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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 489 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
tra
Controparte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Saracino e Andrea Azzone
-Ricorrente-
e
Ministero della Salute
contumace
CP_2 Controparte_3
contumace
-Resistenti-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
rappresenta: Controparte_1
di essere stato colpito da Poliomelite Anteriore Acuta “P.A.A” nei primi anni di vita, a seguito della quale ha riportato “Deformità in equino cavo varismo del piede dx esito di p.a.a., con accorciamento dell'arto di circa 2 cm, deformità scoliotica dorsale sinistra convessa” (all. 1 –
Verbale della Commissione Sanitaria Invalidi Civili del 15.05.1982);
che in data 09.06.2021, il Servizio di Igiene gli rilasciava la scheda vaccinale attestante la somministrazione (nel periodo dall'anno 1964 all'anno 1972) di numero cinque dosi vaccinali antipolio (OPV) (all.
2 - scheda vaccinale);
che presa coscienza, quindi, della circostanza che la patologia contratta “Poliomelite Anteriore Acuta”, potesse essere conseguente alla somministrazione della dose vaccinale, a seguito di tale certificazione sanitaria, in data 29.07.2021 ha chiesto al Ministero della Sanità, per il tramite della competente, i benefici di cui all'art. 1 e all'art. CP_4
2, comma 2, della legge n. 210 del 25 febbraio 1992 (all.3):
che, con nota Protocollo n. 2070/2023 del 30.01.2023, la
[...]
Parte_1 ha inviato al sig. il verbale della CMO1 contenente il seguente CP_1 giudizio diagnostico “a) Giudizio sul nesso causale: “ancorchè non si possa escludere che la vaccinazione antipolio possa essere causa di danni neurologici in soggetti al momento immunologicamente predisposti… non risultano soddisfatti i criteri medico legali per il nesso causalogico in questione”; b) giudizio di tempestività: “la domanda SI è stata presentata nei termini di legge”; c) giudizio di ascrivibilità: “OTTAVA Categoria della Tab. A allegata al DPR 30.12.1981 n. 834” (all. 5 – verbale della
CMO1)”;
che in data 22.02.2023 ha proposto ricorso amministrativo, al
Ministero della Salute (all. 6);
che il ricorso proposto non ha trovato alcun riscontro.
Pertanto, conveniva il Ministero della Salute e innanzi al CP_2
Tribunale di Bari chiedendo l'accertamento del proprio diritto al conseguimento dell'indennizzo ex artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge n. 210 del 25 febbraio 1992, con conseguente condanna del Ministero al suddetto indennizzo.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, le parti resistenti non si costituivano.
L'indennizzo è riconosciuto dalla legge nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, quindi, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto.
Alla luce di tali considerazioni è dirimente l'accertamento del nesso causale tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino. In particolare, in giurisprudenza è stato chiarito che : “Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico - fisiche la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale
o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile, sez. lav.,
14/11/2017, n. 26875). Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico “la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile” (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
2474/2021).
All'udienza del 07.05.2024 veniva affidato incarico peritale al dott.
affinché rispondesse ai seguenti quesiti: Persona_1
“a) accerti il CTU il nesso causale tra la somministrazione del vaccino antipolio e la patologia Poliomielite Anteriore dx Acuta, contratta dal ricorrente, anche sulla base delle informazioni statistiche, probabilità scientifiche;
b) individuare la categoria di ascrivibilità della patologia contratta;
Dunque, il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“4) VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Dall'analisi della documentazione in atti e delle risultanze del controllo clinico realizzato, si può affermare come il sig. CP_1
attualmente affetto da: “Deformità in equino cavo varismo del
[...] piede dx esito di p.a.a. con accorciamento dell'arto di circa 2 cm. Scoliosi dorsale sinistra convessa, cardiopatia ipertensiva fibrillante in NAO, esiti di meniscectomia destra”.
La documentazione è esaustiva e ben correlabile al quadro clinico presentato dal periziando.
Procedendo con lo specifico, si rammenta come la trattazione in esame sia orientata nell'eventuale riconoscimento del nesso causale a mente della
Legge 25 febbraio 1992, n. 210. Occorre evidenziare che ad oggi contro la Poliomelite abbiamo due tipi di vaccino, il primo è l'IPV (Inactivated Polio Vaccine): vaccino inattivato, da virus ucciso sviluppato da ed utilizzato per la prima Pt_2 volta nel 1955. Viene somministrato tramite iniezione e può essere somministrato insieme ad altri vaccini (ad esempio, nella formulazione esavalente). Il secondo è l'OPV (Oral Polio Vaccine (OPV) che è un vaccino vivo attenuato sviluppato da ed usato per la prima volta nel 1961. Pt_3
Quest'ultimo è un vaccino somministrato per via orale, che agisce a livello della mucosa intestinale per sviluppare un'adeguata risposta immunitaria, sia locale (con presenza di anticorpi sulla parete dell'intestino) che sistemica (con presenza di anticorpi nel sangue), senza provocare malattia.
Il vaccino orale è stato utilizzato in molti paesi in tutto il mondo per
l'eradicazione della malattia mediante delle campagne vaccinali di massa.
Il suo uso è ancora in atto in alcuni paesi al fine di controllare la diffusione del virus e d evitare possibili epidemie.
In passato, il vaccino orale OPV è stato il più utilizzato in tutto il mondo, ed è tuttora somministrato in aree endemiche;
uno degli effetti avversi rari (4 soggetti su 1 milione di vaccinati) è la paralisi poliomielitica associata a vaccino (VAPP).
