Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’accertamento:
del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in EG VI IL (anni 5), e il riconoscimento, nell’ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, del periodo legale del corso di laurea ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. NO De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’accertamento e il riconoscimento del diritto del ricorrente al riscatto, ai sensi dell'art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dunque ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in EG VI IL (anni 5).
2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale, vista la circolare n.6/367/1-55-21-1 di prot. 2015 del 22.1.2025 con la quale la Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in ragione del parere dell’Avvocatura dello Stato, ha manifestato al Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Contenzioso la necessità di accogliere le istanze (formulate da Ufficiali provenienti dal disciolto Corpo Forestale e transitati in virtù del D. lgs. 177/2016 e Ufficiali del ruolo normale provenienti da altri ruoli) di riconoscimento del periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea, sia ai fini pensionistici, ex art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 che, ai fini stipendiali, ex art. 1783 del 16 dicembre 2010, n. 66, ha disposto che le amministrazioni resistenti predisponessero una relazione in ordine agli adempimenti posti in essere per dare esecuzione alla suddetta Circolare.
3. Con atto del 12.6.2025, la difesa erariale ha depositato il decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Centro Nazionale Amministrativo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in favore del ricorrente e avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini pensionistici, in aggiunta al servizio militare attualmente reso nell’Arma dei Carabinieri, di anni 5 equivalenti all’intera durata legale del corso di laurea in EG VI e antecedenti la data del conseguimento del suddetto titolo di studio ai sensi dell’art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Con nota di passaggio in decisione del 30.10.2025 parte ricorrente ha dunque dichiarato che, con il decreto adottato, l’Amministrazione ha riconosciuto medio tempore la pretesa azionata, pur insistendo sulle spese e il rimborso del contributo unificato.
5. Il Collegio osserva che l’adozione del decreto n. -OMISSIS-, come dedotto nel citato atto difensivo, sia in effetti pienamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente per come esposte e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. I molteplici profili interpretativi della vicenda giustificano nondimeno la compensazione delle spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite, salva la restituzione in favore del ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RA, Presidente
LA Ciconte, Referendario
NO De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De NN | ER RA |
IL SEGRETARIO