CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.299/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 21.08.2024, e vertente tra
(appellante) e l Parte_1 Controparte_1
(appellato), avente per oggetto: appello avverso la sentenza n°83/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.05.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 21.08.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso con cui aveva chiesto l'accertamento della natura professionale delle patologie “Spondilodiscopatie lombari con accertate ernie del disco;
Artrosinovite cronica del ginocchio Dex e Artrosinovite cronica del ginocchio Sin.”, negata dall'Istituto e che egli affermava essere state contratte nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa di falegname in un mobilificio per circa 40 anni, comportante posture incongrue e posizioni accovacciate, con conseguente carico sulla regione lombare e sulle ginocchia.
A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure contestando nel merito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo
1 grado (e le modalità con cui la stessa è stata recepita dal giudice) e ribadendo l'origine professionale delle patologie denunciate, presunta ex lege (trattandosi in parte di patologie tabellate). Ha altresì lamentato la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di valutazione tecnica delle mansioni di assegnazione. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza, che venisse accolta la propria domanda, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e previa ammissione di CTU di valutazione delle mansioni, con condanna dell' a corrispondere le CP_2
prestazioni di legge.
L' ha resistito al gravame. CP_2
L'appello è infondato.
In punto di fatto, va premesso che l'appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non ha fatto alcuna richiesta istruttoria specificamente rivolta alla prova delle mansioni svolte nel ciclo produttivo presso la ditta Errebi non avendo fatto istanza di ammissione di prova CP_3
testimoniale e/o richiesto altri mezzi istruttori tesi alla dimostrazione delle modalità esecutive del rapporto di lavoro.
Ciò premesso, la questione all'odierno vaglio è incentrata sull'accertamento circa l'efficienza causale delle condizioni lavorative “ordinarie” quale operaio falegname in un mobilificio rispetto alle patologie alle ginocchia ed alla regione lombare denunciate dall'assicurato.
Va detto, al riguardo, che, in assenza di prova testimoniale, non vi è prova né dei reparti di assegnazione nell'organizzazione aziendale, né delle mansioni in concreto svolte, né di eventuali peculiari gesti lavorativi posti in essere dall'originario ricorrente, sul loro carattere continuativo e non occasionale, sulla ripetitività di quei particolari movimenti, ai quali sia possibile ricondurre in via presuntiva la comparsa delle malattie denunciate, in base al criterio, mutuato dal D.M 9 aprile 2008, di classificazione di molte patologie come "tabellate", ed in particolare di quelle dell'apparato muscolo- scheletrico da sovraccarico bio-meccanico e da movimenti ripetuti e/o posture incongrue.
Inoltre, il contegno processuale tenuto dall' che ha categoricamente contestato l'origine CP_2
professionale delle patologie denunciate, impone di qualificare come controversi i fatti dedotti dal lavoratore in ricorso, così che quest'ultimo non può ritenersi in alcun modo sollevato dall'onere di provare l'esistenza e il collegamento eziologico tra le patologie a suo carico e la natura, tipologia e cadenza continuativa, delle concrete attività lavorative che avrebbero comportato la ripetitività di specifici movimenti, ai quali la scienza medica e la legislazione vigente assegnano in via presuntiva incidenza causale nella comparsa delle malattie in questione.
2 In conclusione, in linea con quanto statuito dal primo giudice, il Collegio non ritiene provata l'esistenza del nesso eziologico tra le caratteristiche qualitative e quantitative del lavoro svolto dall'odierno appellante e le patologie dallo stesso denunciate.
In proposito, secondo l'ormai consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte, in tema di tutela contro le malattie professionali, l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità" (cc.dd. tabellate) non esclude che il lavoratore abbia “…l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia…”(Cass.n.8638/2008), ovvero di “…essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata…” (Cass.n.13024/2017).
Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - v. elaborato Dott.
[...]
ha attestato che la patologia lombare “non può in alcun caso essere messa in relazione ad un Per_1 sovraccarico biomeccanico (cosa tra l'altro non confermata dai dati NIOSH OCRA e dall'attività lavorativa esercitata)” e che la patologia alle ginocchia, la cui origine professionale postula necessariamente la prova (non offerta) di mansioni lavorative da svolgersi in posizione accovacciata, può al più giustificare un gradiente di invalidità del 4%, non indennizzabile. Ciò tenuto conto del fatto che è “un soggetto in sovrappeso in rapporto all'altezza, che presenta comunque un modesto Persona_2 grado di varismo”.
Ebbene, a parere del Collegio, in assenza di prova orale, il compendio istruttorio si è rivelato incerto e lacunoso, dal momento che non ha consentito di raggiungere una piena e convincente prova delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e della misura con cui le ordinarie mansioni di falegname in un mobilificio svolte dall'appellante nel corso della sua carriera lavorativa possano aver comportato con continuatività e ripetitività un gravoso impegno funzionale concentrato sulla regione lombare e sulle ginocchia. In altri termini, la documentazione in atti consente di ipotizzare una astratta possibilità che le mansioni svolte possano aver comportato l'insorgenza delle malattie denunciate, ma non consente di dimostrare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il che impedisce di ritenere raggiunta la prova dell'origine professionale delle patologie denunziate, non essendo sufficiente dimostrare un impegno funzionale che interessi genericamente la regione lombare e gli arti inferiori per ritenersi raggiunta la prova dell'origine professionale delle patologie denunciate.
Tali conclusioni non appaiono suscettibili di essere scalfite dalla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio mediante accesso in loco, atteso che non sono le caratteristiche dell'ambiente di lavoro a dovere essere oggetto di accertamento, quanto piuttosto la tipologia e la gravosità dei movimenti lavorativi posti in essere dall'odierno appellante nelle mansioni assegnategli
(mansioni in relazione alle quali il deficit probatorio è pressochè totale). Ad ogni buon conto, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere
3 utilizzata per colmare le lacune di allegazione e di prova in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio gravante su di loro ex art. 2697 c.c., rimettendo l'accertamento delle proprie ragioni all'attività del consulente d'ufficio; pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti non allegati né provati, ma solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (cfr. per tutte, Cass. n. 17693/2013 e, da ultimo, Cass. n. 24487/2019 e Cass. n. 19631/2020). La consulenza tecnica d'ufficio, in altri termini, deve essere intesa come strumento ad adiuvandum del giudice, e non ad explorandum a vantaggio della parte su cui gravava l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto fatto valere, e che non vi abbia provveduto.
Né tanto meno può supplirsi alla carenza di allegazione e prova attraverso il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, non essendosi formata compiutamente, in sede testimoniale, la dimostrazione delle specifiche mansioni in concreto svolte da necessarie al Parte_1
medico al fine di accertare o meno la riconducibilità astratta delle patologie lamentate (ed eventualmente accertate) alle mansioni medesime (cfr. Cassazione civile, sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353: “Grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza, del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate. Inoltre nelle patologie aventi carattere comune a eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa, ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio”).
In quest'ordine di concetti, per poter affermare che si è in presenza di un'affezione di natura professionale, occorre considerare le modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa, la sua durata giornaliera e la continuità dell'esposizione a rischio (tenendo conto della durata del periodo lavorativo e delle concrete modalità di esecuzione del rapporto). Dal complesso delle allegazioni di parte attrice non emergono invece elementi univocamente significativi che abbiano potuto determinare le malattie denunciate, sia come fattore causale che concausale.
4 In un simile contesto, non ricorrono le ragioni per l'esercizio, da parte di questa Corte, del potere discrezionale di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
5