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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 162/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 162/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...](Al) con il patrocinio dell'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Al) ed ivi residente con il patrocinio dell'Avv. Bazzi Alessandro del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo e alla prima udienza hanno precisato le seguenti conclusioni:
“1) affidarsi la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 stabile presso l'attuale domicilio della madre in Chiaravalle (MI) via San Bernardo n. 50;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la LI a settimane alterne, ossia per due Per_1 intere settimane al mese non consecutive, e ciò sino all'inizio della scuola primaria, dopo di che i genitori si accorderanno circa le nuove modalità di visita nell'interesse della minore al fine di mantenere un significativo rapporto con il padre;
3) il padre corrisponderà alla sig.ra , a titolo di concorso per il mantenimento della Pt_1 LI minore , l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1
indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
4) la sig.ra si obbliga a rimettere la querela del 18.1.2025 dalla stessa prodotta quale Pt_1
doc. 2 del ricorso;
5) i genitori danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'estero relativamente alla LI minore . Per_1
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
e hanno convissuto more uxorio dal 2021 al 2023 quando Parte_1 CP_1
hanno interrotto il loro rapporto.
Dalla relazione sentimentale è nata, in data 15.11.2022, la LI . Per_1
Con atto introduttivo depositato in data 04.02.2025 parte ricorrente ha presentato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nelle more della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo precisando all'udienza di comparizione del
07.05.2025 le conclusioni conformi di cui in epigrafe.
Il Presidente Relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM. SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE
Sia quanto all'affidamento della LI minore, sia in punto modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento. Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, la LI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione stabile presso l'attuale domicilio della madre in Chiaravalle (MI) via San
Bernardo n. 50.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la LI a settimane alterne, ossia per due intere Per_1 settimane al mese non consecutive, e ciò sino all'inizio della scuola primaria, dopo di che i genitori si accorderanno circa le nuove modalità di visita nell'interesse della minore al fine di mantenere un significativo rapporto con il padre.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della LI minore , l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018.
DOMANDE ACCESSORIE
Il Tribunale dà atto che le parti hanno regolato le restanti questioni tra loro come da conclusioni riportate in epigrafe.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 162/2025
R.G., ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) DISPONE l'affidamento congiunto della LI minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione stabile presso l'attuale domicilio della madre in Chiaravalle (MI) via San
Bernardo n. 50;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la LI a settimane alterne, Per_1 ossia per due intere settimane al mese non consecutive, e ciò sino all'inizio della scuola primaria, dopo di che i genitori si accorderanno circa le nuove modalità di visita nell'interesse della minore al fine di mantenere un significativo rapporto con il padre;
3) DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della LI minore , l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
4) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni come da conclusioni riportate in epigrafe;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 14.05.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 162/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...](Al) con il patrocinio dell'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Al) ed ivi residente con il patrocinio dell'Avv. Bazzi Alessandro del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo e alla prima udienza hanno precisato le seguenti conclusioni:
“1) affidarsi la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 stabile presso l'attuale domicilio della madre in Chiaravalle (MI) via San Bernardo n. 50;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la LI a settimane alterne, ossia per due Per_1 intere settimane al mese non consecutive, e ciò sino all'inizio della scuola primaria, dopo di che i genitori si accorderanno circa le nuove modalità di visita nell'interesse della minore al fine di mantenere un significativo rapporto con il padre;
3) il padre corrisponderà alla sig.ra , a titolo di concorso per il mantenimento della Pt_1 LI minore , l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1
indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
4) la sig.ra si obbliga a rimettere la querela del 18.1.2025 dalla stessa prodotta quale Pt_1
doc. 2 del ricorso;
5) i genitori danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'estero relativamente alla LI minore . Per_1
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
e hanno convissuto more uxorio dal 2021 al 2023 quando Parte_1 CP_1
hanno interrotto il loro rapporto.
Dalla relazione sentimentale è nata, in data 15.11.2022, la LI . Per_1
Con atto introduttivo depositato in data 04.02.2025 parte ricorrente ha presentato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nelle more della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo precisando all'udienza di comparizione del
07.05.2025 le conclusioni conformi di cui in epigrafe.
Il Presidente Relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM. SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE
Sia quanto all'affidamento della LI minore, sia in punto modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento. Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, la LI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione stabile presso l'attuale domicilio della madre in Chiaravalle (MI) via San
Bernardo n. 50.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la LI a settimane alterne, ossia per due intere Per_1 settimane al mese non consecutive, e ciò sino all'inizio della scuola primaria, dopo di che i genitori si accorderanno circa le nuove modalità di visita nell'interesse della minore al fine di mantenere un significativo rapporto con il padre.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della LI minore , l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018.
DOMANDE ACCESSORIE
Il Tribunale dà atto che le parti hanno regolato le restanti questioni tra loro come da conclusioni riportate in epigrafe.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 162/2025
R.G., ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) DISPONE l'affidamento congiunto della LI minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione stabile presso l'attuale domicilio della madre in Chiaravalle (MI) via San
Bernardo n. 50;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la LI a settimane alterne, Per_1 ossia per due intere settimane al mese non consecutive, e ciò sino all'inizio della scuola primaria, dopo di che i genitori si accorderanno circa le nuove modalità di visita nell'interesse della minore al fine di mantenere un significativo rapporto con il padre;
3) DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della LI minore , l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
4) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni come da conclusioni riportate in epigrafe;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 14.05.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone