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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2824/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2824/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BIONDI PASQUALE ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA SISTINA, 121 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. LOPARDI Controparte_1
UBALDO ed elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PALUMBO 3 00100 ROMA;
APPELLATO
E
Controparte_2
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv.
[...] Gianlivio Fasciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via
Medina n. 40,
APPELLATO
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7842/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29.9.2022,
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro l'attuale appellante esponeva di avere lavorato con qualifica di operaio alle dipendenze della società e, Controparte_1
a seguito di cambio appalto , di aver continuato a prestare la propria attività lavorativa nell'ambito del contratto stipulato tra e il prestando servizio CP_3 Controparte_2 per detto Consorzio con decorrenza dall'1.7.20; lamentava di non aver ottenuto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la quale chiedeva la condanna di e del CP_3 CP_2
ex art. 29 del dlgs 276/2003 - e del anche ex art. 1676 c.c. in ragione del debito che questi, CP_2
già subcommittente di aveva nei confronti di detta società - e , Controparte_1 ulteriormente , in virtù dell'impegno negozialmente assunto dal con CP_2 Controparte_1
, in favore dei dipendenti transitati di pagamento delle indennità di fine rapporto .
[...]
Instaurato il contraddittorio con , e Controparte_1 CP_3 [...]
il Tribunale, rigettava il ricorso , rappresentando che difettava anche il Controparte_2 presupposto del licenziamento per legittimare la pretesa all'indennità di preavviso. Avverso la sentenza proponeva appello il dipendente , chiedendone la riforma sul presupposto della spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso essendosi il rapporto interrotto per licenziamento e giammai per mutuo consenso. Si costituiva chiedendo la conferma Controparte_4 dell'impugnata sentenza , stante l'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo per mutua risoluzione, senza l'intimazione di alcun atto di recesso;
si costituiva pure il
[...]
contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata Controparte_2
sentenza . Il consorzio contestava ulteriormente l'applicabilità dell'articolo 29 del decreto legislativo
276 /2003 per emolumenti diversi dalle differenze retributive e contributive. Il consorzio contestava cioè l'operatività dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003 in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
rappresentava come i lavoratori non avessero sofferto alcun danno , essendo transitati dopo la cessazione del rapporto con la società
[...]
alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità . Evidenziava altresì che Controparte_1 siffatta circostanze ( quella relativa al passaggio) era loro nota sin dal 30.6.2020 in virtù dell'accordo raggiunto dalla società con le OOSS , prima della cessazione del rapporto , sicché l'indennità di preavviso non aveva alcuna ragion d'essere. Conclusivamente e il Controparte_1
sostanzialmente contestavano la formale intimazione di un licenziamento che legittimasse CP_2 la pretesa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e il carattere retributivo di detto emolumento. Rilevavano che il dipendente non aveva sofferto alcun danno in considerazione dell'esistenza della normativa contrattuale che di fatto garantiva il passaggio da una società appaltatrice all'altra senza soluzione di continuità , essendo peraltro i lavoratori edotti di detta circostanza in epoca antecedente alla cessazione del rapporto. non si costituiva in CP_3 giudizio e la Corte, preso atto della cancellazione dall'albo di uno dei difensori originariamente costituiti e del decesso dell'altro interrompeva il giudizio. L'appello era riassunto e all'udienza del
18.3.2025 era trattenuta in decisione. L'appello è fondato e i motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente. Deve premettersi che l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., ha pacificamente natura indennitaria e retributiva, ,giammai risarcitoria ( da ultimo
Cass 20647/19) finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si é interrotto, (Cass. 14559/17) ma a prescindere dal danno che in teoria potrebbe essere insussistente e non deve in ogni caso essere allegato e provato.
Conferma siffatta ricostruzione la considerazione della corte di legittimità secondo la quale , in caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro (Cass.
Sentenza n. 17606 del 21/06/2021) . Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso . L'emolumento
è dunque dovuto a prescindere dalla prova di qualsivoglia danno per il sol fatto dell'intimazione del recesso . Nel merito e il contestano Controparte_1 Controparte_2
l'intimazione del recesso deducendo che il rapporto si è risolto per mutuo consenso , così come argomentato pure dal Giudice di prime cure. Deducono l'assenza di qualsivoglia prova dei fatti costitutivi della domanda, in particolare l'assenza di prova di un provvedimento espulsivo da parte della . La società contesta ulteriormente la difesa del ricorrente Controparte_1 CP_1
secondo cui la risoluzione per mutuo consenso avrebbe dovuto rispettare oneri formali non assolti dalle parti, rilevando trattarsi di difesa nuova e inammissibile in grado di appello. Per altro verso evidenzia che l'appellante non ha mai depositato alcuna comunicazione attestante un eventuale recesso datoriale, e non risulta neppure che avesse mai comunicato per Controparte_1
iscritto al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro. Le argomentazioni della società CP_1
, sostanzialmente condivise dal Giudice di prime cure , non convincono questo Collegio. E' incontroverso che l'appellante lavorava alle dipendenze della società cooperativa con CP_1
adibizione agli impianti ferroviari di IA IO . Il 30 giugno 2020 il rapporto di lavoro con la società è cessato a seguito della cessazione dell'appalto e il personale, Controparte_1
in applicazione della normativa contrattuale che garantiva il passaggio ad altra società , è stato successivamente assunto dalla società subentrata nel contratto di appalto dagli stessi gestito .
L'articolo 16 bis CCNL di settore prevede espressamente la necessità che l'appaltatore prenda in considerazione il bacino complessivo dei lavoratori che nei 9 mesi precedenti hanno prestato servizio per altra società , ma nelle medesime attività oggetto di gara , impegnandosi, l'impresa appaltante , ad inserire , nel bando di gara , l'obbligo di assumere prioritariamente gli stessi addetti che già operavano nel medesimo appalto per altra società. La documentazione complessivamente considerata consente di ritenere accertata dunque la cessazione del rapporto con la società Controparte_1
al giugno 2020 e la assunzione dell'attuale appellante presso il a partire dal 1°
[...] CP_2
luglio 2020. Come la Suprema Corte ha già avuto modo di osservare , in situazione sostanzialmente sovrapponibile, con argomentazione che il Collegio , diversamente dal Giudice di prime cure, reputa di condividere integralmente “l'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva – quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale – preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante… Né il richiamo dell'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte (Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società avverso analoga pronuncia della Parte_2
Corte d'appello di Genova;
ricorso parimenti rigettato (pronuncia questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della società ancorché risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso dell'art. 88 c.p.c.). Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che le disposizioni della contrattazione collettiva – art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso – non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato. L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma “nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza ISO giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto”. La medesima disposizione prevede, altresì:
“Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante”. Come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che “le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996, n. 604, art.
3 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante”. Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno fatto nell'inciso “ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante” confermava che l'esclusione dell'indennità di preavviso nel caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti dell'impresa che cessava dall'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell'art. 6 cit.” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 gennaio 2014, n. 1148 – parte motiva).” L'orientamento è stato confermato dal
Supremo Collegio con pronuncia 7 ottobre 2014, n. 21092 , ove si legge: “l'art. 2118 c.c., prevede l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa. Questa Corte, con decisione, che si ritiene di condividere (Cass. n. 1148 del 21 gennaio 2014), ha affermato che tale indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. Né la circostanza di fatto della soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c., in ordine al pagamento in ogni caso dell'indennità di preavviso, atteso che il nuovo rapporto è pur sempre nuovo e si costituisce, come nel caso di specie,
a seguito di procedure svolte dalle parti sociali”. Si legge ancora in altro precedente in termini(Cass.
n. 24430/2015 ): “Non conferente, pertanto, è nella fattispecie il principio affermato da Cass., n.
