Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 25.3.2025 tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter c.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17950/2023
TRA
La SI.ra nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Madaio (c.f. ), come da procura in calce al presente atto, con CodiceFiscale_2 studio in Napoli al Corso Meridionale n. 51
Ricorrente
contro
:
- (già Controparte_1 Controparte_2
- Agente della Riscossione Provincia di NAPOLI - in persona del legale rapp.te pro
[...] tempore dom.to in NA-POLI alla via
Bracco n. 20 Resistente nonché:
- (già Controparte_1 Controparte_3
- in persona del legale rapp.te pro tempore dom.to in ROMA alla via Grezar n. 14
[...]
contro
:
Sede di NAPOLI – in persona del rapp.te Controparte_4 legale pro tempore dom.to in NAPOLI alla Via Alcide De Gasperi n. 55
– in persona del rapp.te legale pro tempore Controparte_4 dom.to in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21
Resistente contumace
PER ANNULLAMENTO degli AVVISI DI ADDEBITO
1) N. 371 2018 00020660 21 000
2) N. 371 2018 00143111 84 000
3) N. 371 2019 00031616 79 000
4) N. 371 2019 00120214 48 000
5) N. 371 2019 00145401 32 000
6) N. 371 2021 00039183 79 000
7) N. 371 2022 00132998 40 000
8) N. 371 2022 00182295 47 000
FATTO E DIRITTO
1
DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI N. 071/84/2023/00008163/000 CP_ con il quale vantava in nome e per conto dell' sede di Napoli, un presunto credito relativo agli avvisi di addebito indicati in epigrafe.
B) Con detta atto la agenzia della riscossione comunicava di aver proceduto a pignorare (a danno della SI.ra ) presso la società terza “Parco Condominiale G. Rossi” Parte_1 con sede in San Giorgio a Cre-mano alla via Alcide De Gasperi n. 13, le somme che la stessa SI.ra avrebbe dovuto ricevere dalla cennata società. Parte_1
C) A fondamento del pignoramento posto in essere dalla agenzia della riscossione nei confronti della SI.ra come già palesato vi sono tra l'altro Parte_1 l'Avviso di addebito N. 371 2018 00020660 21 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2017. l'Avviso di addebito N. 371 2018 00143111 84 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI IVS relativi all'anno
2017 - 2018. l'Avviso di addebito N. 371 2019 00031616 79 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI IVS relativi all'anno
2018. l'Avviso di addebito N. 371 20189 00120214 48 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI D.M. 10 relativi all'anno 2014 – 2015. l'Avviso di addebito N. 371 2019 00145401 32 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI IVS relativi all'anno
2018. l'Avviso di addebito N. 371 2021 00039183 79 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI IVS relativi all'anno
2019. l'Avviso di addebito N. 371 2022 00132998 40 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI D.M. relativi all'anno
2020. l'Avviso di addebito N. 371 2022 00182295 47 000 con il quale si vantano CONTRIBUTI IVS relativi all'anno
2021.
C) Preliminarmente eccepiva la INSUSSISTENZA DEL CREDITO posto a fondamento del pignoramento crediti presso terzi in suo danno, in considerazione che gli AVVISI DI
ADDEBITO SOPRA INDICATI NON SONO MAI STATI NOTIFICATI alla stessa
D) precisava che con il presente atto non si impugna il pignoramento presso terzi, considerato che incorpora anche altre cartelle esattoriali, bensì solo ed esclusivamente il credito preteso con gli avvisi di addebito contestati. E) i evidenziava ulteriormente che la SI.ra solo con accesso sul sito della Parte_1 agenzia riscossione mediante lo “spid” ha avuto conoscenza della natura del Controparte_5 credito vantato dalla agenzia della riscossione e dall' . CP_4
All'uopo allegava le cartelle / avvisi di addebito impugnati al fine di dimostrare- la natura del credito vantato dall' e, la conseguente competenza del Tribunale – sezione e lavoro CP_4 adito.
Tanto premesso la SI.ra chiedeva Parte_1
2 1) Accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia degli avvisi di addebito impugnati
1) N. 371 2018 00020660 21 000
2) N. 371 2018 00143111 84 000
3) N. 371 2019 00031616 79 000
4) N. 371 2019 00120214 48 000
5) N. 371 2019 00145401 32 000
6) N. 371 2021 00039183 79 000
7) N. 371 2022 00132998 40 000
8) N. 371 2022 00182295 47 000 in considerazione che gli stessi avvisi non le sono mai stati notificati
2) dichiarare che nulla è dovuto dalla SI.ra alla Parte_1 Controparte_5 (già e all' relativamente ai crediti pretesi
[...] Controparte_2 CP_4 con gli avvisi di addebito impugnati;
3) condannare la in so-lido con l' al Controparte_5 CP_4 pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore costituito.
Non si costituiva in giudizio l' benchè regolarmente evocato in giudizio CP_4 Contr Si costituiva l' , deducendo che aveva regolarmente notificato l' atto di pignoramento presso terzi impugnato . Eccepiva l' incompetenza per materia del giudice adito rientrando nella competenza del giudice dell'0 esecuzione, r il difetto di legittimazione passiva e l' intervenuta decadenza . Nel merito deduceva che la ricorrente aveva piena conoscenza dei credito dell' CP_4 portato dagli avvisi di addebito che aveva dato luogo al pignoramento impugnato , avendo per uno degli avvisi la ricorrente chiesto la definizione agevolata ed avendo esso ente della riscossione notificato INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E PREAVVISO DI
FERMO aventi ad oggetto detti avvisi. Da tanto ne deduceva la piena conoscenza da parre della ricorrente, la quale pertanto avrebbe potuto solo sollevare eccezione di prescrizione in relazione ad essi Concludeva chiedendo: dichiarare l'azione nulla, irrituale ed inammissibile per tutti i motivi innanzi detti;
rigettare l'opposizione nei confronti di Controparte_5
, per difetto di legittimazione passiva della stessa;
rigettare l'opposizione
[...] in quanto infondata in fatto ed in diritto in ordine a qualunque altro motivo;
dichiarare valido ed efficace il ruolo e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento;
limitare la pronuncia al ruolo effettivamente opposto;
autorizzare, in subordine, la chiamata in causa o l'integrazione del contraddittorio. Si opponeva alla richiesta sospensiva, non ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite. All' udienza del 25/3/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. il giudice, lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva la causa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente evocato in CP_4 Contr giudizio . Vanno altresì disattese le eccezioni preliminari sollevate da . Sempre preliminarmente deve ritenersi l' opposizione tempestiva tempestiva , essendo stata proposta nei termini di legge, in data 9/10/2023, l laddove la notifica dell' atto di pignoramento risaliva al 6/9/2023
3 Va premesso che parte ricorrente precisa che, avendo ad oggetto l' atto di pignoramento anche cartelle esattoriali non contestate, il presente giudizio tende a far valere la nullità degli avvisi di addebito in quanto mai notificati dall'
che,, peraltro , restando contumace, non ha fornito alcuna prova della CP_4 regolare notifica degli avvisi di cui si deduce la nullità. Peraltro la ha contestato detta circostanza, Controparte_5 deducendo e provando che parte ricorrente ha avuto in più di un occasione contezza dell' esistenza di detti avvisi di addebito , che peraltro avrebbe potuto già prima della notifica dell' atto di pignoramento impugnare . Cont
L' ha, infatti depositato copia della richiesta della ricorrente di definizione agevolata del 27/2/2019, con riferimento alla cartella n. 37120180014311184, nonché intimazione di pagamento n. 0712022900351018/000 notificata il 23.6.2023, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito di cui la ricorrente ha eccepito la nullità ed , intimazione di pagamento n. 0712023901099881/00 notificata il 23.6.2023 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 37120180002066021000
Avviso di addebito 37120180014311184000
Avviso di addebito 37120190003161679000
Avviso di addebito 37120190012021448000
Avviso di addebito 37120190014540132000
Avviso di addebito 37120210003918379000
di cui la ricorrente eccepisce la nullità . La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. Con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato. A tal proposito la Suprema Corte ha così statuito “a la 'intimazione di pagamento che segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo, ma resta sindacabile in giudizio esclusivamente per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo originario da cui è sorto il debito, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. I vizi relativi all'atto impositivo originario non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione stessa. Qualora il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva attraverso un'intimazione di pagamento successiva alle cartelle esattoriali, egli non
4 può impugnare i vizi relativi alle cartelle se non ha preventivamente impugnato l'intimazione nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento nel termine di legge determina non una decadenza dall'impugnazione, bensì l'inammissibilità del ricorso successivamente proposto avverso gli atti della procedura esecutiva (come il pignoramento presso terzi) per far valere vizi degli atti prodromici mai impugnati. Tale preclusione opera anche nel caso in cui il contribuente lamenti l'irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento precedenti all'intimazione, in quanto la mancata impugnazione tempestiva dell'intimazione determina il consolidamento della pretesa tributaria contenuta negli atti presupposti”
Applicando detta massima al caso in esame ne consegue che la mancata impugnazione degli atti prodromici al pignoramento per farne valere eventuali vizi rende inammissibile il successivo ricorso avverso l' atto di pignoramento, essendosi consolidata la pretesa contenuta negli atti presupposti. Pertanto il ricorso va dichiara inammissibile il ricorso . Pa Le spese di giudizio tra ricorrente e la seguono Controparte_5 la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Nessuna statuizione sulle spese tra la ricorrente ed , stante la contumacia dell' CP_4 ente
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2)condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1
, liquidate in complessivi euro 2400,00 oltre Controparte_5 rimborso forfettario IVA E CpA come per legge;
3) nessuna statuizione sulle spese tra ed . Parte_1 CP_4
Si comunichi Napoli 25/3/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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