Art. 18. (Aspettativa) 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un periodo massimo ((di trentasei mesi)) e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attivita' professionali e imprenditoriali.
L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.
L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.