Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 2 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
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- 1. bis, sentenza 2 febbraio 2026, n. 1895https://www.eius.it/articoli/
- 2. bis, sentenza 2 febbraio 2026, n. 1895https://www.eius.it/articoli/ · 16 febbraio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l'annullamento. In particolare, la contestazione riguarda il punteggio e la posizione del ricorrente nell'ambito del concorso indicato in epigrafe, nonché talune regole della procedura. 2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio avversando e contestando le tesi del ricorrente e chiedendone il respingimento. In particolare è stata depositata in giudizio una relazione illustrativa. 3. In corso di causa è stato integrato il contraddittorio. 4. All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione. 5. Il ricorso è solo parzialmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/04/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02737/2025REG.PROV.COLL.
N. 08761/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8761 del 2024, proposto da
DR IO, AN RU, TA NI, ON NZ, AN UD, MA UZ, IS EO, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione di Valutazione per Classe Concorso AB24 per la Regione Lombardia istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15647/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato Massimo Vernola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l’annullamento:
-del decreto di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la Regione Lombardia per la classe di concorso AB24 – Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di II grado e della relativa graduatoria allegata, relativo al concorso straordinario bandito ex D.M. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; del successivo Decreto prot.nr.4177 del 25.10.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di rettifica/modifica della stessa graduatoria con la relativa graduatoria allegata;
-nonché, ove necessario e ove successivamente lesivi della posizione di chi ricorre, dello stesso Bando, D.M. n. 1081 del 6.5.2022 emesso ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
-nonché dell'elenco non graduato emesso in esito alle prove dello stesso Concorso Straordinario bandito ex D.M. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 nella parte in cui non rappresenta la graduatoria di merito della procedura concorsuale, ma un mero elenco alfabetico di candidati.
Sono altresì impugnati, ove necessario, tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti di esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva ivi compreso, ove sia interpretato nel senso lesivo della posizione di chi ricorre, il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e disciplina altresì le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Rileva il TAR che il Ministero dell’Istruzione con Decreto nr.108 del 28 aprile 2022 ha disciplinato la procedura di un concorso straordinario bis e poi ha approvato il relativo Bando con Decreto n. 1081 del 6 maggio 2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, del d.l. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, su base regionale per diverse classi di concorso.
In particolare, per la Regione Lombardia, sulla classe AB24 erano stati indicati nr. 304 posti disponibili.
Gli odierni ricorrenti, avendone i requisiti, hanno presentato tutti domanda di partecipazione al suddetto concorso per la Regione Lombardia sulla classe AB24 ed hanno partecipato alla prova unica. A seguito della valutazione della prova e dei titoli da parte della Commissione unica giudicatrice, è stata compilata la relativa graduatoria definitiva di merito, ed è stata approvata e pubblicata con un primo decreto prot. n. 4126 del 18 ottobre 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, poi rettificata e modificata con un secondo Decreto prot. n. 4177 del 25 ottobre 2022, atti entrambi impugnati.
La graduatoria è stata predisposta inserendo solo i nominativi dei nr.304 candidati vincitori, mentre non esiste una graduatoria degli idonei.
Tutti i ricorrenti hanno potuto verificare il punteggio attribuito dalla Commissione per la prova unica e per i titoli solo accedendo sulla piattaforma informatica on line ed entrando nella propria posizione personale.
Ad oggi il Ministero non ha pubblicato una graduatoria degli idonei e di conseguenza i ricorrenti non conoscono la loro posizione in graduatoria.
Ha osservato il TAR che alla luce della norma che regola il concorso in esame, ossia l’art. 59, comma 9 bis, del D.L. n.73/2021, nel testo attualmente vigente, appare chiaro come il concorso di cui è causa si presenti con caratteri notevolmente derogatori rispetto alla normativa ordinaria ed ai principi generali anche costituzionali che regolano la materia.
In particolare: i) sono ammessi a partecipare solo alcuni soggetti e non altri; ii) non è previsto che siano attribuite idoneità e coerentemente non è previsto un punteggio minimo per superare le prove; iii) non è previsto in via ordinaria lo scorrimento delle graduatorie che infatti decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo però, in base a successive modifiche e integrazioni della norma intervenute in corso di causa “lo scorrimento degli eventuali rinunciatari”.
Si tratta, argomenta il TAR, di una disciplina straordinaria, come esplicitamente la qualifica la norma che la prevede, che essendo preordinata a consentire il celere riavvio del funzionamento dello Stato dopo l'emergenza da COVID-19, ed essendo stata successivamente emendata al fine di tenere conto delle sopravvenienze, non può considerarsi manifestamente irragionevole.
In questo senso non colgono nel segno le doglianze dei ricorrenti, in quanto, da un lato, i provvedimenti amministrativi impugnati appaiono coerenti con il dato normativo sopra ricordato, dall’altro lato quest’ultimo, alla stregua delle precisazioni che precedono, nel predetto contesto straordinario, è in linea con l’art. 97 Cost. ed il principio del buon andamento ivi contemplato.
Inoltre, il menzionato quadro normativo non è in contrasto con il diritto eurounitario, visto che pertiene alle prerogative dello Stato membro approntare le misure finalizzate al superamento del precariato, prevedendo le relative modalità, e non potendosi sostenere che l’unico mezzo all’uopo possibile sia la predisposizione di un concorso che non preveda soglie qualitative, in presenza peraltro di requisiti per l’accesso che non consentono a tutti gli interessati la partecipazione allo stesso e con effetti pregiudizievoli per i candidati che avessero maturato successivamente i requisiti o comunque impossibilitati a partecipare alla procedura in parola.
