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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3944/2018 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Francesco Colucci, come da procura Parte_1 speciale alle liti allegata in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Longo e Paolo Bonetti, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE CP_ oggetto: ricostituzione pensione cat. VOART n. 33201157
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6/04/2018 il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di pensione INPS cat. VOART n. 33201157 con decorrenza dall'1.1.1996; di vantare contribuzione ante pensionamento dall'1.6.1957 al 31.12.1995, da artigiano in quota A di 1473 settimane;
in quota B della gestione ART di 156 settimane e nella gestione OBG di 459 settimane;
che al momento della liquidazione della pensione, l' riconosceva un'anzianità nella gestione ART di sole 1336 settimane in quota A, CP_1 errando altresì nella quantificazione del rateo pensionistico, la cui differenza mensile avrebbe dovuto ammontare ad € 44,33 dall'1.1.1996; tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare che l'istante ha diritto alla ricostituzione della pensione I.N.P.S. cat. VOART n. 33201157 ai sensi del d.P.R.
pagina 1 di 3 n. 488/68, per contributi ante pensionamento da artigiano accreditati ma non conteggiati nella quota A della gestione ART per ulteriori 137 settimane, a partire dall'01.01.1996;
- per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante a far data dall'01.01.1996 di una differenza mensile CP_1 perequabile di € 44,33, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo, ammontare derivante CP_ dalla differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto dall resistente;
”. Vinte le spese di lite.
L' resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dall'azione, ex art. 47 del CP_1
D.P.R. n. 639/70, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.
Con riguardo al merito, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19.2.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è infondata.
2.1 È da premettere che la nozione di artigiano è delineabile attraverso parametri che attengono all'imprenditore (esercizio dell'impresa in forma personale, professionale, con il proprio prevalente lavoro e la propria piena responsabilità: art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443): artigiano è pertanto una formale qualifica che attiene all'imprenditore, e non al lavoratore. Ciò trova specifico riscontro, per quanto attiene alla materia in esame, nella preesistente disciplina, in cui la qualifica di artigiano è riferita espressamente all'imprenditore (art. 25 primo comma della legge 19 gennaio 1955 n. 25).
L'apprendistato artigiano, indicato nel titolo ottavo della legge 19 gennaio 1955 n. 25, è il rapporto che lega l'imprenditore artigiano con i propri dipendenti: lo stesso art. 25 (con cui si introduce il titolo) disciplina la qualifica artigiana dell'imprenditore. Il lavoratore che presta la propria opera alle dipendenze dell'impresa artigiana non assume una diversa formale qualifica (di lavoratore artigiano): resta "lavoratore dipendente da impresa artigiana" (art. 13 terzo comma lettera "d" della legge 25 luglio 1956 n. 860). L'indicata legge 19 gennaio
1955 n. 25, tuttavia, nel disciplinare l'apprendistato e, nell'ambito del titolo ottavo, l'apprendistato artigiano, si occupa anche degli apprendisti (art. 25 terzo comma), che indica come "apprendisti artigiani" (art. 27 primo comma;
art. 28 primo e secondo comma, vigente al tempo in controversia, ed abrogato dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845). In assenza di ogni forma di delimitazione (oggettiva e soggettiva) sulla struttura della prestazione svolta dal dipendente quivi disciplinato, è da ritenere che con l'espressione
"apprendista artigiano" la legge intenda riferirsi all'apprendista che lavori alle dipendenze di impresa artigiana: e che pertanto l'aggettivazione "artigiano" coinvolga (quanto all'oggetto dell'attività) ogni forma di prestazione lavorativa.
Lo stesso art. 1 secondo comma del d.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 prevede che l'apprendista può anche svolgere mansioni impiegatizie (la configurabilità di mansioni impiegatizie nel rapporto di apprendistato è stata affermata anche da Cass. 11 dicembre 1991 n. 13364, 16 dicembre 1983 n. 7445, 29 aprile 1981 pagina 2 di 3 n. 2640). Con questa estensione è da leggersi anche l'art. 26 della predetta legge, ove l'aggettivo "artigiani" è formalmente riferito non solo agli imprenditori, bensì agli apprendisti (cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 6263 del 2002).
2.3 Correttamente l'Istituto ha quindi computato le 134 (è questo il numero esatto, risultante dall'estratto conto prodotto da entrambe le parti) settimane da apprendista all'interno della contribuzione da lavoro dipendente e non in quella della gestione autonoma degli artigiani. vanta 459 contributi settimanali nella gestione OBG (da lavoro dipendente): dal 1.6.1957 al Pt_1
20.2.1962 come dipendente per 90 settimane;
dal 1.10.58 al 30.4.61 come apprendista per 134 settimane;
dal 1.3.1962 al 30.11.1966 come dipendente per 235 settimane.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3944/2018, proposto da Parte_1
avvero l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni
[...] CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/2/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3944/2018 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Francesco Colucci, come da procura Parte_1 speciale alle liti allegata in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Longo e Paolo Bonetti, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE CP_ oggetto: ricostituzione pensione cat. VOART n. 33201157
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6/04/2018 il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di pensione INPS cat. VOART n. 33201157 con decorrenza dall'1.1.1996; di vantare contribuzione ante pensionamento dall'1.6.1957 al 31.12.1995, da artigiano in quota A di 1473 settimane;
in quota B della gestione ART di 156 settimane e nella gestione OBG di 459 settimane;
che al momento della liquidazione della pensione, l' riconosceva un'anzianità nella gestione ART di sole 1336 settimane in quota A, CP_1 errando altresì nella quantificazione del rateo pensionistico, la cui differenza mensile avrebbe dovuto ammontare ad € 44,33 dall'1.1.1996; tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare che l'istante ha diritto alla ricostituzione della pensione I.N.P.S. cat. VOART n. 33201157 ai sensi del d.P.R.
pagina 1 di 3 n. 488/68, per contributi ante pensionamento da artigiano accreditati ma non conteggiati nella quota A della gestione ART per ulteriori 137 settimane, a partire dall'01.01.1996;
- per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante a far data dall'01.01.1996 di una differenza mensile CP_1 perequabile di € 44,33, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo, ammontare derivante CP_ dalla differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto dall resistente;
”. Vinte le spese di lite.
L' resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dall'azione, ex art. 47 del CP_1
D.P.R. n. 639/70, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.
Con riguardo al merito, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19.2.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è infondata.
2.1 È da premettere che la nozione di artigiano è delineabile attraverso parametri che attengono all'imprenditore (esercizio dell'impresa in forma personale, professionale, con il proprio prevalente lavoro e la propria piena responsabilità: art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443): artigiano è pertanto una formale qualifica che attiene all'imprenditore, e non al lavoratore. Ciò trova specifico riscontro, per quanto attiene alla materia in esame, nella preesistente disciplina, in cui la qualifica di artigiano è riferita espressamente all'imprenditore (art. 25 primo comma della legge 19 gennaio 1955 n. 25).
L'apprendistato artigiano, indicato nel titolo ottavo della legge 19 gennaio 1955 n. 25, è il rapporto che lega l'imprenditore artigiano con i propri dipendenti: lo stesso art. 25 (con cui si introduce il titolo) disciplina la qualifica artigiana dell'imprenditore. Il lavoratore che presta la propria opera alle dipendenze dell'impresa artigiana non assume una diversa formale qualifica (di lavoratore artigiano): resta "lavoratore dipendente da impresa artigiana" (art. 13 terzo comma lettera "d" della legge 25 luglio 1956 n. 860). L'indicata legge 19 gennaio
1955 n. 25, tuttavia, nel disciplinare l'apprendistato e, nell'ambito del titolo ottavo, l'apprendistato artigiano, si occupa anche degli apprendisti (art. 25 terzo comma), che indica come "apprendisti artigiani" (art. 27 primo comma;
art. 28 primo e secondo comma, vigente al tempo in controversia, ed abrogato dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845). In assenza di ogni forma di delimitazione (oggettiva e soggettiva) sulla struttura della prestazione svolta dal dipendente quivi disciplinato, è da ritenere che con l'espressione
"apprendista artigiano" la legge intenda riferirsi all'apprendista che lavori alle dipendenze di impresa artigiana: e che pertanto l'aggettivazione "artigiano" coinvolga (quanto all'oggetto dell'attività) ogni forma di prestazione lavorativa.
Lo stesso art. 1 secondo comma del d.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 prevede che l'apprendista può anche svolgere mansioni impiegatizie (la configurabilità di mansioni impiegatizie nel rapporto di apprendistato è stata affermata anche da Cass. 11 dicembre 1991 n. 13364, 16 dicembre 1983 n. 7445, 29 aprile 1981 pagina 2 di 3 n. 2640). Con questa estensione è da leggersi anche l'art. 26 della predetta legge, ove l'aggettivo "artigiani" è formalmente riferito non solo agli imprenditori, bensì agli apprendisti (cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 6263 del 2002).
2.3 Correttamente l'Istituto ha quindi computato le 134 (è questo il numero esatto, risultante dall'estratto conto prodotto da entrambe le parti) settimane da apprendista all'interno della contribuzione da lavoro dipendente e non in quella della gestione autonoma degli artigiani. vanta 459 contributi settimanali nella gestione OBG (da lavoro dipendente): dal 1.6.1957 al Pt_1
20.2.1962 come dipendente per 90 settimane;
dal 1.10.58 al 30.4.61 come apprendista per 134 settimane;
dal 1.3.1962 al 30.11.1966 come dipendente per 235 settimane.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3944/2018, proposto da Parte_1
avvero l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni
[...] CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/2/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 3 di 3