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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 289/2025
Oggi 14 maggio 2025 ore 11:33 innanzi al Giudice, dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi: per , l'avv. DEL SOLE MARCO;
Parte_1 per , l'avv. BUFALINI MARCO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. L'avv. Del Sole si riporta alla memoria depositata;
precisa che il contratto di comodato è sui generis, e che il contratto di comodato verbale non ha l'obbligo di registrazione come previsto dal D.P.R. n. 131/1986 e che anche nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto nullo, il proprietario ha sempre il diritto di poter richiedere la restituzione dell'immobile quando lo richieda. Richiama Cass. n. 21930/2015 che deposita. Si riporta ai propri atti. Conclude come in ricorso. L'avv. Bufalini si oppone alla produzione documentale depositate da controparte in quanto irrituale e irrilevante. Si riporta agli atti depositati e conclude come in essi.
I difensori, esaurita la discussione, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 – 447-bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 1 di 9
N. R.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 447-bis ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MARCO DEL Parte_1 C.F._1
SOLE ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Romana n. 68
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO BUFALINI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, Borgo Santa Croce n.42
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 10.02.2025 il ricorrente ha Parte_1
promosso azione tesa ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di comodato, stipulato in forma orale, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Arezzo Fraz. Indicatore, zona “D”, n.
70\4, (catastalmente identificato al N.C.E.U di Arezzo alla Sez. Urb. B, Foglio 26 Particella 244 pagina 2 di 9 Subalterno 42, Categoria A/3b), Classe 4, Consistenza 5,0 vani, con pertinenza costituita da garage
(identificato alla Sez. Urb. B, Foglio 26, Particella 244, Subalterno 9, Categoria C/6a), Classe 3,
Consistenza 22 metri quadri, attualmente occupato dalla resistente, nonché il rilascio dell'immobile medesimo ed il risarcimento dei danni patiti a causa della sua occupazione illegittima da parte della resistente, a far data dal 01.12.2024 e fino al rilascio effettivo, oltre alla determinazione della somma di denaro dovuta dalla resistente al ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ex art. 614-bis c.p.c.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa e di aver destinato tale immobile, per oltre dieci anni, alle esigenze familiari sue e della ex compagna more uxorio, sig.ra odierna resistente, entrata anche nello stato di famiglia del Controparte_1
ricorrente (cfr. docc. 3 e 3-bis allegati al ricorso). Tuttavia, il sig. ha dedotto che a decorrere Pt_1
dal mese di giugno 2024 la resistente si sarebbe allontanata dall'Italia per ritornare per un periodo imprecisato in Polonia, e che nell'estate 2024, per problemi di salute, il ricorrente si era dovuto trasferire presso una RSA, decidendo di mettere in vendita l'immobile di proprietà, sito in Arezzo Fraz.
Indicatore n. 70\4, per ricavare denaro utile per provvedere alle sue necessità. Nello stesso periodo, il ricorrente ha dedotto che era cessata la relazione sentimentale con la resistente nonché il rapporto di convivenza. Inoltre la resistente, dal momento del suo rientro in Italia, ovvero dal mese di settembre
2024, non solo sarebbe tornata nell'abitazione del sig. ma avrebbe anche impedito l'accesso Pt_1 all'abitazione all'agenzia immobiliare incaricata di porre in vendita l'immobile. Pertanto, il ricorrente ha dedotto di aver invitato formalmente la resistente a restituire l'immobile, mediante lettera raccomandata del 31.10.2024, rimasta senza riscontro, così come pure non vi era stata adesione, da parte della resistente, al procedimento di mediazione.