D’altro canto, evidenzia il TAR, i ricorrenti non hanno dimostrato, ex art. 64 c.p.a., di rientrare nella previsione sopravvenuta secondo cui sono fatti salvi gli scorrimenti a seguito di eventuali rinunzie e che le graduatorie impugnate non siano già decadute ai sensi della norma sopra menzionata.
Neppure le domande sono state precisate ed adattate al mutato quadro normativo che, come detto, ora prevede lo scorrimento in caso di rinunzie ma, legittimamente, come precedentemente esplicato, non una graduatoria di “idonei”, bensì, al contrario, la decadenza delle graduatorie.
Avverso la sentenza impugnata in data 22 novembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
-ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Evidenziano gli appellanti che il TAR Lazio avrebbe rigettato la domanda sulla base di un erroneo presupposto.
Evidenziano, in particolare, ai fini della legittimazione dei ricorrenti e del loro interesse, come nel bando del concorso Straordinario Bis e nel d.m. n.108 del 28 aprile 2022, che disciplinava le modalità di espletamento della procedura, non è indicata una soglia di voto minimo per il superamento dell’unica prova, e di conseguenza tutti i ricorrenti dovrebbero considerarsi idonei.
Lo stesso bando nulla dice sulla validità della graduatoria definitiva di merito e sulla sua composizione, mentre solo il d.m. nr.108/2022 stabilisce che “ Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10” .
Di contro il d.l. n.73/2021, all’art.59 comma 9-bis, prevedeva che: “ Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione ”.
L’USR Lombardia ha predisposto ed approvato una graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AB24 dove sono stati inseriti in graduatoria i soli n.304 vincitori, per un numero corrispondente unicamente ai posti accantonati per questa procedura.
La graduatoria, dunque, non prevede scorrimento né prevede l’inserimento di tutti i partecipanti in quanto idonei non vincitori.
Pertanto allo stato tutti i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura selettiva e di formazione di cui all’art.59, comma 9 bis del d.l..n.73/2021 e non fanno parte di una graduatoria definitiva degli idonei, e di conseguenza non godranno di un eventuale scorrimento nei prossimi tre anni.
Di contro inserendo in graduatoria tutti i partecipanti alla prova orale in qualità di idonei ed utilizzando le graduatorie di merito fino al loro esaurimento, peraltro, si andrebbe a realizzare quanto indicato nella Direttiva UE 1999/70/CE, evitando nuove procedure d’infrazione per il nostro Paese. Inoltre si rispetterebbe il disposto di cui all’art.400 del Testi Unico della Scuola che stabilisce come: “ I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio” .
L’USR Lombardia è il Ministero dell’Istruzione avrebbero altresì violato l’art.15 del d.P.R. n. 487/1994 che stabilisce come “4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace .”
Ricordiamo in materia come il Ministero in procedure concorsuali analoghi per la Scuola si è comportato in maniera totalmente diversa.
Sarebbe giusto, quindi, che gli idonei del concorso straordinario bis di cui si discute, godano dello stesso trattamento riservato agli idonei degli anni passati, che hanno sempre goduto di un prolungamento di validità delle graduatorie di merito.
Essendo evidente la sperequazione di trattamento rispetto ai docenti dei precedenti concorsi, per i docenti idonei non vincitori dovrebbe ritenersi illegittimo il decreto impugnato nella parte in cui ha pubblicato una graduatoria dei solo vincitori e non anche degli idonei, anziché attraverso una graduatoria ad esaurimento e senza limite di validità, che, tramite scorrimento, garantisca il meritato ruolo a tutti gli idonei, così come deve ritenersi illegittima la previsione in tal senso contenuta del d.m. n.108/2022 dello stesso Ministero priva di una adeguata motivazione.
Quello che è più grave in tale contesto, per gli appellanti, è che i provvedimenti impugnati, così come la stessa previsione del d.m.108/22, non fornirebbero la minima motivazione del perché per questo concorso straordinario in via eccezionale si è deciso di approvare una graduatoria dei solo vincitori.
Sono poi riproposti i motivi di ricorso dedotti in primo grado.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio che il punto dirimente della controversia risiede nel carattere straordinario e derogatorio della procedura di cui è causa.
Come ampiamente descritto nella sentenza impugnata, che appare esente da profili di censura, il decreto ministeriale disciplinante il concorso straordinario contiene una puntuale descrizione della procedura che trova il suo legittimo fondamento proprio nel carattere eccezionale e, come detto, derogatorio, ragionevolmente connesso con l’esigenza di garantire un tempestivo riavvio delle attività pubbliche a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Se è vero, d’altro canto, che l’adunanza Plenaria di questo Consiglio con la pronuncia n. 14/2011 ha richiamato il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, dalla stessa pronuncia si evince in modo chiaro che tale principio trova attenuazione, tra l’altro, in presenza di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che vanno nella fattispecie considerate in re ipsa nella scelta dell’amministrazione di avvalersi di una procedura straordinaria e nelle specifiche, richiamate e ampiamente notorie circostanze di fatto che hanno determinato l’intervento del legislatore.
Da quanto detto si evince che, nel caso di specie, l’amministrazione ha dato corretta attuazione alla specifica previsione legislativa che dispone che “le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79” (art. 59, comma 9- bis , d.l. n. 73/2021).
Ciò rende evidente il carattere vincolato della decisione qui contestata.
La previsione legislativa risulta essere ragionevole, atteso il carattere straordinario della procedura, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto, con argomentazioni che si condividono, la scelta dell’amministrazione ragionevole e del tutto coerente sia con le norme costituzionali che con le pertinenti disposizioni rinvenibili nella legislazione eurounitaria.
Va precisato che i partecipanti alla procedura possono esercitare il diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce, ma non possono pretendere il formarsi di una graduatoria di idonei, soggetta alle ordinarie regole di validità, in contrasto con la richiamata previsione legislativa.
L’appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO