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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 587/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
ata TIRANA (ALBANIA) il 13/08/1980 Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARPIGNANO IRENE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- La signora si impegna a cedere la proprietà esclusiva dell'immobile, già casa coniugale (doc. Pt_1
3), sita in Castello D'Annone (AT), Via Mondo nr. 13, già nr. 19, censita al catasto dei fabbricati del
Comune di Castello D'Annone al foglio 11, n. 614, sub.1, Via Mondo 19, p T 1, cat A/2, classe 2, vani 5, rc euro 204,00 e foglio 11, n. 614 sub.2 Via Mondo 19, p. T, cat C/6, classe 1, mq 18 rc euro
31,61, tramite rogito notarile al signor che si impegnerà ad acquistare il 50% di CP_1
proprietà della signora con atto da stipularsi entro 60 giorni dalla data della pronuncia di Pt_1
separazione personale dei coniugi, in modo da permettere al signor di beneficiare CP_1 dell'esenzione fiscale prevista ex lege per gli atti riguardanti le vicende immobiliari inserite nelle sentenze e/o omologhe di separazioni e/o divorzi;
il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
contestualmente alla stipula del Rogito Notarile, la somma di euro 40.000,00;
- Il signor contestualmente alla compravendita di cui sopra, provvederà ad accollarsi il CP_1
Per_ rimanente mutuo ipotecario di cui al rogito Notaio repertorio 38268, raccolta nr 16536, registrato ad Asti il 04/07/2011 al nr 4328.s.1T, liberando la signora da qualsivoglia garanzia sullo stesso Pt_1
(doc.4 - 5);
- Per quanto attiene all'immobile sito in Asti (AT), Corso Savona nr 54, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Asti, sez AT, foglio 106, nr 293, sub 10, Corso Savona piano 4, ZC 1. Cat
A/2, classe 2, vani 4,5, r.c. euro 348,61, di proprietà del 50% ciascuno, rimarrà cointestato: i coniugi concordano che i canoni di locazione verranno percepiti interamente dal signor e che il CP_1
medesimo si impegnerà a sostenerne tutte le spese ordinarie e straordinarie (doc. 6);
- Circa le modalità di affidamento, frequentazione, visita e mantenimento della minore i Per_2
coniugi convengono che i genitori, fatti salvi gli interessi scolastici e ricreativi della figlia nonché le proprie improrogabili esigenze di lavoro, potranno tenere la figlia con sé ogni volta che lo vorranno, specificando quanto segue:
1. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con residenza Per_2
anagrafica presso il padre;
2. trascorrerà il periodo da lunedì a venerdì/sabato con la madre ed il week end con il padre, Per_2
alle volte sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
3. per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche Per_2
non consecutivi nel periodo che i genitori concorderanno di anno in anno entro il 31/5;
4. circa le vacanze Natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo che va dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 al 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore;
5. circa le vacanze Pasquali trascorrerà il 50% del congedo scolastico con ciascun genitore;
6. per tutte le altre festività varrà il criterio dell'alternanza;
7. in caso di malattia della figlia il diritto dei genitori di tenerla con sé si convertirà in diritto di visita presso il luogo di permanenza;
8. si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto non specificato;
- Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia nel periodo di spettanza con riparto al 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la figlia individuate come da
Protocollo del Tribunale di Asti, prevedendo conguagli e rimborsi mensili;
- Il conto corrente bancario cointestato ai coniugi sul quale è appoggiato il pagamento della rata di cui al mutuo fondiario per l'immobile sito in Castello D'Annone, verrà estinto contestualmente all'accollo liberatorio del predetto da parte del signor CP_1
- I ricorrenti si accorderanno per la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale;
- L'autovettura Renault Megane targata EW161BC di proprietà della signora rimarrà alla stessa;
Pt_1
l'autovettura Opel Astra targata FR755BK di proprietà del signor rimarrà allo stesso (doc. 7 e CP_1
8);
- I ricorrenti dichiarano sin d'ora di essere economicamente indipendenti e di aver precedentemente risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi esistente”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
a TIRANA (ALBANIA) il 13/02/1978, celebrato in TIRANA (ALBANIA) in data 27/04/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di CASTELLO D'ANNONE al n. 4,
Parte II, Serie C, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 587/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
ata TIRANA (ALBANIA) il 13/08/1980 Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARPIGNANO IRENE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- La signora si impegna a cedere la proprietà esclusiva dell'immobile, già casa coniugale (doc. Pt_1
3), sita in Castello D'Annone (AT), Via Mondo nr. 13, già nr. 19, censita al catasto dei fabbricati del
Comune di Castello D'Annone al foglio 11, n. 614, sub.1, Via Mondo 19, p T 1, cat A/2, classe 2, vani 5, rc euro 204,00 e foglio 11, n. 614 sub.2 Via Mondo 19, p. T, cat C/6, classe 1, mq 18 rc euro
31,61, tramite rogito notarile al signor che si impegnerà ad acquistare il 50% di CP_1
proprietà della signora con atto da stipularsi entro 60 giorni dalla data della pronuncia di Pt_1
separazione personale dei coniugi, in modo da permettere al signor di beneficiare CP_1 dell'esenzione fiscale prevista ex lege per gli atti riguardanti le vicende immobiliari inserite nelle sentenze e/o omologhe di separazioni e/o divorzi;
il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
contestualmente alla stipula del Rogito Notarile, la somma di euro 40.000,00;
- Il signor contestualmente alla compravendita di cui sopra, provvederà ad accollarsi il CP_1
Per_ rimanente mutuo ipotecario di cui al rogito Notaio repertorio 38268, raccolta nr 16536, registrato ad Asti il 04/07/2011 al nr 4328.s.1T, liberando la signora da qualsivoglia garanzia sullo stesso Pt_1
(doc.4 - 5);
- Per quanto attiene all'immobile sito in Asti (AT), Corso Savona nr 54, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Asti, sez AT, foglio 106, nr 293, sub 10, Corso Savona piano 4, ZC 1. Cat
A/2, classe 2, vani 4,5, r.c. euro 348,61, di proprietà del 50% ciascuno, rimarrà cointestato: i coniugi concordano che i canoni di locazione verranno percepiti interamente dal signor e che il CP_1
medesimo si impegnerà a sostenerne tutte le spese ordinarie e straordinarie (doc. 6);
- Circa le modalità di affidamento, frequentazione, visita e mantenimento della minore i Per_2
coniugi convengono che i genitori, fatti salvi gli interessi scolastici e ricreativi della figlia nonché le proprie improrogabili esigenze di lavoro, potranno tenere la figlia con sé ogni volta che lo vorranno, specificando quanto segue:
1. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con residenza Per_2
anagrafica presso il padre;
2. trascorrerà il periodo da lunedì a venerdì/sabato con la madre ed il week end con il padre, Per_2
alle volte sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
3. per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche Per_2
non consecutivi nel periodo che i genitori concorderanno di anno in anno entro il 31/5;
4. circa le vacanze Natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo che va dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 al 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore;
5. circa le vacanze Pasquali trascorrerà il 50% del congedo scolastico con ciascun genitore;
6. per tutte le altre festività varrà il criterio dell'alternanza;
7. in caso di malattia della figlia il diritto dei genitori di tenerla con sé si convertirà in diritto di visita presso il luogo di permanenza;
8. si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto non specificato;
- Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia nel periodo di spettanza con riparto al 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la figlia individuate come da
Protocollo del Tribunale di Asti, prevedendo conguagli e rimborsi mensili;
- Il conto corrente bancario cointestato ai coniugi sul quale è appoggiato il pagamento della rata di cui al mutuo fondiario per l'immobile sito in Castello D'Annone, verrà estinto contestualmente all'accollo liberatorio del predetto da parte del signor CP_1
- I ricorrenti si accorderanno per la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale;
- L'autovettura Renault Megane targata EW161BC di proprietà della signora rimarrà alla stessa;
Pt_1
l'autovettura Opel Astra targata FR755BK di proprietà del signor rimarrà allo stesso (doc. 7 e CP_1
8);
- I ricorrenti dichiarano sin d'ora di essere economicamente indipendenti e di aver precedentemente risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi esistente”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
a TIRANA (ALBANIA) il 13/02/1978, celebrato in TIRANA (ALBANIA) in data 27/04/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di CASTELLO D'ANNONE al n. 4,
Parte II, Serie C, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.