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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/06/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1992/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto altri contratti atipici e vertente
TRA
in persona del legale rap- Parte_1
presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Califano, elettivamente domiciliato come in atti;
- RICORRENTE -
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo
1 grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., lo Parte_1
munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 29/24 del
[...]
Giudice di Pace di Sarno), conveniva in giudizio il
[...]
, lamentando l'inerzia dell'amministratore nel comu- Controparte_1
nicare l'elenco dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c., richiesto a mezzo PEC in data 29/04/2024.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente domandava l'accertamento del proprio diritto a ottenere tali informazioni, la condanna dell'amministratore alla loro comunicazione, nonché l'applicazione di una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Il Condominio resistente, nonostante la regolarità della notifica del ri- cordo, non si costituiva.
All'udienza del 12/02/2025 il Giudice rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
È opportuno preliminarmente precisare, che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non soddisfatti, che lo interpellino, i dati iden- tificativi dei condomini morosi. La norma in commento ha inteso porre in capo all'amministratore un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, in tal modo prevedendo un obbligo di cooperazione con il terzo creditore che esula dal rapporto di mandato ricorrente tra l'amministrazione ed i condomini. Peraltro, non può ta- cersi che tale disposizione ha provveduto a positivizzare un obbligo che era da ritenersi già esistente, anche in termini più ampi, in quanto
2 necessario corollario del principio della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul condominio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazio- ne (Cass. Sez. Un. N. 9148/2008).
Dunque, tenuto conto, con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del , che la responsabilità dei condomini è CP_1
retta dal criterio della parziarietà, doveva anche in precedenza ricono- scersi il diritto del creditore ad ottenere le informazioni necessarie ad azionare il proprio credito per la quota gravante su ciascun singolo condomino.
In ordine all'onere della prova, giova evidenziare che, trattandosi di un'azione di adempimento di un obbligo di comunicazione previsto dalla legge, il creditore può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo.
Nel caso di specie, la prova della richiesta inoltrata con PEC del
29/04/2024, rimasta priva di riscontro, unitamente alla mancata conte- stazione da parte del resistente, comprova CP_1
l'inadempimento all'obbligo legale suddetto.
L'omissione configura una violazione di un dovere di legge, fonte di responsabilità per l'amministratore, il quale è tenuto a cooperare per la tutela dell'interesse del creditore, nei limiti previsti dall'art. 63 citato.
Considerata la natura dell'attività, che non richiede operazioni com- plesse ma solo l'accesso alla contabilità condominiale, e tenuto conto del tempo già trascorso dalla richiesta del 29/04/2024, si ritiene con- gruo assegnare al resistente un termine di 30 giorni dalla CP_1
notificazione della presente sentenza per adempiere. Tale termine ap- pare ragionevole anche alla luce del periodo in cui viene emessa la de-
3 cisione, ossia il periodo estivo, considerato che l'amministrazione con- dominiale resta comunque operativa nel mese di luglio e che il rispetto dell'obbligo legale non richiede attività incompatibili con il normale funzionamento degli uffici professionali nel periodo estivo.
Sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione della misura coerci- tiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., trattandosi di obbligo di fare infungibile.
Pertanto, il Condominio evocato in giudizio deve essere condannato a fornire a parte ricorrente, l'elenco dei condomini morosi del condomi- nio resistente, così come richiesto.
Per tali motivi, il ricorso proposto va accolto per le motivazioni su esposte.
Infine, stante l'accoglimento del ricorso, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in di- spositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dal in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, la comunicazione dei dati identificativi dei condomini morosi, relativi al credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 29/24 del Giudice di Pace di Sarno;
c) Condanna il , in persona dell'amministratore p.t., a CP_1
comunicare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza: nome, cognome, codice
4 fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio;
millesimi di proprietà e tabella applicata;
importo dovuto da ciascun condomino, in relazione al titolo esecutivo richiamato;
d) Condanna, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il CP_1
resistente al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal termine di cui al punto 2;
e) Condanna il resistente alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1992/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto altri contratti atipici e vertente
TRA
in persona del legale rap- Parte_1
presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Califano, elettivamente domiciliato come in atti;
- RICORRENTE -
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo
1 grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., lo Parte_1
munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 29/24 del
[...]
Giudice di Pace di Sarno), conveniva in giudizio il
[...]
, lamentando l'inerzia dell'amministratore nel comu- Controparte_1
nicare l'elenco dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c., richiesto a mezzo PEC in data 29/04/2024.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente domandava l'accertamento del proprio diritto a ottenere tali informazioni, la condanna dell'amministratore alla loro comunicazione, nonché l'applicazione di una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Il Condominio resistente, nonostante la regolarità della notifica del ri- cordo, non si costituiva.
All'udienza del 12/02/2025 il Giudice rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
È opportuno preliminarmente precisare, che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non soddisfatti, che lo interpellino, i dati iden- tificativi dei condomini morosi. La norma in commento ha inteso porre in capo all'amministratore un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, in tal modo prevedendo un obbligo di cooperazione con il terzo creditore che esula dal rapporto di mandato ricorrente tra l'amministrazione ed i condomini. Peraltro, non può ta- cersi che tale disposizione ha provveduto a positivizzare un obbligo che era da ritenersi già esistente, anche in termini più ampi, in quanto
2 necessario corollario del principio della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul condominio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazio- ne (Cass. Sez. Un. N. 9148/2008).
Dunque, tenuto conto, con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del , che la responsabilità dei condomini è CP_1
retta dal criterio della parziarietà, doveva anche in precedenza ricono- scersi il diritto del creditore ad ottenere le informazioni necessarie ad azionare il proprio credito per la quota gravante su ciascun singolo condomino.
In ordine all'onere della prova, giova evidenziare che, trattandosi di un'azione di adempimento di un obbligo di comunicazione previsto dalla legge, il creditore può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo.
Nel caso di specie, la prova della richiesta inoltrata con PEC del
29/04/2024, rimasta priva di riscontro, unitamente alla mancata conte- stazione da parte del resistente, comprova CP_1
l'inadempimento all'obbligo legale suddetto.
L'omissione configura una violazione di un dovere di legge, fonte di responsabilità per l'amministratore, il quale è tenuto a cooperare per la tutela dell'interesse del creditore, nei limiti previsti dall'art. 63 citato.
Considerata la natura dell'attività, che non richiede operazioni com- plesse ma solo l'accesso alla contabilità condominiale, e tenuto conto del tempo già trascorso dalla richiesta del 29/04/2024, si ritiene con- gruo assegnare al resistente un termine di 30 giorni dalla CP_1
notificazione della presente sentenza per adempiere. Tale termine ap- pare ragionevole anche alla luce del periodo in cui viene emessa la de-
3 cisione, ossia il periodo estivo, considerato che l'amministrazione con- dominiale resta comunque operativa nel mese di luglio e che il rispetto dell'obbligo legale non richiede attività incompatibili con il normale funzionamento degli uffici professionali nel periodo estivo.
Sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione della misura coerci- tiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., trattandosi di obbligo di fare infungibile.
Pertanto, il Condominio evocato in giudizio deve essere condannato a fornire a parte ricorrente, l'elenco dei condomini morosi del condomi- nio resistente, così come richiesto.
Per tali motivi, il ricorso proposto va accolto per le motivazioni su esposte.
Infine, stante l'accoglimento del ricorso, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in di- spositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dal in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, la comunicazione dei dati identificativi dei condomini morosi, relativi al credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 29/24 del Giudice di Pace di Sarno;
c) Condanna il , in persona dell'amministratore p.t., a CP_1
comunicare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza: nome, cognome, codice
4 fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio;
millesimi di proprietà e tabella applicata;
importo dovuto da ciascun condomino, in relazione al titolo esecutivo richiamato;
d) Condanna, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il CP_1
resistente al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal termine di cui al punto 2;
e) Condanna il resistente alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/06/2025
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