Il sig. ha quindi affermato il proprio diritto ad ottenere la declaratoria di risoluzione del Pt_1 contratto di comodato, nonché ad ottenere la restituzione dell'immobile ancora occupato dalla resistente. Ciò in quanto, a dire del ricorrente, la cessazione della convivenza more uxorio tra le parti avrebbe comportato l'estinzione del comodato concesso in favore della resistente, con diritto del ricorrente ad ottenere l'immediata restituzione del bene oggetto del comodato. Infatti, essendo venuta meno la relazione sentimentale con la compagna, sarebbe altresì venuta meno la ragione in forza della quale la resistente veniva ospitata nella casa di proprietà del ricorrente. Inoltre, il sig. ha Pt_1
chiesto disporsi in suo favore il risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente, chiedendo altresì che venisse emessa una pronuncia ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
pagina 3 di 9 Si è costituita in giudizio la resistente , opponendosi al ricorso e chiedendone Controparte_1
il rigetto, deducendo di aver sempre vissuto more uxorio nell'abitazione del ricorrente, per oltre dodici anni, occupandosi del sig. sin dall'inizio della loro relazione sentimentale (2012). La Pt_1
resistente, inoltre, ha dedotto che il ricorrente avrebbe da sempre frequentato la famiglia della compagna e di aver continuato a tenersi in contatto con lui anche durante la sua permanenza in Polonia nell'estate 2024. La resistente ha inoltre dedotto che, al proprio rientro in Italia, aveva avuto difficoltà a mettersi in contatto con il ricorrente, in quanto ciò le sarebbe stato impedito dai parenti più prossimi dell'ex compagno nonché dal personale della struttura per anziani ove lo stesso si era trasferito.
In ogni caso la resistente ha dedotto che, avendo vissuto per anni nella casa del ricorrente come convivente more uxorio, il trasferimento del ricorrente presso un residence per anziani non determinerebbe il venir meno delle esigenze abitative della famiglia, che persisterebbero in capo alla resistente quale convivente more uxorio, con conseguente diritto della resistente di continuare ad abitare l'immobile di proprietà del ricorrente. Inoltre, la resistente ha richiamato l'applicazione dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 76/2016, che garantirebbe al convivente more uxorio la possibilità di permanere nell'abitazione concessa in comodato per almeno due anni e fino ad un massimo di cinque.
La resistente, pertanto, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e, in via riconvenzionale, ha chiesto che, accertata la convivenza more uxorio intercorsa tra le parti per oltre 12 anni, venisse dichiarato il diritto della resistente ad abitare presso l'immobile sito in Arezzo, Fraz. Indicatore n. 70\4.
Alla prima udienza di comparizione, la parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione avversaria, mentre la parte resistente ha eccepito la tardività della notifica del ricorso avversario e ha chiesto, nel caso in cui la causa fosse stata ritenuta matura per la decisione, la fissazione di una apposita udienza di discussione.
Premesso si è già provveduto al rigetto di quest'ultima eccezione a verbale d'udienza del 23.04.2025, va in questa sede precisato che è fondata l'eccezione di parte ricorrente sulla tardività della costituzione della parte resistente, dal momento che la stessa avrebbe dovuto perfezionarsi il decimo giorno antecedente alla data della prima udienza di comparizione. Trattandosi di termine a ritroso, lo stesso, nel caso in cui cada in un giorno festivo, viene a scadere nel giorno non festivo immediatamente precedente (cfr. Cass. n. 8496/2023: “In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico
- non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non
pagina 4 di 9 festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto.”).
In ogni caso va evidenziato che, ove pure la comparsa di costituzione fosse stata tempestiva, la domanda riconvenzionale dispiegata dalla parte resistente sarebbe comunque da considerarsi inammissibile perché non formulata secondo le indicazioni sancite dall'art. 418 c.p.c. a pena di decadenza, come confermato anche dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non
è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007).
È quindi comunque precluso, in questa sede decisoria, l'esame di quanto domandato dalla parte resistente in via riconvenzionale.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e con le precisazioni che seguono.
È fondata e va accolta la domanda del ricorrente tesa ad accertare la cessazione del contratto di comodato oggetto di causa ed ottenere, di conseguenza, la condanna al rilascio del bene immobile concesso in comodato.
Appare documentato nonché pacifico, nel caso di specie, che l'immobile di Arezzo, Fraz. Indicatore n.
70\4 (catastalmente identificato al N.C.E.U di Arezzo alla Sez. Urb. B, Foglio 26 Particella 244
Subalterno 42, Categoria A/3b), Classe 4, Consistenza 5,0 vani, con pertinenza costituita da garage
(identificato alla Sez. Urb. B, Foglio 26, Particella 244, Subalterno 9, Categoria C/6a), Classe 3,
Consistenza 22 metri quadri, sia di proprietà esclusiva del ricorrente (cfr. doc. 1 e 2 ricorso), e che sia stato abitato per molti anni dal sig. e dalla sig.ra che vi hanno convissuto more Pt_1 CP_1
uxorio, avendo intrattenuto una relazione sentimentale.
Inoltre, non è contestato, e dunque può ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla circostanza che la relazione sentimentale e la convivenza more uxorio tra le parti sia cessata da qualche mese, ossia dalla fine della scorsa estate, con conseguente richiesta, da parte dell'ex pagina 5 di 9 convivente proprietario esclusivo dell'immobile ove le parti hanno convissuto, di ottenerne il rilascio da parte della ex compagna.
Nel caso di specie, trattandosi di convivenza more uxorio intrattenuta in un immobile di proprietà esclusiva di una delle parti ed essendo venuta meno la relazione sentimentale e di convivenza, va riconosciuto il diritto del sig. a ritornare nella disponibilità esclusiva dell'immobile di sua Pt_1
proprietà, essendo venuto meno il titolo legittimante la permanenza della resistente nella suddetta abitazione.
In punto di diritto, il rapporto negoziale intercorso tra le parti, in forza del quale il sig. stante Pt_1 la relazione sentimentale intrattenuta con la sig.ra aveva concesso a quest'ultima di abitare CP_1 gratuitamente nell'immobile di sua proprietà, appare sussumibile entro l'ipotesi disciplinata dall'art. 1810 c.c., ovvero quella del comodato precario, con conseguente diritto del comodante alla restituzione del bene non appena ne faccia richiesta.
Non può accogliersi la tesi della parte resistente secondo cui le esigenze in favore del quale il comodato era stato disposto sarebbero tuttora sussistenti, in quanto persisterebbero le esigenze abitative della sig.ra quale convivente more uxorio, neppure ai sensi dell'art. 1, co. 42 della L. n. CP_1
76/2016.
Infatti, ove pure la fattispecie si qualificasse entro gli artt. 1803 e 1809, co. 1, c.c., dovrebbe comunque affermarsi la fondatezza della domanda del ricorrente tesa ad ottenere la restituzione dell'immobile oggetto di causa, in quanto il comodato in questione risulterebbe in ogni caso estinto per scadenza del termine cui implicitamente lo stesso era soggetto, essendo venute meno le esigenze familiari del nucleo familiare in favore del quale lo stesso era stato disposto. Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto, che può anche essere un termine implicito, consistente nel termine postulato dall'uso stabilito dalle parti con il contratto di comodato. Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui le parti ricorrano allo schema negoziale del comodato in favore di un nucleo familiare, senza predeterminazione di un limite temporale di durata, il comodato va rapportato alle esigenze abitative della famiglia, con la conseguenza che, con l'esaurimento di tale funzione, il comodato non può che cessare. Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare, infatti, è diretto ad assicurare che la famiglia comodataria abbia un proprio habitat, inteso quale stabile punto di riferimento e centro di interessi comuni dei suoi componenti, gravando sul comodatario l'onere di dimostrare la persistenza di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare al momento della domanda di rilascio (cfr. Cass. n.
17322/2018). Nel caso in esame, le esigenze familiari del nucleo in favore del quale il comodato era stato disposto risulterebbero comunque cessate, essendo venuto meno il nucleo familiare stesso, dal pagina 6 di 9 momento che è pacifica la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza tra il ricorrente e la resistente.
Neppure appare applicabile al caso di specie l'art. 1, co. 42 della L. n. 76/2016, che prevede che “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”. La suddetta norma, infatti, non risulta pertinente dal momento che regola il diverso caso in cui uno dei due conviventi, proprietario della casa familiare, muoia mentre la convivenza è ancora in corso e tende a tutelare il convivente superstite dalle pretese di terzi, mentre in questo caso a chiedere la restituzione dell'immobile è proprio l'ex compagno, unico proprietario dell'immobile, allegando la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza.
Va, quindi, dichiarato cessato il comodato oggetto di causa con conseguente condanna della parte resistente alla restituzione dell'immobile in favore del comodante, entro il termine che risulta congruo, in ragione della natura della prestazione di restituzione di immobile ad uso abitativo, indicare in mesi tre (n. 3) dalla pubblicazione della presente sentenza.
Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto;
in particolare, “nel comodato c.d. precario
(nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa.” (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n.
14084/2023).
Va da ultimo precisato che la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere la disponibilità del proprio immobile non potrebbe neppure essere respinta qualora, come rilevato da parte resistente nelle note conclusive autorizzate, si ritenesse il contratto di comodato intercorso tra le parti nullo per difetto di forma scritta.
Rammentato, infatti, che il comodato è un contratto reale e può essere stipulato anche verbalmente, si evidenzia che ove pure il contratto si ritenesse nullo in ogni caso la parte resistente non avrebbe alcun pagina 7 di 9 titolo legittimante la permanenza della stessa nell'immobile di proprietà esclusiva dell'ex compagno, considerata la sua richiesta di restituzione del medesimo e la cessazione della relazione sentimentale.
Ciò posto, risulta, invece, non fondata e deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente tesa ad ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell'immobile, in quanto tali danni difettano di prova e, ancor prima, di adeguata e specifica allegazione, essendo, com'è noto, onere della parte che ne domanda il ristoro quello di allegare specificamente il pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'occupazione sine titulo ascritta alla controparte, nonché fornirne la relativa prova.
Occorre rammentare, infatti, che il ricorso alla prova per presunzioni non esonera, comunque, la parte che propone la domanda risarcitoria dall'allegare compiutamente i danni asseritamente subiti a causa della condotta della controparte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (così Cass., Sez. Un. 33645/2022, ma anche Cass. n. 10477/2024).
Da ultimo, si rileva che il ricorrente ha chiesto emettersi una pronuncia ex art. 614-bis c.p.c. nei confronti della resistente per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile. Si ritiene che anche tale domanda non appaia accoglibile, stante la carenza di allegazione e prova delle circostanze di fatto sottese alla domanda medesima. Infatti, come asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, “(…) la “coercitoria” è determinata in base a circostanze di fatto
– «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile» (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche «della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento») – che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa (…)” (cfr. Cass. n. 14461/2024).
Quanto al profilo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione in ragione della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in quanto la parte ricorrente risulta solo parzialmente vittoriosa, dal momento che sono state respinte la domanda risarcitoria e quella ex art. 614-bis c.p.c. dalla medesima formulate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara cessato il contratto di comodato tra la parte ricorrente e la parte resistente avente ad oggetto l'immobile di Arezzo, Fraz. Indicatore, zona “D”, n. 70\4;
- condanna la parte resistente al rilascio nella disponibilità del Controparte_1 ricorrente dell'immobile oggetto del comodato sito in Arezzo, Fraz. Parte_1
Indicatore, zona “D”, n. 70\4, identificato al NCEU di Arezzo alla Sez. Urb. B, Foglio 26
Particella 244 Subalterno 42, Categoria A/3b), Classe 4, Consistenza 5,0 vani, con pertinenza costituita da garage identificato alla Sez. Urb. B, Foglio 26, Particella 244, Subalterno 9,
Categoria C/6a), Classe 3, Consistenza 22 mq, entro il termine di mesi n. 3 (tre) dal deposito della presente sentenza;
- rigetta la domanda risarcitoria e quella ex art. 614-bis c.p.c. avanzate dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente;
Parte_1 Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte resistente nei confronti di parte ricorrente;
Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese.