4553 del 1995, ed invocato dalla difesa della società ricorrente;
pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Né la circostanza che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente fosse seguito quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante, vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso”. Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 9589/2017 si pone in continuità con le precedenti. Va premesso dunque che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità citata, il passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante alla impresa subentrante nell'appalto rappresenta una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante e non vale pertanto ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. “ atteso che il nuovo rapporto
è pur sempre nuovo e si costituisce, come nel caso di specie, a seguito di procedure svolte dalle parti sociali”. ed il deducono che nel caso in esame, Controparte_1 Controparte_2
diversamente che nei casi esaminati dalla Corte di Cassazione, non vi sarebbe stato un licenziamento da parte di , ma il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso , Controparte_1 avendo parte appellante aderito all'accordo sindacale del 30 giugno 2020 , sottoscritto da tutte le
OOSS , ed essendo transitata senza soluzione di continuità alle dipendenze del . Tuttavia, CP_2
da una parte le situazioni sottoposte al vaglio della Corte di legittimità , diversamente da quanto argomentato da parte datoriale e committente, erano sovrapponibili a quella in esame , ipotizzando proprio l'operatività di una clausola contrattuale di garanzia che parimenti prevedeva il passaggio diretto del personale in caso di cessazione dell'appalto a prescindere dalla formale intimazione del recesso. Dall'altra, in tema di ripartizione dell'onere della prova nel caso di licenziamento orale, “nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (giur. conf., da ult. Sez. L - , Sentenza n. 25847del16/10/2018; conf. Sez. L, Sentenza
n. 18087 del 27/08/2007; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21684del19/10/2011). Nel caso in esame il rapporto di lavoro è , in ogni caso, pacificamente cessato per un fatto che attiene alla sfera giuridica di
[...] e il recesso avrebbe dovuto essere intimato con il preavviso previsto dalla Controparte_1
norma contrattuale, salvi i casi di licenziamento per giusta causa. La tesi della risoluzione del rapporto per mutuo consenso non può invece trovare accoglimento. Il recesso è avvenuto, nel suo momento genetico, per esclusiva volontà del datore di lavoro che, anche nel caso di cambio appalto, non deve necessariamente licenziare il lavoratore. Con l'accordo sindacale, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata, si regola il nuovo rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare con l'impresa subentrante. Nel successivo accordo sindacale Controparte_1
e il , alla presenza delle OOSS concordavano che per le obbligazioni relative alla “società CP_2 cedente ”, sarebbe intervenuta in surroga il , quale debitore della società medesime per le CP_2 prestazioni ancora non retribuite L'accordo sindacale del 30.6.20 , per il cambio appalto, cui parteciparono sia , sia il , sia le OOSS , prevedeva Controparte_1 CP_2
l'assunzione , da parte del di tutti i lavoratori aventi diritto al passaggio con nuovo contratto CP_2
di lavoro subordinato e relativa lettera di assunzione, comunque mantenendo i trattamenti normativi, economici e retributivi in atto al momento del passaggio. Vi era dunque un evento interruttivo riconducibile alla volontà datoriale di recedere dal rapporto consentendo al contempo l'instaurarsi del nuovo rapporto di lavoro con il soggetto subentrato nell'appalto , in applicazione della disciplina garantista a livello contrattuale . Al lavoratore competeva , pertanto, il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Tanto premesso, l'onere della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, non rientrando la stessa tra gli emolumenti di carattere risarcitorio , esclusi dalla responsabilità del committente , per le ragioni già espresse, grava necessariamente anche su CP_3
e sul . Il meccanismo di tutela del credito del lavoratore previsto dall'art. 29 D. Lgs. CP_2
276/2003 determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, con eventuale coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili;
del resto, il fondamento dell'obbligazione è diverso per il datore di lavoro (rapporto di lavoro) e per il committente e il subcommittente(solidarietà ex lege con l'appaltatore a garanzia dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto).
