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Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9993/2020 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giocondi- Parte_1
no Romanelli, domiciliatario, giusta procura in atti
-opponente-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vit-
torio Camilleri, domiciliatario, giusta procura in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
26/09/2024, che qui si intende riportato
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2,
n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo-
garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €8.066,91, oltre ad accessori, vantato dalla Controparte_1
(d'ora innanzi, semplicemente nei confron-
[...] CP_2 ti di in forza della fattura n. Parte_1
072803321012008A del 17/03/2017, integralmente insoluta, emessa a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica relativamente al periodo dal 18/11/2011 al 30/08/2016 presso l'unità immobiliare sita in Turi, alla
Via Cesare Giammaria, n. 11/A.
Chiesto e ottenuto dalla creditrice il decreto ingiuntivo n. 1236/2020 del 10-17/03/2020, ha spiegato Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo:
- la nullità del decreto ingiuntivo siccome carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oltre che di idonei e sufficienti elementi di prova, in ragione della produzione della sola bollet- ta, atto unilaterale di natura contabile, non dissimi- le dalla fattura, inidonea a costituire prova del cre- dito vantato;
- nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa credi- toria, stante l'inesistenza, nel periodo oggetto di fatturazione (dal 18/11/2011 al 30/08/2016), di un rapporto contrattuale di somministrazione di energia
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elettrica con la , come evincibile da alcune CP_2 circostanze di fatto, e segnatamente: 1) la Pt_1 proprietaria dell'immobile sito in Turi, alla Via Ce- sare Giammaria, n. 11/A , non vi aveva mai risieduto né fissato il domicilio;
2) solo nel periodo in cui tale immobile era stato oggetto di locazione (dal 2000 al 2004), l'Enel Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.,
a seguito di contratto sottoscritto dall'allora con- duttore, somministrava energia elettrica nell'immobile sopra indicato, di proprietà della 3) Pt_1 nell'agosto 2017, la veniva contattata da Pt_1 agenti Enel per un sopralluogo nell'immobile de quo, a seguito del quale, dopo aver constatato che l'abitazione era disabitata, rilevavano la presenza di un cavo elettrico di circa 0,75 mm che partendo dal palo della luce Enel si trovava inserito nella presa di corrente di una stanza del piano superiore di tale abitazione;
4) a seguito del sopralluogo veniva emessa la fattura forfettaria n. 072803321012008 del
17/03/2017, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la “riduzione dell'importo ingiunto a quella somma che risulterà dovuta in corso di causa, in seguito agli accertamenti istrutto- ri”. Il tutto con vittoria di spese, con distrazione in fa- vore del Procuratore antistatario (atto di citazione noti- ficato il 29/7/2020).
I.2.- L'opposta , costituendosi in giudizio, CP_2 ha contestato ogni avversa eccezione, insistendo per la fondatezza della propria pretesa creditoria e deducendo che
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la fattura azionata era stata emessa a seguito di una veri-
[... fica eseguita dai tecnici della società di distribuzione
(già sul Controparte_3 Controparte_4
POD n. IT001E75840061, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era uti- lizzata “di fatto ed abusivamente” dalla come at- Pt_1 testato nel relativo verbale, che la stessa opponente sot- toscriveva, nel quale il OR rilevava che “la ri- costruzione delle misure ha riguardato il periodo dal
18/11/2011 al 30/08/2016 ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, come da tabella di ricostruzione dei con- sumi allegata alla stessa comunicazione”.
La creditrice opposta ha aggiunto che, nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deli- berazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si era costituito un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege tra la e la quale Pt_1 Controparte_1 esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitrice.
In ordine poi all'entità e alla quantificazione dei consumi elettrici, la ha dedotto che gli stessi erano CP_2
[... stati ricostruiti dal competente OR (
, unico soggetto preposto per legge Controparte_3 allo svolgimento di tale attività, essendosi limitata essa fornitrice ad emettere la fattura azionata in sede monito- ria sulla base dei dati elaborati e trasmessi dal Distribu- tore.
