Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.4246/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4246/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno alla Via M. Confort dell'avv. Giovanna Sica dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa
(30.0 2), chiedeva rsi la cessazi effetti civili del Per_2 nio, precisando che, con sentenza del 4327/2016, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento delle due figlie e disposto in sede di Per_1 Per_2 separazione, deducendo che le st o te economicamente indipendenti avendo contratto matrimonio da diversi anni;
chiedeva altresì la revoca dell'obbligo posto a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento della moglie, nonchè l'assegnazione a sè della casa familiare. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si Controparte_1 costituiva in giudizio. Disposta la comparizione personale dei coniugi, il solo ricorrente era comparso dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2
In merito agli obblighi e nomico nei confronti delle figlie maggiorenni, occorre rilevare che parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le relative somme, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, avendo entrambe contratto matrimonio e avendo, pertanto, costituito una propria autonoma famiglia. Al riguardo, si osserva che, con il matrimonio dei figli o con la costituzione di una famiglia di fatto, cessa automaticamente il dovere di mantenimento a carico dei genitori, atteso che gli stessi divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall'obbligo della mutua assistenza morale e materiale e, pertanto, il figlio coniugato (al quale è equiparabile il figlio che ha costituito una famiglia di fatto) non necessita più di un assegno per il mantenimento da parte dei genitori. Inoltre, la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti devono essere suffragati da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che, sebbene il ricorrente non abbia documentalmente provato il matrimonio delle figlie, tuttavia deve verosimilmente presumersi che le stesse abbiano raggiunto ormai una propria indipendenza economica atteso che deve ritenersi completato, anche in considerazione della loro età (33 e 32 anni), il loro percorso formativo ormai da tempo. Pertanto, a parziale modifica della sentenza n. 4327/2016 del Tribunale di Salerno, il Tribunale revoca l'obbligo a carico di di corrispondere Parte_1 alle figlie la somma di € 150,00 ciascuna per il proprio mantenimento. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, deve premettersi che il ricorrente ha altresì richiesto l'assegnazione della casa familiare, sita in NO (SA) alla Via Paolo Borsellino n. 3, a se medesimo in quanto esclusivo proprietario, immobile assegnato all'ex moglie in sede di separazione e ancora abitato dalla stessa. In particolare, in primo luogo si osserva che la suddetta domanda può essere riqualificata in termini di revoca della suddetta assegnazione alla resistente, avendo il ricorrente evidenziato, a sostegno di quanto richiesto, la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. A tal proposito si evidenzia che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare non può trovare applicazione in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, come nel caso di specie, atteso che la sua ratio è quella di garantire a quest'ultimi una continuità nel loro usuale contesto domestico nonostante la vicenda separativa dei genitori. Pertanto, posto che le due figlie sono ormai da considerarsi economicamente autosufficiente, non ha più ragion d'essere la suddetta pronuncia e, di conseguenza, a parziale modifica della sentenza n. 4327/2016 del Tribunale di Salerno, si dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in NO (SA) alla Via Paolo Borsellino n. 3, a con la precisazione Controparte_1 che, per i motivi esplicati relativi non può disporsi l'assegnazione al ricorrente e che ogni altra questione riguardante il suddetto immobile esula dall'oggetto del presente giudizio e dovrà essere fatto valere in altra sede civilistica. Revoca del mantenimento in favore della moglie Al riguardo, si rileva che il ricorrente ha richiesto infine la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 200,00 per il suo mantenimento. A tal proposito, si evidenzia che non sussiste la necessità di alcuna pronuncia in tal senso atteso che il suddetto obbligo viene automaticamente meno con la pronuncia di divorzio che al più potrebbe determinare il diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile che, tuttavia, non può essere riconosciuto nel presente giudizio in mancanza di una specifica domanda. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronunzia la cessazion matrimonio concordatario celebrato in data 30 maggio 1985 nel Comune di NO (SA) tra Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F.: e
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il 25.0 Controparte_1 C.F._2 stro Atti Matrimonio del Comune di La
[...] tto n.3, Parte II, Serie A, Uff. 1; c) a parziale modifica della sentenza n. 4327/2016 del Tribunale di Salerno, revoca l'obbligo a carico di di corrispondere alle figlie la somma Parte_1 di € 150,00 ciascuna per il mento;
d) a parziale modifica della sentenza n. 4327/2016 del Tribunale di Salerno, dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in NO (SA) alla Via Paolo Borsellino n. 3, a;
Controparte_1
e) ordina che la presente s ura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; f) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi