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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2627/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
DR PA Presidente
Morris LA Giudice relatore
MA Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 2627/2025 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi con l'Avv. EBERL OLIVER, giusta delega in atti: ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 01/04/2000 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 59, Parte I, Serie / dell'anno 2000 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. il signor mensilmente verserà alla signora in aumento Parte_1 Parte_2 rispetto alle condizioni di separazione e sino all'indipendenza economica del figlio
€ 1.300,00.- a titolo di contributo di mantenimento;
detto importo è da versarsi Per_1 entro il 10 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Astat della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione da febbraio 2026;
2. quanto alle spese straordinarie in favore del figlio le stesse verranno sopportate Per_1 dal signor nella misura del 100 %; Parte_1
pagina 2 di 3 3. eventuali assegni familiari e altri contributi pubblici nell'interesse del figlio Per_1 spetteranno al 100% alla madre, mentre le detrazioni/agevolazioni fiscali verranno fatte valere dai signori e nella misura del 50 % ciascuno;
Pt_2 Pt_1
4. la casa familiare è oramai nella piena ed esclusiva proprietà di;
Parte_2
5. il figlio continuerà ad avere la sua residenza anagrafica presso l'abitazione della Per_1 madre, almeno sino all'indipendenza economica;
6. il padre conserva il diritto/dovere di vedere il figlio in qualsiasi Parte_1 Per_1 momento, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo. A fronte dell'ottimo rapporto tra padre e figlio, nonché dell'età di oramai adulto, può legittimamente trascurarsi Per_1 la regolamentazione del diritto/dovere di visita;
7. in considerazione della maggiore età di è da ritenersi superato anche l'affidamento Per_1 congiunto ai genitori. Questi ultimi, in ogni caso, si impegnano a continuare ad ispirare i loro rapporti al reciproco rispetto, disponibilità ed elasticità, anche e soprattutto nell'interesse del figlio;
8. entrambe le parti provvederanno al proprio mantenimento;
9. le parti dichiarano, per il resto, di non aver più nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo;
10. le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
23/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris LA DR PA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2627/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
DR PA Presidente
Morris LA Giudice relatore
MA Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 2627/2025 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi con l'Avv. EBERL OLIVER, giusta delega in atti: ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 01/04/2000 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 59, Parte I, Serie / dell'anno 2000 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. il signor mensilmente verserà alla signora in aumento Parte_1 Parte_2 rispetto alle condizioni di separazione e sino all'indipendenza economica del figlio
€ 1.300,00.- a titolo di contributo di mantenimento;
detto importo è da versarsi Per_1 entro il 10 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Astat della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione da febbraio 2026;
2. quanto alle spese straordinarie in favore del figlio le stesse verranno sopportate Per_1 dal signor nella misura del 100 %; Parte_1
pagina 2 di 3 3. eventuali assegni familiari e altri contributi pubblici nell'interesse del figlio Per_1 spetteranno al 100% alla madre, mentre le detrazioni/agevolazioni fiscali verranno fatte valere dai signori e nella misura del 50 % ciascuno;
Pt_2 Pt_1
4. la casa familiare è oramai nella piena ed esclusiva proprietà di;
Parte_2
5. il figlio continuerà ad avere la sua residenza anagrafica presso l'abitazione della Per_1 madre, almeno sino all'indipendenza economica;
6. il padre conserva il diritto/dovere di vedere il figlio in qualsiasi Parte_1 Per_1 momento, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo. A fronte dell'ottimo rapporto tra padre e figlio, nonché dell'età di oramai adulto, può legittimamente trascurarsi Per_1 la regolamentazione del diritto/dovere di visita;
7. in considerazione della maggiore età di è da ritenersi superato anche l'affidamento Per_1 congiunto ai genitori. Questi ultimi, in ogni caso, si impegnano a continuare ad ispirare i loro rapporti al reciproco rispetto, disponibilità ed elasticità, anche e soprattutto nell'interesse del figlio;
8. entrambe le parti provvederanno al proprio mantenimento;
9. le parti dichiarano, per il resto, di non aver più nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo;
10. le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
23/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris LA DR PA
pagina 3 di 3