Rigetto
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7298 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07298/2025REG.PROV.COLL.
N. 04998/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4998 del 2023, proposto da Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata, Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione staccata di NO (Sezione Seconda) n. 628/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NO e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c. a r.l. (di seguito nella presente decisione anche solo Cooperativa Edilizia) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Ta.r. della Campania - sezione staccata di NO (Seconda Sezione) ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla predetta Cooperativa per l’annullamento della nota prot. n. 70141 del 29 marzo 2022, (con la quale il Comune di NO ha respinto l’istanza presentata dalla predetta Cooperativa in data 8 febbraio 2022, prot. n. 29281, per il riavvio di un procedimento di variante del P.U.C.) e per la condanna delle amministrazioni intimate (Comune di NO; Ministero della Cultura) al risarcimento del danno (asseritamente) subito per effetto dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa nonché (previo mutamento del rito) per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a. della sentenza T.a.r. Campania n. 740/2015 (confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1462/2019).
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. La Cooperativa appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
2.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce error in procedendo e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, 4 e 7 l. n. 241/1990 e s.m.i.; art. 97 Cost.; artt. 30, comma 5 e 112, comma 3, c.p.a.); eccesso di potere sotto diversi profili (illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, erroneità, sviamento).
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata ai sensi dell’art. 30, comma 5 c.p.a. per ragioni di rito, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse irricevibile, per tardività.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che il dies a quo del termine di 120 giorni previsto dall’art. 30 c.p.a. per l’esercizio della domanda risarcitoria dovesse essere individuato:
a) con il prodursi dell’evento lesivo, preclusivo del conseguimento del bene della vita ambito (costituito dalla realizzazione del progetto di housing sociale elaborato dalla Cooperativa), e cioè con l’emanazione dell’art. 1, comma 153, della l.r. Campania n. 16/2014, ovvero con l’archiviazione del progetto anzidetto, per effetto delle determinazione dirigenziale della Regione Campania n. 372 dell’11 giugno 2014, ovvero con il giudicato reiettivo formatosi su quest’ultimo, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 23 dicembre 2021 n. 8555;
b) oppure, con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1462/2019 di conferma della sentenza di primo grado di annullamento degli atti amministrativi impugnati dalla Cooperativa edilizia.
Il T.a.r. ha ritenuto che “ sia nell’ipotesi a) (ossia identificando il dies a quo nel momento perfezionativo dell’illecito) sia nell’ipotesi b) (ossia identificando il dies a quo nel passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’illegittimità degli atti amministrativi asseritamente causativi del danno lamentato), il termine decadenziale di 120 giorni per l’esercizio dell’azione risarcitoria figurava spirato al momento della proposizione del ricorso in epigrafe ”.
A giudizio dell’appellante, il giudice di primo grado, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie, sarebbe pervenuto a conclusioni errate.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il dies a quo per l’esercizio della domanda risarcitoria deve essere individuato “ nel momento perfezionativo dell’illecito, preclusivo del bene della vita ambito, costituito dal giudicato reiettivo formatosi su quest’ultimo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8555 del 23 dicembre 2021 ” (ipotesi a).
A seguito della sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1462 del 4 marzo 2019 (recante conferma della sentenza del T.a.r. Campania – sezione staccata di NO n. 740/2015, con la quale era stato annullato il provvedimento del Comune di NO di diniego della variante urbanistica sulla base di plurimi motivi, tra i quali anche il vincolo boschivo), la Cooperativa appellante avrebbe potuto ancora ottenere il bene della vita preteso.
Eliminato l’ostacolo del vincolo boschivo, è intervenuto però il decreto dirigenziale n. 372 dell’11 giugno 2014, con il quale la Regione Campania ha disposto l’archiviazione del progetto, in virtù dell’art. 1, comma 153, della l.r. Campania n. 5/2013.
A suo giudizio, se fosse stato accolto il ricorso proposto dalla Cooperativa avverso il menzionato decreto regionale, la Cooperativa avrebbe beneficiato della riapertura della procedura agevolativa e, conseguentemente, avrebbe ottenuto la variante al PUC necessaria per la realizzazione del proposto intervento di housing sociale; in questa prospettiva, la Cooperativa Edilizia avrebbe definitivamente perso la possibilità di ottenere il bene della vita solo con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8555 del 23 dicembre 2021, che ha sancito la legittimità del decreto regionale n. 372/2014.
Il danno per la Cooperativa si sarebbe concretamente verificato solo allorquando, dapprima il T.a.r. Campania, con sentenza n. 4644/2015, e poi il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8555/2021, hanno ritenuto applicabile la normativa regionale sopravvenuta (art. 1, comma 153 della l. r. Campania n. 16/2014) alla procedura agevolativa in questione.
Nel caso di specie troverebbe applicazione l’art. 30, comma 5 c.p.a. secondo cui il termine inziale per il calcolo dei 120 giorni deve essere individuato nel passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento determinante l’insorgenza del danno, nel caso di specie rappresentata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8555 del 23 dicembre 2021.
Evidenzia di aver esercitato l’azione risarcitoria con ricorso notificato in data 27 maggio 2022, ben prima del decorso del termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 8855/2021 del 23 dicembre 2021.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce: error in iudicando ; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, 4 e 7 l. n. 241/1990 e s.m.i.; art. 97 Cost.; artt. 30, comma 5, e 112, comma 3, c.p.a.).
La sentenza impugnata sarebbe comunque errata nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento di diniego di valutazione della procedura di variante al P.U.C. n. 70141 del 29 marzo 2022, all’esito della dichiarata illegittimità del vincolo boschivo.
In particolare, il T.a.r. ha respinto la domanda di annullamento, ritenendo sostanzialmente che il rilascio della variante al P.U.C. costituisse espressione di un’attività discrezionale e che, pertanto, la stessa non potesse ritenersi attività vincolata.
Fa rilevare che il Comune di NO ha rigettato l’istanza, ponendo a base del diniego esclusivamente la circostanza dell’intervenuta archiviazione della procedura agevolativa regionale disposta dalla Regione Campania con decreto n. 372/2014.
In altri termini, il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che l’Amministrazione comunale, pur potendo esercitare ampia discrezionalità in merito all’accoglimento della variante, ha motivato il diniego con riguardo al venir meno del presupposto (archiviazione della procedura agevolativa regionale) in ragione del quale la Cooperativa aveva proposto l’intervento di housing sociale (archiviazione della procedura agevolativa regionale).
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, 4 e 7 l. n. 241/1990 e s.m.i.; art. 97 Cost.; artt. 30, comma 5, e 112, comma 3, c.p.a.); eccesso di potere sotto diversi profili (illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, erroneità, sviamento).
Il giudice di primo grado, oltre a rilevarne la tardività, ha respinto nel merito la domanda risarcitoria.
In particolare, il giudice di primo grado ha sostenuto che la Cooperativa non avrebbe dimostrato “ …la sussistenza del necessario nesso di causalità diretto e immediato tra la condotta amministrativa illegittima – così come acclarata da TAR Campania, NO, sez. I, 7 aprile 2015, n. 740, confermata in appello da Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1462, e il danno lamentato; e cioè che, secondo un giudizio prognostico, essa, in assenza della prima, avrebbe conseguito con certezza, o con probabilità prossima alla certezza, il bene della vita ambito, costituito dalla definitiva approvazione del proprio progetto di housing sociale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2022, n. 4536), così da connotare la perdita di quest’ultimo in termini di danno ingiusto… ”.
In sintesi, il giudice di primo grado ha sostenuto che l’annullamento degli atti amministrativi impugnati per effetto della sentenza del T.a.r. Campania – sezione staccata di NO n. 740/2015, confermata dal Consiglio di Stato n. 1462/2019, in relazione ai dedotti profili di difetto di motivazione e di istruttoria, non avrebbe fatto venir meno il potere della amministrazione di autodeterminarsi.
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che, se è vero che la pronuncia di annullamento del T.a.r. Campania, NO, Sez. I, n. 740/2015 e la pronuncia confermativa del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1462/2019, non avevano fatto venir meno il potere discrezionale attribuito al Comune di NO, sarebbe tuttavia altrettanto vero che la stessa amministrazione comunale, chiamata nuovamente ad esprimersi sulla richiesta di variante urbanistica presentata dalla odierna appellante, non ha mai esercitato il potere discrezionale ad essa residuante – come avrebbe dovuto – indicando, sulla scorta di adeguate e ulteriori motivazioni, elementi diversi e/o ulteriori ostativi al rilascio del predetto titolo abilitativo. Anzi, l’ente ha esclusivamente rilevato la carenza di interesse della Cooperativa alla prosecuzione dell’iter autorizzativo, stante la disposta archiviazione di cui al decreto regionale n. 372/2014, senza nulla aggiungere anche in ordine alla concreta impossibilità tecnica e pianificatoria di autorizzare la variante urbanistica.
A giudizio dell’appellante, la condotta posta in essere dal Comune di NO sarebbe stata una causa altamente probabile - secondo la regola “ del più probabile che non ” - della mancata realizzazione dell’intervento di housing sociale programmato dalla odierna appellante, sulla base dell’ id quod plerumque accidit .
Sarebbero dunque inconferenti i riferimenti operati dal giudice di primo grado alle ulteriori criticità rilevate dal dirigente del Servizio Trasformazioni Edilizie del Comune di NO, con nota del 27 febbraio 2012, prot. n. 35791, in quanto la predetta nota era stata annullata con la sentenza del T.a.r. Campania - NO n. 740/2015.
Con riguardo all’elemento soggettivo della responsabilità del Comune di NO il giudice di primo grado ha formulato le seguenti conclusioni “ …ad avviso del Collegio, non è ravvisabile la colpa del Comune di NO nell’aver reputato l’area di intervento gravata da un vincolo paesaggistico di natura boschiva, se è vero che, nel corso del giudizio definito con la sentenza del TAR Campania, NO, sez. I, n. 740 del 7 aprile 2015, si sono rese necessarie ben due consulenze tecniche d’ufficio (cfr. ord. coll. n. 2084 del 19 novembre 2012 e n. 370 del 23 gennaio 2014) per escludere la sussistenza del vincolo anzidetto… ”.
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che la prima C.T.U. era carente di dati e rilevazioni tecniche necessarie per una corretta valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza, e pertanto era inidonea a consentire al giudice di risolvere la questione concernente la sussistenza o meno del vincolo boschivo sull’area di intervento.
Nella fattispecie in questione, una nuova consulenza tecnica d’ufficio si era resa necessaria non in ragione del fatto che la risoluzione del quesito posto dal T.a.r. fosse particolarmente complesso, ma unicamente perché la prima C.T.U. era stata assegnata dallo stesso T.a.r. a professionista non competente della materia.
A fronte dell’intervenuto annullamento giurisdizionale degli atti impugnati, sul rilievo della insussistenza del vincolo boschivo individuato dal Comune di NO sarebbe evidente la colpa della amministrazione.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, 4 e 7 l. n. 241/1990 e s.m.i.; art. 97 Cost.; artt. 30, comma 5, e 112, comma 3, c.p.a.); eccesso di potere sotto diversi profili (illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, erroneità, sviamento).
La Cooperativa appellante contesta la sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria sulla base della seguente motivazione:
“ le considerazioni svolte retro, sub n. 6 e 7, inducono a ripudiare anche l’avanzata domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. (peraltro, articolata in termini del tutto generici in relazione al quantum del danno lamentato), tenuto precipuamente conto che – come già osservato – l’esecuzione della sentenza del TAR Campania, NO, sez. I, n. 740 del 7 aprile 2015 (confermata in appello da Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1462) giammai avrebbe potuto assicurare tout court il bene della vita ambito, non avendo esaurito ogni margine di discrezionalità in sede di riedizione del potere… ”.
A giudizio dell’appellante, “ quand’anche si volesse propendere per la legittimità del provvedimento diniego di riavvio della procedura di variante al P.U.C. n. 70141 del 29.03.2022 e per l’assenza dei presupposti per accordare la richiesta risarcitoria ex art. 30, comma 5 c.p.a., a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del CdS n. 8555/2021, non può sottacersi che lo specifico bene della vita agognato dalla cooperativa è oggi non più ottenibile a causa esclusivamente dell’intervento di una sopravvenienza normativa (art. 1, comma 153 della l. r. Campania n. 16/2014) che ha determinato l’archiviazione della procedura agevolativa regionale. Tanto, ed il dato è rilevante, è confermato dallo stesso Comune di NO. L’amministrazione comunale, infatti, compulsata dalla odierna appellante, ha rilevato di aver dato corso alle statuizioni contenute nelle pronunce del TAR Campania NO n. 740/2015 e del Consiglio di Stato n. 1462/2019 soltanto nel 2022, allorquando non sarebbe stato più possibile procedere alla concessione dell’agevolazione urbanistica stante l’intervenuta archiviazione della procedura regionale di cui al D.D. n. 376 del 28.07.2010. In tal senso, quindi, rileva l’impossibilità per il Comune di NO di dare esecuzione in forma specifica alle richiamate sentenze, la quale costituisce fonte di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a. ”.
2.5. L’appellante sostiene che, anche nel caso di denegata conferma del rigetto della domanda di annullamento e della conseguente impossibilità di ottenere il bene della vita agognato, ricorrerebbero le condizioni per la condanna del Comune di NO al risarcimento del danno ex art. 30, comma 5 c.p.a., stante l’illegittima e colpevole condotta tenuta dall’amministrazione comunale, eziologicamente connessa ai danni oggi patiti dalla odierna appellante; o, in alternativa, al risarcimento del danno connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (sentenza del T.a.r. Campania – sezione staccata di NO n. 740/2015, confermata dal Consiglio di Stato n. 1462/2019), ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a.
La richiesta risarcitoria avanzata dalla Cooperativa Edilizia nei confronti del Comune di NO è stata quantificata in complessivi euro 23.251.922,40 (di cui euro 559.869,06, a titolo di danno emergente ed euro 22.692.053,34 a titolo di lucro cessante).
L’appellante richiama una perizia giurata allegata agli atti di primo grado, nella quale il danno emergente è individuato negli esborsi monetari sostenuti dalla Cooperativa appellante per la realizzazione del progetto (euro 559.869,06).
In particolare, ai fini della quantificazione della predetta voce di danno, si è tenuto conto del costo del suolo sui cui avrebbe dovuto sorgere il complesso edilizio, contabilizzato in bilancio regolarmente approvato (pari ad euro 425.566,00) e delle spese sostenute, dal 2010 al 2021, per la redazione del progetto edificatorio e per lo svolgimento delle attività tecniche e legali propedeutiche alla sua realizzazione (pari ad euro 134.303,06).
Il lucro cessante viene identificato nella perdita di incremento di valore del terreno di proprietà della cooperativa, quantificata in euro 22.692.053,34, di cui euro 3.058.366,27 a titolo di spese tecniche.
L’appellante chiarisce che la quantificazione del menzionato danno è stata eseguita considerando il differenziale tra l’attuale valore venale del terreno e il valore venale che lo stesso bene avrebbe acquisito, qualora fosse stato reso edificabile dal Comune di NO mediante il rilascio della dovuta variante al P.U.C.
La Cooperativa appellante chiede che venga disposta consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare la reale consistenza dei danni patiti dalla Cooperativa Edilizia “Forze Armate” s.c. a r.l.
3. Si è costituito in giudizio per resistere al gravame il Comune di NO.
4. All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, in relazione alla istanza di rinvio formulata dal difensore della parte appellante (che ha allegato concomitanti impegni professionali e istituzionali), cui anche il difensore del Comune ha dichiarato di prestare adesione, la trattazione della causa è stata rinviata.
