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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5792/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite R.G. n. 5792/2022 e R.G. n. 6364/2022 promosse da:
(C.F.: , (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Vicenza, Viale S. Agostino 134, presso e nello studio dell'Avv. IPPOLITO
ALFONSO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n. 5792/2022 per quanto concerne e Parte_1 Pt_2
e giusta mandato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n.
[...]
6364/2022 per quanto concerne e Parte_3 Parte_4
Attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1
pagina 1 di 9 CASA FEDERICO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in entrambi i giudizi riuniti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare nullo, inammissibile o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1596/2022 – R.G. n. 4338/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza il 30.08.2022; accertare e dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale ed al solo fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus (art. 11 fascicolo monitorio) poiché riproduttivi rispettivamente degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI;
per l'effetto accertare e dichiarare l'inapplicabilità della deroga all'art. 1957 c.c. e dichiarare controparte decaduta dal diritto di escutere la fideiussione stipulata dagli odierni attori opponenti ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. o, comunque, l'inefficacia e o l'estinzione della fideiussione medesima ex art. 1957 cod. civ.; in subordine, accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte della Controparte_1 ai contratti per cui è causa e, conseguentemente, che in favore quest'ultima non sono dovuti
[...] interessi ex art. 1815 c.c.; accertato e dichiarato, per l'effetto, l'indebito oggettivo percepito dalla convenuta, disporre la compensazione degli interessi illegittimamente versati in favore della convenuta con i crediti CP_1 vantati da quest'ultima;
accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle commissioni non pattuite o non determinabili, con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto e alle commissioni su accordato (commissioni servizi di affidamento);
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della commissione di istruttoria veloce applicata dalla;
CP_1
accertare e dichiarare la illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata non solo agli interessi ma anche alle commissioni in violazione dell'art. 1283 cod. civ.;
accertare e dichiarare, per l'effetto, previa verifica del saldo contabile effettuato alla luce delle eccezioni di usura degli oneri pattuiti e della nullità/inefficacia delle commissioni di cui sopra, l'esatto dare avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto di conto corrente, senza tener conto di commissioni ed interessi non dovuti;
pagina 2 di 9 compensare l'eventuale credito della Banca con il credito della derivante dalla nullità Controparte_2 del contratto di mutuo, da accertarsi in via incidentale, o, comunque dalla errata applicazione di interessi, e pari a euro 25.703,00 o, in subordine, a euro 12.458,26; in ulteriore subordine rigettare comunque ogni domanda della convenuta opposta accertando che nulla devono gli opponenti a parte convenuta;
con rifusione di spese e competenze di lite. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri ed accessori di legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, a) rigettarsi entrambe le opposizioni e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
b) accertarsi e dichiararsi che (C.F.: , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(VI) e ivi residente in [...]delle Monache n. 1/C, (C.F.: , nato Parte_4 C.F._4
a Marostica (VI) il 26.01.1979 e residente in [...], Parte_3
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in [...]del Grappa (VI), C.F._3
Piazza Terraglio n. 29, sia in proprio che in qualità di eredi di (in quest'ultimo caso, Persona_1 ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria), nonché (C.F.: , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in [...], in qualità di erede di , sempre nei limiti della quota ereditaria di sua spettanza, sono debitori in solido tra Persona_1 loro di della somma di euro 141.833,34 oltre interessi dal Controparte_1
18.08.2022 e sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla sola quota capitale di euro 134.337,93 al tasso contrattualmente pattuito attualmente pari al 9,00% (Euribor 3 mesi, valuta primo giorno lavorativo, arrotondato ad ¼ di punto superiore, min. 0 + spread 4,00% + mora 5,00% - e comunque nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo vigente), e conseguentemente condannare i predetti opponenti a pagare a parte opposta la somma di euro 141.833,34 oltre interessi dal 18.08.2022 e sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla sola quota capitale di euro 134.337,93 al tasso contrattualmente pattuito attualmente pari al 9,00% (Euribor 3 mesi, valuta primo giorno lavorativo, arrotondato ad ¼ di punto superiore, min. 0 + spread 4,00% + mora 5,00% - e comunque nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo vigente); c) previo accertamento della prescrizione delle pretese avversarie nei termini sopra formulati e ferme tutte le contestazioni già mosse ai risultati della C.T.U. espletata in corso di causa nonché della relativa consulenza integrativa, rigettarsi tutte le domande svolte in via riconvenzionale dalle opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e ad ogni modo, in via gradata, contenere eventuali pretese avversarie che risultassero fondate entro i limiti quantitativi strettamente documentati e provati;
in ogni caso, d) con vittoria di spese di lite”.
