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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11992 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/15290
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15290/2024 promosso con ricorso depositato in data 9.7.2024 da:
Per: Il Sig. , nato in [...], Stati Uniti d'America il 17 novembre 1969, e residente Parte_1 al 1131 Main St., Gaithersburg, Maryland, Stati Uniti d'America, elettivamente domiciliato, presso lo studio degli
Avv.ti Alessandro Conte( ) e Roberto Biancogiglio ( ), in Napoli al C.F._1 C.F._2
Corso Vittorio Emanuele n. 416, ( come da procura in atti Email_1 contro Con
, in persona del Ministro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_3
Il GOP Dott.ssa NA NA AL, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di cittadino Persona_1 italiano, nato a [...] il [...] e mai naturalizzato cittadino statunitense.
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata, tradotta ed apostillata, provando che l'avo italiana non era stato naturalizzato cittadino americano come si evince dal certificato negativo di naturalizzazione emesso dal Dipartimento dei Servizi di Cittadinanza e
Immigrazione statunitense (U.S.C.I.S.) ed allegato al ricorso introduttivo e pertanto non aveva mai perso la cittadinanza italiana al momento della generazione dei discendenti: conseguentemente lo stesso tramandava la cittadinanza italiana secondo la discendenza indicata in ricorso. Risulta, infatti che nato a [...] il [...], coniugato con Persona_1
(in ) tra il 1905 e 1906 nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.) Persona_2 Per_1
è deceduto in data 09 Febbraio 1940 nel distretto di Brooklyn nella città di New York nello Stato di
New York (U.S.A.). Dal matrimonio tra e nasceva Persona_1 Persona_2 Per_3
,in data 23 Febbraio 1922 nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.),il quale
[...] risulta essersi coniugato con in data 18 Febbraio 1944 nel Distretto di Brooklyn Controparte_4 nella Conte di King nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.); dal matrimonio tra e è nato , nato il 27 Persona_3 Controparte_4 Persona_4
Ottobre 1945 nel distretto di Brooklyn nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.), il quale risulta essersi coniugato con in data 21 Maggio 1968 a Francoforte in Controparte_5
2 Germania;
dal matrimonio tra e è venuto alla luce Persona_4 Controparte_5
l'odierno ricorrente , nato in data [...] nella Parte_1
Contea di Bergen nello Stato di New Jersey (U.S.A.).
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia del , in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente, Parte_1
, è cittadino italiano;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
Il GOP
NA NA AL
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TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15290/2024 promosso con ricorso depositato in data 9.7.2024 da:
Per: Il Sig. , nato in [...], Stati Uniti d'America il 17 novembre 1969, e residente Parte_1 al 1131 Main St., Gaithersburg, Maryland, Stati Uniti d'America, elettivamente domiciliato, presso lo studio degli
Avv.ti Alessandro Conte( ) e Roberto Biancogiglio ( ), in Napoli al C.F._1 C.F._2
Corso Vittorio Emanuele n. 416, ( come da procura in atti Email_1 contro Con
, in persona del Ministro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_3
Il GOP Dott.ssa NA NA AL, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di cittadino Persona_1 italiano, nato a [...] il [...] e mai naturalizzato cittadino statunitense.
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata, tradotta ed apostillata, provando che l'avo italiana non era stato naturalizzato cittadino americano come si evince dal certificato negativo di naturalizzazione emesso dal Dipartimento dei Servizi di Cittadinanza e
Immigrazione statunitense (U.S.C.I.S.) ed allegato al ricorso introduttivo e pertanto non aveva mai perso la cittadinanza italiana al momento della generazione dei discendenti: conseguentemente lo stesso tramandava la cittadinanza italiana secondo la discendenza indicata in ricorso. Risulta, infatti che nato a [...] il [...], coniugato con Persona_1
(in ) tra il 1905 e 1906 nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.) Persona_2 Per_1
è deceduto in data 09 Febbraio 1940 nel distretto di Brooklyn nella città di New York nello Stato di
New York (U.S.A.). Dal matrimonio tra e nasceva Persona_1 Persona_2 Per_3
,in data 23 Febbraio 1922 nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.),il quale
[...] risulta essersi coniugato con in data 18 Febbraio 1944 nel Distretto di Brooklyn Controparte_4 nella Conte di King nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.); dal matrimonio tra e è nato , nato il 27 Persona_3 Controparte_4 Persona_4
Ottobre 1945 nel distretto di Brooklyn nella città di New York nello Stato di New York (U.S.A.), il quale risulta essersi coniugato con in data 21 Maggio 1968 a Francoforte in Controparte_5
2 Germania;
dal matrimonio tra e è venuto alla luce Persona_4 Controparte_5
l'odierno ricorrente , nato in data [...] nella Parte_1
Contea di Bergen nello Stato di New Jersey (U.S.A.).
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia del , in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente, Parte_1
, è cittadino italiano;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
Il GOP
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