Arezzo, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex art. 429 ed ex art. 447-bis c.p.c, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 289/2025
Oggi 14 maggio 2025 ore 11:33 innanzi al Giudice, dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi: per , l'avv. DEL SOLE MARCO;
Parte_1 per , l'avv. BUFALINI MARCO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. L'avv. Del Sole si riporta alla memoria depositata;
precisa che il contratto di comodato è sui generis, e che il contratto di comodato verbale non ha l'obbligo di registrazione come previsto dal D.P.R. n. 131/1986 e che anche nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto nullo, il proprietario ha sempre il diritto di poter richiedere la restituzione dell'immobile quando lo richieda. Richiama Cass. n. 21930/2015 che deposita. Si riporta ai propri atti. Conclude come in ricorso. L'avv. Bufalini si oppone alla produzione documentale depositate da controparte in quanto irrituale e irrilevante. Si riporta agli atti depositati e conclude come in essi.
I difensori, esaurita la discussione, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 – 447-bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 1 di 9
N. R.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 447-bis ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MARCO DEL Parte_1 C.F._1
SOLE ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Romana n. 68
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO BUFALINI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, Borgo Santa Croce n.42
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 10.02.2025 il ricorrente ha Parte_1
promosso azione tesa ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di comodato, stipulato in forma orale, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Arezzo Fraz. Indicatore, zona “D”, n.
70\4, (catastalmente identificato al N.C.E.U di Arezzo alla Sez. Urb. B, Foglio 26 Particella 244 pagina 2 di 9 Subalterno 42, Categoria A/3b), Classe 4, Consistenza 5,0 vani, con pertinenza costituita da garage
(identificato alla Sez. Urb. B, Foglio 26, Particella 244, Subalterno 9, Categoria C/6a), Classe 3,
Consistenza 22 metri quadri, attualmente occupato dalla resistente, nonché il rilascio dell'immobile medesimo ed il risarcimento dei danni patiti a causa della sua occupazione illegittima da parte della resistente, a far data dal 01.12.2024 e fino al rilascio effettivo, oltre alla determinazione della somma di denaro dovuta dalla resistente al ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ex art. 614-bis c.p.c.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa e di aver destinato tale immobile, per oltre dieci anni, alle esigenze familiari sue e della ex compagna more uxorio, sig.ra odierna resistente, entrata anche nello stato di famiglia del Controparte_1
ricorrente (cfr. docc. 3 e 3-bis allegati al ricorso). Tuttavia, il sig. ha dedotto che a decorrere Pt_1
dal mese di giugno 2024 la resistente si sarebbe allontanata dall'Italia per ritornare per un periodo imprecisato in Polonia, e che nell'estate 2024, per problemi di salute, il ricorrente si era dovuto trasferire presso una RSA, decidendo di mettere in vendita l'immobile di proprietà, sito in Arezzo Fraz.
Indicatore n. 70\4, per ricavare denaro utile per provvedere alle sue necessità. Nello stesso periodo, il ricorrente ha dedotto che era cessata la relazione sentimentale con la resistente nonché il rapporto di convivenza. Inoltre la resistente, dal momento del suo rientro in Italia, ovvero dal mese di settembre
2024, non solo sarebbe tornata nell'abitazione del sig. ma avrebbe anche impedito l'accesso Pt_1 all'abitazione all'agenzia immobiliare incaricata di porre in vendita l'immobile. Pertanto, il ricorrente ha dedotto di aver invitato formalmente la resistente a restituire l'immobile, mediante lettera raccomandata del 31.10.2024, rimasta senza riscontro, così come pure non vi era stata adesione, da parte della resistente, al procedimento di mediazione.
Il sig. ha quindi affermato il proprio diritto ad ottenere la declaratoria di risoluzione del Pt_1 contratto di comodato, nonché ad ottenere la restituzione dell'immobile ancora occupato dalla resistente. Ciò in quanto, a dire del ricorrente, la cessazione della convivenza more uxorio tra le parti avrebbe comportato l'estinzione del comodato concesso in favore della resistente, con diritto del ricorrente ad ottenere l'immediata restituzione del bene oggetto del comodato. Infatti, essendo venuta meno la relazione sentimentale con la compagna, sarebbe altresì venuta meno la ragione in forza della quale la resistente veniva ospitata nella casa di proprietà del ricorrente. Inoltre, il sig. ha Pt_1
chiesto disporsi in suo favore il risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente, chiedendo altresì che venisse emessa una pronuncia ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
pagina 3 di 9 Si è costituita in giudizio la resistente , opponendosi al ricorso e chiedendone Controparte_1
il rigetto, deducendo di aver sempre vissuto more uxorio nell'abitazione del ricorrente, per oltre dodici anni, occupandosi del sig. sin dall'inizio della loro relazione sentimentale (2012). La Pt_1
resistente, inoltre, ha dedotto che il ricorrente avrebbe da sempre frequentato la famiglia della compagna e di aver continuato a tenersi in contatto con lui anche durante la sua permanenza in Polonia nell'estate 2024. La resistente ha inoltre dedotto che, al proprio rientro in Italia, aveva avuto difficoltà a mettersi in contatto con il ricorrente, in quanto ciò le sarebbe stato impedito dai parenti più prossimi dell'ex compagno nonché dal personale della struttura per anziani ove lo stesso si era trasferito.
In ogni caso la resistente ha dedotto che, avendo vissuto per anni nella casa del ricorrente come convivente more uxorio, il trasferimento del ricorrente presso un residence per anziani non determinerebbe il venir meno delle esigenze abitative della famiglia, che persisterebbero in capo alla resistente quale convivente more uxorio, con conseguente diritto della resistente di continuare ad abitare l'immobile di proprietà del ricorrente. Inoltre, la resistente ha richiamato l'applicazione dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 76/2016, che garantirebbe al convivente more uxorio la possibilità di permanere nell'abitazione concessa in comodato per almeno due anni e fino ad un massimo di cinque.
La resistente, pertanto, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e, in via riconvenzionale, ha chiesto che, accertata la convivenza more uxorio intercorsa tra le parti per oltre 12 anni, venisse dichiarato il diritto della resistente ad abitare presso l'immobile sito in Arezzo, Fraz. Indicatore n. 70\4.
Alla prima udienza di comparizione, la parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione avversaria, mentre la parte resistente ha eccepito la tardività della notifica del ricorso avversario e ha chiesto, nel caso in cui la causa fosse stata ritenuta matura per la decisione, la fissazione di una apposita udienza di discussione.
Premesso si è già provveduto al rigetto di quest'ultima eccezione a verbale d'udienza del 23.04.2025, va in questa sede precisato che è fondata l'eccezione di parte ricorrente sulla tardività della costituzione della parte resistente, dal momento che la stessa avrebbe dovuto perfezionarsi il decimo giorno antecedente alla data della prima udienza di comparizione. Trattandosi di termine a ritroso, lo stesso, nel caso in cui cada in un giorno festivo, viene a scadere nel giorno non festivo immediatamente precedente (cfr. Cass. n. 8496/2023: “In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico
- non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non
pagina 4 di 9 festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto.”).
In ogni caso va evidenziato che, ove pure la comparsa di costituzione fosse stata tempestiva, la domanda riconvenzionale dispiegata dalla parte resistente sarebbe comunque da considerarsi inammissibile perché non formulata secondo le indicazioni sancite dall'art. 418 c.p.c. a pena di decadenza, come confermato anche dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non
è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007).
È quindi comunque precluso, in questa sede decisoria, l'esame di quanto domandato dalla parte resistente in via riconvenzionale.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e con le precisazioni che seguono.
È fondata e va accolta la domanda del ricorrente tesa ad accertare la cessazione del contratto di comodato oggetto di causa ed ottenere, di conseguenza, la condanna al rilascio del bene immobile concesso in comodato.
Appare documentato nonché pacifico, nel caso di specie, che l'immobile di Arezzo, Fraz. Indicatore n.
70\4 (catastalmente identificato al N.C.E.U di Arezzo alla Sez. Urb. B, Foglio 26 Particella 244
Subalterno 42, Categoria A/3b), Classe 4, Consistenza 5,0 vani, con pertinenza costituita da garage
(identificato alla Sez. Urb. B, Foglio 26, Particella 244, Subalterno 9, Categoria C/6a), Classe 3,
Consistenza 22 metri quadri, sia di proprietà esclusiva del ricorrente (cfr. doc. 1 e 2 ricorso), e che sia stato abitato per molti anni dal sig. e dalla sig.ra che vi hanno convissuto more Pt_1 CP_1
uxorio, avendo intrattenuto una relazione sentimentale.
Inoltre, non è contestato, e dunque può ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla circostanza che la relazione sentimentale e la convivenza more uxorio tra le parti sia cessata da qualche mese, ossia dalla fine della scorsa estate, con conseguente richiesta, da parte dell'ex pagina 5 di 9 convivente proprietario esclusivo dell'immobile ove le parti hanno convissuto, di ottenerne il rilascio da parte della ex compagna.
Nel caso di specie, trattandosi di convivenza more uxorio intrattenuta in un immobile di proprietà esclusiva di una delle parti ed essendo venuta meno la relazione sentimentale e di convivenza, va riconosciuto il diritto del sig. a ritornare nella disponibilità esclusiva dell'immobile di sua Pt_1
proprietà, essendo venuto meno il titolo legittimante la permanenza della resistente nella suddetta abitazione.
In punto di diritto, il rapporto negoziale intercorso tra le parti, in forza del quale il sig. stante Pt_1 la relazione sentimentale intrattenuta con la sig.ra aveva concesso a quest'ultima di abitare CP_1 gratuitamente nell'immobile di sua proprietà, appare sussumibile entro l'ipotesi disciplinata dall'art. 1810 c.c., ovvero quella del comodato precario, con conseguente diritto del comodante alla restituzione del bene non appena ne faccia richiesta.
Non può accogliersi la tesi della parte resistente secondo cui le esigenze in favore del quale il comodato era stato disposto sarebbero tuttora sussistenti, in quanto persisterebbero le esigenze abitative della sig.ra quale convivente more uxorio, neppure ai sensi dell'art. 1, co. 42 della L. n. CP_1
76/2016.
Infatti, ove pure la fattispecie si qualificasse entro gli artt. 1803 e 1809, co. 1, c.c., dovrebbe comunque affermarsi la fondatezza della domanda del ricorrente tesa ad ottenere la restituzione dell'immobile oggetto di causa, in quanto il comodato in questione risulterebbe in ogni caso estinto per scadenza del termine cui implicitamente lo stesso era soggetto, essendo venute meno le esigenze familiari del nucleo familiare in favore del quale lo stesso era stato disposto. Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto, che può anche essere un termine implicito, consistente nel termine postulato dall'uso stabilito dalle parti con il contratto di comodato. Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui le parti ricorrano allo schema negoziale del comodato in favore di un nucleo familiare, senza predeterminazione di un limite temporale di durata, il comodato va rapportato alle esigenze abitative della famiglia, con la conseguenza che, con l'esaurimento di tale funzione, il comodato non può che cessare. Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare, infatti, è diretto ad assicurare che la famiglia comodataria abbia un proprio habitat, inteso quale stabile punto di riferimento e centro di interessi comuni dei suoi componenti, gravando sul comodatario l'onere di dimostrare la persistenza di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare al momento della domanda di rilascio (cfr. Cass. n.
17322/2018). Nel caso in esame, le esigenze familiari del nucleo in favore del quale il comodato era stato disposto risulterebbero comunque cessate, essendo venuto meno il nucleo familiare stesso, dal pagina 6 di 9 momento che è pacifica la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza tra il ricorrente e la resistente.
Neppure appare applicabile al caso di specie l'art. 1, co. 42 della L. n. 76/2016, che prevede che “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”. La suddetta norma, infatti, non risulta pertinente dal momento che regola il diverso caso in cui uno dei due conviventi, proprietario della casa familiare, muoia mentre la convivenza è ancora in corso e tende a tutelare il convivente superstite dalle pretese di terzi, mentre in questo caso a chiedere la restituzione dell'immobile è proprio l'ex compagno, unico proprietario dell'immobile, allegando la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza.
Va, quindi, dichiarato cessato il comodato oggetto di causa con conseguente condanna della parte resistente alla restituzione dell'immobile in favore del comodante, entro il termine che risulta congruo, in ragione della natura della prestazione di restituzione di immobile ad uso abitativo, indicare in mesi tre (n. 3) dalla pubblicazione della presente sentenza.
Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto;
in particolare, “nel comodato c.d. precario
(nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa.” (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n.
14084/2023).
Va da ultimo precisato che la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere la disponibilità del proprio immobile non potrebbe neppure essere respinta qualora, come rilevato da parte resistente nelle note conclusive autorizzate, si ritenesse il contratto di comodato intercorso tra le parti nullo per difetto di forma scritta.
Rammentato, infatti, che il comodato è un contratto reale e può essere stipulato anche verbalmente, si evidenzia che ove pure il contratto si ritenesse nullo in ogni caso la parte resistente non avrebbe alcun pagina 7 di 9 titolo legittimante la permanenza della stessa nell'immobile di proprietà esclusiva dell'ex compagno, considerata la sua richiesta di restituzione del medesimo e la cessazione della relazione sentimentale.
Ciò posto, risulta, invece, non fondata e deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente tesa ad ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell'immobile, in quanto tali danni difettano di prova e, ancor prima, di adeguata e specifica allegazione, essendo, com'è noto, onere della parte che ne domanda il ristoro quello di allegare specificamente il pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'occupazione sine titulo ascritta alla controparte, nonché fornirne la relativa prova.
Occorre rammentare, infatti, che il ricorso alla prova per presunzioni non esonera, comunque, la parte che propone la domanda risarcitoria dall'allegare compiutamente i danni asseritamente subiti a causa della condotta della controparte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (così Cass., Sez. Un. 33645/2022, ma anche Cass. n. 10477/2024).
Da ultimo, si rileva che il ricorrente ha chiesto emettersi una pronuncia ex art. 614-bis c.p.c. nei confronti della resistente per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile. Si ritiene che anche tale domanda non appaia accoglibile, stante la carenza di allegazione e prova delle circostanze di fatto sottese alla domanda medesima. Infatti, come asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, “(…) la “coercitoria” è determinata in base a circostanze di fatto
– «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile» (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche «della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento») – che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa (…)” (cfr. Cass. n. 14461/2024).
Quanto al profilo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione in ragione della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in quanto la parte ricorrente risulta solo parzialmente vittoriosa, dal momento che sono state respinte la domanda risarcitoria e quella ex art. 614-bis c.p.c. dalla medesima formulate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara cessato il contratto di comodato tra la parte ricorrente e la parte resistente avente ad oggetto l'immobile di Arezzo, Fraz. Indicatore, zona “D”, n. 70\4;
- condanna la parte resistente al rilascio nella disponibilità del Controparte_1 ricorrente dell'immobile oggetto del comodato sito in Arezzo, Fraz. Parte_1
Indicatore, zona “D”, n. 70\4, identificato al NCEU di Arezzo alla Sez. Urb. B, Foglio 26
Particella 244 Subalterno 42, Categoria A/3b), Classe 4, Consistenza 5,0 vani, con pertinenza costituita da garage identificato alla Sez. Urb. B, Foglio 26, Particella 244, Subalterno 9,
Categoria C/6a), Classe 3, Consistenza 22 mq, entro il termine di mesi n. 3 (tre) dal deposito della presente sentenza;
- rigetta la domanda risarcitoria e quella ex art. 614-bis c.p.c. avanzate dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente;
Parte_1 Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte resistente nei confronti di parte ricorrente;
Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese.
Arezzo, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex art. 429 ed ex art. 447-bis c.p.c, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
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