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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 784/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 784/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ), Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ), Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. ), Parte_6 C.F._6
(Cod. Fisc. ), Parte_7 C.F._7
(Cod. Fisc. ), Parte_8 C.F._8
(Cod. Fisc. ), Parte_9 C.F._9
(Cod. Fisc. ), Parte_10 C.F._10
(Cod. Fisc. ), Parte_11 C.F._11
(Cod. Fisc. , Parte_12 C.F._12
(Cod. Fisc. ), Parte_13 C.F._13
(Cod. Fisc. ), Parte_14 C.F._14
(Cod. Fisc. ), Parte_15 C.F._15
(Cod. Fisc. ), Parte_16 C.F._16
Pag. 1 di 14 (Cod. Fisc. ), Parte_17 C.F._17
(Cod. Fisc. ), Parte_18 C.F._18
(Cod. Fisc. ), Parte_19 C.F._19
(Cod. Fisc. ), Parte_20 C.F._20
(Cod. Fisc. ), Parte_21 C.F._21
(Cod. Fisc. ), Parte_22 C.F._22
(Cod. Fisc. ), Parte_23 C.F._23
(Cod. Fisc. ), Parte_24 C.F._24
(Cod. Fisc. ), Parte_25 C.F._25
(Cod. Fisc. ), Parte_26 C.F._26
(Cod. Fisc. ), Parte_27 C.F._27
(Cod. Fisc. ), Pt_28 C.F._28
(Cod. Fisc. , Parte_29 C.F._29
(Cod. Fisc. ), Parte_30 C.F._30
(Cod. Fisc. ), Parte_31 C.F._31
(Cod. Fisc. , Parte_32 C.F._32
(Cod. Fisc. ), Parte_33 C.F._33
(Cod. Fisc. ), Parte_34 C.F._34
(Cod. Fisc. ), Parte_35 C.F._35
(Cod. Fisc. ), Parte_36 C.F._36
(Cod. Fisc. , Parte_37 C.F._37
(Cod. Fisc. ), Parte_38 C.F._38
(Cod. Fisc. ), Parte_39 C.F._39
(Cod. Fisc. ), Parte_40 C.F._40
(Cod. Fisc. ), Parte_41 C.F._41
(Cod. Fisc. , Parte_42 C.F._42
(Cod. Fisc. ), Parte_43 C.F._43
(Cod. Fisc. ), Parte_44 C.F._44
(Cod. Fisc. ), Parte_45 C.F._45
(Cod. Fisc. ), Parte_46 C.F._46
Pag. 2 di 14 (Cod. Fisc. ), Parte_47 C.F._47
(Cod. Fisc. , Parte_48 C.F._48
(Cod. Fisc. ), Parte_49 C.F._49
(Cod. Fisc. ), Parte_50 C.F._50
(Cod. Fisc. ), Parte_51 C.F._51
(Cod. Fisc. ), Parte_52 C.F._52
(Cod. Fisc. ), Parte_53 C.F._53
(Cod. Fisc. ), Parte_54 C.F._54
(Cod. Fisc. , Parte_55 C.F._55
(Cod. Fisc. ), Parte_56 C.F._56
(Cod. Fisc. ), Parte_57 C.F._57
(Cod. Fisc. ), Parte_58 C.F._58
(Cod. Fisc. ), Parte_59 C.F._59
(Cod. Fisc. ), Parte_60 C.F._60
(Cod. Fisc. ), Parte_61 C.F._61
(Cod. Fisc. ), Parte_62 C.F._62
(Cod. Fisc. , Parte_63 C.F._63
(Cod. Fisc. ), Parte_64 C.F._64
(Cod. Fisc. ), Parte_65 C.F._65
(Cod. Fisc. ), Parte_66 C.F._66
(Cod. Fisc. ), Parte_67 C.F._67
(Cod. Fisc. ), Parte_68 C.F._68 tutti rappresentati e difesi dall'avv. MESSI YVONNE e dall'avv.
FRANCHINA FABIO ricorrenti contro
(Cod. Fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VAVASSORI
GIORGIO resistente
Pag. 3 di 14 OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale deducendo di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato della CP_1
e di occuparsi dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione
[...] dei Centri per l'Impiego; hanno allegato:
- che a seguito dell'adozione del Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego è stato dato avvio al reclutamento di un alto numero di nuovi lavoratori (tra i quali i ricorrenti), assunti dalle province lombarde, adibiti alla gestione dei “Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro” (c.d. CPI);
- che le province, soggetti attuatori del Piano, sono le destinatarie dei finanziamenti finalizzati al potenziamento dei CPI, la cui copertura finanziaria è interamente a carico di regione Lombardia;
- che la regione Lombardia, con deliberazione n. 6982 del 19.9.2022, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dei servizi per il biennio 2022/2023;
- che le risorse per il personale dei CPI sono erogate dalla regione alle province a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute: tali risorse, essendo interamente eterofinanziate dalla regione, affluiscono in modo figurativo nel bilancio provinciale;
- che, pertanto, i dipendenti assunti precipuamente per la gestione dei
CPI appartengono a una categoria distinta rispetto ai dipendenti
“storici” della , proprio alla luce della diversa Controparte_1
provenienza dei fondi che remunerano il loro trattamento economico;
- che la , con determinazione n. 1277 del Controparte_1
14.6.2022, ha calcolato in € 514.072,03 le risorse (stabili ed escluse dal limite 2016 ai sensi dell'art. 67 comma 5 del CCNL 2018) da assegnare
Pag. 4 di 14 al “Fondo delle Risorse Decentrate 2022” destinate al personale dei
CPI;
- che non è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo
2021-2023 stante il mancato accordo delle parti sociali sulla distribuzione, nella sua interezza, della quota di Fondo per il personale destinato ai CPI;
- che, quindi, la Provincia ha adottato un atto unilaterale sostitutivo dell'accordo, volto a determinare le modalità di erogazione del Fondo
2022;
- che, con questo atto unilaterale, la ha ripartito in varie voci CP_1
l'importo del Fondo (€ 514.072,03) e ha disposto in particolare che la somma destinata a remunerare la “performance individuale del personale potenziamento CPI” (€ 450.072,03) sarebbe stata riconosciuta se ed in quanto “in linea” rispetto a quella erogata al restante personale;
- che, pertanto, la ha di fatto “decurtato” le risorse destinate CP_1
alla performance individuale del personale adibito al potenziamento dei
CPI parametrandole a quelle del personale “storico”;
- che, così facendo, al personale assunto per la gestione dei CPI sono stati erogati compensi complessivi per la performance individuale di soli €
280.242,71 a fronte dei € 450.072,03 preventivati, con una illegittima
“decurtazione” di € 169.629,32;
- che anche nell'anno 2023 vi è stata una illegittima decurtazione del
Fondo (per € 232.000,00), avendo la Provincia impegnato la minor somma di € 275.521,34 a fronte di quella di € 507.521,34 originariamente determinata.
