Ordinanza cautelare 12 maggio 2021
Sentenza 15 novembre 2021
Improcedibile
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05250/2025REG.PROV.COLL.
N. 04089/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4089 del 2022, proposto da Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5,
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
del Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Arpa Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, non costituito in giudizio;
della Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Di Troia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11740 del 15 novembre 2021, resa tra le parti, per l’annullamento del diniego di modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata e relativa a un complesso di impianti per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti non pericolosi e per l’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Comune di Latina e di Provincia di Latina;
Vista la nota del 27 maggio 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Teresa Chieppa e Claudia Di Troia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della illustrazione dei fatti di causa occorre premettere quanto segue.
2. La società Ecoambiente S.r.l. (di seguito anche la Società) ha chiesto alla Regione Lazio una modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la discarica di Borgo Montello, proponendo l’abbancamento di ulteriori volumetrie all’interno dell’invaso già autorizzato. La Regione ha rigettato l’istanza e imposto la realizzazione del “capping” (copertura finale) del sito, chiedendo un aggiornamento progettuale coerente con il mancato accoglimento della variante.
3. Con ricorso n.4223/2021 la Società ha quindi chiesto l’annullamento:
a ) della Determinazione della Regione Lazio del 17/2/2021 – Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti –successivamente comunicato alla ricorrente, relativa alla modifica sostanziale di autorizzazione AIA richiesta dalla ricorrente presso il proprio sito di Borgo Montello, unitamente alla relazione istruttoria allegata al provvedimento;
b ) dei verbali delle Conferenze di Servizi svoltesi in ordine alla pratica di cui sub. 1) presso la Regione Lazio il 28/10/19, il 5/2/2020 ed il 26/1/2021, unitamente ai pareri ivi acquisiti;
c ) se ed in quanto possa occorrere, delle note del Comune di Latina allegate ai verbali di cui sub. 2), del 4/2/2020, 13/12/2020 e 26/1/2021, unitamente agli atti ivi richiamati, nell'ambito delle quali si esprime parere contrario al progetto formulato dalla ricorrente, ivi inclusa la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 3.2.2020;
d ) delle note della Provincia di Latina allegate ai verbali di cui sub. 3), del 4/2/2020 e del 26/1/2021 nelle quali si esprime parere contrario al progetto formulato dalla ricorrente.
e ) del parere tecnico espresso da Arpa Lazio con nota del 21/1/2020 prot. 3847, nonché del parere espresso dalla medesima Arpa Lazio con nota 71758 del 25/1/2021, unitamente al parere espresso in seno alla conferenza di servizi tenutasi presso il Comune di Latina in data 14/12/2020;
f ) di ogni altro atto predisposto connesso e/o consequenziale.
3.1. La società ha impugnato il provvedimento, sostenendo che: l’inserimento del sito tra le aree inquinate non preclude modifiche agli impianti esistenti; i pareri contrari confonderebbero la bonifica con la proposta di variante; il progetto sarebbe coerente con il piano rifiuti e che, tecnicamente, l’intervento è necessario per livellare il profilo irregolare della discarica e consentire il “capping”.
4. In sede cautelare, il T.a.r. ha sospeso l’obbligo di copertura, rilevando l’impossibilità tecnica di eseguire il “capping” su un profilo non omogeneo.
5. Successivamente, la società ha presentato un nuovo progetto, che – secondo la Regione – dimostrerebbe l’esistenza di soluzioni alternative al riempimento con rifiuti per livellare l’invaso.
6. Con sentenza n. 11740/2021 il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
7. Avverso tale pronuncia la Società ha proposto appello, notificato il 13 maggio 2022 e depositato il 18 maggio 2022 articolando (pagine 16-30) i seguenti quattro motivi di gravame:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 36/2003 IN CONNESSIONE CON L’ART. 242 DEL 17 T.U.A. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TRAVISAMENTO DEI FATTI – FALSA MOTIVAZIONE;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 36/2003 IN CONNESSIONE CON L’ART. 242 DEL T.U.A. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TRAVISAMENTO DEI FATTI – FALSA MOTIVAZIONE;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 36/2003 IN CONNESSIONE CON L’ART. 242 DEL T.U.A. – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TRAVISAMENTO DEI FATTI – FALSA MOTIVAZIONE;
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 36/2003 IN CONNESSIONE CON L’ART. 242 DEL T.U.A. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TRAVISAMENTO DEI FATTI – FALSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.T. 2, 3 E SS. – 11 E SS. L. 241/1990.
8. Parte appellante ha concluso per l’accoglimento del ricorso in appello, la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento degli atti impugnati in prime cure.
9. In data 3 agosto 2022 la Provincia si è costituita nel presente giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
10. In data 31 agosto 2022 la Regione Lazio si è costituita in giudizio.
11. In data 16 novembre 2022 il Comune di Latina si è costituito nel presente giudizio al fine di chiedere, ferma l’improcedibilità di alcuni motivi, il rigetto dell’avverso gravame.
12. In data 18 aprile 2025 il Comune di Latina ha depositato memoria di controdeduzioni al fine di insistere per il rigetto dell’appello.
13. In data 2 maggio 2025 la Regione Lazio ha depositato memoria di controdeduzioni al fine di chiedere l’improcedibilità o comunque il rigetto del gravame.
14. In data 27 maggio 2025 parte appellante ha depositato motivata (sulla base di “nuovi provvedimenti della Regione Lazio”) istanza di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
15. All’udienza da remoto del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Occorre preliminarmente evidenziare che, con detta dichiarazione del 6 maggio 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
17. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
18. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
19. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado come richiesto da parte appellante senza opposizione di controparte.
20. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4089/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO