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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli nella persona della dr. Maria Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7247 del 2024 R.G. Previdenza, avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco e Pasquale Fierro Parte_1
OPPONENTE E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto CP_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per la parte ricorrente: Accoglimento della opposizione con vittoria di spese. Per l' Rigetto della opposizione. CP_1
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.03.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la Ordinanza – ingiunzione n. OI-001503764, notificata in data 23.2.24 e relativa all'atto di accertamento .5105.14/11/2018.0364516 del 14.11.2018 riferito all'anno 2017, con la quale CP_1
l'ente “ORDINA di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a Pt_1
la somma di euro 2.455,50 e alla società sopra individuata la somma di euro 2.455,50
[...] come obbligato solidale”. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della opposta ingiunzione, del sotteso accertamento, non noto, e di ogni altro atto propedeutico e/o conseguenziale, stante la evidente fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute e prescritte;
- nel merito, annullare la opposta ingiunzione, il sotteso accertamento, non noto, ed ogni altro atto propedeutico e/o conseguenziale;
- in ogni caso vittoria di spese con attribuzione ai difensori anticipatari. In caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81). In punto di fatto, esponeva di essere socio accomandante e che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato. In diritto, deduceva la carenza di legittimazione, la decadenza, per violazione dell'art 14 della L. n. 689/1981, ed, infine, la prescrizione. Si costituiva l' che evidenziava di avere notificato l'avviso di accertamento pregresso CP_1 all'opponente. Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, a seguito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la stessa è stata decisa. Ritiene questo Giudice, di dover decidere la controversia in ragione del principio della ragione più liquida. Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall' art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. In ordine alla eccepita prescrizione, il ricorrente ha affermato di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento. Ed invero, l' ha prodotto la cartolina postale dell'atto notificato, ai sensi della legge 180 del CP_1
1982, da cui si evince l'avvenuta notifica. L'ente ha prodotto l'avviso di accertamento su cui risulta impresso il numero seriale 78602907843-0 inerente la raccomandata inviata. Risulta inoltre la spedizione dell'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito dell'atto giudiziario n.6660 2907840-5 relativo alla raccomandata precedentemente indicata , così come risultante dall'avviso di ricevimento ad esso relativo , in cui l'agente postale oltre a dare atto della spedizione del CAD con il numero innanzi detto , attesta che alla data dell' 11.12.2018 la raccomandata risulta consegnata al destinatario presso l'ufficio postale . L'art. 28 della L.n.689/1981 prevede che il termine di prescrizione delle sanzioni, per omesso versamento dei contributi, è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Per effetto dell'avviso accertamento il termine è stato interrotto, ma alla data di notifica della ordinanza impugnata il 23. 2.2024 si è interamente maturato. Da ciò consegue l'intervenuta prescrizione delle sanzioni. L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze. Le spese del giudizio in ragione dell'accoglimento dell'opposizione vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Così provvede:
- Accoglie la opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1300,00 oltre CU, CP_1
IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Si comunichi. Napoli, 15.01.2025 IL GIUDICE DOTT.M.R.Lombardi