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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6450/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. RIF. SFE4 20 2024 1346 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. RIF. SFE5 3 2024 1346 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv.Difensore_2 del Foro di Cosenza, ricorreva
contro
Andreani Tributi nonché contro il Comune di Mendicino avverso
1)Richiesta di pagamento Rif. SFE4/20-2024 – 1346 (Impugnata in relazione alla Tari annualità 2018) dell'importo di 540,73 euro, nonché,
2)Richiesta di pagamento Rif. SFE5/3-2024 –1346 (impugnata in relazione alla Tari annualità
2016-2017-2018) dell'importo di euro 13.615,79, di competenza del Giudice adito.
La ricorrente impugnava e contestava le richieste di pagamento di cui sopra in quanto destituite di qualsivoglia motivazione, nonché , di ogni fondamento fattuale e giuridico, deducendone l'illegittimità per:
- intervenuta decadenza e prescrizione del credito tributario;
- difetto di certezza del credito per illegittima applicazione degli interessi, con dedotta violazione del divieto di anatocismo;
- carenza di motivazione degli atti impugnati.
La ricorrente sosteneva di non aver ricevuto atti interruttivi idonei a interrompere il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, né valide notifiche degli avvisi di accertamento presupposti, pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio Andreani Tributi S.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 546/1992, deducendo la genericità dei motivi e la carenza di specifica causa petendi, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di “ricorso meramente interruttivo” (Cass. nn. 14026/2006; 15827/2006).
Nel merito, la resistente sosteneva:
-la legittimità degli avvisi di accertamento esecutivi ex art. 1, co. 792, L. 160/2019;
-la regolarità della procedura di riscossione ai sensi del R.D. 639/1910 e del D.P.R. 602/1973;
-la ritualità delle notifiche degli atti prodromici;
-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della sospensione dei termini prevista dagli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020 (normativa emergenziale COVID-19).
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 18 D.Lgs. 546/1992, la stessa è infondata.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il requisito dei motivi di ricorso è soddisfatto quando il contribuente individui l'atto impugnato e deduca specifici vizi idonei a consentire alla controparte e al giudice di comprendere l'oggetto della contestazione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiaramente dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti, la mancata valida notifica degli atti interruttivi nonché l'illegittimità degli interessi applicati.
Tali doglianze integrano motivi specifici e riconoscibili, non potendosi qualificare il ricorso come meramente esplorativo o interruttivo.
L'eccezione va pertanto respinta.
È pacifico in giurisprudenza che i tributi locali, tra cui la TARI, siano soggetti al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche.
Inoltre, l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 stabilisce che l'ente locale deve notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto.
Nel caso in esame le annualità oggetto di contestazione sono 2016-2017-2018.
La resistente ha prodotto documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, non opposti nei termini e quindi è documentalmente provata la spedizione mediante raccomandata ai sensi dell'art. 1, co. 792, lett. c), L. 160/2019.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notifiche a mezzo posta, la prova della spedizione e della consegna può essere fornita tramite documentazione rilasciata dall'operatore postale, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, ove la normativa speciale lo consenta.
Inoltre, devono essere computate le sospensioni straordinarie dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19 (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020), che hanno inciso sia sui termini di versamento sia sull'attività di riscossione.
Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi che gli avvisi di accertamento siano stati notificati entro i termini decadenziali e la prescrizione sia stata validamente interrotta.
Pertanto, il credito non risulta prescritto alla data delle richieste impugnate.
L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
La ricorrente deduce la presenza di interessi illegittimamente applicati e una duplicazione degli stessi, con conseguente anatocismo. Occorre premettere che l'art. 7 della L. 212/2000 impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati e quindi, gli avvisi di accertamento e gli atti successivi devono contenere l'indicazione delle somme dovute, delle aliquote applicate e degli interessi.
Dalla documentazione prodotta emerge che gli atti impugnati riportano il dettaglio delle somme richieste
(imposta, sanzioni, interessi).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in materia tributaria, non è configurabile anatocismo vietato ex art. 1283 c.c., trattandosi di interessi previsti ex lege su crediti di natura pubblicistica Gli interessi moratori e quelli per ritardata iscrizione a ruolo hanno natura diversa e possono coesistere, purché previsti dalla legge.
La contribuente non ha fornito elementi tecnici idonei a dimostrare una effettiva duplicazione o un calcolo contra legem, limitandosi a contestazioni generiche.
Ne consegue che anche tale motivo è infondato.
È pacifico che i concessionari iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 possano procedere alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, applicando in quanto compatibili le disposizioni del D.P.R. 602/1973.
Risulta documentalmente provato che Andreani Tributi S.r.l. è regolarmente iscritta all'albo ministeriale e opera quale concessionaria del Comune di Mendicino.
Gli atti impugnati risultano conformi ai requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000.
Pertanto, il ricorso è infondato in tutte le sue censure.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione della natura della controversia e della complessità interpretativa delle norme in materia di riscossione locale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. II così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza li 18.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6450/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. RIF. SFE4 20 2024 1346 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. RIF. SFE5 3 2024 1346 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv.Difensore_2 del Foro di Cosenza, ricorreva
contro
Andreani Tributi nonché contro il Comune di Mendicino avverso
1)Richiesta di pagamento Rif. SFE4/20-2024 – 1346 (Impugnata in relazione alla Tari annualità 2018) dell'importo di 540,73 euro, nonché,
2)Richiesta di pagamento Rif. SFE5/3-2024 –1346 (impugnata in relazione alla Tari annualità
2016-2017-2018) dell'importo di euro 13.615,79, di competenza del Giudice adito.
La ricorrente impugnava e contestava le richieste di pagamento di cui sopra in quanto destituite di qualsivoglia motivazione, nonché , di ogni fondamento fattuale e giuridico, deducendone l'illegittimità per:
- intervenuta decadenza e prescrizione del credito tributario;
- difetto di certezza del credito per illegittima applicazione degli interessi, con dedotta violazione del divieto di anatocismo;
- carenza di motivazione degli atti impugnati.
La ricorrente sosteneva di non aver ricevuto atti interruttivi idonei a interrompere il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, né valide notifiche degli avvisi di accertamento presupposti, pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio Andreani Tributi S.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 546/1992, deducendo la genericità dei motivi e la carenza di specifica causa petendi, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di “ricorso meramente interruttivo” (Cass. nn. 14026/2006; 15827/2006).
Nel merito, la resistente sosteneva:
-la legittimità degli avvisi di accertamento esecutivi ex art. 1, co. 792, L. 160/2019;
-la regolarità della procedura di riscossione ai sensi del R.D. 639/1910 e del D.P.R. 602/1973;
-la ritualità delle notifiche degli atti prodromici;
-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della sospensione dei termini prevista dagli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020 (normativa emergenziale COVID-19).
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 18 D.Lgs. 546/1992, la stessa è infondata.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il requisito dei motivi di ricorso è soddisfatto quando il contribuente individui l'atto impugnato e deduca specifici vizi idonei a consentire alla controparte e al giudice di comprendere l'oggetto della contestazione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiaramente dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti, la mancata valida notifica degli atti interruttivi nonché l'illegittimità degli interessi applicati.
Tali doglianze integrano motivi specifici e riconoscibili, non potendosi qualificare il ricorso come meramente esplorativo o interruttivo.
L'eccezione va pertanto respinta.
È pacifico in giurisprudenza che i tributi locali, tra cui la TARI, siano soggetti al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche.
Inoltre, l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 stabilisce che l'ente locale deve notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto.
Nel caso in esame le annualità oggetto di contestazione sono 2016-2017-2018.
La resistente ha prodotto documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, non opposti nei termini e quindi è documentalmente provata la spedizione mediante raccomandata ai sensi dell'art. 1, co. 792, lett. c), L. 160/2019.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notifiche a mezzo posta, la prova della spedizione e della consegna può essere fornita tramite documentazione rilasciata dall'operatore postale, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, ove la normativa speciale lo consenta.
Inoltre, devono essere computate le sospensioni straordinarie dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19 (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020), che hanno inciso sia sui termini di versamento sia sull'attività di riscossione.
Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi che gli avvisi di accertamento siano stati notificati entro i termini decadenziali e la prescrizione sia stata validamente interrotta.
Pertanto, il credito non risulta prescritto alla data delle richieste impugnate.
L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
La ricorrente deduce la presenza di interessi illegittimamente applicati e una duplicazione degli stessi, con conseguente anatocismo. Occorre premettere che l'art. 7 della L. 212/2000 impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati e quindi, gli avvisi di accertamento e gli atti successivi devono contenere l'indicazione delle somme dovute, delle aliquote applicate e degli interessi.
Dalla documentazione prodotta emerge che gli atti impugnati riportano il dettaglio delle somme richieste
(imposta, sanzioni, interessi).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in materia tributaria, non è configurabile anatocismo vietato ex art. 1283 c.c., trattandosi di interessi previsti ex lege su crediti di natura pubblicistica Gli interessi moratori e quelli per ritardata iscrizione a ruolo hanno natura diversa e possono coesistere, purché previsti dalla legge.
La contribuente non ha fornito elementi tecnici idonei a dimostrare una effettiva duplicazione o un calcolo contra legem, limitandosi a contestazioni generiche.
Ne consegue che anche tale motivo è infondato.
È pacifico che i concessionari iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 possano procedere alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, applicando in quanto compatibili le disposizioni del D.P.R. 602/1973.
Risulta documentalmente provato che Andreani Tributi S.r.l. è regolarmente iscritta all'albo ministeriale e opera quale concessionaria del Comune di Mendicino.
Gli atti impugnati risultano conformi ai requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000.
Pertanto, il ricorso è infondato in tutte le sue censure.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione della natura della controversia e della complessità interpretativa delle norme in materia di riscossione locale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. II così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza li 18.02.2026