Articolo 3 della Legge 4 novembre 1979, n. 563
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 novembre 1979
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6356 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 7 miliardi la voce "Istituzione di nuove universita' statali".
All'onere di lire 35 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 19 miliardi la voce "Censimenti ISTAT generali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 novembre 1979