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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 2932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.r.g. 2932/2024 promossa da difesa dagli Avv.ti Andrea Firriolo e Giulia Felici, come da procura Parte_1 depositata nel fascicolo informatico
Ricorrente
CONTRO
, quale titolare dell'impresa “Il bello delle donne di RN Controparte_1
Annateresa”, difesa dall'avv. Fabiano Sanchirico come da mandato depositato nel fascicolo telematico EN
CP_2
EN-contumace
Conclusioni delle parti costituite: Come da verbale udienza del 17/12/2024 e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., la sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 signora , quale titolare dell'impresa “Il Bello delle donne” e CP_3 [...]
chiedendo: CP_2
“In via assolutamente principale, dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente nel periodo protetto con lettera spedita a mezzoposta in data 02.04.24 e ricevuta dalla sig.ra in data 15.04.24, per violazione dell'art. 54 comma 3 Pt_1
D.Lgs. 151/2001, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro convenuto, ditta cedente “IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA” alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, attualmente riferito alla ditta cessionaria - fermo il diritto di opzione rispetto alla ditta cedente, CP_2 obbligata agli oneri risarcitori - nonché al risarcimento del danno commisurato con il versamento delle retribuzioni di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti della ditta cedente“ ”. Controparte_4 In alternativa subordine rispetto la domanda che precede, dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera spedita a mezzo posta in data 02.04.24 e ricevuta dalla ricorrente in data 15.04.24 in quanto discriminatorio, e per l'effetto condannare il datore di lavoro convenuto, ditta cedente “
[...]
” alla reintegrazione della ricorrente nel posto Controparte_4 di lavoro, attualmente riferito alla ditta cessionaria - fermo il diritto CP_2 di opzione rispetto alla ditta cedente, obbligata agli oneri risarcitori - nonché al risarcimento del danno commisurato con il versamento delle retribuzioni di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti della ditta cedente “
[...]
”. Controparte_4
- In via autonoma rispetto le domande che precedono, considerato il documentale subentro della ditta nell'attività commerciale, ove era addetta la CP_2 ricorrente, di titolarità della ditta datrice di lavoro IL BELLO DELLE DONNE DI
SALERNO ANNATERESA riconoscere e dichiarare ex. art. 2112 c.c., riconoscere e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta subentrante, C.F. , previa la dichiarazione CP_2 C.F._1 di nullità e/o la illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, sig.ra dalla ditta IL BELLO DELLE Parte_1
DONNE DI SALERNO ANNATERESA con lettera spedita a mezzo posta e ricevuta in data 15/04/2024;
- Per quanto al punto che precede, riconoscere tenuta e condannare la subentrata, ditta individuale in persona dell'omonimo titolare CP_2 [...]
a ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente e ciò con efficacia CP_2 ex tunc riguardo agli effetti giuridici ed economici e quindi a corrisponderLe le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento fino all'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro;
inoltre riconoscere e dichiarare l'obbligo della medesima al versamento dei corrispondenti oneri contributivi e previdenziali. CP_5
- In ogni caso, condannare la ditta cedente IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA in persona dell'omonima titolare sig.ra SALERNO Annateresa al risarcimento del danno per nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato in violazione di norma imperativa ex art. 2112 c.c. come per legge.
- Con vittoria delle spese legali oltre spese generali, cpa ed iva come per legge con distrazione in favore dei difensori che si dichiarano tutti Antistatari”.
si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
All'udienza di discussione parte ricorrente dichiarava di rinunciare a tutte le domande svolte nei confronti della sig.ra RN, chiedendo, nei rapporti con la stessa, la compensazione delle spese di lite ed insisteva solo nella domanda formulata nei confronti del convenuto , così precisando le conclusioni: “si insiste per CP_2
l'autonoma domanda formulata nei confronti della ditta individuale CP_2 affinché venga condannato al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti della signora con effetto ex tunc e dunque con maturazione di tutti gli effetti Pt_1 giuridici ed economici e conseguentemente voglia altresì condannare la ditta individuale cessionaria alla corresponsione a favore della ricorrente CP_2 di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del subentro 28/03/2024 all'effettivo ripristino del rapporto”. La convenuta RN accettava la rinuncia, nulla opponendo sulla richiesta compensazione delle spese. La domanda proposta nei confronti del EN , così come limitata CP_2 all'udienza del 17/12/2024, è fondata e deve pertanto essere accolta. Risulta infatti provato per tabulas:
-che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze dell'impresa individuale “IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA” in data 04.08.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (30 ore settimanali), con attribuzione di mansioni di parrucchiera ed inquadramento al livello 3° CCNL operando presso il salone sito in Santa Margherita Parte_2
Ligure (doc. 1: contratto di assunzione;
doc.2: ricevuta di assunzione ); Pt_3
-che in data 28/3/2024 è intervenuta una cessione d'azienda tra
[...]
”, cedente e ”, Controparte_4 CP_2 cessionario (cfr. visure camerali delle due imprese sub docc. 3 e 13 ric., nonche atto notarile di cessione sub doc. 15 ric.);
-che successivamente, in data 15/4/2024, la ricorrente riceveva da parte dell'impresa individuale “IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA” lettera contenente intimazione di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito di cessione attività aziendale”, trasmessa a mezzo raccomandata con invio del 02.04.24 (doc.
2-bis: lettera di licenziamento). Alla luce delle provate circostanze in fatto suesposte, deve concludersi che il rapporto di lavoro instaurato con la RN, in forza della cessione dell' azienda in data 28/3/2024, è proseguito, ex art. 2112 c.c., in capo al cessionario , sicchè CP_2
l'intimazione di licenziamento da parte della cedente in data 2-15/4/2024 (il licenziamento, quale atto recettizio, produce effetti dal momento in cui la volontà di recedere è portata a conoscenza del lavoratore destinatario;
in ogni caso la spedizione della lettera di licenziamento è del 2/4/2024) è avvenuta quando la RN non era più datrice di lavoro della ricorrente e dunque essendo priva di alcun potere datoriale, l'intimato licenziamento deve ritenersi tamquam non esset. Il rapporto di lavoro è proseguito, e tutt'ora prosegue, in capo al convenuto cessionario CP_2 dell'azienda, non risultando ad oggi intervenuto alcun valido atto risolutivo del rapporto medesimo. Deve pertanto esser accolta la domanda della ricorrente di declaratoria della prosecuzione del rapporto di lavoro con titolare dell'omonima impresa Persona_1 individuale, nonché quella consequenziale di condanna dello stesso a ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente e a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla cessione di azienda. La rinuncia alla domanda effettuata nei confronti della convenuta RN e dalla stessa accettata, comportando una rinuncia ai diritti azionati con il ricorso, impone il rigetto della domanda nel merito. Tra dette parti le spese di lite vengono integralmente compensate, non essendosi la RN opposta alla compensazione richiesta dalla ricorrente. Le spese di lite tra ricorrente e il convenuto liquidate come in CP_2 dispositivo, seguono invece la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara che il rapporto di lavoro della ricorrente con , quale titolare Controparte_1 della ditta “Il bello delle donne di ” è proseguito, ex art. 2112 c.c., Controparte_1 in capo al cessionario;
CP_2 condanna pertanto al ripristino del rapporto di lavoro con la signora CP_2
con effetto ex tunc;
Parte_1 condanna a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate e CP_2 maturande dalla data del subentro nell'azienda “Il bello delle donne di RN Annateresa” fino all'effettivo ripristino del rapporto. Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_2
4.630,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa tra ricorrente e le spese di lite. Controparte_1
Genova, 24/1/2025 Il Giudice Margherita Bossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.r.g. 2932/2024 promossa da difesa dagli Avv.ti Andrea Firriolo e Giulia Felici, come da procura Parte_1 depositata nel fascicolo informatico
Ricorrente
CONTRO
, quale titolare dell'impresa “Il bello delle donne di RN Controparte_1
Annateresa”, difesa dall'avv. Fabiano Sanchirico come da mandato depositato nel fascicolo telematico EN
CP_2
EN-contumace
Conclusioni delle parti costituite: Come da verbale udienza del 17/12/2024 e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., la sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 signora , quale titolare dell'impresa “Il Bello delle donne” e CP_3 [...]
chiedendo: CP_2
“In via assolutamente principale, dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente nel periodo protetto con lettera spedita a mezzoposta in data 02.04.24 e ricevuta dalla sig.ra in data 15.04.24, per violazione dell'art. 54 comma 3 Pt_1
D.Lgs. 151/2001, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro convenuto, ditta cedente “IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA” alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, attualmente riferito alla ditta cessionaria - fermo il diritto di opzione rispetto alla ditta cedente, CP_2 obbligata agli oneri risarcitori - nonché al risarcimento del danno commisurato con il versamento delle retribuzioni di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti della ditta cedente“ ”. Controparte_4 In alternativa subordine rispetto la domanda che precede, dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera spedita a mezzo posta in data 02.04.24 e ricevuta dalla ricorrente in data 15.04.24 in quanto discriminatorio, e per l'effetto condannare il datore di lavoro convenuto, ditta cedente “
[...]
” alla reintegrazione della ricorrente nel posto Controparte_4 di lavoro, attualmente riferito alla ditta cessionaria - fermo il diritto CP_2 di opzione rispetto alla ditta cedente, obbligata agli oneri risarcitori - nonché al risarcimento del danno commisurato con il versamento delle retribuzioni di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti della ditta cedente “
[...]
”. Controparte_4
- In via autonoma rispetto le domande che precedono, considerato il documentale subentro della ditta nell'attività commerciale, ove era addetta la CP_2 ricorrente, di titolarità della ditta datrice di lavoro IL BELLO DELLE DONNE DI
SALERNO ANNATERESA riconoscere e dichiarare ex. art. 2112 c.c., riconoscere e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta subentrante, C.F. , previa la dichiarazione CP_2 C.F._1 di nullità e/o la illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, sig.ra dalla ditta IL BELLO DELLE Parte_1
DONNE DI SALERNO ANNATERESA con lettera spedita a mezzo posta e ricevuta in data 15/04/2024;
- Per quanto al punto che precede, riconoscere tenuta e condannare la subentrata, ditta individuale in persona dell'omonimo titolare CP_2 [...]
a ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente e ciò con efficacia CP_2 ex tunc riguardo agli effetti giuridici ed economici e quindi a corrisponderLe le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento fino all'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro;
inoltre riconoscere e dichiarare l'obbligo della medesima al versamento dei corrispondenti oneri contributivi e previdenziali. CP_5
- In ogni caso, condannare la ditta cedente IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA in persona dell'omonima titolare sig.ra SALERNO Annateresa al risarcimento del danno per nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato in violazione di norma imperativa ex art. 2112 c.c. come per legge.
