno procedere ad una disamina della normativa di riferimento e del quadro giurisprudenziale formatosi sul punto.
La procedura per il conferimento degli incarichi di supplenza annuali e sino al termine delle attività didattiche, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, è retta dall'art. 12 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112/2022, che prevede quanto segue: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . 3. Attraverso la procedura CP_1 informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a
ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata
4 indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non
esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line. 6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”.
Dunque, l'art. 12 cit., per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o di “rinuncia all'incarico assegnato”, prevede l'esclusione dalla procedura di conferimento degli incarichi di supplenza
(annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. La mancata indicazione di talune sedi o classi di concorso o tipologie di posto, invece, impedisce al docente di concorrere per i relativi posti, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi o posti da lui non indicati in domanda, sarà escluso da successive convocazioni e assegnazioni di incarichi, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per eventuali altri turni di nomina in cui vengano resi disponibili posti oggetto di domanda amministrativa.
Ciò chiarito, risulta pacifico per tabulas che la ricorrente abbia occupato la posizione n. 4 in graduatoria con punteggio pari a 125,00.
Altresì risulta che la ricorrente, nella scelta delle sedi, non ha espresso preferenza per quelle di
AU e di IA RP.
Con riguardo a queste sedi, pertanto, si è verificata una delle ipotesi di “rinuncia” contemplate dalla disciplina ministeriale richiamata, ma che deve essere limitata alle sedi medesime, in quanto non hanno costituito oggetto di scelta da parte del ricorrente,
Se è vero, infatti, che il ricorrente ha rinunciato al concorso per queste sedi, non è ugualmente vero che siffatta rinuncia inibisca l'assegnazione dell'incarico di supplenza nelle sedi che il ricorrente ha dimostrato di aver indicato nelle domande correlate (per caso analogo v. ex plurimis Corte
d'Appello di Milano, sezione lavoro, sent. n. 88/2025; Tribunale di Latina, sezione lavoro, ord. del
28.12.2021 n. 13497).
5 Ne è conseguita l'illegittimità dell'assegnazione, al sesto turno del 24.10.2023, di 1 posto su A046 a
MA. Ca. (15° posto in Gae con punti n° 57,00, che ha effettuato la presa di servizio il 25.10.2023) presso II.SS. CE De IS in Sant'Angelo dei Lombardi fino al 30 giugno 2024, sede che è stata indicata dalla ricorrente.
In altri termini, la mancata disponibilità di sedi nei turni precedenti di nomina, in quanto circostanze fattuali, esterne alla volontà del ricorrente, pur impedendo oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) egli ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili.
La “rinuncia alla sede”, dunque, va distinta dalla “rinuncia alla assegnazione, e non preclude l'attribuzione di incarichi annuali con riguardo alle sedi, a contrario, preferite in sede di domanda;
ciò, nel pieno rispetto dell'art. 12 O.M. 112/2022.
In definitiva, l'algoritmo ha pretermesso la ricorrente dalla legittima posizione in graduatoria nonostante avesse completato la domanda informatizzata con l'indicazione delle sedi scolastiche scelte, tra cui proprio quella dell'II.SS. di S. Angelo dei Lombardi, di talché è stato leso il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche dal 25.10.2023 al
30.6.2024 per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche.
8. Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente, occorre considerare che la Suprema Corte, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, determinato attraverso l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto-ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria, con conseguente obbligo per il datore inadempiente di risarcire il relativo pregiudizio economico da commisurare a quanto il lavoratore avrebbe percepito laddove fosse stato legittimamente assunto, spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, a norma dell'art. 2697 c.c., è a carico del debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (V. Cass n. 11737 del 14.5.2020).
Sotto questo profilo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata (cfr. Cass. SSUU 04.04.2017 n°
8687; Cass sez. lav. n°16665/2020; 13.04.2018 n° 9193; 10.02.2023 n°1463) nel ritenere che il
“lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art.1218 per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto
6 l'aliunde perceptum, qualora risulti anche in via presuntiva che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o il docente abbia percepito ulteriori retribuzioni;
in mancanza di tale prova
l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al docente “scavalcato” in graduatoria una somma corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito”.
Sul punto, va osservato che, da un lato, il ricorrente ha provato di aver espresso preferenza per l'incarico assegnato per l'incarico assegnato a concorrente con punteggio inferiore;
dall'altro,
l'Amministrazione non ha provato l'avveramento delle condizioni richieste affinché lo stesso potesse considerarsi rinunciatario rispetto all'assegnazione, con conseguente diritto alla nomina dei candidati preferiti.
La responsabilità del resistente ha natura contrattuale, in quanto, come chiarito dalla S.C., CP_1 ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i princìpi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712).
Del resto, è pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n.
1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n.
1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso).
Osserva questo Giudice che, sul piano generale, la fonte dell'obbligazione in esame è da ricondurre negli “altri fatti o atti idonei a produrle, in conformità dell'ordinamento giuridico” ex art. 1173 c.c., conclamandosi, così, la natura contrattuale della conseguente responsabilità.
Pertanto, poiché gli effetti che il era obbligato a realizzare in favore della controparte CP_1
(immissione in ruolo), in esecuzione della prestazione dovuta, non si sono realizzati, è onere del dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, che abbia reso impossibile CP_1
l'adempimento, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533, con princìpi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori).
Ad essere oggetto di risarcimento sono i danni che integrino la perdita subita o il mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c..
Sotto questo profilo, danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta della mancata assunzione sono integrati dalla perdita delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe conseguito, se fosse stato destinatario dell'incarico annuale, in applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
7 Il danno patrimoniale subito dal ricorrente, può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute dal 25.10.2023 al 30.06.2024, calcolate su un incarico di 18 ore settimanali.
9. Ad avviso del Tribunale, è fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo, che sarebbe stata conseguita se al ricorrente fosse stato assegnato l'incarico di supplenza da cui è stato, a contrario, illegittimamente escluso, prevedendo la Tabella allegata all'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna al riconoscimento degli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero degli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 268 del 2019;
Cass. 26966/2019), con riferimento alle procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce a chi si duole della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in caso di inadempimento di obbligazione e, dunque, di responsabilità contrattuale (v. Cass. n. 15726 del
2010; Cass. n. 3004 del 2004).
10. Per tali ragioni, le domande del ricorrente meritano di essere accolte: questi, infatti, aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 25.10.2023 e sino al
30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche e, per l'effetto, va condannato il resistente al pagamento a titolo di risarcimento del danno CP_1
subito delle retribuzioni omesse dal 25.10.2023 al 30.06.2024, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
va condannato il resistente a riconoscere al ricorrente il punteggio spettante correlato al CP_1
riferito periodo temporale.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del CP_1
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
8 a) dichiara il diritto del ricorrente ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 25.10.2023 e sino al 30.06.2024 per 18 ore settimanali per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a titolo di CP_1
risarcimento del danno subito, delle retribuzioni omesse dal 25.10.2023 al 30.06.2024, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.
b) condanna altresì il resistente a riconoscere, in favore del ricorrente, il punteggio CP_1
spettante in relazione al periodo dal 25.10.2023 al 30.06.2024;
c) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del CP_1
giudizio che liquida in complessivi euro 2.300,00 (duemilatrecento), oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 19.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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