In virtù di tali premesse ha concluso, in via principale, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la
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condanna della opponente al risarcimento del danno per lite temeraria nonché, in via subordinata, nell'ipotesi di acco- glimento della proposta opposizione, per la rideterminazio- ne della somma dovuta dalla opponente, nei limiti di quanto effettivamente provato ovvero nella maggiore o minore misu- ra che sarà accertata in corso di causa. Il tutto con vit- toria delle spese di lite (comparsa di risposta depositata il 20/01/2021).
I.3.– La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi ( ); quindi è stata riser- Controparte_5 vata in decisione sulle conclusioni precisate come in epi- grafe, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito, la pretesa di pagamento sottesa all'azione monitoria origina dal prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio abusivo alla rete realizzato a beneficio dell'immobile di proprietà del- la opponente senza la preventiva stipula di un regolare contratto per il periodo dal 18/11/2011 al 30/08/2016, come accertato con il verbale n. 471071 del 31/08/2016: circo- stanza che ha determinato il sorgere del rapporto di forni- tura in forza dell'art. 4, commi 3 e 4, del Testo Integrato
Vendita (TIV), emanato ai sensi del Decreto Legge 18 giugno
2007 n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012,
301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni), in base al quale, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto ed un contratto di dispac- ciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice
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provvede (a seconda dai casi) ad inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, ovvero nel contratto di dispacciamento dell'esercente alla salvaguardia.
II.1.- Ai fini della ricostruzione fattuale della vi-
cenda, è necessario richiamare le circostanze rilevanti per la decisione, da ritenersi provate in quanto documentalmen-
te dimostrate o incontestate nella loro successione crono-
logica:
- la domanda di pagamento origina dalle verifiche con-
[... dotte in data 31/08/2016 dai tecnici di
(OR) presso il punto Controparte_3 di prelievo ubicato in Turi (Ba), via Giammaria C.
11/A, contraddistinto con il n. POD IT001E75840061, associato a fornitura di energia elettrica per usi domestici che, in assenza di regolare contratto di somministrazione, era utilizzata, di fatto e abusi- vamente, dall'odierna opponente, come attestato in seno all'apposito verbale di verifica (doc. 4 fasc.
; in particolare, nel corso di tale in- CP_2 tervento, i verbalizzanti riscontrarono la presenza di un collegamento abusivo, c.d. “bypass” (cavo elettrico di sezione 2x1 mmq), “in partenza da una cassetta ENEL esterna a muro presso il civico 15 di via Giammaria”, che entrava “dalla finestra al piano
1 del civico 11/a…” e che permetteva di “prelevare energia senza che venisse contabilizzato il consu- mo”;
- i tecnici specificarono, inoltre, che “solo limita-
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tamente al momento della verifica, non vi era assor- bimento di energia, considerando che l'immobile sot- toposto a controllo risultava in ristrutturazione e in vendita”;
- alle operazioni presenziava personalmente anche l'odierna opponente, qualificata Parte_1 nel verbale di verifica come “proprietaria dell'immobile”, la quale sottoscrisse il detto ver- bale in ogni sua pagina, deducendo che l'immobile era vuoto “da oltre sette anni”;
- nella successiva nota prot. ED-18-11-2016-F0000604 del 18/11/2016 (doc. 5 fasc. opposta), trasmessa da a il OR Controparte_3 CP_2 formalmente comunicò che in sede di verifica era stato riscontrato un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica e che la ricostruzione delle misure da addebitarsi all'odierna opponente era da riferir- si al periodo dal 18/11/2011 al 30/08/2016 ed era stata effettuata sulla base della “potenza tecnica- mente prelevabile determinata dalla sezione del ca- vo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione;
- altresì, il OR, all'esito dei detti accer- tamenti, che avevano individuato la quale Pt_1 effettiva utilizzatrice dell'allaccio diretto, nella data del 18/11/2016 sporse nei confronti della mede- sima “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art
331 c.p.p.” (doc. 6 fasc. opposta); nell'atto il Di- stributore rese noto che la data di inizio del pre- lievo irregolare era da individuarsi nel mese di no-
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vembre 2011;
- alla denuncia seguì il procedimento penale R.G.
n.16057/16 Mod. 21 Trib. Bari, per i reati di cui agli artt. 624 e 625, co. 1, n. 2, c.p.: dell'esito del procedimento non vi sono riscontri in atti;
- nella presente sede di opposizione, la ha CP_2
prodotto la fattura n. 072803321012008A del
17/03/2017 (all. 7), nella quale è specificato che l'importo fatturato si riferisce al periodo
“NOV.2011 - AGO.2016”, con la causale “verifica per frode”.