- Con vittoria delle spese legali oltre spese generali, cpa ed iva come per legge con distrazione in favore dei difensori che si dichiarano tutti Antistatari”.
si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
All'udienza di discussione parte ricorrente dichiarava di rinunciare a tutte le domande svolte nei confronti della sig.ra RN, chiedendo, nei rapporti con la stessa, la compensazione delle spese di lite ed insisteva solo nella domanda formulata nei confronti del convenuto , così precisando le conclusioni: “si insiste per CP_2
l'autonoma domanda formulata nei confronti della ditta individuale CP_2 affinché venga condannato al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti della signora con effetto ex tunc e dunque con maturazione di tutti gli effetti Pt_1 giuridici ed economici e conseguentemente voglia altresì condannare la ditta individuale cessionaria alla corresponsione a favore della ricorrente CP_2 di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del subentro 28/03/2024 all'effettivo ripristino del rapporto”. La convenuta RN accettava la rinuncia, nulla opponendo sulla richiesta compensazione delle spese. La domanda proposta nei confronti del EN , così come limitata CP_2 all'udienza del 17/12/2024, è fondata e deve pertanto essere accolta. Risulta infatti provato per tabulas:
-che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze dell'impresa individuale “IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA” in data 04.08.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (30 ore settimanali), con attribuzione di mansioni di parrucchiera ed inquadramento al livello 3° CCNL operando presso il salone sito in Santa Margherita Parte_2
Ligure (doc. 1: contratto di assunzione;
doc.2: ricevuta di assunzione ); Pt_3
-che in data 28/3/2024 è intervenuta una cessione d'azienda tra
[...]
”, cedente e ”, Controparte_4 CP_2 cessionario (cfr. visure camerali delle due imprese sub docc. 3 e 13 ric., nonche atto notarile di cessione sub doc. 15 ric.);
-che successivamente, in data 15/4/2024, la ricorrente riceveva da parte dell'impresa individuale “IL BELLO DELLE DONNE DI SALERNO ANNATERESA” lettera contenente intimazione di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito di cessione attività aziendale”, trasmessa a mezzo raccomandata con invio del 02.04.24 (doc.
2-bis: lettera di licenziamento). Alla luce delle provate circostanze in fatto suesposte, deve concludersi che il rapporto di lavoro instaurato con la RN, in forza della cessione dell' azienda in data 28/3/2024, è proseguito, ex art. 2112 c.c., in capo al cessionario , sicchè CP_2
l'intimazione di licenziamento da parte della cedente in data 2-15/4/2024 (il licenziamento, quale atto recettizio, produce effetti dal momento in cui la volontà di recedere è portata a conoscenza del lavoratore destinatario;
in ogni caso la spedizione della lettera di licenziamento è del 2/4/2024) è avvenuta quando la RN non era più datrice di lavoro della ricorrente e dunque essendo priva di alcun potere datoriale, l'intimato licenziamento deve ritenersi tamquam non esset. Il rapporto di lavoro è proseguito, e tutt'ora prosegue, in capo al convenuto cessionario CP_2 dell'azienda, non risultando ad oggi intervenuto alcun valido atto risolutivo del rapporto medesimo. Deve pertanto esser accolta la domanda della ricorrente di declaratoria della prosecuzione del rapporto di lavoro con titolare dell'omonima impresa Persona_1 individuale, nonché quella consequenziale di condanna dello stesso a ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente e a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla cessione di azienda. La rinuncia alla domanda effettuata nei confronti della convenuta RN e dalla stessa accettata, comportando una rinuncia ai diritti azionati con il ricorso, impone il rigetto della domanda nel merito. Tra dette parti le spese di lite vengono integralmente compensate, non essendosi la RN opposta alla compensazione richiesta dalla ricorrente. Le spese di lite tra ricorrente e il convenuto liquidate come in CP_2 dispositivo, seguono invece la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara che il rapporto di lavoro della ricorrente con , quale titolare Controparte_1 della ditta “Il bello delle donne di ” è proseguito, ex art. 2112 c.c., Controparte_1 in capo al cessionario;
CP_2 condanna pertanto al ripristino del rapporto di lavoro con la signora CP_2
con effetto ex tunc;
Parte_1 condanna a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate e CP_2 maturande dalla data del subentro nell'azienda “Il bello delle donne di RN Annateresa” fino all'effettivo ripristino del rapporto. Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_2
4.630,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa tra ricorrente e le spese di lite. Controparte_1
Genova, 24/1/2025 Il Giudice Margherita Bossi