I ricorrenti hanno quindi osservato che l'art. 68 del CCNL Funzioni Locali impone agli enti, una volta correttamente costituito il Fondo per le risorse decentrate, di rendere annualmente disponibili tutte le risorse ivi confluite;
è quindi proibito agli enti rideterminare unilateralmente gli importi che hanno
Pag. 5 di 14 contribuito a costituire il Fondo se non per errori materiali o squilibri di bilancio, non potendo il datore di lavoro discostarsi dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva e potendo la contrattazione integrativa definire unicamente le modalità di ripartizione delle risorse, ma non la loro costituzione. In altri termini, la , in violazione del CCNL, avrebbe CP_1
unilateralmente diminuito le somme destinate alla retribuzione della performance individuale del personale dei CPI, equiparandole a quelle destinate alla performance dei dipendenti “storici”. Ha evidenziato che, nel caso di specie, il principio di parità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico non è applicabile poiché, sebbene il Fondo per le risorse decentrate sia formalmente unico per tutto il personale dipendente della , di CP_1
fatto lo stesso attinge a due sub-fondi distinti in quanto “volto a remunerare due distinte categorie di dipendenti”; in ogni caso sarebbe esclusa la parità di retribuzione “quanto alle voci accessorie e, segnatamente, alla performance, perché essa dipende dall'importo del Fondo dell'Ente datore di lavoro (da intendersi, nel caso di specie, la Regione che finanzia il Fondo), oltre che, ovviamente, dalla prestazione individuale”.
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo di dichiarare il loro diritto a vedere ricostituito e utilizzato integralmente il Fondo per le risorse decentrate e di condannare la a versare loro la quota del Fondo 2022 pari ad € CP_1
169.629,32, o la somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi.
Si è ritualmente costituita in giudizio la che, nel Controparte_1
contestare integralmente la prospettazione avversaria, ha evidenziato:
- che il personale appositamente reclutato per i Centri per l'Impiego resta inquadrato nei ruoli delle province nonostante la copertura dei costi sia a carico di Regione Lombardia;
- che nell'ambito del Piano di Potenziamento dei CPI la CP_1
ha assunto a tempo indeterminato 149 dipendenti (tra i quali i
[...]
Pag. 6 di 14 - che, alla luce dell'avvenuto incremento del personale, per l'anno 2022 la Provincia ha quantificato in € 514.072,03 il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 25 maggio
2017 n. 75;
- che tale somma è stata ripartita stanziando € 450.072,03 per la remunerazione della performance individuale;
- che, della predetta somma, non è stato impegnato (e non è stato rendicontato a Regione Lombardia) l'importo di € 169.829,32, che è rimasto in via figurativa nel “Fondo per la contrattazione decentrata integrativa” onde poter essere utilizzato in futuro, quando i dipendenti avranno maturato i requisiti per poter beneficiare di tali somme;
- che anche per l'anno 2023 le risorse del Fondo, in relazione al personale CPI, sono state quantificate in € 561.423,23 di cui €
475.521,34 per la performance;
di tali somme non è stato impegnato l'importo di € 194.902,21 (e non già di € 232.000,00 come indicato in ricorso), non rendicontato a Regione Lombardia e rimasto in via figurativa nel Fondo;
- che le somme spettanti al personale dei CPI per la performance individuale sono state quantificate nel rispetto del principio dell'invarianza del valore medio pro capite del “Fondo per la contrattazione decentrata integrativa” (art. 33 comma 2 D.L. 34/2019) e del principio di parità di trattamento ex art. 45 comma 2 d.lgs.
