TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2868/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SUCATO 65, MISILMERI, presso lo studio dell'Avv. DI PISA VITO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata in [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in VIA G. SUCATO 65, MISILMERI, presso lo studio dell'Avv. DI
PISA VITO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 giugno 2025 e sottoscritto il 16 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 25 settembre 2000).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) i coniugi vivranno separati e ciascuno è libero di fissare a proprio piacimento il luogo di residenza e di domicilio;
b) i coniugi si obbligano a un reciproco contegno e ad un atteggiamento di mutuo rispetto e di buona fede;
c) i coniugi si prestano fin d' ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
a) i coniugi, si dichiarano autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni reciproco assegno di mantenimento;
b) la casa coniugale sita in Misilmeri via Siragusa n° 20 è stata dismessa e abbandonata da tempo e i coniugi hanno regolata qualsiasi rapporto di dare e avere.
c) Il sig. provvederà al mantenimento diretto del figlio Parte_1
con lui convivente a Palermo, mentre le sig.ra Persona_1 CP_1 provvederà al mantenimento diretto della figlia con lei Persona_2 convivente in Germania.
d) Saranno a carico dei coniugi in eguale misura le spese assolutamente straordinarie per i figli ( mediche , ospedaliere, scolastiche etc.) fin quando gli stessi non saranno completamente autosufficienti.
e) per tutto quanto non espressamente previsto e concordato nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge alle quali fanno espressamente rinvio.
f) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 46, P. I, Anno 2000) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2868/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SUCATO 65, MISILMERI, presso lo studio dell'Avv. DI PISA VITO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata in [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in VIA G. SUCATO 65, MISILMERI, presso lo studio dell'Avv. DI
PISA VITO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 giugno 2025 e sottoscritto il 16 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 25 settembre 2000).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) i coniugi vivranno separati e ciascuno è libero di fissare a proprio piacimento il luogo di residenza e di domicilio;
b) i coniugi si obbligano a un reciproco contegno e ad un atteggiamento di mutuo rispetto e di buona fede;
c) i coniugi si prestano fin d' ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
a) i coniugi, si dichiarano autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni reciproco assegno di mantenimento;
b) la casa coniugale sita in Misilmeri via Siragusa n° 20 è stata dismessa e abbandonata da tempo e i coniugi hanno regolata qualsiasi rapporto di dare e avere.
c) Il sig. provvederà al mantenimento diretto del figlio Parte_1
con lui convivente a Palermo, mentre le sig.ra Persona_1 CP_1 provvederà al mantenimento diretto della figlia con lei Persona_2 convivente in Germania.
d) Saranno a carico dei coniugi in eguale misura le spese assolutamente straordinarie per i figli ( mediche , ospedaliere, scolastiche etc.) fin quando gli stessi non saranno completamente autosufficienti.
e) per tutto quanto non espressamente previsto e concordato nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge alle quali fanno espressamente rinvio.
f) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 46, P. I, Anno 2000) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3