Articolo 12 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 agosto 1952
Art. 12. (Compiti e facolta)

I consorzi di prevenzione hanno facolta' di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando piu' fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalita' che nel tempo dell'esecuzione.
Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonche' nella manutenzione delle opere stesse.
Entrata in vigore il 15 agosto 1952