2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni ((, e' rinnovabile per una sola volta)) e non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile ;
b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'.
(( 6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5 )) 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
--------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 578) che "L' articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".