pagina 3 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n. 5792/2022,
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1596/2022 Parte_1 Parte_2
del 30.8.2022 con cui il Tribunale di Vicenza aveva intimato loro il pagamento della somma di €
141.833,34 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 57/1777206 intestato a e su cui insistevano due contratti di affidamento sottoscritti in data 19.9.2016. Gli Controparte_2
opponenti esponevano: che le fideiussioni in forza delle quali erano chiamati a garantire l'adempimento dei menzionati rapporti contenevano le clausole del c.d. Modello ABI-2003 sanzionate dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare la nullità della clausola 6 contenente la deroga all'art. 1957 c.c. comportava una reviviscenza del termine decadenziale ivi previsto, il quale non era stato rispettato dalla banca opposta con conseguente liberazione dei garanti dall'obbligazione fideiussoria assunta;
che infatti gli affidamenti erano stati revocati in data 2.12.2021 e il ricorso monitorio era stato depositato in data 19.8.2022, allorquando il termine semestrale era ormai scaduto;
che comunque il quantum creditorio non era corretto, perché erano state applicate commissioni di massimo scoperto non pattuite o indeterminate, perché era stata applicata una commissione di istruttoria veloce in assenza di svolgimento di un'effettiva attività istruttoria e perché era stata calcolata la capitalizzazione anche di oneri contrattuali diversi dagli interessi sul capitale;
che inoltre in data 7.5.2010 la banca convenuta e avevano Controparte_2
stipulato un contratto di mutuo ipotecario unicamente finalizzato a coprire l'esposizione del contratto di conto corrente e quindi, per tale ragione, affetto da nullità per carenza di causa negoziale;
che in forza di tale nullità dovevano essere restituiti gli interessi corrisposti nella misura di € 25.703,96 o in subordine quelli eccedenti il saggio legale, nella misura di € 12.458,26. Gli opponenti chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle fideiussioni sottoscritte, l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia, nonché, in subordine, la rettifica del saldo del conto corrente e la compensazione dell'eventuale credito avversario con il debito scaturente dalla nullità del contratto di mutuo dedotto in giudizio.
Costituitasi in giudizio, replicava: che le contestazioni avversarie Controparte_1
pagina 4 di 9 relative al contratto di conto corrente erano del tutto generiche;
che eventuali pagamenti indebiti non potevano essere chiesti in restituzione se anteriori al decennio decorrente a ritroso dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, perché prescritti;
che le fideiussioni sottoscritte nel caso di specie non erano conformi al modello censurato ma a quello successivamente diffuso nel luglio 2005 ed estraneo a contestazioni di natura concorrenziale;
che comunque la revoca dei rapporti non era avvenuta con la diffida del 2.12.2021 in quanto successivamente il conto corrente era rimasto aperto fino al 30.6.2022, per essere passato a sofferenza solo in data 17.8.2022; che tra tale data e il deposito del ricorso monitorio non era decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; che comunque il suddetto termine poteva essere interrotto anche per il tramite di diffide stragiudiziali, in forza della clausola 7 contenuta nelle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, le quali peraltro si configuravano piuttosto quali contratti autonomi di garanzia;
che i garanti non erano legittimati ad eccepire in compensazione gli interessi versati sul mutuo, in quanto non da loro corrisposti;
che un mutuo erogato per ripianare una precedente esposizione debitoria non era per ciò solo illegittimo;
che in ogni caso la aveva impiegato le somme erogate anche per l'adempimento di pagamenti ulteriori Controparte_2
rispetto alla copertura del conto corrente affidato per cui è causa. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie e la conferma del provvedimento monitorio opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva disposta la riunione al giudizio di quello iscritto con R.G. n. 6364/2022 e introdotto con atto di citazione in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo da e , i quali avevano esposto le medesime Parte_4 Parte_3
contestazioni e rassegnato le stesse conclusioni degli opponenti nel parallelo procedimento. Anche in tale giudizio si costituiva la Banca opposta, proponendo le medesime difese e conclusioni già articolate.
Nell'ambito dei giudizi così riuniti, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dagli opponenti. All'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare gli opponenti precisavano le censure riguardanti il saldo del conto corrente, anche in termini di usura e di ulteriori addebiti illegittimi, affermando un credito di € 157.099,45 in capo al correntista, e nelle quali la Banca opposta replicava che le suddette censure avversarie erano inammissibili nella parte in cui concernevano pagina 5 di 9 l'andamento di un conto anticipi prima mai dedotto in giudizio, veniva disposta C.T.U. contabile e relativa integrazione. Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto esaminato il primo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti hanno dedotto che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 3.6.2008 sarebbe reiterativo dello schema negoziale sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale, e conterrebbe dunque delle clausole nulle con specifico riguardo a quella derogativa del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non rispettato nel caso di specie. Tale doglianza è infondata.
Come noto, “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa” (ord. n.
4175/2020, punto 3.7). Per meglio dire, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto dagli opponenti (doc. 2 attoreo) costituisce sì prova privilegiata dell'invalidità dei contratti fideiussori che contengono clausole conformi a quelle sanzionate, ma solo laddove questi siano stati stipulati entro l'arco temporale che ha costituito oggetto dell'attività istruttoria espletata dall'Autorità di Vigilanza
(Cass. n. 13846/2019). Con riguardo alle fideiussioni sottoscritte in epoca successiva, spetta invece a chi deduce la nullità fornire la prova rigorosa della sussistenza della dedotta intesa anticoncorrenziale, ad esempio producendo in giudizio una serie di modelli di fideiussione proposte dalle principali banche attive sul territorio nazionale nell'anno di riferimento. In assenza di tale prova, non fornita nel caso di specie, si deve per contro ritenere che la formulazione delle clausole contestate, per quanto assimilabili a quelle censurate nel 2005, sia determinata non tanto dalla partecipazione a un'intesa anticoncorrenziale, quanto piuttosto da altri fattori più strettamente connessi allo specifico interesse che l'istituto di credito sicuramente riponeva nel promuovere la pattuizione delle c.d. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. di cui trattasi (clausole che pagina 6 di 9 di per sé non ledono alcuna norma imperativa e che anzi erano ampiamente diffuse a livello di prassi bancaria ancora prima di venire compendiate nel modulo ABI del 2003, poi sanzionato).
Mancando, come detto, la prova della nullità dedotta dagli opponenti, su cui incombeva il relativo onere probatorio, le domande attoree di nullità parziale delle fideiussioni e di conseguente estinzione delle obbligazioni fideiussorie vanno rigettate.
Con il secondo motivo di opposizione, i garanti deducono in compensazione, rispetto all'eventuale esposizione debitoria scaturente dal rapporto di conto corrente, il controcredito maturato in capo a per interessi illegittimamente corrisposti rispetto al contratto di mutuo fondiario del Controparte_2
7.5.2010. Anche tale doglianza risulta infondata.
Va infatti escluso che il predetto mutuo sia nullo per difetto di causa, essendo del tutto lecita l'erogazione di un finanziamento per coprire una pregressa esposizione debitoria e non venendo meno in tale ipotesi la natura reale del contratto in questione, in quanto il mutuatario acquisisce in ogni caso la disponibilità giuridica della somma erogata anche se la utilizza immediatamente per pagare il proprio debito. Non sussiste pertanto alcun debito che i fideiussori possano opporre in compensazione alla Banca convenuta per le causali dedotte.
Con il terzo motivo di opposizione, infine, gli opponenti contestano il quantum della pretesa monitoria.
Per individuare il corretto saldo del conto corrente di corrispondente per cui è causa, occorre sottolineare:
1) che nel contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti in data 7.1.2004 risultano validamente concordati anche i tassi di interesse “entro fido” e “fuori fido” (doc. 5 , per cui non vi è motivo per CP_1
ricalcolare gli interessi al tasso di legge di cui all'art. 117 T.U.B.;
2) che nel medesimo contratto non erano state viceversa pattuite le commissioni di massimo scoperto che poi sono state invece addebitate nel corso dell'andamento del rapporto, per cui vanno espunti dal tasso rettificato i relativi addebiti, così come le ulteriori spese individuate dalla C.T.U. disposta in corso di causa come illegittimamente addebitate (ivi inclusa la c.d. commissione di istruttoria veloce, che non risulta pattuita fino al 2015 da alcuna clausola contrattuale, nemmeno sopravvenuta rispetto alle pattuizioni iniziali);
pagina 7 di 9 3) che l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente formulata dalla Banca convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, per cui della stessa occorre tener conto con la precisazione che – per quanto la C.T.U. non ritenesse possibile sviluppare il relativo calcolo per la mancata distinzione negli estratti conto scalari degli interessi relativi alle diverse linee di fido (cfr. pag. 7 dell'integrazione peritale)
– tuttavia risulta convincente e utilizzabile il criterio di calcolo fondato sul saldo totale delle diverse linee di credito, in quanto innalzando così idealmente la soglia dell'accordato complessivo si individuano rimesse che non possono che avere natura solutoria (poiché se la hanno rispetto alla sommatoria di tutte le linee di credito appoggiate sul conto corrente di corrispondenza, la hanno necessariamente anche rispetto alla singola linea di credito a cui in concreto avrebbero dovuto essere riferite: si tratta dunque dello scenario di calcolo più favorevole al correntista, rispetto al quale lo stesso non può ragionevolmente confutare il decorso della prescrizione);
4) che, sempre con riguardo al tema della prescrizione, deve assumersi come corretta l'ipotesi di calcolo che individua la prima rimessa solutoria utile in base al saldo rettificato (Cass. n. 9141/2020).
Pertanto, il calcolo corretto elaborato dalla C.T.U. disposta in corso di causa è quello che tiene conto di tutti i predetti criteri e che risulta così rettificato nella misura di € 80.482,72 (pag. 16 dell'integrazione peritale, salvo l'errore rilevato dalla Banca opposta a pag. 6 della proposta comparsa conclusionale). Alla corresponsione di tale somma, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda monitoria, vanno quindi condannati gli opponenti, in solido tra loro, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza complessiva nel giudizio di opposizione (Cass. n. 17854/2020), le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), previa compensazione tra le parti di un terzo delle spese medesime in ragione della riduzione della pretesa monitoria e senza alcuna maggiorazione per l'originaria incardinazione di due distinti procedimenti, poi riuniti, in quanto del tutto speculari anche con riguardo al contenuto e alla redazione degli atti difensivi depositati..
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della Banca opposta, in quanto finalizzata a rettificare la sua pretesa creditoria parzialmente illegittima.
pagina 8 di 9 Per la medesima ragione, la opposta va condannata parimenti alla rifusione in favore delle CP_1
controparti del compenso corrisposto al C.T.P. dagli stessi nominati (doc. 3 allegato alla memoria di replica attorea).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1596/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.8.2022;
2. condanna , e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagare alla la somma di € 80.482,72 oltre interessi Controparte_1
convenzionali dalla data della domanda monitoria al saldo;
3. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna , Parte_1 Parte_2
e a rifondere in favore di i Parte_3 Parte_4 Controparte_1
residui due terzi, per la frazione liquidati in € 9.402,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
, e quanto eventualmente da questi versato in corso Parte_2 Parte_3 Parte_4
di causa a titolo di compenso del C.T.U., nonché la somma di € 1.903,20 versata a titolo di compenso del C.T.P. attoreo.
Così deciso in Vicenza, il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite R.G. n. 5792/2022 e R.G. n. 6364/2022 promosse da:
(C.F.: , (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Vicenza, Viale S. Agostino 134, presso e nello studio dell'Avv. IPPOLITO
ALFONSO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n. 5792/2022 per quanto concerne e Parte_1 Pt_2
e giusta mandato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n.
[...]
6364/2022 per quanto concerne e Parte_3 Parte_4
Attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1
pagina 1 di 9 CASA FEDERICO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in entrambi i giudizi riuniti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare nullo, inammissibile o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1596/2022 – R.G. n. 4338/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza il 30.08.2022; accertare e dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale ed al solo fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus (art. 11 fascicolo monitorio) poiché riproduttivi rispettivamente degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI;
per l'effetto accertare e dichiarare l'inapplicabilità della deroga all'art. 1957 c.c. e dichiarare controparte decaduta dal diritto di escutere la fideiussione stipulata dagli odierni attori opponenti ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. o, comunque, l'inefficacia e o l'estinzione della fideiussione medesima ex art. 1957 cod. civ.; in subordine, accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte della Controparte_1 ai contratti per cui è causa e, conseguentemente, che in favore quest'ultima non sono dovuti
[...] interessi ex art. 1815 c.c.; accertato e dichiarato, per l'effetto, l'indebito oggettivo percepito dalla convenuta, disporre la compensazione degli interessi illegittimamente versati in favore della convenuta con i crediti CP_1 vantati da quest'ultima;
accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle commissioni non pattuite o non determinabili, con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto e alle commissioni su accordato (commissioni servizi di affidamento);
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della commissione di istruttoria veloce applicata dalla;
CP_1
accertare e dichiarare la illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata non solo agli interessi ma anche alle commissioni in violazione dell'art. 1283 cod. civ.;
accertare e dichiarare, per l'effetto, previa verifica del saldo contabile effettuato alla luce delle eccezioni di usura degli oneri pattuiti e della nullità/inefficacia delle commissioni di cui sopra, l'esatto dare avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto di conto corrente, senza tener conto di commissioni ed interessi non dovuti;
pagina 2 di 9 compensare l'eventuale credito della Banca con il credito della derivante dalla nullità Controparte_2 del contratto di mutuo, da accertarsi in via incidentale, o, comunque dalla errata applicazione di interessi, e pari a euro 25.703,00 o, in subordine, a euro 12.458,26; in ulteriore subordine rigettare comunque ogni domanda della convenuta opposta accertando che nulla devono gli opponenti a parte convenuta;
con rifusione di spese e competenze di lite. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri ed accessori di legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, a) rigettarsi entrambe le opposizioni e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
b) accertarsi e dichiararsi che (C.F.: , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(VI) e ivi residente in [...]delle Monache n. 1/C, (C.F.: , nato Parte_4 C.F._4
a Marostica (VI) il 26.01.1979 e residente in [...], Parte_3
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in [...]del Grappa (VI), C.F._3
Piazza Terraglio n. 29, sia in proprio che in qualità di eredi di (in quest'ultimo caso, Persona_1 ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria), nonché (C.F.: , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in [...], in qualità di erede di , sempre nei limiti della quota ereditaria di sua spettanza, sono debitori in solido tra Persona_1 loro di della somma di euro 141.833,34 oltre interessi dal Controparte_1
18.08.2022 e sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla sola quota capitale di euro 134.337,93 al tasso contrattualmente pattuito attualmente pari al 9,00% (Euribor 3 mesi, valuta primo giorno lavorativo, arrotondato ad ¼ di punto superiore, min. 0 + spread 4,00% + mora 5,00% - e comunque nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo vigente), e conseguentemente condannare i predetti opponenti a pagare a parte opposta la somma di euro 141.833,34 oltre interessi dal 18.08.2022 e sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla sola quota capitale di euro 134.337,93 al tasso contrattualmente pattuito attualmente pari al 9,00% (Euribor 3 mesi, valuta primo giorno lavorativo, arrotondato ad ¼ di punto superiore, min. 0 + spread 4,00% + mora 5,00% - e comunque nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo vigente); c) previo accertamento della prescrizione delle pretese avversarie nei termini sopra formulati e ferme tutte le contestazioni già mosse ai risultati della C.T.U. espletata in corso di causa nonché della relativa consulenza integrativa, rigettarsi tutte le domande svolte in via riconvenzionale dalle opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e ad ogni modo, in via gradata, contenere eventuali pretese avversarie che risultassero fondate entro i limiti quantitativi strettamente documentati e provati;
in ogni caso, d) con vittoria di spese di lite”.
pagina 3 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n. 5792/2022,
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1596/2022 Parte_1 Parte_2
del 30.8.2022 con cui il Tribunale di Vicenza aveva intimato loro il pagamento della somma di €
141.833,34 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 57/1777206 intestato a e su cui insistevano due contratti di affidamento sottoscritti in data 19.9.2016. Gli Controparte_2
opponenti esponevano: che le fideiussioni in forza delle quali erano chiamati a garantire l'adempimento dei menzionati rapporti contenevano le clausole del c.d. Modello ABI-2003 sanzionate dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare la nullità della clausola 6 contenente la deroga all'art. 1957 c.c. comportava una reviviscenza del termine decadenziale ivi previsto, il quale non era stato rispettato dalla banca opposta con conseguente liberazione dei garanti dall'obbligazione fideiussoria assunta;
che infatti gli affidamenti erano stati revocati in data 2.12.2021 e il ricorso monitorio era stato depositato in data 19.8.2022, allorquando il termine semestrale era ormai scaduto;
che comunque il quantum creditorio non era corretto, perché erano state applicate commissioni di massimo scoperto non pattuite o indeterminate, perché era stata applicata una commissione di istruttoria veloce in assenza di svolgimento di un'effettiva attività istruttoria e perché era stata calcolata la capitalizzazione anche di oneri contrattuali diversi dagli interessi sul capitale;
che inoltre in data 7.5.2010 la banca convenuta e avevano Controparte_2
stipulato un contratto di mutuo ipotecario unicamente finalizzato a coprire l'esposizione del contratto di conto corrente e quindi, per tale ragione, affetto da nullità per carenza di causa negoziale;
che in forza di tale nullità dovevano essere restituiti gli interessi corrisposti nella misura di € 25.703,96 o in subordine quelli eccedenti il saggio legale, nella misura di € 12.458,26. Gli opponenti chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle fideiussioni sottoscritte, l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia, nonché, in subordine, la rettifica del saldo del conto corrente e la compensazione dell'eventuale credito avversario con il debito scaturente dalla nullità del contratto di mutuo dedotto in giudizio.
Costituitasi in giudizio, replicava: che le contestazioni avversarie Controparte_1
pagina 4 di 9 relative al contratto di conto corrente erano del tutto generiche;
che eventuali pagamenti indebiti non potevano essere chiesti in restituzione se anteriori al decennio decorrente a ritroso dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, perché prescritti;
che le fideiussioni sottoscritte nel caso di specie non erano conformi al modello censurato ma a quello successivamente diffuso nel luglio 2005 ed estraneo a contestazioni di natura concorrenziale;
che comunque la revoca dei rapporti non era avvenuta con la diffida del 2.12.2021 in quanto successivamente il conto corrente era rimasto aperto fino al 30.6.2022, per essere passato a sofferenza solo in data 17.8.2022; che tra tale data e il deposito del ricorso monitorio non era decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; che comunque il suddetto termine poteva essere interrotto anche per il tramite di diffide stragiudiziali, in forza della clausola 7 contenuta nelle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, le quali peraltro si configuravano piuttosto quali contratti autonomi di garanzia;
che i garanti non erano legittimati ad eccepire in compensazione gli interessi versati sul mutuo, in quanto non da loro corrisposti;
che un mutuo erogato per ripianare una precedente esposizione debitoria non era per ciò solo illegittimo;
che in ogni caso la aveva impiegato le somme erogate anche per l'adempimento di pagamenti ulteriori Controparte_2
rispetto alla copertura del conto corrente affidato per cui è causa. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie e la conferma del provvedimento monitorio opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva disposta la riunione al giudizio di quello iscritto con R.G. n. 6364/2022 e introdotto con atto di citazione in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo da e , i quali avevano esposto le medesime Parte_4 Parte_3
contestazioni e rassegnato le stesse conclusioni degli opponenti nel parallelo procedimento. Anche in tale giudizio si costituiva la Banca opposta, proponendo le medesime difese e conclusioni già articolate.
Nell'ambito dei giudizi così riuniti, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dagli opponenti. All'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare gli opponenti precisavano le censure riguardanti il saldo del conto corrente, anche in termini di usura e di ulteriori addebiti illegittimi, affermando un credito di € 157.099,45 in capo al correntista, e nelle quali la Banca opposta replicava che le suddette censure avversarie erano inammissibili nella parte in cui concernevano pagina 5 di 9 l'andamento di un conto anticipi prima mai dedotto in giudizio, veniva disposta C.T.U. contabile e relativa integrazione. Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto esaminato il primo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti hanno dedotto che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 3.6.2008 sarebbe reiterativo dello schema negoziale sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale, e conterrebbe dunque delle clausole nulle con specifico riguardo a quella derogativa del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non rispettato nel caso di specie. Tale doglianza è infondata.
Come noto, “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa” (ord. n.
4175/2020, punto 3.7). Per meglio dire, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto dagli opponenti (doc. 2 attoreo) costituisce sì prova privilegiata dell'invalidità dei contratti fideiussori che contengono clausole conformi a quelle sanzionate, ma solo laddove questi siano stati stipulati entro l'arco temporale che ha costituito oggetto dell'attività istruttoria espletata dall'Autorità di Vigilanza
(Cass. n. 13846/2019). Con riguardo alle fideiussioni sottoscritte in epoca successiva, spetta invece a chi deduce la nullità fornire la prova rigorosa della sussistenza della dedotta intesa anticoncorrenziale, ad esempio producendo in giudizio una serie di modelli di fideiussione proposte dalle principali banche attive sul territorio nazionale nell'anno di riferimento. In assenza di tale prova, non fornita nel caso di specie, si deve per contro ritenere che la formulazione delle clausole contestate, per quanto assimilabili a quelle censurate nel 2005, sia determinata non tanto dalla partecipazione a un'intesa anticoncorrenziale, quanto piuttosto da altri fattori più strettamente connessi allo specifico interesse che l'istituto di credito sicuramente riponeva nel promuovere la pattuizione delle c.d. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. di cui trattasi (clausole che pagina 6 di 9 di per sé non ledono alcuna norma imperativa e che anzi erano ampiamente diffuse a livello di prassi bancaria ancora prima di venire compendiate nel modulo ABI del 2003, poi sanzionato).
Mancando, come detto, la prova della nullità dedotta dagli opponenti, su cui incombeva il relativo onere probatorio, le domande attoree di nullità parziale delle fideiussioni e di conseguente estinzione delle obbligazioni fideiussorie vanno rigettate.
Con il secondo motivo di opposizione, i garanti deducono in compensazione, rispetto all'eventuale esposizione debitoria scaturente dal rapporto di conto corrente, il controcredito maturato in capo a per interessi illegittimamente corrisposti rispetto al contratto di mutuo fondiario del Controparte_2
7.5.2010. Anche tale doglianza risulta infondata.
Va infatti escluso che il predetto mutuo sia nullo per difetto di causa, essendo del tutto lecita l'erogazione di un finanziamento per coprire una pregressa esposizione debitoria e non venendo meno in tale ipotesi la natura reale del contratto in questione, in quanto il mutuatario acquisisce in ogni caso la disponibilità giuridica della somma erogata anche se la utilizza immediatamente per pagare il proprio debito. Non sussiste pertanto alcun debito che i fideiussori possano opporre in compensazione alla Banca convenuta per le causali dedotte.
Con il terzo motivo di opposizione, infine, gli opponenti contestano il quantum della pretesa monitoria.
Per individuare il corretto saldo del conto corrente di corrispondente per cui è causa, occorre sottolineare:
1) che nel contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti in data 7.1.2004 risultano validamente concordati anche i tassi di interesse “entro fido” e “fuori fido” (doc. 5 , per cui non vi è motivo per CP_1
ricalcolare gli interessi al tasso di legge di cui all'art. 117 T.U.B.;
2) che nel medesimo contratto non erano state viceversa pattuite le commissioni di massimo scoperto che poi sono state invece addebitate nel corso dell'andamento del rapporto, per cui vanno espunti dal tasso rettificato i relativi addebiti, così come le ulteriori spese individuate dalla C.T.U. disposta in corso di causa come illegittimamente addebitate (ivi inclusa la c.d. commissione di istruttoria veloce, che non risulta pattuita fino al 2015 da alcuna clausola contrattuale, nemmeno sopravvenuta rispetto alle pattuizioni iniziali);
pagina 7 di 9 3) che l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente formulata dalla Banca convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, per cui della stessa occorre tener conto con la precisazione che – per quanto la C.T.U. non ritenesse possibile sviluppare il relativo calcolo per la mancata distinzione negli estratti conto scalari degli interessi relativi alle diverse linee di fido (cfr. pag. 7 dell'integrazione peritale)
– tuttavia risulta convincente e utilizzabile il criterio di calcolo fondato sul saldo totale delle diverse linee di credito, in quanto innalzando così idealmente la soglia dell'accordato complessivo si individuano rimesse che non possono che avere natura solutoria (poiché se la hanno rispetto alla sommatoria di tutte le linee di credito appoggiate sul conto corrente di corrispondenza, la hanno necessariamente anche rispetto alla singola linea di credito a cui in concreto avrebbero dovuto essere riferite: si tratta dunque dello scenario di calcolo più favorevole al correntista, rispetto al quale lo stesso non può ragionevolmente confutare il decorso della prescrizione);
4) che, sempre con riguardo al tema della prescrizione, deve assumersi come corretta l'ipotesi di calcolo che individua la prima rimessa solutoria utile in base al saldo rettificato (Cass. n. 9141/2020).
Pertanto, il calcolo corretto elaborato dalla C.T.U. disposta in corso di causa è quello che tiene conto di tutti i predetti criteri e che risulta così rettificato nella misura di € 80.482,72 (pag. 16 dell'integrazione peritale, salvo l'errore rilevato dalla Banca opposta a pag. 6 della proposta comparsa conclusionale). Alla corresponsione di tale somma, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda monitoria, vanno quindi condannati gli opponenti, in solido tra loro, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza complessiva nel giudizio di opposizione (Cass. n. 17854/2020), le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), previa compensazione tra le parti di un terzo delle spese medesime in ragione della riduzione della pretesa monitoria e senza alcuna maggiorazione per l'originaria incardinazione di due distinti procedimenti, poi riuniti, in quanto del tutto speculari anche con riguardo al contenuto e alla redazione degli atti difensivi depositati..
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della Banca opposta, in quanto finalizzata a rettificare la sua pretesa creditoria parzialmente illegittima.
pagina 8 di 9 Per la medesima ragione, la opposta va condannata parimenti alla rifusione in favore delle CP_1
controparti del compenso corrisposto al C.T.P. dagli stessi nominati (doc. 3 allegato alla memoria di replica attorea).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1596/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.8.2022;
2. condanna , e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagare alla la somma di € 80.482,72 oltre interessi Controparte_1
convenzionali dalla data della domanda monitoria al saldo;
3. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna , Parte_1 Parte_2
e a rifondere in favore di i Parte_3 Parte_4 Controparte_1
residui due terzi, per la frazione liquidati in € 9.402,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
, e quanto eventualmente da questi versato in corso Parte_2 Parte_3 Parte_4
di causa a titolo di compenso del C.T.U., nonché la somma di € 1.903,20 versata a titolo di compenso del C.T.P. attoreo.
Così deciso in Vicenza, il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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