II.2.- Ciò acclarato in punto di fatto, deve richia- marsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore-opposto ad assumere le vesti di attore in sen- so sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre il debitore-opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contesta- re il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'i- nefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale di- ritto vantato1, con la precisazione che nella presente sede di cognizione piena le fatture commerciali, seppur suffi- cienti a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non possono fondare, di per sé sole, la pretesa creditoria, se non accompagnate da idonea prova (ex multis, Cass. n.
5915/2011).
II.3.- Facendo applicazione alla fattispecie delle TRIBUNALE DI BARI
suddette coordinate di giudizio, grava sulla CP_2 creditrice opposta, l'onere di fornire prova del prelievo illecito da parte della e del debito per consumi Pt_1 di energia.
Al riguardo, oltre alla fattura - che non costituisce ex se prova documentale del credito – la ha prodotto, CP_2 quale ulteriore documentazione probatoria il menzionato verbale di verifica del 30/08/2016, che dimostra la sussi- stenza dell'allaccio abusivo alla rete elettrica e del pre- lievo illecito di energia da parte della Pt_1
A tale documento, invero, va riconosciuta fede privilegia- ta, fino a querela di falso, poiché proveniente da soggetto
(dipendenti della che, in occa- Controparte_4 sione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore, ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.
(cfr., tra le tante, Cass. pen. n. 7566/2020).
Per tali ragioni, non può esservi dubbio sulla prova dell'allaccio abusivo dell'immobile in questione alla rete elettrica.
Sul punto, a nulla rilevano le difese spiegate dalla oppo- nente in ordine alla mancata conoscenza delle irregolarità riscontrate e alla circostanza di non aver mai risieduto, né fissato domicilio nell'unità immobiliare beneficiaria dell'allaccio abusivo, dal momento che sul proprietario grava, in ogni caso, l'obbligo di custodia del proprio be- ne, complessivamente considerato, inclusi i relativi im- pianti tecnici.
II.4.- Dimostrata l'esistenza del collegamento elet- trico abusivo, di cui, in mancanza di allegazione e di pro-
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va circa la riconducibilità dell'illecito allaccio e del consumo in frode ad altri soggetti, non può che rispondere il proprietario del bene, gli ulteriori aspetti che devono essere esaminati ai fini civilistici dell'accertamento dell'obbligazione di pagamento attengono al quantum, e se- gnatamente: 1) all'esatta identificazione del momento nel quale l'allaccio avvenne e, dunque, cominciò il prelievo abusivo di energia elettrica;
2) alla commisurazione dei consumi.
II.4.1.- Con riguardo al primo aspetto, deve farsi ri- ferimento alla produzione documentale di cui ai menzionati all. 5 e 6 fasc. opposta.
Trattasi di documentazione proveniente dal terzo Distribu- tore, in quanto tale integrante prova atipica, con valore meramente indiziario e liberamente contestabile dalla parte contro cui è prodotta, la cui valutazione, in caso di con- testazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudi- ce, il quale deve fondare il proprio convincimento avuto riguardo agli altri dati probatori e sulla base della logi- ca presuntiva (ex multis, Cass., nn. 31974/2019 e
38805/2021). In altri termini, la documentazione provenien- te dal terzo, sebbene non costituisca prova tipica, ben può valere quanto meno come indizio circa i fatti che ne costi- tuiscono oggetto e, pertanto, può consentire, unitamente al comportamento processuale dell'altra parte, di ritenere di- mostrati quei fatti.