5. Si è costituito (con atto di mera forma) il Ministero della Cultura.
6. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della nota del 29 marzo 2022, prot. n. 70141, con la quale i direttori del Settore trasformazioni edilizie e del Settore trasformazioni urbanistiche del Comune di NO hanno respinto l’istanza presentata dalla Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c. a r.l. per il riavvio del procedimento di variante urbanistica e la connessa domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti dalla Cooperativa in relazione alla mancata realizzazione dell’intervento edilizio di housing sociale.
8. Il ricorso in appello è infondato e va respinto.
9. In primo luogo, destituito di fondamento è il primo motivo di gravame.
Il dies a quo del termine per la proposizione della domanda risarcitoria non può farsi decorrere, come sostiene l’appellante, dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8555 del 23 dicembre 2021, in quanto con la predetta sentenza non sono stati annullati gli atti impugnati dalla Cooperativa, ma è stato respinto il ricorso in appello proposto dalla Cooperativa edilizia nell’ambito del giudizio avente ad oggetto il decreto n. 372 dell’11 giugno 2014, con cui il Dipartimento delle politiche territoriali della Regione Campania aveva disposto l'archiviazione della proposta progettuale di nuova edificazione presentata dalla Cooperativa edilizia.
Non può quindi trovare applicazione l’art. 30, comma 5, c.p.a. che presuppone un giudicato di annullamento; in questo caso il giudice amministrativo ha respinto la domanda di annullamento del decreto regionale n. 372/2014 proposta dalla Cooperativa Edilizia, con la conseguenza che da tale statuizione non può farsi decorrere il termine decadenziale di cui alla norma invocata dalla appellante.
Volendo fare applicazione dell’art. 30, comma 5, c.p.a. (che presuppone un giudicato di annullamento), il dies a quo per la decorrenza del termine per l’esperimento della domanda risarcitoria deve essere individuato nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di questo Consiglio, Sez. IV, n. 1462/2019, pubblicata in data 4 marzo 2019, di conferma della sentenza del T.a.r. Campania – sezione staccata di NO, Sez. I, n. 740/2015 (con la quale erano stati annullati gli atti amministrativi impugnati dalla Cooperativa Edilizia); rispetto al giudicato di annullamento formatosi per effetto di tali pronunce, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno presentata dalla Cooperativa è intempestiva, essendo decorso il termine di 120 dal passaggio in giudicato della sentenza di questo Consiglio n. 1462/2019 (il ricorso di primo grado risulta notificato alle amministrazioni intimate il 27 maggio 2022).
10. Sono infondate le censure formulate dalla Cooperativa appellante nei confronti della nota del 29 marzo 2022, prot. n. 70141, con la quale i direttori del Settore trasformazioni edilizie e del Settore trasformazioni urbanistiche del Comune di NO hanno respinto l’istanza presentata dalla Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c. a r.l. per il riavvio del procedimento di variante urbanistica.
10.1. Nel provvedimento impugnato (di rigetto della istanza finalizzata alla riattivazione del procedimento di variante urbanistica), i direttori del Settore trasformazioni edilizie e del Settore trasformazioni urbanistiche del Comune di NO evidenziano che la proposta presentata dalla Cooperativa Edilizia trovava il suo fondamento nel programma regionale di edilizia residenziale, cui la Cooperativa era stata inizialmente ammessa; l’intervenuta archiviazione del procedimento regionale, con decreto della Regione Campania n. 372 dell’11 giugno 2014, aveva fatto venir meno il presupposto per l’istruttoria della istanza presentata dalla Cooperativa edilizia.
In particolare, i direttori del Comune di NO hanno evidenziato che “ l’approvazione del P.U.C. e di eventuali varianti costituisce espressione della potestà pianificatoria del Comune in materia di governo del territorio, rientrante nell’attività di indirizzo e controllo politico – amministrativo demandata dalla legge agli organi di governo… sicchè le eventuali proposte di variante del P.U.C. vanno rivolte direttamente all’apparato politico, posto che l’apparato amministrativo non ha alcuna competenza nel definire la pianificazione urbanistica… ”.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta immune dalle dedotte censure, in quanto l’istanza della Cooperativa Edilizia si inserisce nell’ambito del programma di edilizia residenziale sociale (c.d. housing sociale) approvato dalla Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 376 del 28 luglio 2010.