Le considerazioni espresse trovano ulteriore e definitiva conferma in un recente pronunciamento della
Corte di legittimità intervenuto nell'ambito di un giudizio promosso dal
[...]
proprio per la medesima causale dell'omesso pagamento dell'indennità di Controparte_2
preavviso ai dipendenti transitati in altra società a seguito di cambio appalto(Cass. Ordinanza 27140 del 21.10.2024 ) . La Corte testualmente proprio sulle questioni riproposte in questa sede, oltre a rinviare alla giurisprudenza surriportata , consolidata negli anni statuisce:” La contestazione nel merito circa la ricorrenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., in ragione della natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, è invece infondata. In proposito la Corte di appello ha anzitutto correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
30602/2021) che ha ritenuto applicabile la relativa disciplina anche nei confronti di soggetti privati quali a cui pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di ente CP_3 aggiudicatore vigendo per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art.29, secondo comma d.lgs. 276/2003 quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina ( Cass. 33403/2019). 6.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite
7914 del 1994). 7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva- indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico
(che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass.
28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo
(vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127). 8.- Il terzo motivo di ricorso solleva la fondamentale questione se nel caso di passaggio da un appaltatore ad un altro, per cambio appalto, spetti al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;
le relative censure devono ritenersi infondate per le seguenti ragioni. 9.- Le questioni in esse sollevate (sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato, (Cass. 1148 del 21/01/2014, n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n.
20192/2011, n. 940/2024, ) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa idonei argomenti per procedere ad un mutamento di indirizzo. 10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talchè nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa. 13.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro. D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. 14. E' l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente. 15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione. 16.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. 22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Sez. Unite 7914/1994). 17.- L'unica eccezione prevista dall'art.2118 c.c. vale per il licenziamento per giusta causa. 18. Nel caso di specie la Corte ha accertato, sulla base delle risultanze processuali e facendo corretta applicazione delle regole di ermeneutica, che non esista risoluzione consensuale, né il recesso del lavoratore;
per il rapporto sia cessato per fatto riconducibile al datore di lavoro e senza rispetto del termine di preavviso, che tra l'uno e l'altro rapporto vi sia stata soluzione di continuità e che nessuna deroga fosse prevista dalla disciplina del CCNL quanto all'obbligo del preavviso lavorato ed, in sua mancanza, dell'indennità sostitutiva che la parte recedente deve riconoscere all'altra parte. 19. Si tratta perciò di una pronuncia del tutto aderente alla giurisprudenza già citata. 20.- In particolare come affermato da
Cass. n. 1148 del 21/01/2014: “ L'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale - preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante. Non conferente pertanto è nella fattispecie il principio affermato da Cass., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4553, ed invocato dalla difesa della società ricorrente;
pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nè il richiamo dell'art. 6
C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte
(Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società avverso analoga pronuncia della Corte d'appello di Genova;
Parte_2
ricorso parimenti rigettato (pronuncia questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della società ancorché risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso dell'art. 88
c.p.c.). Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso
- non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato.
L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma "nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza ISO giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto". La medesima disposizione prevede, altresì:"Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante". Come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996,
n. 604, art.
3 - e la costituzione ex nova del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante". Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno fatto nell'inciso "ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" confermava che l'esclusione dell'indennità di preavviso nel caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti dell'impresa che cessava dall'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell'art. 6 cit..”
L'appello deve essere dunque accolto e conseguentemente disposta la condanna solidale del datore di lavoro, del committente e del subcommittente ex art. 29 del dlgs 276/03 al pagamento della complessiva somma di euro 4241,36 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo al valore della causa e al numero di parti costituite
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna Controparte_1
, il
[...] Parte_3
e in solido al pagamento della complessiva
[...] CP_3
somma di euro 4241,36 in favore di oltre la maggior somma tra interessi e Parte_1
rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro
1569,00 e per il presente grado in complessivi euro 1648,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2824/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BIONDI PASQUALE ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA SISTINA, 121 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. LOPARDI Controparte_1
UBALDO ed elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PALUMBO 3 00100 ROMA;
APPELLATO
E
Controparte_2
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv.
[...] Gianlivio Fasciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via
Medina n. 40,
APPELLATO
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7842/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29.9.2022,
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro l'attuale appellante esponeva di avere lavorato con qualifica di operaio alle dipendenze della società e, Controparte_1
a seguito di cambio appalto , di aver continuato a prestare la propria attività lavorativa nell'ambito del contratto stipulato tra e il prestando servizio CP_3 Controparte_2 per detto Consorzio con decorrenza dall'1.7.20; lamentava di non aver ottenuto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la quale chiedeva la condanna di e del CP_3 CP_2
ex art. 29 del dlgs 276/2003 - e del anche ex art. 1676 c.c. in ragione del debito che questi, CP_2
già subcommittente di aveva nei confronti di detta società - e , Controparte_1 ulteriormente , in virtù dell'impegno negozialmente assunto dal con CP_2 Controparte_1
, in favore dei dipendenti transitati di pagamento delle indennità di fine rapporto .
[...]
Instaurato il contraddittorio con , e Controparte_1 CP_3 [...]
il Tribunale, rigettava il ricorso , rappresentando che difettava anche il Controparte_2 presupposto del licenziamento per legittimare la pretesa all'indennità di preavviso. Avverso la sentenza proponeva appello il dipendente , chiedendone la riforma sul presupposto della spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso essendosi il rapporto interrotto per licenziamento e giammai per mutuo consenso. Si costituiva chiedendo la conferma Controparte_4 dell'impugnata sentenza , stante l'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo per mutua risoluzione, senza l'intimazione di alcun atto di recesso;
si costituiva pure il
[...]
contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata Controparte_2
sentenza . Il consorzio contestava ulteriormente l'applicabilità dell'articolo 29 del decreto legislativo
276 /2003 per emolumenti diversi dalle differenze retributive e contributive. Il consorzio contestava cioè l'operatività dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003 in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
rappresentava come i lavoratori non avessero sofferto alcun danno , essendo transitati dopo la cessazione del rapporto con la società
[...]
alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità . Evidenziava altresì che Controparte_1 siffatta circostanze ( quella relativa al passaggio) era loro nota sin dal 30.6.2020 in virtù dell'accordo raggiunto dalla società con le OOSS , prima della cessazione del rapporto , sicché l'indennità di preavviso non aveva alcuna ragion d'essere. Conclusivamente e il Controparte_1
sostanzialmente contestavano la formale intimazione di un licenziamento che legittimasse CP_2 la pretesa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e il carattere retributivo di detto emolumento. Rilevavano che il dipendente non aveva sofferto alcun danno in considerazione dell'esistenza della normativa contrattuale che di fatto garantiva il passaggio da una società appaltatrice all'altra senza soluzione di continuità , essendo peraltro i lavoratori edotti di detta circostanza in epoca antecedente alla cessazione del rapporto. non si costituiva in CP_3 giudizio e la Corte, preso atto della cancellazione dall'albo di uno dei difensori originariamente costituiti e del decesso dell'altro interrompeva il giudizio. L'appello era riassunto e all'udienza del
18.3.2025 era trattenuta in decisione. L'appello è fondato e i motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente. Deve premettersi che l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., ha pacificamente natura indennitaria e retributiva, ,giammai risarcitoria ( da ultimo
Cass 20647/19) finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si é interrotto, (Cass. 14559/17) ma a prescindere dal danno che in teoria potrebbe essere insussistente e non deve in ogni caso essere allegato e provato.
Conferma siffatta ricostruzione la considerazione della corte di legittimità secondo la quale , in caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro (Cass.
Sentenza n. 17606 del 21/06/2021) . Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso . L'emolumento
è dunque dovuto a prescindere dalla prova di qualsivoglia danno per il sol fatto dell'intimazione del recesso . Nel merito e il contestano Controparte_1 Controparte_2
l'intimazione del recesso deducendo che il rapporto si è risolto per mutuo consenso , così come argomentato pure dal Giudice di prime cure. Deducono l'assenza di qualsivoglia prova dei fatti costitutivi della domanda, in particolare l'assenza di prova di un provvedimento espulsivo da parte della . La società contesta ulteriormente la difesa del ricorrente Controparte_1 CP_1
secondo cui la risoluzione per mutuo consenso avrebbe dovuto rispettare oneri formali non assolti dalle parti, rilevando trattarsi di difesa nuova e inammissibile in grado di appello. Per altro verso evidenzia che l'appellante non ha mai depositato alcuna comunicazione attestante un eventuale recesso datoriale, e non risulta neppure che avesse mai comunicato per Controparte_1
iscritto al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro. Le argomentazioni della società CP_1
, sostanzialmente condivise dal Giudice di prime cure , non convincono questo Collegio. E' incontroverso che l'appellante lavorava alle dipendenze della società cooperativa con CP_1
adibizione agli impianti ferroviari di IA IO . Il 30 giugno 2020 il rapporto di lavoro con la società è cessato a seguito della cessazione dell'appalto e il personale, Controparte_1
in applicazione della normativa contrattuale che garantiva il passaggio ad altra società , è stato successivamente assunto dalla società subentrata nel contratto di appalto dagli stessi gestito .
L'articolo 16 bis CCNL di settore prevede espressamente la necessità che l'appaltatore prenda in considerazione il bacino complessivo dei lavoratori che nei 9 mesi precedenti hanno prestato servizio per altra società , ma nelle medesime attività oggetto di gara , impegnandosi, l'impresa appaltante , ad inserire , nel bando di gara , l'obbligo di assumere prioritariamente gli stessi addetti che già operavano nel medesimo appalto per altra società. La documentazione complessivamente considerata consente di ritenere accertata dunque la cessazione del rapporto con la società Controparte_1
al giugno 2020 e la assunzione dell'attuale appellante presso il a partire dal 1°
[...] CP_2
luglio 2020. Come la Suprema Corte ha già avuto modo di osservare , in situazione sostanzialmente sovrapponibile, con argomentazione che il Collegio , diversamente dal Giudice di prime cure, reputa di condividere integralmente “l'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva – quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale – preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante… Né il richiamo dell'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte (Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società avverso analoga pronuncia della Parte_2
Corte d'appello di Genova;
ricorso parimenti rigettato (pronuncia questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della società ancorché risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso dell'art. 88 c.p.c.). Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che le disposizioni della contrattazione collettiva – art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso – non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato. L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma “nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza ISO giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto”. La medesima disposizione prevede, altresì:
“Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante”. Come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che “le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996, n. 604, art.
3 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante”. Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno fatto nell'inciso “ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante” confermava che l'esclusione dell'indennità di preavviso nel caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti dell'impresa che cessava dall'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell'art. 6 cit.” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 gennaio 2014, n. 1148 – parte motiva).” L'orientamento è stato confermato dal
Supremo Collegio con pronuncia 7 ottobre 2014, n. 21092 , ove si legge: “l'art. 2118 c.c., prevede l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa. Questa Corte, con decisione, che si ritiene di condividere (Cass. n. 1148 del 21 gennaio 2014), ha affermato che tale indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. Né la circostanza di fatto della soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c., in ordine al pagamento in ogni caso dell'indennità di preavviso, atteso che il nuovo rapporto è pur sempre nuovo e si costituisce, come nel caso di specie,
a seguito di procedure svolte dalle parti sociali”. Si legge ancora in altro precedente in termini(Cass.
n. 24430/2015 ): “Non conferente, pertanto, è nella fattispecie il principio affermato da Cass., n.
4553 del 1995, ed invocato dalla difesa della società ricorrente;
pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Né la circostanza che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente fosse seguito quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante, vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso”. Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 9589/2017 si pone in continuità con le precedenti. Va premesso dunque che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità citata, il passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante alla impresa subentrante nell'appalto rappresenta una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante e non vale pertanto ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. “ atteso che il nuovo rapporto
è pur sempre nuovo e si costituisce, come nel caso di specie, a seguito di procedure svolte dalle parti sociali”. ed il deducono che nel caso in esame, Controparte_1 Controparte_2
diversamente che nei casi esaminati dalla Corte di Cassazione, non vi sarebbe stato un licenziamento da parte di , ma il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso , Controparte_1 avendo parte appellante aderito all'accordo sindacale del 30 giugno 2020 , sottoscritto da tutte le
OOSS , ed essendo transitata senza soluzione di continuità alle dipendenze del . Tuttavia, CP_2
da una parte le situazioni sottoposte al vaglio della Corte di legittimità , diversamente da quanto argomentato da parte datoriale e committente, erano sovrapponibili a quella in esame , ipotizzando proprio l'operatività di una clausola contrattuale di garanzia che parimenti prevedeva il passaggio diretto del personale in caso di cessazione dell'appalto a prescindere dalla formale intimazione del recesso. Dall'altra, in tema di ripartizione dell'onere della prova nel caso di licenziamento orale, “nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (giur. conf., da ult. Sez. L - , Sentenza n. 25847del16/10/2018; conf. Sez. L, Sentenza
n. 18087 del 27/08/2007; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21684del19/10/2011). Nel caso in esame il rapporto di lavoro è , in ogni caso, pacificamente cessato per un fatto che attiene alla sfera giuridica di
[...] e il recesso avrebbe dovuto essere intimato con il preavviso previsto dalla Controparte_1
norma contrattuale, salvi i casi di licenziamento per giusta causa. La tesi della risoluzione del rapporto per mutuo consenso non può invece trovare accoglimento. Il recesso è avvenuto, nel suo momento genetico, per esclusiva volontà del datore di lavoro che, anche nel caso di cambio appalto, non deve necessariamente licenziare il lavoratore. Con l'accordo sindacale, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata, si regola il nuovo rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare con l'impresa subentrante. Nel successivo accordo sindacale Controparte_1
e il , alla presenza delle OOSS concordavano che per le obbligazioni relative alla “società CP_2 cedente ”, sarebbe intervenuta in surroga il , quale debitore della società medesime per le CP_2 prestazioni ancora non retribuite L'accordo sindacale del 30.6.20 , per il cambio appalto, cui parteciparono sia , sia il , sia le OOSS , prevedeva Controparte_1 CP_2
l'assunzione , da parte del di tutti i lavoratori aventi diritto al passaggio con nuovo contratto CP_2
di lavoro subordinato e relativa lettera di assunzione, comunque mantenendo i trattamenti normativi, economici e retributivi in atto al momento del passaggio. Vi era dunque un evento interruttivo riconducibile alla volontà datoriale di recedere dal rapporto consentendo al contempo l'instaurarsi del nuovo rapporto di lavoro con il soggetto subentrato nell'appalto , in applicazione della disciplina garantista a livello contrattuale . Al lavoratore competeva , pertanto, il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Tanto premesso, l'onere della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, non rientrando la stessa tra gli emolumenti di carattere risarcitorio , esclusi dalla responsabilità del committente , per le ragioni già espresse, grava necessariamente anche su CP_3
e sul . Il meccanismo di tutela del credito del lavoratore previsto dall'art. 29 D. Lgs. CP_2
276/2003 determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, con eventuale coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili;
del resto, il fondamento dell'obbligazione è diverso per il datore di lavoro (rapporto di lavoro) e per il committente e il subcommittente(solidarietà ex lege con l'appaltatore a garanzia dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto).
Le considerazioni espresse trovano ulteriore e definitiva conferma in un recente pronunciamento della
Corte di legittimità intervenuto nell'ambito di un giudizio promosso dal
[...]
proprio per la medesima causale dell'omesso pagamento dell'indennità di Controparte_2
preavviso ai dipendenti transitati in altra società a seguito di cambio appalto(Cass. Ordinanza 27140 del 21.10.2024 ) . La Corte testualmente proprio sulle questioni riproposte in questa sede, oltre a rinviare alla giurisprudenza surriportata , consolidata negli anni statuisce:” La contestazione nel merito circa la ricorrenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., in ragione della natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, è invece infondata. In proposito la Corte di appello ha anzitutto correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
30602/2021) che ha ritenuto applicabile la relativa disciplina anche nei confronti di soggetti privati quali a cui pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di ente CP_3 aggiudicatore vigendo per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art.29, secondo comma d.lgs. 276/2003 quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina ( Cass. 33403/2019). 6.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite
7914 del 1994). 7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva- indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico
(che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass.
28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo
(vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127). 8.- Il terzo motivo di ricorso solleva la fondamentale questione se nel caso di passaggio da un appaltatore ad un altro, per cambio appalto, spetti al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;
le relative censure devono ritenersi infondate per le seguenti ragioni. 9.- Le questioni in esse sollevate (sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato, (Cass. 1148 del 21/01/2014, n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n.
20192/2011, n. 940/2024, ) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa idonei argomenti per procedere ad un mutamento di indirizzo. 10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talchè nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa. 13.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro. D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. 14. E' l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente. 15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione. 16.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. 22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Sez. Unite 7914/1994). 17.- L'unica eccezione prevista dall'art.2118 c.c. vale per il licenziamento per giusta causa. 18. Nel caso di specie la Corte ha accertato, sulla base delle risultanze processuali e facendo corretta applicazione delle regole di ermeneutica, che non esista risoluzione consensuale, né il recesso del lavoratore;
per il rapporto sia cessato per fatto riconducibile al datore di lavoro e senza rispetto del termine di preavviso, che tra l'uno e l'altro rapporto vi sia stata soluzione di continuità e che nessuna deroga fosse prevista dalla disciplina del CCNL quanto all'obbligo del preavviso lavorato ed, in sua mancanza, dell'indennità sostitutiva che la parte recedente deve riconoscere all'altra parte. 19. Si tratta perciò di una pronuncia del tutto aderente alla giurisprudenza già citata. 20.- In particolare come affermato da
Cass. n. 1148 del 21/01/2014: “ L'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale - preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante. Non conferente pertanto è nella fattispecie il principio affermato da Cass., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4553, ed invocato dalla difesa della società ricorrente;
pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nè il richiamo dell'art. 6
C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte
(Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società avverso analoga pronuncia della Corte d'appello di Genova;
Parte_2
ricorso parimenti rigettato (pronuncia questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della società ancorché risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso dell'art. 88
c.p.c.). Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso
- non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato.
L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma "nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza ISO giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto". La medesima disposizione prevede, altresì:"Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante". Come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996,
n. 604, art.
3 - e la costituzione ex nova del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante". Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno fatto nell'inciso "ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" confermava che l'esclusione dell'indennità di preavviso nel caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti dell'impresa che cessava dall'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell'art. 6 cit..”
L'appello deve essere dunque accolto e conseguentemente disposta la condanna solidale del datore di lavoro, del committente e del subcommittente ex art. 29 del dlgs 276/03 al pagamento della complessiva somma di euro 4241,36 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo al valore della causa e al numero di parti costituite
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna Controparte_1
, il
[...] Parte_3
e in solido al pagamento della complessiva
[...] CP_3
somma di euro 4241,36 in favore di oltre la maggior somma tra interessi e Parte_1
rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro
1569,00 e per il presente grado in complessivi euro 1648,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
La Presidente
Maria Antonia Garzia