165/2001;
- che non vi è alcuna distinzione tra dipendenti “storici” e dipendenti
“neoassunti” per la gestione dei CPI, essendo tutti indistintamente dipendenti della Provincia;
- che la diversa provenienza delle risorse economiche volte alla copertura dei costi del personale non determina affatto la suddivisione dei dipendenti provinciali in due distinte categorie;
Pag. 7 di 14 - che le somme che nel bilancio provinciale finanziano le Politiche del
Lavoro sono da considerarsi unitariamente e pertanto non esistono affatto due “sub-fondi” distinti;
- che, di conseguenza, i neoassunti per i CPI non possono avere un trattamento diverso e più favorevole rispetto ai dipendenti “storici”;
- che, quindi, a tutti i dipendenti della Provincia si applica il vigente
Contratto Integrativo in parità di trattamento;
- che anche la Corte dei Conti ha statuito che, anche quando le risorse etero-finanziate affluiscono ai “Fondi per la Contrattazione decentrata integrativa” solo in modo figurativo, esse mantengono l'originario vincolo di destinazione e devono quindi essere distribuite evitando meccanismi di distribuzione indistinta, non parametrati alle mansioni svolte o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili;
- che, pertanto, a conclusione del ciclo di valutazione delle performance di tutti i dipendenti della , è stato erogato a tutto il CP_1 CP_1
personale (tra cui anche i “neoassunti” dipendenti dei CPI) il compenso spettante sulla base della valutazione personale della performance;
- che, se si accogliesse la prospettazione dei ricorrenti, essi percepirebbero per le performance individuali una somma aggiuntiva di
€ 1.696,29 pro capite (a fronte della media percepita da tutti i dipendenti di € 2.700/2.800 circa);
- che ciò, a seguito di rendicontazione, esporrebbe la al CP_1
mancato rimborso da parte della regione Lombardia di tali somme, erogate in violazione del principio di invarianza del valore medio pro capite e del principio di parità di trattamento, oltre che a una possibile responsabilità erariale avanti alla Corte dei Conti;
- che il mancato utilizzo, da parte della , di una parte delle CP_1
risorse previste in sede di costituzione del Fondo non comporta alcuna
“decurtazione” del salario accessorio spettante ai dipendenti neoassunti
Pag. 8 di 14 presso i CPI, essendo invece il quantum stato correttamente conteggiato alla luce degli importi effettivamente spettanti.
In definitiva, la resistente ha affermato che la sola disponibilità finanziaria garantita da un etero-finanziamento non determina il diritto dei dipendenti di pretendere la distribuzione dell'intero importo confluito nel Fondo, dovendo l'erogazione della retribuzione essere parametrata a quanto effettivamente spettante sulla base del vigente contratto collettivo integrativo della Provincia di CP_1
Ha quindi concluso chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia quale litisconsorte necessario e la dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa all'anno 2023 per carenza di legittimazione processuale dei ricorrenti rispetto alle RSU e OO.SS. firmatarie del CCDI 2023/2025; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, assegnata in seguito a nuovo giudice,
è stata discussa e decisa all'udienza del 25.3.2025.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
2.1.- Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza, formulata dalla resistente, di integrazione del contradditorio con Regione Lombardia;
non è difatti ravvisabile, nel caso di specie, alcun litisconsorzio necessario con il terzo. L'oggetto della presente controversia consiste difatti nella rivendicazione, da parte dei ricorrenti, della spettanza di differenze retributive asseritamente dovute quale performance individuale;
la mera circostanza che le risorse utilizzate dalla Provincia di per remunerare tali CP_1
emolumenti siano, all'origine, di provenienza regionale non costituisce un motivo di connessione né rende il litisconsorzio necessario, rimanendo di fatto la controversia confinata al rapporto di lavoro intercorrente tra dipendenti e
, al quale la Regione Lombardia è del tutto estranea. CP_1
2.2.- Deve altresì essere disattesa o comunque deve ritenersi assorbita l'eccezione, formulata dalla resistente, di “inammissibilità della domanda dei
Pag. 9 di 14 ricorrenti relativamente all'anno 2023 per carenza di legittimazione processuale e soggettività autonoma rispetto alla RSU e alle OO.S.. territoriali firmatarie dei CCDI 2023-2025”. Ciò per la semplice ragione che, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, la domanda di condanna al pagamento è limitata alla “quota del fondo 2022 pari ad € 169.629,32” e non invece alla quota del fondo 2023; in relazione a quest'ultima annualità vi è solo domanda di mero accertamento (sul “diritto al vedere ricostituito e utilizzato integralmente … il Fondo … per l'anno 2023”), inammissibile per carenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in assenza di una conseguente domanda di condanna al pagamento della relativa somma in favore dei ricorrenti.
2.3.- Nel merito, è utile in primo luogo riassumere brevemente la disciplina del CCNL enti locali applicabile alla presente controversia (che, sebbene non prodotto nella sua integralità dalle parti, soggiace al principio iura novit curia trattandosi di contratto collettivo del pubblico impiego – Cass. Civ. ord. sez.
Lav. n. 6394 del 5.3.2019, Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 12113 del 13.4.2022).
Il Fondo Risorse Decentrate è costituito grazie alle risorse economiche individuate con le modalità indicate all'art. 67 del CCNL enti locali 2018 (ora, art. 79 del CCNL 2022); in particolare, esso è incrementato annualmente con risorse “stabili” e risorse “variabili”, analiticamente indicate nella disposizione. Si tratta di risorse che vengono stanziate nel Fondo e che costituiscono il limite, ossia il “budget” a disposizione dell'ente onde provvedere al pagamento delle spettanze i propri dipendenti.
L'art. 68 del CCNL enti locali 2018 (ora, art. 80 CCNL 2022) prevede poi al comma 1 che “Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate (…)”. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, tale previsione imporrebbe all'ente di “utilizzare” (e quindi
“erogare”) al personale dipendente tutte le risorse confluite nel CP_2
Tale interpretazione non è condivisibile.
Pag. 10 di 14 L'espressione “rendere disponibili” significa “mettere a disposizione” le somme confluite nel Fondo (ossia, rendere le risorse ipoteticamente
“utilizzabili” ai fini indicati nella disposizione in commento), ma ciò non coincide necessariamente con il “distribuire” le predette risorse: per evidenti ragioni di corretta gestione della spesa pubblica, tali somme non possono che essere erogate al personale dipendente solo ed esclusivamente se e in quanto effettivamente spettanti. In altri termini, i denari confluiti nel non CP_2
possono essere utilizzati e distribuiti al personale a prescindere dalla loro effettiva spettanza, bensì solo se e in quanto dovuti. La parte ricorrente pretenderebbe di invertire l'ordine dei fattori affermando che, poiché vi è una certa disponibilità economica nel Fondo, allora l'ente sarebbe obbligato al suo totale azzeramento: in altri termini, siccome la ha quantificato in € CP_1
450.072,03 le somme destinate specificatamente alla remunerazione della performance dei dipendenti dei CPI, allora tale importo andrebbe interamente distribuito. Ma così non è, poiché le somme confluite nel Fondo non sono altro che il limite, ossia il budget, “a disposizione” dell'ente, la cui distribuzione non può che seguire le ordinarie regole in materia contabile in ordine alla quantificazione ed erogazione dei trattamenti retributivi in favore dei dipendenti.
Tale interpretazione è confortata anche dal dato testuale dell'art. 68 comma 1
CCNL 2018, nel quale, all'ultimo periodo, è espressamente indicato che “sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”: il riferimento alle risorse “non integralmente utilizzate in anni precedenti” è indicativo del fatto che è senz'altro ammissibile e fisiologico che residuino risorse non distribuite, da utilizzare negli anni seguenti;
ciò confligge con la testi prospettata dai ricorrenti secondo cui, invece, il Fondo andrebbe, di fatto, azzerato ogni anno.
Del resto, diversamente opinando, la si esporrebbe anche ad una CP_1
possibile responsabilità erariale, oltre che al rischio che le somme
Pag. 11 di 14 indebitamente distribuite non le vengano poi rimborsate dalla Regione
Lombardia, che ne sopporta l'effettivo onere economico. Sul punto, la circostanza valorizzata dalla parte ricorrente (ossia che le risorse a copertura dei costi per il personale dei CPI siano integralmente etero-finanziate dalla
Regione Lombardia e quindi entrino solo in modo figurato nel bilancio provinciale) non sposta le conclusioni appena raggiunte. Si consideri infatti che l'art. 3 comma 4 della Convenzione tra Regione Lombardia e Province
(cfr doc. 2 fascicolo ricorrente) prevede espressamente che le risorse per il personale saranno erogate “a rimborso”; il successivo art. 4 comma 2 sancisce l'obbligo in capo alle Province di rendicontazione “dei costi effettivamente sostenuti per il personale”, il cui rimborso a saldo sarà trasferito agli enti solo a fronte “della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per il personale e della relazione annuale sulle funzioni delegate”. A ciò si aggiunga che anche la Corte dei Conti ha sancito che la diversa provenienza delle risorse non rileva ai fini del rispetto delle norme di contabilità, trattandosi comunque di soldi pubblici;
di conseguenza, benché le risorse siano etero- finanziate e affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, “devono mantenere l'originario vincolo di destinazione e devono rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili” (delibera 5/2022 Corte dei Conti, sezione regionale per la
Liguria e delibera 111/2022 Corte dei Conti, sezione regionale per la
Lombardia, cfr doc. 19 e 20 fascicolo resistente).
In definitiva, una volta costituito il e messe a disposizione le somme ivi CP_2
confluite, gli importi da erogare al personale dipendente devono essere calcolati nelle modalità ordinarie, sulla base delle norme di contabilità pubblica e di diritto del lavoro nel pubblico impiego;
una volta determinate, esse saranno impegnate e assegnate agli aventi diritto sulla base di tale
Pag. 12 di 14 quantificazione, ben potendo residuare somme non distribuite che rimarranno nel Fondo per eventuali utilizzi negli anni futuri.
Nel caso di specie, la ha allegato e documentato di Controparte_1
avere calcolato le somme spettanti ai dipendenti dei CPI per la performance individuale alla luce dei principi di parità di trattamento (art. 45 comma 2
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e di invarianza del valore medio pro-capite (art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34). Trattasi di normativa di fonte primaria che, anche volendo interpretare l'art. 68 comma 1 CCNL cit. in maniera diversa, non può che prevalere sulle disposizioni della contrattazione collettiva. In particolare, l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, all'ultimo periodo, prevede espressamente che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La si è adeguata a CP_1
questa previsione, calcolando gli importi dovuti per la performance dei dipendenti dei CPI nel rispetto di tale principio di contabilità pubblica e garantendo al contempo un meccanismo di quantificazione assimilabile (“in linea”) rispetto quello utilizzato per tutti gli altri dipendenti provinciali. In particolare, a conclusione del ciclo di valutazione delle performance di tutti i dipendenti della , è stato erogato a tutto il personale (tra cui anche i CP_1
“neoassunti” dipendenti dei CPI) il compenso spettante sulla base di tali conteggi, garantendo a tutti i dipendenti una media di € 2.700/2.800,00 pro capite.
Del resto, non appare fondata la tesi attorea secondo cui il fatto che i costi del personale dei CPI siano etero-finanziati da Regione Lombardia da un lato determinerebbe la costituzione di due “sub fondi” e dall'altro renderebbe i dipendenti dei CPI una categoria distinta rispetto ai dipendenti “storici” della
Pag. 13 di 14 . Come già argomentato, la diversa provenienza delle risorse CP_1 economiche non comporta l'assoggettamento ad un diverso regime di contabilità pubblica né determina la costituzione di due sub fondi, essendo invece il Fondo in commento unico e indistinto per tutti i dipendenti;
né del resto l'eterofinanziamento può determinare l'asserita suddivisione dei dipendenti in due distinte categorie, trattandosi di personale assunto dalla
Provincia a tempo indeterminato cui non può che applicarsi la medesima disciplina di diritto civile e del lavoro dei colleghi assunti in precedenza.
In altri termini, i ricorrenti non hanno titolo per vedersi erogate somme ulteriori a titolo di performance individuale e, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.
3.- La particolarità della vicenda e la complessità delle questioni giuridiche sottese costituiscono gravi motivi per derogare al principio della soccombenza e giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza lì 25/3/2025 CP_1
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
68 ricorrenti);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 784/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ), Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ), Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. ), Parte_6 C.F._6
(Cod. Fisc. ), Parte_7 C.F._7
(Cod. Fisc. ), Parte_8 C.F._8
(Cod. Fisc. ), Parte_9 C.F._9
(Cod. Fisc. ), Parte_10 C.F._10
(Cod. Fisc. ), Parte_11 C.F._11
(Cod. Fisc. , Parte_12 C.F._12
(Cod. Fisc. ), Parte_13 C.F._13
(Cod. Fisc. ), Parte_14 C.F._14
(Cod. Fisc. ), Parte_15 C.F._15
(Cod. Fisc. ), Parte_16 C.F._16
Pag. 1 di 14 (Cod. Fisc. ), Parte_17 C.F._17
(Cod. Fisc. ), Parte_18 C.F._18
(Cod. Fisc. ), Parte_19 C.F._19
(Cod. Fisc. ), Parte_20 C.F._20
(Cod. Fisc. ), Parte_21 C.F._21
(Cod. Fisc. ), Parte_22 C.F._22
(Cod. Fisc. ), Parte_23 C.F._23
(Cod. Fisc. ), Parte_24 C.F._24
(Cod. Fisc. ), Parte_25 C.F._25
(Cod. Fisc. ), Parte_26 C.F._26
(Cod. Fisc. ), Parte_27 C.F._27
(Cod. Fisc. ), Pt_28 C.F._28
(Cod. Fisc. , Parte_29 C.F._29
(Cod. Fisc. ), Parte_30 C.F._30
(Cod. Fisc. ), Parte_31 C.F._31
(Cod. Fisc. , Parte_32 C.F._32
(Cod. Fisc. ), Parte_33 C.F._33
(Cod. Fisc. ), Parte_34 C.F._34
(Cod. Fisc. ), Parte_35 C.F._35
(Cod. Fisc. ), Parte_36 C.F._36
(Cod. Fisc. , Parte_37 C.F._37
(Cod. Fisc. ), Parte_38 C.F._38
(Cod. Fisc. ), Parte_39 C.F._39
(Cod. Fisc. ), Parte_40 C.F._40
(Cod. Fisc. ), Parte_41 C.F._41
(Cod. Fisc. , Parte_42 C.F._42
(Cod. Fisc. ), Parte_43 C.F._43
(Cod. Fisc. ), Parte_44 C.F._44
(Cod. Fisc. ), Parte_45 C.F._45
(Cod. Fisc. ), Parte_46 C.F._46
Pag. 2 di 14 (Cod. Fisc. ), Parte_47 C.F._47
(Cod. Fisc. , Parte_48 C.F._48
(Cod. Fisc. ), Parte_49 C.F._49
(Cod. Fisc. ), Parte_50 C.F._50
(Cod. Fisc. ), Parte_51 C.F._51
(Cod. Fisc. ), Parte_52 C.F._52
(Cod. Fisc. ), Parte_53 C.F._53
(Cod. Fisc. ), Parte_54 C.F._54
(Cod. Fisc. , Parte_55 C.F._55
(Cod. Fisc. ), Parte_56 C.F._56
(Cod. Fisc. ), Parte_57 C.F._57
(Cod. Fisc. ), Parte_58 C.F._58
(Cod. Fisc. ), Parte_59 C.F._59
(Cod. Fisc. ), Parte_60 C.F._60
(Cod. Fisc. ), Parte_61 C.F._61
(Cod. Fisc. ), Parte_62 C.F._62
(Cod. Fisc. , Parte_63 C.F._63
(Cod. Fisc. ), Parte_64 C.F._64
(Cod. Fisc. ), Parte_65 C.F._65
(Cod. Fisc. ), Parte_66 C.F._66
(Cod. Fisc. ), Parte_67 C.F._67
(Cod. Fisc. ), Parte_68 C.F._68 tutti rappresentati e difesi dall'avv. MESSI YVONNE e dall'avv.
FRANCHINA FABIO ricorrenti contro
(Cod. Fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VAVASSORI
GIORGIO resistente
Pag. 3 di 14 OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale deducendo di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato della CP_1
e di occuparsi dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione
[...] dei Centri per l'Impiego; hanno allegato:
- che a seguito dell'adozione del Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego è stato dato avvio al reclutamento di un alto numero di nuovi lavoratori (tra i quali i ricorrenti), assunti dalle province lombarde, adibiti alla gestione dei “Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro” (c.d. CPI);
- che le province, soggetti attuatori del Piano, sono le destinatarie dei finanziamenti finalizzati al potenziamento dei CPI, la cui copertura finanziaria è interamente a carico di regione Lombardia;
- che la regione Lombardia, con deliberazione n. 6982 del 19.9.2022, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dei servizi per il biennio 2022/2023;
- che le risorse per il personale dei CPI sono erogate dalla regione alle province a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute: tali risorse, essendo interamente eterofinanziate dalla regione, affluiscono in modo figurativo nel bilancio provinciale;
- che, pertanto, i dipendenti assunti precipuamente per la gestione dei
CPI appartengono a una categoria distinta rispetto ai dipendenti
“storici” della , proprio alla luce della diversa Controparte_1
provenienza dei fondi che remunerano il loro trattamento economico;
- che la , con determinazione n. 1277 del Controparte_1
14.6.2022, ha calcolato in € 514.072,03 le risorse (stabili ed escluse dal limite 2016 ai sensi dell'art. 67 comma 5 del CCNL 2018) da assegnare
Pag. 4 di 14 al “Fondo delle Risorse Decentrate 2022” destinate al personale dei
CPI;
- che non è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo
2021-2023 stante il mancato accordo delle parti sociali sulla distribuzione, nella sua interezza, della quota di Fondo per il personale destinato ai CPI;
- che, quindi, la Provincia ha adottato un atto unilaterale sostitutivo dell'accordo, volto a determinare le modalità di erogazione del Fondo
2022;
- che, con questo atto unilaterale, la ha ripartito in varie voci CP_1
l'importo del Fondo (€ 514.072,03) e ha disposto in particolare che la somma destinata a remunerare la “performance individuale del personale potenziamento CPI” (€ 450.072,03) sarebbe stata riconosciuta se ed in quanto “in linea” rispetto a quella erogata al restante personale;
- che, pertanto, la ha di fatto “decurtato” le risorse destinate CP_1
alla performance individuale del personale adibito al potenziamento dei
CPI parametrandole a quelle del personale “storico”;
- che, così facendo, al personale assunto per la gestione dei CPI sono stati erogati compensi complessivi per la performance individuale di soli €
280.242,71 a fronte dei € 450.072,03 preventivati, con una illegittima
“decurtazione” di € 169.629,32;
- che anche nell'anno 2023 vi è stata una illegittima decurtazione del
Fondo (per € 232.000,00), avendo la Provincia impegnato la minor somma di € 275.521,34 a fronte di quella di € 507.521,34 originariamente determinata.
I ricorrenti hanno quindi osservato che l'art. 68 del CCNL Funzioni Locali impone agli enti, una volta correttamente costituito il Fondo per le risorse decentrate, di rendere annualmente disponibili tutte le risorse ivi confluite;
è quindi proibito agli enti rideterminare unilateralmente gli importi che hanno
Pag. 5 di 14 contribuito a costituire il Fondo se non per errori materiali o squilibri di bilancio, non potendo il datore di lavoro discostarsi dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva e potendo la contrattazione integrativa definire unicamente le modalità di ripartizione delle risorse, ma non la loro costituzione. In altri termini, la , in violazione del CCNL, avrebbe CP_1
unilateralmente diminuito le somme destinate alla retribuzione della performance individuale del personale dei CPI, equiparandole a quelle destinate alla performance dei dipendenti “storici”. Ha evidenziato che, nel caso di specie, il principio di parità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico non è applicabile poiché, sebbene il Fondo per le risorse decentrate sia formalmente unico per tutto il personale dipendente della , di CP_1
fatto lo stesso attinge a due sub-fondi distinti in quanto “volto a remunerare due distinte categorie di dipendenti”; in ogni caso sarebbe esclusa la parità di retribuzione “quanto alle voci accessorie e, segnatamente, alla performance, perché essa dipende dall'importo del Fondo dell'Ente datore di lavoro (da intendersi, nel caso di specie, la Regione che finanzia il Fondo), oltre che, ovviamente, dalla prestazione individuale”.
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo di dichiarare il loro diritto a vedere ricostituito e utilizzato integralmente il Fondo per le risorse decentrate e di condannare la a versare loro la quota del Fondo 2022 pari ad € CP_1
169.629,32, o la somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi.
Si è ritualmente costituita in giudizio la che, nel Controparte_1
contestare integralmente la prospettazione avversaria, ha evidenziato:
- che il personale appositamente reclutato per i Centri per l'Impiego resta inquadrato nei ruoli delle province nonostante la copertura dei costi sia a carico di Regione Lombardia;
- che nell'ambito del Piano di Potenziamento dei CPI la CP_1
ha assunto a tempo indeterminato 149 dipendenti (tra i quali i
[...]
Pag. 6 di 14 - che, alla luce dell'avvenuto incremento del personale, per l'anno 2022 la Provincia ha quantificato in € 514.072,03 il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 25 maggio
2017 n. 75;
- che tale somma è stata ripartita stanziando € 450.072,03 per la remunerazione della performance individuale;
- che, della predetta somma, non è stato impegnato (e non è stato rendicontato a Regione Lombardia) l'importo di € 169.829,32, che è rimasto in via figurativa nel “Fondo per la contrattazione decentrata integrativa” onde poter essere utilizzato in futuro, quando i dipendenti avranno maturato i requisiti per poter beneficiare di tali somme;
- che anche per l'anno 2023 le risorse del Fondo, in relazione al personale CPI, sono state quantificate in € 561.423,23 di cui €
475.521,34 per la performance;
di tali somme non è stato impegnato l'importo di € 194.902,21 (e non già di € 232.000,00 come indicato in ricorso), non rendicontato a Regione Lombardia e rimasto in via figurativa nel Fondo;
- che le somme spettanti al personale dei CPI per la performance individuale sono state quantificate nel rispetto del principio dell'invarianza del valore medio pro capite del “Fondo per la contrattazione decentrata integrativa” (art. 33 comma 2 D.L. 34/2019) e del principio di parità di trattamento ex art. 45 comma 2 d.lgs.
165/2001;
- che non vi è alcuna distinzione tra dipendenti “storici” e dipendenti
“neoassunti” per la gestione dei CPI, essendo tutti indistintamente dipendenti della Provincia;
- che la diversa provenienza delle risorse economiche volte alla copertura dei costi del personale non determina affatto la suddivisione dei dipendenti provinciali in due distinte categorie;
Pag. 7 di 14 - che le somme che nel bilancio provinciale finanziano le Politiche del
Lavoro sono da considerarsi unitariamente e pertanto non esistono affatto due “sub-fondi” distinti;
- che, di conseguenza, i neoassunti per i CPI non possono avere un trattamento diverso e più favorevole rispetto ai dipendenti “storici”;
- che, quindi, a tutti i dipendenti della Provincia si applica il vigente
Contratto Integrativo in parità di trattamento;
- che anche la Corte dei Conti ha statuito che, anche quando le risorse etero-finanziate affluiscono ai “Fondi per la Contrattazione decentrata integrativa” solo in modo figurativo, esse mantengono l'originario vincolo di destinazione e devono quindi essere distribuite evitando meccanismi di distribuzione indistinta, non parametrati alle mansioni svolte o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili;
- che, pertanto, a conclusione del ciclo di valutazione delle performance di tutti i dipendenti della , è stato erogato a tutto il CP_1 CP_1
personale (tra cui anche i “neoassunti” dipendenti dei CPI) il compenso spettante sulla base della valutazione personale della performance;
- che, se si accogliesse la prospettazione dei ricorrenti, essi percepirebbero per le performance individuali una somma aggiuntiva di
€ 1.696,29 pro capite (a fronte della media percepita da tutti i dipendenti di € 2.700/2.800 circa);
- che ciò, a seguito di rendicontazione, esporrebbe la al CP_1
mancato rimborso da parte della regione Lombardia di tali somme, erogate in violazione del principio di invarianza del valore medio pro capite e del principio di parità di trattamento, oltre che a una possibile responsabilità erariale avanti alla Corte dei Conti;
- che il mancato utilizzo, da parte della , di una parte delle CP_1
risorse previste in sede di costituzione del Fondo non comporta alcuna
“decurtazione” del salario accessorio spettante ai dipendenti neoassunti
Pag. 8 di 14 presso i CPI, essendo invece il quantum stato correttamente conteggiato alla luce degli importi effettivamente spettanti.
In definitiva, la resistente ha affermato che la sola disponibilità finanziaria garantita da un etero-finanziamento non determina il diritto dei dipendenti di pretendere la distribuzione dell'intero importo confluito nel Fondo, dovendo l'erogazione della retribuzione essere parametrata a quanto effettivamente spettante sulla base del vigente contratto collettivo integrativo della Provincia di CP_1
Ha quindi concluso chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia quale litisconsorte necessario e la dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa all'anno 2023 per carenza di legittimazione processuale dei ricorrenti rispetto alle RSU e OO.SS. firmatarie del CCDI 2023/2025; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, assegnata in seguito a nuovo giudice,
è stata discussa e decisa all'udienza del 25.3.2025.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
2.1.- Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza, formulata dalla resistente, di integrazione del contradditorio con Regione Lombardia;
non è difatti ravvisabile, nel caso di specie, alcun litisconsorzio necessario con il terzo. L'oggetto della presente controversia consiste difatti nella rivendicazione, da parte dei ricorrenti, della spettanza di differenze retributive asseritamente dovute quale performance individuale;
la mera circostanza che le risorse utilizzate dalla Provincia di per remunerare tali CP_1
emolumenti siano, all'origine, di provenienza regionale non costituisce un motivo di connessione né rende il litisconsorzio necessario, rimanendo di fatto la controversia confinata al rapporto di lavoro intercorrente tra dipendenti e
, al quale la Regione Lombardia è del tutto estranea. CP_1
2.2.- Deve altresì essere disattesa o comunque deve ritenersi assorbita l'eccezione, formulata dalla resistente, di “inammissibilità della domanda dei
Pag. 9 di 14 ricorrenti relativamente all'anno 2023 per carenza di legittimazione processuale e soggettività autonoma rispetto alla RSU e alle OO.S.. territoriali firmatarie dei CCDI 2023-2025”. Ciò per la semplice ragione che, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, la domanda di condanna al pagamento è limitata alla “quota del fondo 2022 pari ad € 169.629,32” e non invece alla quota del fondo 2023; in relazione a quest'ultima annualità vi è solo domanda di mero accertamento (sul “diritto al vedere ricostituito e utilizzato integralmente … il Fondo … per l'anno 2023”), inammissibile per carenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in assenza di una conseguente domanda di condanna al pagamento della relativa somma in favore dei ricorrenti.
2.3.- Nel merito, è utile in primo luogo riassumere brevemente la disciplina del CCNL enti locali applicabile alla presente controversia (che, sebbene non prodotto nella sua integralità dalle parti, soggiace al principio iura novit curia trattandosi di contratto collettivo del pubblico impiego – Cass. Civ. ord. sez.
Lav. n. 6394 del 5.3.2019, Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 12113 del 13.4.2022).
Il Fondo Risorse Decentrate è costituito grazie alle risorse economiche individuate con le modalità indicate all'art. 67 del CCNL enti locali 2018 (ora, art. 79 del CCNL 2022); in particolare, esso è incrementato annualmente con risorse “stabili” e risorse “variabili”, analiticamente indicate nella disposizione. Si tratta di risorse che vengono stanziate nel Fondo e che costituiscono il limite, ossia il “budget” a disposizione dell'ente onde provvedere al pagamento delle spettanze i propri dipendenti.
L'art. 68 del CCNL enti locali 2018 (ora, art. 80 CCNL 2022) prevede poi al comma 1 che “Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate (…)”. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, tale previsione imporrebbe all'ente di “utilizzare” (e quindi
“erogare”) al personale dipendente tutte le risorse confluite nel CP_2
Tale interpretazione non è condivisibile.
Pag. 10 di 14 L'espressione “rendere disponibili” significa “mettere a disposizione” le somme confluite nel Fondo (ossia, rendere le risorse ipoteticamente
“utilizzabili” ai fini indicati nella disposizione in commento), ma ciò non coincide necessariamente con il “distribuire” le predette risorse: per evidenti ragioni di corretta gestione della spesa pubblica, tali somme non possono che essere erogate al personale dipendente solo ed esclusivamente se e in quanto effettivamente spettanti. In altri termini, i denari confluiti nel non CP_2
possono essere utilizzati e distribuiti al personale a prescindere dalla loro effettiva spettanza, bensì solo se e in quanto dovuti. La parte ricorrente pretenderebbe di invertire l'ordine dei fattori affermando che, poiché vi è una certa disponibilità economica nel Fondo, allora l'ente sarebbe obbligato al suo totale azzeramento: in altri termini, siccome la ha quantificato in € CP_1
450.072,03 le somme destinate specificatamente alla remunerazione della performance dei dipendenti dei CPI, allora tale importo andrebbe interamente distribuito. Ma così non è, poiché le somme confluite nel Fondo non sono altro che il limite, ossia il budget, “a disposizione” dell'ente, la cui distribuzione non può che seguire le ordinarie regole in materia contabile in ordine alla quantificazione ed erogazione dei trattamenti retributivi in favore dei dipendenti.
Tale interpretazione è confortata anche dal dato testuale dell'art. 68 comma 1
CCNL 2018, nel quale, all'ultimo periodo, è espressamente indicato che “sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”: il riferimento alle risorse “non integralmente utilizzate in anni precedenti” è indicativo del fatto che è senz'altro ammissibile e fisiologico che residuino risorse non distribuite, da utilizzare negli anni seguenti;
ciò confligge con la testi prospettata dai ricorrenti secondo cui, invece, il Fondo andrebbe, di fatto, azzerato ogni anno.
Del resto, diversamente opinando, la si esporrebbe anche ad una CP_1
possibile responsabilità erariale, oltre che al rischio che le somme
Pag. 11 di 14 indebitamente distribuite non le vengano poi rimborsate dalla Regione
Lombardia, che ne sopporta l'effettivo onere economico. Sul punto, la circostanza valorizzata dalla parte ricorrente (ossia che le risorse a copertura dei costi per il personale dei CPI siano integralmente etero-finanziate dalla
Regione Lombardia e quindi entrino solo in modo figurato nel bilancio provinciale) non sposta le conclusioni appena raggiunte. Si consideri infatti che l'art. 3 comma 4 della Convenzione tra Regione Lombardia e Province
(cfr doc. 2 fascicolo ricorrente) prevede espressamente che le risorse per il personale saranno erogate “a rimborso”; il successivo art. 4 comma 2 sancisce l'obbligo in capo alle Province di rendicontazione “dei costi effettivamente sostenuti per il personale”, il cui rimborso a saldo sarà trasferito agli enti solo a fronte “della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per il personale e della relazione annuale sulle funzioni delegate”. A ciò si aggiunga che anche la Corte dei Conti ha sancito che la diversa provenienza delle risorse non rileva ai fini del rispetto delle norme di contabilità, trattandosi comunque di soldi pubblici;
di conseguenza, benché le risorse siano etero- finanziate e affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, “devono mantenere l'originario vincolo di destinazione e devono rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili” (delibera 5/2022 Corte dei Conti, sezione regionale per la
Liguria e delibera 111/2022 Corte dei Conti, sezione regionale per la
Lombardia, cfr doc. 19 e 20 fascicolo resistente).
In definitiva, una volta costituito il e messe a disposizione le somme ivi CP_2
confluite, gli importi da erogare al personale dipendente devono essere calcolati nelle modalità ordinarie, sulla base delle norme di contabilità pubblica e di diritto del lavoro nel pubblico impiego;
una volta determinate, esse saranno impegnate e assegnate agli aventi diritto sulla base di tale
Pag. 12 di 14 quantificazione, ben potendo residuare somme non distribuite che rimarranno nel Fondo per eventuali utilizzi negli anni futuri.
Nel caso di specie, la ha allegato e documentato di Controparte_1
avere calcolato le somme spettanti ai dipendenti dei CPI per la performance individuale alla luce dei principi di parità di trattamento (art. 45 comma 2
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e di invarianza del valore medio pro-capite (art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34). Trattasi di normativa di fonte primaria che, anche volendo interpretare l'art. 68 comma 1 CCNL cit. in maniera diversa, non può che prevalere sulle disposizioni della contrattazione collettiva. In particolare, l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, all'ultimo periodo, prevede espressamente che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La si è adeguata a CP_1
questa previsione, calcolando gli importi dovuti per la performance dei dipendenti dei CPI nel rispetto di tale principio di contabilità pubblica e garantendo al contempo un meccanismo di quantificazione assimilabile (“in linea”) rispetto quello utilizzato per tutti gli altri dipendenti provinciali. In particolare, a conclusione del ciclo di valutazione delle performance di tutti i dipendenti della , è stato erogato a tutto il personale (tra cui anche i CP_1
“neoassunti” dipendenti dei CPI) il compenso spettante sulla base di tali conteggi, garantendo a tutti i dipendenti una media di € 2.700/2.800,00 pro capite.
Del resto, non appare fondata la tesi attorea secondo cui il fatto che i costi del personale dei CPI siano etero-finanziati da Regione Lombardia da un lato determinerebbe la costituzione di due “sub fondi” e dall'altro renderebbe i dipendenti dei CPI una categoria distinta rispetto ai dipendenti “storici” della
Pag. 13 di 14 . Come già argomentato, la diversa provenienza delle risorse CP_1 economiche non comporta l'assoggettamento ad un diverso regime di contabilità pubblica né determina la costituzione di due sub fondi, essendo invece il Fondo in commento unico e indistinto per tutti i dipendenti;
né del resto l'eterofinanziamento può determinare l'asserita suddivisione dei dipendenti in due distinte categorie, trattandosi di personale assunto dalla
Provincia a tempo indeterminato cui non può che applicarsi la medesima disciplina di diritto civile e del lavoro dei colleghi assunti in precedenza.
In altri termini, i ricorrenti non hanno titolo per vedersi erogate somme ulteriori a titolo di performance individuale e, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.
3.- La particolarità della vicenda e la complessità delle questioni giuridiche sottese costituiscono gravi motivi per derogare al principio della soccombenza e giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza lì 25/3/2025 CP_1
Il Giudice
Francesca Possenti
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68 ricorrenti);