Riguardo alla suddetta documentazione, premesso che nessuna effettiva contestazione è stata svolta dalla opponente, il
OR ha affermato che la data di inizio del prelie- vo irregolare era da individuarsi nel novembre 2011 e che,
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a ogni modo, la ricostruzione dei consumi da addebitarsi alla andava riferita al periodo dal 18/11/2011 al Pt_1
30/08/2016, ossia, nei limiti della prescrizione quinquen- nale.
II.4.2.- Venendo al profilo della ricostruzione dei consumi, il cui ambito temporale è stato perimetrato dalla ingiungente tenendo conto del termine di prescrizione quin- quennale, si osserva quanto segue.
Anzitutto, nel caso di specie non si tratta di manomissione del contatore bensì di allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, che, bypassando il contatore (ed impedendo, quindi, qualunque misurazione dell'energia prelevata), ha consentito all'unità immobiliare di proprietà della Pt_2
[...
di approvvigionarsi di elettricità in modo incontrolla- to.
A un approfondito esame delle difese della debitrice oppo- nente si rileva che quest'ultima, in merito alla ricostru- zione dei consumi di controparte, si è sintomaticamente li- mitata, tanto con la citazione in opposizione, quanto con le difese in corso di causa, alla generica contestazione circa l'efficacia probatoria della fattura, omettendo di sollevare qualunque questione circa la commisurazione dei consumi.
Dunque, nessuna contestazione specifica ed effettiva risul- ta formulata in questa sede circa la quantificazione della pretesa risultante dalla documentazione formata dal terzo
OR, fondata sul criterio della “potenza tecnica- mente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stes- sa comunicazione, nella quale si riscontra una dettagliata
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illustrazione del criterio applicato da parte del gestore, con il richiamo alle delibere inerenti al caso di specie.
Sono del tutto mancate specifiche deduzioni di contrasto, correlate in concreto al caso di specie e men che mai dota- te di supporto probatorio da parte della opponente, la qua- le non solo non ha prospettato alcuna quantificazione al- ternativa, ma non ha neppure censurato il criterio di com- puto utilizzato dal OR.
Orbene, seppur sia vero che, di fronte alla contestazione del somministrato, è onere del somministrante fornire prova della entità dei consumi addebitati al cliente, è anche ve- ro che tale onere del fornitore, per un verso, è stato as- solto richiamando la ricostruzione operata dal terzo Di- stributore e, per altro verso, necessita di allegazioni tanto più analitiche quanto più siano specifiche le conte- stazioni della controparte, la quale, come detto, ha serba- to un contegno difensivo incentrato su temi (l'inidoneità probatoria della fattura) che non scalfiscono la valenza dell'ulteriore documentazione, sopra richiamata, che la creditrice opposta ha prodotto a sostegno della propria pretesa, anche nel quantum.
In conclusione, la domanda di pagamento della CP_2 deve ritenersi provata, anche ai sensi dell'art. 115
c.p.c., in relazione sia all'an sia al quantum.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
II.5.- Non può invece trovare accoglimento la pretesa della di condanna della opponente al risarcimen- CP_2 to per lite temeraria. Sul punto deve invero rilevarsi che l'opposizione a d.i., sia pure infondatamente proposta, non
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travalica i limiti della legittima prospettazione difensi- va;
sicché difetta, quanto meno, la prova dell'elemento soggettivo (ossia della mala fede o della colpa grave sot- tesa all'azione giurisdizionale), indispensabile ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità (Cass. n.
24645/2007).
III.- Le spese processuali, in osservanza del princi- pio della soccombenza, vanno poste a carico di parte oppo- nente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_3
[...
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
TOTALE 3.890,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
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manda proposta, con atto di citazione notificato in data
29/7/2020, da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza o ecce- Controparte_1
zione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1236/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 10-17/03/2020, che dichiara esecuti- vo;
b) CONDANNA al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in €3.890,50, a titolo di compensi, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi),
Iva e Cpa come per legge.
Bari, 15/03/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005. Il Giudice 8
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