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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8987 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
MI LL ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 58232 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 20.2.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
(opponente) con generalità, residenza, codice fiscale posta elettronica certificata, C.F._1
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Milano via Crema n. 15, presso lo studio dell'avv. PEDE ALESSANDRA, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
1
(2)
Controparte_2
e per essa quale procuratrice
Parte_1
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Napoli, al
Corso Umberto I, n.22, presso lo studio dell'avv. CATURANO WALTER GIACOMO DE
ON AN, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 20.2.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 15.12.23 ha introdotto la fase di merito Controparte_1
dell'opposizione promossa innanzi al G.E. del procedimento R.G.E. n. 1765-18 il 20.6.23 chiedendo di accertare l'invalidità/nullità della procura alle liti rilasciata in favore dell'avvocato CI IA da parte di e per l'effetto, annullare tutti gli atti compiuti dal predetto difensore in assenza di ius CP_2
postulandi, dichiarando nulla e/o illegittima la procedura opposta con ogni conseguente provvedimento di legge;
di verificare ed accertare la qualità di consumatore della signora accertare la Controparte_1
sussistenza di clausole abusive in danno del medesimo soggetto, nei contratti da cui è generato il credito e per l'effetto, dichiarare la stessa liberata da ogni obbligo di garanzia in favore della Controparte_2
o ridurre l'esposizione creditoria dalla stessa opponente garantita.
2
In particolare, l'opponente ha dedotto la nullità della procura alle liti conferita da
[...]
all'avv. CI IA non in calce al ricorso monitorio ottenuto nei Controparte_3
confronti della società ME.STRA. ma firmata su atto separato e considerato un mero CP_4
allegato; l'esistenza di clausole abusive nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo e la sua nullità.
In comparsa conclusionale parte opponente ha chiesto il riconteggio del saldo del conto azionato stante la palese applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi anche con l'ausilio di un consulente d'ufficio.
Nel costituirsi per il tramite della procuratrice Controparte_2 [...]
ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, contestando Parte_1
puntualmente le deduzioni di parte avversa.
La causa è stata decisa con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.25 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
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Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente: quella relativa alla nullità dell'atto di pignoramento e degli atti successivi a causa del vizio di procura conferito all'avv.
CI IA costituisce un'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché verte sulla regolarità formale dell'atto di pignoramento;
l'altra relativa all'accertamento della qualità di consumatrice di e alla Controparte_1
verifica della validità del contratto di fido a rientro sottoscritto fra Banca Popolare di Roma S.p.a e ME.
STRA. a favore della quale ella ha concesso ipoteca, costituisce un'opposizione CP_4
all'esecuzione poiché implica l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di
[...]
in danno dell'opponente. Controparte_3
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è inammissibile poiché proposta il 20.06.23 ben oltre il termine perentorio di giorni 20 dalla data di notifica del pignoramento avvenuta il 25.10.18.
L'opposizione all'esecuzione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
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infatti, risponde del debito della società ME. STRA. in virtù del Controparte_1 CP_4
contratto di fido a rientro da essa sottoscritto con Banca Popolare di Roma S.p.a., quale terza datrice di ipoteca. Ora, è vero che il titolo esecutivo azionato in danno di è il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 13013-18, ottenuto da REV Gestione Crediti sulla scorta del contratto sopra citato;
tuttavia la società debitrice, in quanto tale, non è un “consumatore” e non è obbligata Controparte_1
in solido col debitore principale e col suo fideiussore, non è soggetto passivo del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettato, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Il richiamo ai principi espressi da Cass., Ss. Uu. n. 9479-23 è, quindi, inconferente.
Infine, sono inammissibili le richieste effettuate da parte opponente in comparsa conclusionale volte alla quantificazione del credito, posto che trattasi di scritti che possono avere contenuto meramente argomentativo e non possono contenere domande che travalichino le preclusioni istruttorie previste dall'art. 171 ter c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
• Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 CP_2
che liquida in € 5.810,00, oltre spese generali Cpa ed Iva.
[...]
Così deciso in Roma il 14/06/2025 Il Giudice
MI LL
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