Per effetto della archiviazione del progetto di nuova edificazione presentato dalla Cooperativa Edilizia, disposta con decreto regionale n. 372 dell’11 giugno 2014, in relazione alla normativa regionale sopravvenuta, deve considerarsi venuto meno il presupposto del procedimento precedentemente avviato dalla Cooperativa, con conseguente ripristino delle competenze ordinarie in materia di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle loro varianti.
10.2. Oltre a ciò, il Collegio deve rilevare che anche nel caso in cui il Comune di NO, a seguito della sentenza del T.a.r. NO n. 740/2015, avesse tempestivamente esercitato i suoi poteri, in sede di riedizione del potere, la Cooperativa Edilizia non avrebbe comunque potuto conseguire il bene della vita, atteso che, alla data di pubblicazione della predetta sentenza, era già stato adottato il decreto regionale n. 372 dell’11 giugno 2014, con cui il Dipartimento delle politiche territoriali della Regione Campania aveva disposto l'archiviazione della proposta progettuale di nuova edificazione presentata dalla Cooperativa, in virtù dell’art. 1, comma 153, l.r. Campania n. 5/2013 a norma del quale:
“ 153. In attesa dell'adozione di una disciplina organica sul contenimento dell'uso del suolo in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo, la Giunta regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse sono destinate ad incremento del fondo regionale per l'edilizia pubblica ”.
Il decreto regionale n. 372 dell’11 giugno 2014 è infatti meramente ricognitivo di una prescrizione normativa regionale (art. 1, comma 152, l.r. della Campania n. 5/2013), che ha limitato la possibilità di accedere ai contributi e alle agevolazioni regionali ai soli interventi di “ recupero edilizio ”, con espressa esclusione dalla possibilità di accedere agli incentivi per gli interventi “ di nuova edificazione ” (come quello proposto dalla odierna appellante).
Ne consegue che deve essere respinta anche la richiesta di risarcimento del danno connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato formatosi per effetto della sentenza del T.a.r. Campania – sezione staccata di NO n. 740/2015, confermata dal Consiglio di Stato n. 1462/2019, ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a.
11. In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dalla Cooperativa edilizia non può essere accolta perché proposta tardivamente rispetto agli atti amministrativi annullati con sentenza del T.a.r. Campania – sezione staccata di NO n. 740/2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1462/2019.
12. Le doglianze formulate dalla appellante nei confronti del provvedimento del 29 marzo 2022, prot. n. 70141, con la quale i direttori del Settore trasformazioni edilizie e del Settore trasformazioni urbanistiche del Comune di NO hanno respinto l’istanza presentata dalla Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c. a r.l. per il riavvio del procedimento di variante urbanistica, debbono essere disattese, per le ragioni sopra richiamate.
Ne consegue che anche le connesse richieste risarcitorie formulate dalla Cooperativa edilizia (in relazione al provvedimento del 29 marzo 2022, prot. n. 70141) non possono essere condivise, in quanto non si ravvisano, sotto il profilo oggettivo, i presupposti della responsabilità aquiliana della p.a., costituiti dalla esistenza di un danno non meramente ipotetico e futuro, ma attuale e concreto, consistente in un pregiudizio patito a causa dell’illegittimo agire o dell’illegittima inerzia dell’amministrazione e che, sotto il profilo eziologico, l’evento lesivo possa essere addebitato all’amministrazione quale conseguenza immediata e diretta del proprio operato tradottosi in atti o comportamenti illegittimi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2025 n. 594; Sez. IV, 22 marzo 2023 n. 2891).
Non può considerarsi comprovato neppure l’elemento soggettivo del dolo o della colpa della p.a., in quanto il provvedimento impugnato deve considerarsi immune dalle dedotte censure.
13. Per le ragioni sopra richiamate, il ricorso in appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado va confermata (con parziale diversa motivazione).
14. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica nondimeno l’equa compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO