Art. 1503. Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata 1. La licenza straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 . 2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime:
((a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale)) ;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
((c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale)) ;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)) ;
((e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma)) . 3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. 5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria. 6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio; b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
1) ai volontari in ferma prefissata ((iniziale)) la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta;
((2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti)) . 7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza e' computata per intero. 8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo. 9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. 10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all' articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 . 11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.
((a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale)) ;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
((c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale)) ;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)) ;
((e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma)) . 3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. 5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria. 6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio; b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
1) ai volontari in ferma prefissata ((iniziale)) la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta;
((2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti)) . 7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza e' computata per intero. 8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo. 9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. 10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all' articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 . 11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.