In Europa ed in Italia la malattia è stata dichiarata eradicata nel
2002 nella regione europea. Il vaccino IPV non presenta alcun rischio di
VAPP. Il vaccino di BI (OPV) ha il pregio di essere più semplice da somministrare, ma ha un difetto non da poco: in alcuni casi può portare ad ammalarsi, perché il virus attenuato replica nell'intestino e si diffonde attraverso le feci, e durante questo processo può accumulare mutazioni e, molto raramente, ritornare all'aggressività originaria. Durante il periodo da 1973 al 1984 negli USA si sono avuti 138 casi di poliomielite paralitica
e che il 76% di questi casi era dovuto al vaccino orale BI. Ciò era la conseguenza della comparsa di ceppi mutanti tra la prole dei ceppi vaccinici somministrati oralmente e riproducentisi nell'intestino, ceppi mutanti che manifestavano evidentemente un rilevante aumento della loro virulenza, provocando gli stessi effetti del virus selvaggio. Nel 1982-83 tutti i 21 casi di poliomielite riscontrati negli USA sono stati addebitati al vaccino OPV. L'incidenza complessiva dei casi di paralisi poliomielitica conseguenti al vaccino è stata valutata di un caso su 2,6 milioni di dosi somministrate, mentre sale a 1 caso su 520.000 dosi somministrate il rischio associato alla prima vaccinazione e scende a 1 solo caso ogni 12,3 milioni di dosi successivamente somministrate. Quando il rischio di comparsa di Poliomielite Paralitica Associata al Vaccino (VAPP), cioè causata dal vaccino stesso, è stato superiore al rischio di comparsa della malattia da virus selvaggio, è stato tassativo modificare il sistema di profilassi sostituendo l'OPV con l'IPV.
Nel caso di specie la copia dell'estratto di vaccinazione evidenzia la tipologia ed il timing della pratica vaccinale cui fu sottoposto il periziando, nello specifico a partire dal 16 marzo 1964 e sino al 13 settembre 1972 vennero somministrate cinque dosi di vaccino vivo attenuato orale (OPV). La diagnosi di danni da poliomelite da vaccino avvenne già alla dimissione del 01 agosto 1972 e successivamente la Commissione
Sanitaria Invalidi di Molfetta riconobbe l'infermità in data 15 maggio
1982.
Infine, la stessa Commissione Medica Ospedaliera 1^ nel verbale del
06 settembre 2022, pur non riconoscendo il nesso causale tra vaccinazione
e menomazione permanente, riporta “[…] ancorchè non si possa escludere che la vaccinazione antipolio (vaccino attenuato – OPV) possa essere causa di danni neurologici in soggetti al momento immunologicamente predisposti”.
Tale affermazione, oltremodo singolare se seguita dal NON riconoscimento del nesso causale da parte della CMO 1^, è in linea con i dati e le evidenze della letteratura scientifica.
CONCLUSIONI
Dalla valutazione della documentazione in atti, dalle risultanze dell'esame clinico e dalla consultazione della letteratura scientifica in argomento si può affermare che per il sig. si Controparte_1 riconosce:
1. il quadro clinico caratterizzato da “Deformità in equino cavo varismo del piede dx esito di p.a.a. con accorciamento dell'arto di circa
2 cm. Scoliosi dorsale sinistra convessa, cardiopatia ipertensiva fibrillante in NAO, esiti di meniscectomia destra”;
2. l'ESISTENZA DEL NESSO CAUSALE TRA VACCINAZIONE (vaccino
OPV) e gli esiti di polio arto inferiore destro”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU – che questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - in merito alla sussistenza del nesso causale tra le vaccinazioni somministrate (non revocate in dubbio, siccome documentate) al ricorrente e l'infermità da quest'ultimo presentata, pur se non formulate in senso di certezza, consentono tuttavia di ritenere sufficientemente dimostrato in termini probabilistici, tenuto conto di tutti i complessivi elementi descritti dal perito (fattore cronologico, esclusione di altri fattori, letteratura scientifica sussistenza di altri casi etc), che le predette vaccinazioni abbiano causato la patologia da cui è affetto il il quale sin da CP_1 epoca praticamente coeva alle vaccinazioni ha riportato infermità dalle quali è derivata una menomazione permanente della sua integrità psico- fisica ascrivibile alla 8 Categoria della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834,
così come riconosciuto dalla CMO nella seduta del 6.09.2022, atteso che il
CTU non ha avuto nulla da rilevare in tal senso (all. 5 – verbale della
CMO1).
La prova del nesso causale tra le vaccinazioni e l'infermità deve infatti ritenersi raggiunta sulla base di un criterio di ragionevole probabilità scientifica, non potendosi al contrario pretendere la prova in termini di assoluta certezza, prova - come tale - di impossibile raggiungimento.
In virtù di tutto quanto innanzi illustrato il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma
1, legge 210/92 nella misura prevista alla 8 Categoria della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n.
834, ivi compreso l'IIS ex art. 2 L. 210/1992, con rivalutazione e interessi legali nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all (ai CP_4 sensi dell'art. 2, comma 1, legge 210/92) del 29.07.2021. Le spese di lite - liquidate come da dispositivo - sono poste a carico del Ministero soccombente con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto antistatari.
Le spese della C.T.U. – nella misura liquidata con separato decreto
– sono definitivamente poste a carico della parte resistente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 489/2024 del R.G. Controparte_1
-, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da Poliomielite Anteriore Acuta, con danni irreversibili in conseguenza delle vaccinazioni antipolio subite nel periodo 1964-1972 e, per l'effetto, dichiara la ascrivibilità della detta patologia alla 8 Categoria della tabella A allegata al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834;
condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere all'istante l'indennizzo di cui all'art.1 L.
210/1992, ivi compreso l'IIS ex art. 2 L. 210/1992, nelle forme e nelle determinazioni ivi prescritte, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cap come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico di parte resistente Ministero della
Salute le spese della CTU medico-legale. Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile