CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Massime • 1
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007 attribuisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione) ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché abbiano espletato prestazioni lavorative a tempo determinato per almeno un triennio, anche non continuativo, presso la medesima amministrazione - come desumibile dal rinvio che la disposizione innanzi citata opera all'art. 1, commi 529 e 560, della l. n. 296 del 2006 - e superato una prova selettiva, in conformità al principio costituzionale dell'accesso mediante concorso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2024, n. 12871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12871 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17065-2018 proposto da: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli - I.A.C.P. della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 19, presso lo studio dell’Avv. Raffaele De CA JO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro AM ZA, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Carbone, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in legge n. 221 del 2012;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1300/2018 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 1038/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
Oggetto Lavoro pubblico stabilizzazione co.co.co. R.G.N. 17065/2018 Cron. Rep. Ud. 03/04/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12871 Anno 2024 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 10/05/2024 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano che ha concluso per il rigetto del ricorso, udita l’Avv. Federica Paterno' per delega verbale dell’Avv. Raffaele De CA JO;
udito l’Avv. Carlo Carbone. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dallo I.A.C.P. - Istituto Autonomo per le Case Popolari - della Provincia di Napoli avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di ZA AM alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° agosto 2011, oltre accessori e spese del giudizio. 2. - La Corte di merito ha così sintetizzato la vicenda processuale: - ZA AM aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell’Istituto, con inquadramento nel profilo di funzionario avvocato, a far data dal 23 gennaio 2003, con rapporto regolamentato dapprima con contratto interinale a tempo determinato, poi attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, via via prorogati sino al 5 dicembre 2005, sebbene avesse svolto sempre le stesse mansioni e con le caratteristiche del lavoro subordinato;
- lo I.A.C.P., con delibera del 6 dicembre 2007, aveva statuito di procedere secondo gli accordi sindacali alla stabilizzazione del personale atipico, approvando la pianta del fabbisogno organico triennale, e, di conseguenza, con delibera n. 15 del 9 maggio 2008, aveva determinato di procedere alla selezione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione e per stipulare all’esito i contratti di lavoro a tempo determinato triennali, con espressa previsione che, decorsi i tre anni, il personale che aveva utilmente superato la selezione sarebbe stato assunto con contratto a tempo indeterminato;
- ZA AM aveva superato la selezione e con delibera n. 37 del 18 luglio 2008 era stata disposta la sottoscrizione del contratto di lavoro a 3 tempo determinato, regolarmente stipulato;
- alla scadenza del contratto a termine, lo I.A.C.P. non aveva provveduto all’assunzione a tempo indeterminato. 2.1. – Così ricostruiti i fatti, la Corte napoletana ha rilevato che lo I.A.C.P., già con la delibera n. 771 del 6 dicembre 2007, nel richiamare l’accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali, aveva statuito di procedere alla stabilizzazione del personale “atipico” in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 296 del 2006, stabilendo altresì la pianta organica con riferimento al fabbisogno triennale;
con successiva determinazione del 9 maggio 2008, l’Istituto aveva statuito di procedere definitivamente alla copertura delle vacanze di organico mediante l’assunzione a tempo indeterminato nelle categorie C e D, decorsi tre anni, durante i quali lo stesso personale avrebbe lavorato a tempo determinato, con approvazione del bando di selezione per l’avvio della procedura di stabilizzazione del predetto personale;
decorso il triennio, i soggetti dichiarati idonei nella procedura selettiva sarebbero stati assunti automaticamente a tempo determinato. Pertanto, con delibera del 16 maggio 2008 era stato emanato il bando di selezione, con la medesima previsione di assunzione “automatica” allo scadere del termine triennale di collaborazione. Era documentato che ZA AM era risultata vincitrice della selezione, in virtù della quale aveva stipulato in data 4 agosto 2008 il contratto individuale, con inquadramento quale avvocato nella categoria D, posizione economica D1, ed espresso richiamo alla procedura di stabilizzazione e le relative delibere. 2.2. - In virtù di tale ricostruzione, la Corte di merito ha ritenuto che la AM NT un diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato una volta scaduto il termine dell’originario contratto a tempo determinato;
quindi, non si controverteva del diritto del dipendente precario all’alla stabilizzazione e del suo diritto a parteciparvi, bensì del diritto all’assunzione conseguente al superamento della già intervenuta selezione interna per la stabilizzazione, la cui procedura si era 4 perfezionata, sia pure con la previsione di una assunzione “in due fasi” (prima a termine e poi a tempo indeterminato), attraverso la pubblicazione del bando per lo svolgimento di un concorso, che configura gli estremi della offerta al pubblico, subordinatamente alla permanenza dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso;
nondimeno, la variazione della situazione che avrebbe potuto indurre la P.A. a bloccare i provvedimenti dai quali derivavano nuove assunzioni non più corrispondenti alle oggettive necessità di incremento del personale doveva formare oggetto di allegazione e prova da parte della medesima amministrazione. Nella specie, lo I.A.C.P. si era limitato ad allegare che la pianta del fabbisogno organico del personale era stata rivisitata nel 2012, vale a dire in epoca successiva al termine di assunzione in via definitiva di ZA AM, senza che, in ogni caso, l’Istituto avesse allegato o prospettato, quale ius superveniens, esigenze che impedivano l’assunzione, come, ad esempio, che la posizione della lavoratrice fosse stata soppressa ovvero che fossero state revocate le previsioni della precedente delibera del 16 maggio 2008. 3. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo I.A.C.P. della Provincia di Napoli articolando quattro motivi, cui resiste ZA AM con controricorso. 4. - La parte ricorrente ha depositato memoria. 5. - In esito all’adunanza camerale del 5 ottobre 2023 è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza per la ravvisata «necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla disciplina in tema di stabilizzazione, con particolare riferimento alla previsione di cui all’art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007, siccome rapportabile alla posizione assunta dalla AM, avuto riguardo, da un lato, alla prospettata stabilizzazione progressiva e, dall’altro, alla denunciata nullità del bando (e del conseguente contratto) per la prevista automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato». 7. - La parte ricorrente ha depositato memoria. 5 8. - La causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 417, 418, 519, 529, 558, 560, 562, della legge n. 296 del 2006, nonché dell’art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, per non avere la Corte d’appello tenuto conto dei parametri, dei requisiti, delle condizioni e delle procedure introdotte dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 244 del 2007 per la stabilizzazione del personale precario. 2. - Con il secondo motivo è prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., per non avere la Corte di merito rilevato la nullità della clausola contenuta nel bando di selezione che prevedeva l’automaticità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato alla scadenza del triennio. 3. - Con il terzo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 cod. civ., per avere la Corte di merito fatto erroneo ricorso all’istituto dell’offerta al pubblico, in relazione al bando di concorso con cui era stata indetta la procedura, bando nullo nella clausola assunta a fondamento di tale riconoscimento ed in ogni caso privo degli estremi del contratto a tempo indeterminato. 4. - Con il quarto motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2097 cod. civ., 99 e 100 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’insussistenza in capo alla lavoratrice di un diritto soggettivo o d’un interesse pretensivo. Viene anche contestata la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal 2011, sul rilievo 6 che la condanna non sarebbe assistita dal sinallagma, in difetto di prestazione lavorativa, né potrebbe essere riconosciuta a titolo risarcitorio, perché tale domanda non era stata avanzata dalla lavoratrice. 5. – I primi tre motivi, che possono essere considerati congiuntamente in quanto complessivamente intesi a contestare la ritualità del procedimento seguito per la stabilizzazione della odierna controricorrente, sono infondati. 5.1. - Come già rilevato nell’ordinanza interlocutoria, la questione centrale posta dal ricorso in esame ruota intorno all’interpretazione dell’art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con particolare riferimento ai requisiti e alle condizioni previste per procedere alla stabilizzazione dei soggetti già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine, è necessario prendere in esame la norma di interesse, partendo dal dato letterale: « Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 7 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca». In tal modo, con la legge finanziaria 2008 la platea dei possibili destinatari della stabilizzazione è stata estesa (per quel che qui rileva) alle collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti una forma di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita, ai sensi dell’art. 3, comma 94, lett. b). Tale possibilità – eccezionalmente prevista dalla disposizione in commento e non più consentita per effetto delle leggi successive – è stata oggetto di opposte letture in dottrina, anche a causa della «ambiguità dell’espressione utilizzata dal legislatore e la difficoltà interpretativa che ne deriva» (così circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 18 aprile 2008). In sintesi, una parte della dottrina ha stigmatizzato la posizione deteriore dei cc.dd. co.co.co. rispetto al personale assunto a termine, entrambi da inscrivere nell’ambito del medesimo fenomeno del precariato che la stabilizzazione ha inteso sanare, per sollecitare un’interpretazione della norma che valga a consentire anche ai soggetti di cui alla citata lett. b) l’immediata assunzione a tempo indeterminato, in armonia con quanto previsto per i soggetti già assunti a tempo indeterminato. Viceversa, altra parte della dottrina ha sottolineato la valenza precettiva del principio dell’assunzione per concorso, ex art. 97 Cost., per addivenire ad un’interpretazione restrittiva delle norme in tema di stabilizzazione – quale istituto di eccezionale deroga alla regola del concorso -, in tal modo assumendo che l’unico riconoscimento della professionalità maturata in 8 virtù delle collaborazioni sia rappresentato dalla possibilità di partecipare a concorsi a termine avvalendosi di quote di riserva, ai sensi dell’art. dall’art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 529: «Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.»; comma 560: «Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.»), ovvero come titolo preferenziale per i concorsi a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, comma 106, della legge n. 244 del 2007 («Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere […] il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale 9 data.»). Ad avviso del Collegio nessuna delle due impostazioni – che rappresentano, per così dire, gli estremi opposti rispetto alla valenza da attribuire alla norma – coglie nel segno. Infatti, la prima opzione, che tende ad equiparare la posizione dei cc.dd. co.co.co. a quella dei dipendenti a termine, nel quadro di un complessivo (e spesso abusivo) ricorso alla flessibilità da parte della P.A., omette di considerare la differenza marcata dal legislatore fra le due categorie, quale rinvenibile, già sul piano letterale, fra le lett. a) e b) del citato comma 94, e (non irragionevolmente) giustificata dalla diversità fra le due tipologie, e, segnatamente, dal rapporto di dipendenza in termini di subordinazione formalmente riconoscibile solo in capo al dipendente con contratto a tempo determinato. Non senza considerare – e l’assunto riveste carattere assorbente - che ipotizzare una diretta assunzione a tempo indeterminato dei co.co.co. in difetto di qualsivoglia procedimento di selezione costituirebbe un vulnus al principio del concorso, espressamente ribadito dall’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, e comunque difficilmente compatibile con la consolidata interpretazione resa sul punto dalla Corte costituzionale (fra molte, sentenze nn. 42 e 127 del 2011). D’altro canto, la lettura opposta, sebbene pienamente rispettosa del dettato costituzionale, rischia di svuotare di significato la previsione in commento, che pure si esprime in termini di «progressiva stabilizzazione del seguente personale» siccome espressamente riferita anche a quello «già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa». Ai fini della corretta ermeneutica, pertanto, occorre da un lato escludere che la norma consenta l’immediata assunzione a tempo indeterminato di siffatto personale, dall’altro individuare il senso della innovativa inclusione del medesimo personale fra i soggetti “stabilizzandi”. Il punto nodale è rappresentato proprio dalla clausola di riserva espressamente inserita alla lett. b) - che recita testualmente «fermo 10 restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» - ed alla quale occorre attribuire un significato coerente con la complessiva formulazione della norma. Tale clausola, con la quale si richiamano le disposizioni che riservano una quota del sessanta per cento dei posti programmati per le selezioni preordinate all’assunzione di personale a tempo determinato ai soggetti già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, consente di ricostruire il senso della disposizione in commento in termini di previsione di un percorso di stabilizzazione che prevede, quale passaggio necessario, l’assunzione a termine per un triennio, prima di approdare al diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Questa interpretazione consente di attribuire una specifica valenza alla norma, che espressamente prefigura una “progressiva stabilizzazione”, tracciando un programma di stabilizzazione volto a far conseguire anche ai soggetti utilizzati con contratti di collaborazione i requisiti previsti dall’art. 1, commi 558 e 519 della legge finanziaria per il 2007, vale a dire il triennio di lavoro prestato a tempo determinato ed il superamento di prove selettive: infatti, l’assunzione a tempo determinato consente l’inquadramento del soggetto, già utilizzato con forme di collaborazione, nell’alveo delle posizioni professionali previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
il superamento di prove selettive consente di rispettare la regola del concorso, in conformità alle previsioni costituzionali, secondo l’interpretazione resa in proposito dalla Corte di legittimità delle leggi (nel senso che non è incompatibile con l’art. 97 Cost. la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l’accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale: in proposito, fra molte, Cost. n. 215 del 2009). In esito al percorso di stabilizzazione così tracciato, che trae origine dalla determinazione dell’amministrazione di procedere nel senso indicato dalla 11 norma, il soggetto acquisisce il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, sempreché risultino rispettati gli ulteriori requisiti previsti e in particolare quelli di compatibilità economica-finanziaria dell’intervento (come sottolineato nel parere formulato in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 7 aprile 2008) e non sopraggiungano situazioni che legittimino l’amministrazione a rivedere la determinazione iniziale. 5.2. – Così interpretata la norma, è agevole concludere per l’infondatezza dei primi tre motivi. Infatti, con riferimento al caso di specie, secondo la ricostruzione dei fatti che emerge dalla sentenza impugnata, lo I.A.C.P. di Napoli, con le determinazioni del 2007 e del 2008, si è determinato ad addivenire al percorso di stabilizzazione dei soggetti già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, legge n. 244 del 2007, nel rispetto della programmazione triennale. E’ pacifico che ZA AM avesse i requisiti per accedere al programma di stabilizzazione (come emerge dal ricorso, il contratto di collaborazione era stato prorogato fino alla data del 14 dicembre 2008 e l’attività era stata svolta sempre presso l’Istituto ricorrente), che avesse superato la selezione per l’assunzione a termine e che avesse completato il prescritto periodo di lavoro a tempo determinato. In tale situazione, come pure ritenuto dal rappresentante della Procura Generale, l’ente aveva seguito l’iter previsto per la progressiva stabilizzazione dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 94 cit., e, all’esito, ZA AM aveva maturato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Né rileva che nel bando fosse impropriamente prevista l’automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in quanto nel presente giudizio ciò che è stato correttamente azionato è il diritto all’assunzione maturato al termine del percorso di stabilizzazione, senza 12 che per ciò solo possa invocarsi la nullità del bando, che potrebbe semmai derivare dalla mancata copertura finanziaria ovvero dalla mancata programmazione triennale dei fabbisogni (da intendere necessariamente in termini compatibili con la previsione del previo passaggio attraverso l’assunzione a termine triennale, in esito ad apposita selezione), non dedotte né provate rispetto all’epoca della procedura, come puntualmente ritenuto in fatto nella sentenza impugnata. Né, come pure sottolineato nel medesimo provvedimento, l’Istituto ha dedotto e provato la sopravvenienza di elementi o fattori che, rispetto all’epoca in cui era maturato il diritto all’assunzione, precludevano la stabilizzazione, con valutazione di merito non sindacabile né censurabile nella presente sede di legittimità. 6. – L’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso conduce alla infondatezza – parziale – del quarto motivo, nella parte in cui tende a censurare la decisione della Corte territoriale per non aver escluso la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo in capo all’odierna controricorrente. Infatti, come sopra considerato, il completamento dell’iter della procedura di stabilizzazione, con il superamento della selezione ed il completamento del triennio a tempo determinato, hanno determinato l’insorgenza del diritto all’assunzione in capo alla lavoratrice. Risulta, invece, fondato il rilievo inteso a censurare il riconoscimento del diritto alle retribuzioni (e la conseguente condanna alle relative corresponsioni) dal 2011, considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, da cui non ci sono motivi per discostarsi, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale;
il lavoratore può, invece, agire o a titolo di 13 responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall’ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni (così Cass. Sez. L, 05/06/2017, n. 13940). Va, dunque, cassata la sentenza nella parte in cui ha condannato l’ente al pagamento delle retribuzioni maturate (così inequivocabilmente qualificato il titolo della corresponsione, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato), con rinvio per nuovo esame sul punto, avuto riguardo alla domanda concretamente proposta. 7. – In definitiva, va accolto unicamente il quarto motivo, nei limiti di cui sopra, e la sentenza impugnata va cassata nei limiti di accoglimento del quarto motivo, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03/04/2024
- ricorrente -
contro AM ZA, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Carbone, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in legge n. 221 del 2012;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1300/2018 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 1038/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
Oggetto Lavoro pubblico stabilizzazione co.co.co. R.G.N. 17065/2018 Cron. Rep. Ud. 03/04/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12871 Anno 2024 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 10/05/2024 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano che ha concluso per il rigetto del ricorso, udita l’Avv. Federica Paterno' per delega verbale dell’Avv. Raffaele De CA JO;
udito l’Avv. Carlo Carbone. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dallo I.A.C.P. - Istituto Autonomo per le Case Popolari - della Provincia di Napoli avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di ZA AM alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° agosto 2011, oltre accessori e spese del giudizio. 2. - La Corte di merito ha così sintetizzato la vicenda processuale: - ZA AM aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell’Istituto, con inquadramento nel profilo di funzionario avvocato, a far data dal 23 gennaio 2003, con rapporto regolamentato dapprima con contratto interinale a tempo determinato, poi attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, via via prorogati sino al 5 dicembre 2005, sebbene avesse svolto sempre le stesse mansioni e con le caratteristiche del lavoro subordinato;
- lo I.A.C.P., con delibera del 6 dicembre 2007, aveva statuito di procedere secondo gli accordi sindacali alla stabilizzazione del personale atipico, approvando la pianta del fabbisogno organico triennale, e, di conseguenza, con delibera n. 15 del 9 maggio 2008, aveva determinato di procedere alla selezione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione e per stipulare all’esito i contratti di lavoro a tempo determinato triennali, con espressa previsione che, decorsi i tre anni, il personale che aveva utilmente superato la selezione sarebbe stato assunto con contratto a tempo indeterminato;
- ZA AM aveva superato la selezione e con delibera n. 37 del 18 luglio 2008 era stata disposta la sottoscrizione del contratto di lavoro a 3 tempo determinato, regolarmente stipulato;
- alla scadenza del contratto a termine, lo I.A.C.P. non aveva provveduto all’assunzione a tempo indeterminato. 2.1. – Così ricostruiti i fatti, la Corte napoletana ha rilevato che lo I.A.C.P., già con la delibera n. 771 del 6 dicembre 2007, nel richiamare l’accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali, aveva statuito di procedere alla stabilizzazione del personale “atipico” in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 296 del 2006, stabilendo altresì la pianta organica con riferimento al fabbisogno triennale;
con successiva determinazione del 9 maggio 2008, l’Istituto aveva statuito di procedere definitivamente alla copertura delle vacanze di organico mediante l’assunzione a tempo indeterminato nelle categorie C e D, decorsi tre anni, durante i quali lo stesso personale avrebbe lavorato a tempo determinato, con approvazione del bando di selezione per l’avvio della procedura di stabilizzazione del predetto personale;
decorso il triennio, i soggetti dichiarati idonei nella procedura selettiva sarebbero stati assunti automaticamente a tempo determinato. Pertanto, con delibera del 16 maggio 2008 era stato emanato il bando di selezione, con la medesima previsione di assunzione “automatica” allo scadere del termine triennale di collaborazione. Era documentato che ZA AM era risultata vincitrice della selezione, in virtù della quale aveva stipulato in data 4 agosto 2008 il contratto individuale, con inquadramento quale avvocato nella categoria D, posizione economica D1, ed espresso richiamo alla procedura di stabilizzazione e le relative delibere. 2.2. - In virtù di tale ricostruzione, la Corte di merito ha ritenuto che la AM NT un diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato una volta scaduto il termine dell’originario contratto a tempo determinato;
quindi, non si controverteva del diritto del dipendente precario all’alla stabilizzazione e del suo diritto a parteciparvi, bensì del diritto all’assunzione conseguente al superamento della già intervenuta selezione interna per la stabilizzazione, la cui procedura si era 4 perfezionata, sia pure con la previsione di una assunzione “in due fasi” (prima a termine e poi a tempo indeterminato), attraverso la pubblicazione del bando per lo svolgimento di un concorso, che configura gli estremi della offerta al pubblico, subordinatamente alla permanenza dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso;
nondimeno, la variazione della situazione che avrebbe potuto indurre la P.A. a bloccare i provvedimenti dai quali derivavano nuove assunzioni non più corrispondenti alle oggettive necessità di incremento del personale doveva formare oggetto di allegazione e prova da parte della medesima amministrazione. Nella specie, lo I.A.C.P. si era limitato ad allegare che la pianta del fabbisogno organico del personale era stata rivisitata nel 2012, vale a dire in epoca successiva al termine di assunzione in via definitiva di ZA AM, senza che, in ogni caso, l’Istituto avesse allegato o prospettato, quale ius superveniens, esigenze che impedivano l’assunzione, come, ad esempio, che la posizione della lavoratrice fosse stata soppressa ovvero che fossero state revocate le previsioni della precedente delibera del 16 maggio 2008. 3. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo I.A.C.P. della Provincia di Napoli articolando quattro motivi, cui resiste ZA AM con controricorso. 4. - La parte ricorrente ha depositato memoria. 5. - In esito all’adunanza camerale del 5 ottobre 2023 è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza per la ravvisata «necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla disciplina in tema di stabilizzazione, con particolare riferimento alla previsione di cui all’art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007, siccome rapportabile alla posizione assunta dalla AM, avuto riguardo, da un lato, alla prospettata stabilizzazione progressiva e, dall’altro, alla denunciata nullità del bando (e del conseguente contratto) per la prevista automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato». 7. - La parte ricorrente ha depositato memoria. 5 8. - La causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 417, 418, 519, 529, 558, 560, 562, della legge n. 296 del 2006, nonché dell’art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, per non avere la Corte d’appello tenuto conto dei parametri, dei requisiti, delle condizioni e delle procedure introdotte dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 244 del 2007 per la stabilizzazione del personale precario. 2. - Con il secondo motivo è prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., per non avere la Corte di merito rilevato la nullità della clausola contenuta nel bando di selezione che prevedeva l’automaticità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato alla scadenza del triennio. 3. - Con il terzo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 cod. civ., per avere la Corte di merito fatto erroneo ricorso all’istituto dell’offerta al pubblico, in relazione al bando di concorso con cui era stata indetta la procedura, bando nullo nella clausola assunta a fondamento di tale riconoscimento ed in ogni caso privo degli estremi del contratto a tempo indeterminato. 4. - Con il quarto motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2097 cod. civ., 99 e 100 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’insussistenza in capo alla lavoratrice di un diritto soggettivo o d’un interesse pretensivo. Viene anche contestata la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal 2011, sul rilievo 6 che la condanna non sarebbe assistita dal sinallagma, in difetto di prestazione lavorativa, né potrebbe essere riconosciuta a titolo risarcitorio, perché tale domanda non era stata avanzata dalla lavoratrice. 5. – I primi tre motivi, che possono essere considerati congiuntamente in quanto complessivamente intesi a contestare la ritualità del procedimento seguito per la stabilizzazione della odierna controricorrente, sono infondati. 5.1. - Come già rilevato nell’ordinanza interlocutoria, la questione centrale posta dal ricorso in esame ruota intorno all’interpretazione dell’art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con particolare riferimento ai requisiti e alle condizioni previste per procedere alla stabilizzazione dei soggetti già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine, è necessario prendere in esame la norma di interesse, partendo dal dato letterale: « Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 7 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca». In tal modo, con la legge finanziaria 2008 la platea dei possibili destinatari della stabilizzazione è stata estesa (per quel che qui rileva) alle collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti una forma di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita, ai sensi dell’art. 3, comma 94, lett. b). Tale possibilità – eccezionalmente prevista dalla disposizione in commento e non più consentita per effetto delle leggi successive – è stata oggetto di opposte letture in dottrina, anche a causa della «ambiguità dell’espressione utilizzata dal legislatore e la difficoltà interpretativa che ne deriva» (così circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 18 aprile 2008). In sintesi, una parte della dottrina ha stigmatizzato la posizione deteriore dei cc.dd. co.co.co. rispetto al personale assunto a termine, entrambi da inscrivere nell’ambito del medesimo fenomeno del precariato che la stabilizzazione ha inteso sanare, per sollecitare un’interpretazione della norma che valga a consentire anche ai soggetti di cui alla citata lett. b) l’immediata assunzione a tempo indeterminato, in armonia con quanto previsto per i soggetti già assunti a tempo indeterminato. Viceversa, altra parte della dottrina ha sottolineato la valenza precettiva del principio dell’assunzione per concorso, ex art. 97 Cost., per addivenire ad un’interpretazione restrittiva delle norme in tema di stabilizzazione – quale istituto di eccezionale deroga alla regola del concorso -, in tal modo assumendo che l’unico riconoscimento della professionalità maturata in 8 virtù delle collaborazioni sia rappresentato dalla possibilità di partecipare a concorsi a termine avvalendosi di quote di riserva, ai sensi dell’art. dall’art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 529: «Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.»; comma 560: «Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.»), ovvero come titolo preferenziale per i concorsi a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, comma 106, della legge n. 244 del 2007 («Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere […] il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale 9 data.»). Ad avviso del Collegio nessuna delle due impostazioni – che rappresentano, per così dire, gli estremi opposti rispetto alla valenza da attribuire alla norma – coglie nel segno. Infatti, la prima opzione, che tende ad equiparare la posizione dei cc.dd. co.co.co. a quella dei dipendenti a termine, nel quadro di un complessivo (e spesso abusivo) ricorso alla flessibilità da parte della P.A., omette di considerare la differenza marcata dal legislatore fra le due categorie, quale rinvenibile, già sul piano letterale, fra le lett. a) e b) del citato comma 94, e (non irragionevolmente) giustificata dalla diversità fra le due tipologie, e, segnatamente, dal rapporto di dipendenza in termini di subordinazione formalmente riconoscibile solo in capo al dipendente con contratto a tempo determinato. Non senza considerare – e l’assunto riveste carattere assorbente - che ipotizzare una diretta assunzione a tempo indeterminato dei co.co.co. in difetto di qualsivoglia procedimento di selezione costituirebbe un vulnus al principio del concorso, espressamente ribadito dall’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, e comunque difficilmente compatibile con la consolidata interpretazione resa sul punto dalla Corte costituzionale (fra molte, sentenze nn. 42 e 127 del 2011). D’altro canto, la lettura opposta, sebbene pienamente rispettosa del dettato costituzionale, rischia di svuotare di significato la previsione in commento, che pure si esprime in termini di «progressiva stabilizzazione del seguente personale» siccome espressamente riferita anche a quello «già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa». Ai fini della corretta ermeneutica, pertanto, occorre da un lato escludere che la norma consenta l’immediata assunzione a tempo indeterminato di siffatto personale, dall’altro individuare il senso della innovativa inclusione del medesimo personale fra i soggetti “stabilizzandi”. Il punto nodale è rappresentato proprio dalla clausola di riserva espressamente inserita alla lett. b) - che recita testualmente «fermo 10 restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» - ed alla quale occorre attribuire un significato coerente con la complessiva formulazione della norma. Tale clausola, con la quale si richiamano le disposizioni che riservano una quota del sessanta per cento dei posti programmati per le selezioni preordinate all’assunzione di personale a tempo determinato ai soggetti già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, consente di ricostruire il senso della disposizione in commento in termini di previsione di un percorso di stabilizzazione che prevede, quale passaggio necessario, l’assunzione a termine per un triennio, prima di approdare al diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Questa interpretazione consente di attribuire una specifica valenza alla norma, che espressamente prefigura una “progressiva stabilizzazione”, tracciando un programma di stabilizzazione volto a far conseguire anche ai soggetti utilizzati con contratti di collaborazione i requisiti previsti dall’art. 1, commi 558 e 519 della legge finanziaria per il 2007, vale a dire il triennio di lavoro prestato a tempo determinato ed il superamento di prove selettive: infatti, l’assunzione a tempo determinato consente l’inquadramento del soggetto, già utilizzato con forme di collaborazione, nell’alveo delle posizioni professionali previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
il superamento di prove selettive consente di rispettare la regola del concorso, in conformità alle previsioni costituzionali, secondo l’interpretazione resa in proposito dalla Corte di legittimità delle leggi (nel senso che non è incompatibile con l’art. 97 Cost. la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l’accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale: in proposito, fra molte, Cost. n. 215 del 2009). In esito al percorso di stabilizzazione così tracciato, che trae origine dalla determinazione dell’amministrazione di procedere nel senso indicato dalla 11 norma, il soggetto acquisisce il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, sempreché risultino rispettati gli ulteriori requisiti previsti e in particolare quelli di compatibilità economica-finanziaria dell’intervento (come sottolineato nel parere formulato in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 7 aprile 2008) e non sopraggiungano situazioni che legittimino l’amministrazione a rivedere la determinazione iniziale. 5.2. – Così interpretata la norma, è agevole concludere per l’infondatezza dei primi tre motivi. Infatti, con riferimento al caso di specie, secondo la ricostruzione dei fatti che emerge dalla sentenza impugnata, lo I.A.C.P. di Napoli, con le determinazioni del 2007 e del 2008, si è determinato ad addivenire al percorso di stabilizzazione dei soggetti già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, legge n. 244 del 2007, nel rispetto della programmazione triennale. E’ pacifico che ZA AM avesse i requisiti per accedere al programma di stabilizzazione (come emerge dal ricorso, il contratto di collaborazione era stato prorogato fino alla data del 14 dicembre 2008 e l’attività era stata svolta sempre presso l’Istituto ricorrente), che avesse superato la selezione per l’assunzione a termine e che avesse completato il prescritto periodo di lavoro a tempo determinato. In tale situazione, come pure ritenuto dal rappresentante della Procura Generale, l’ente aveva seguito l’iter previsto per la progressiva stabilizzazione dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 94 cit., e, all’esito, ZA AM aveva maturato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Né rileva che nel bando fosse impropriamente prevista l’automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in quanto nel presente giudizio ciò che è stato correttamente azionato è il diritto all’assunzione maturato al termine del percorso di stabilizzazione, senza 12 che per ciò solo possa invocarsi la nullità del bando, che potrebbe semmai derivare dalla mancata copertura finanziaria ovvero dalla mancata programmazione triennale dei fabbisogni (da intendere necessariamente in termini compatibili con la previsione del previo passaggio attraverso l’assunzione a termine triennale, in esito ad apposita selezione), non dedotte né provate rispetto all’epoca della procedura, come puntualmente ritenuto in fatto nella sentenza impugnata. Né, come pure sottolineato nel medesimo provvedimento, l’Istituto ha dedotto e provato la sopravvenienza di elementi o fattori che, rispetto all’epoca in cui era maturato il diritto all’assunzione, precludevano la stabilizzazione, con valutazione di merito non sindacabile né censurabile nella presente sede di legittimità. 6. – L’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso conduce alla infondatezza – parziale – del quarto motivo, nella parte in cui tende a censurare la decisione della Corte territoriale per non aver escluso la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo in capo all’odierna controricorrente. Infatti, come sopra considerato, il completamento dell’iter della procedura di stabilizzazione, con il superamento della selezione ed il completamento del triennio a tempo determinato, hanno determinato l’insorgenza del diritto all’assunzione in capo alla lavoratrice. Risulta, invece, fondato il rilievo inteso a censurare il riconoscimento del diritto alle retribuzioni (e la conseguente condanna alle relative corresponsioni) dal 2011, considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, da cui non ci sono motivi per discostarsi, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale;
il lavoratore può, invece, agire o a titolo di 13 responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall’ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni (così Cass. Sez. L, 05/06/2017, n. 13940). Va, dunque, cassata la sentenza nella parte in cui ha condannato l’ente al pagamento delle retribuzioni maturate (così inequivocabilmente qualificato il titolo della corresponsione, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato), con rinvio per nuovo esame sul punto, avuto riguardo alla domanda concretamente proposta. 7. – In definitiva, va accolto unicamente il quarto motivo, nei limiti di cui sopra, e la sentenza impugnata va cassata nei limiti di accoglimento del quarto motivo, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03/04/2024