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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1794/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RONCUZZI ANNA RITA e dell'avv. GHIDORZI GUSTAVO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BICOCCHI CHIARA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 6.8.202 il Tribunale di Reggio Emilia, affermata la giurisdizione ordinaria, in accoglimento del ricorso proposto dalla condannava la Parte_2 Parte_1
al pagamento ex art. 2033 cc di euro 15.539,84 oltre interessi legali.
[...]
La pretesa della ricorrente ineriva alla ripetizione delle somme di euro 664,94 ed euro 14.874,90 indebitamente erogate alle farmacie, rispettivamente, e Pt_3
, alle quali la nel corrispondere alle farmacie il prezzo Parte_4 Pt_2
pagina 1 di 6 di vendita al pubblico dei farmaci, aveva trattenuto, con riferimento al 2016, la più favorevole percentuale di sconto dell'1,5% normativamente prevista a vantaggio delle sole farmacie rurali “sussidiate”, laddove la farmacia era urbana Pt_3
(servendo un centro con più di 5.000 abitanti), e la farmacia Parte_4
era rurale ma non sussidiata (servendo un centro con più di 3.000 abitanti).
Il Tribunale affermava che la non contestazione, sotto qualsiasi profilo, della somma richiesta con riguardo alla farmacia giustificava ex art. 115 cpc Pt_3
l'accoglimento della relativa pretesa.
Quanto alla farmacia Quinta Massenziatico, osservata l'irrilevanza della mancata modifica della pianta organica dal parte del Comune, dalla quale derivava la classificazione della farmacia come urbana o (come pacificamente nel caso in esame) rurale, ma non invece la sua qualità di “sussidiata”, dipendente dall'avere il centro servito meno di 3.000 abitanti, riteneva che la prova della fondatezza della domanda della dovesse trarsi dai dcc. 11 e 12 della ricorrente, aventi valore Pt_2
confessorio; quanto all'essere riferita solo al 2013 la Certificazione del Comune di che attribuiva alla frazione di 3.648 abitanti, _1 Parte_4
rilevava che la resistente non aveva fornito la prova che, successivamente, la popolazione fosse scesa sotto le 3.000 unità.
Avverso tale ordinanza proponeva appello la Pt_1 Parte_1
insistendo nell'eccezione di difetto di giurisdizione e chiedendo, nel
[...]
merito, il rigetto delle domande di controparte.
La si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame. Pt_2
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni idi cui in epigrafe in esito all'udienza dell'8.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposto di note.
2)E' infondato il primo motivo di gravame con cui l'appellante insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione.
Quello delle farmacie al rimborso dei farmaci nella misura predeterminata dalla legge sulla base di parametri oggettivi, è un diritto soggettivo che prescinde pagina 2 di 6 dall'esercizio di qualsiasi potere discrezionale della PA e pertiene pertanto alla giurisdizione dell'AGO, al pari, evidentemente, della corrispondente domanda di Parte ripetizione di indebito formulata dalla che assuma di avere pagato in eccesso rispetto a quanto dovuto.
Il Tribunale si è dunque correttamente attenuto alle condivisibili indicazioni di cui alle pronunce n. 9862/17 (riportata nell'ordinanza) nonché n.28505/17 alle cui motivazioni è sufficiente fare rimando.
Nel caso di specie, non si tratta dell'attribuzione dell'indennità di residenza (che spetta alle farmacie rurali che servono centri con non più di 3.000 abitanti), a proposito della quale la S.C., con la pronuncia n. 4288/08 ha indicato la giurisdizione del GA perché rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'apposita commissione provinciale ed integrante mero interesse legittimo del farmacista disagiato, ma dell'accertamento del diritto soggettivo perfetto del farmacista alle proprie spettanze come determinate dalla legge in misura prefissata, graduata in rapporto inverso all'entità della popolazione del luogo, senza alcun potere discrezionale della PA di apprezzamento né in ordine all'"an" né in ordine al
"quantum", così che, come indicato dalla medesima pronuncia della S.C., sussiste la giurisdizione ordinaria.
E' infatti la legge (art. 1 c.40 L. 662/96, art. 2 L.549/95 e art. 11 DL 347/01 come convertito con L.405/01) a riservare alle sole farmacie rurali sussidiate (con fatturato inferiore ad euro 387.342,68) l'applicazione della più favorevole quota di sconto dell'1,5%.
Non è stata d'altronde oggetto di contestazione la misura degli che la ha Pt_2
ritenuto doversi applicare in luogo dell'1,5%, vertendo la causa solo sul diritto o meno delle farmacie a vedersi applicato lo sconto dell'1,5%.
Sussiste dunque la giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 133 c) DLs 104/10 riguardando la causa “indennità, canoni ed altri corrispettivi” dovuti in esecuzione del pubblico servizio farmaceutico.
pagina 3 di 6 3)Per quanto, nelle conclusioni, l'appellante abbia chiesto il rigetto integrale della pretesa della deve rilevarsi che nessuna critica è stata formulata con Pt_2
riguardo all'accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda relativa alla farmacia Roncina, essendo sul punto sceso il giudicato.
4)Con riguardo alla farmacia , l'appellante deduce che la Parte_4
certificazione del Comune di circa il numero di abitanti di _1
, era irrilevante poiché riferita all'anno 2013; il Tribunale avrebbe Parte_4
violato l'art. 2697 cc affermando che sarebbe stata la Parte_1
a fornire la prova contraria, ossia che nel 2016 la popolazione
[...]
era scesa al di sotto dei 3.000 abitanti, il che ben poteva essersi verificato al pari di una diminuzione del fatturato tale da portare comunque l'applicazione della percentuale di sconto dell'1,5%; infine, <non essendo stata attuata -e comunque non è stata dimostrata- alcuna variazione della pianta organica nella quale era inserita la farmacia , doveva ritenersi che questa non avesse Parte_4
perso la sua originaria connotazione di farmacia rurale operante in una località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti>>.
Osserva la Corte che, pacifico che, secondo il principio generale ex art. 2697 cc, nell'azione ex art. 2033 cc è l'attore a dover fornire la prova della natura indebita del pagamento (e dunque, in ispecie, dell'insussistenza del maggior credito dapprima riconosciuto, in tesi erroneamente, alla farmacia), il Tribunale non ha affermato che fosse la resistente a dover provare che avesse, nel Parte_4
2016, meno di 3.000 abitanti.
Al contrario ha ritenuto che ricorrente avesse assolto al (proprio) onere probatorio mediante la produzione dei docc. 11 e 12, comunicazioni provenienti dalla
[...]
e dirette alla datate rispettivamente 8.1.2016 e Parte_1 Pt_2
11.1.2017, contenenti l'elenco delle farmacie aventi diritto allo sconto dell'1,5% ai seni dell'art. 11 DL 347/01 convertito con L. 405/01.
pagina 4 di 6 Il Tribunale osservava che nella prima - evidentemente riferita all'anno 2015 - la veniva inserita nella categoria delle “farmacie rurali sussidiate” CP_2 Pt_4
con diritto alla sconto dell'1,5%, mentre nella seconda – riferita all'anno 2016 – tale farmacia non veniva inclusa nell'elenco, né menzionata;
i documenti in questione, in nessun modo contestati dalla resistente, che non aveva fornito alcuna spiegazione del perché nella comunicazione 2017 non avesse più indicato la farmacia nell'elenco delle farmacie rurali sussidiate, avevano <valore Pt_4
confessorio>>.
Tale affermazione del Tribunale non è stata sottoposta ad alcuna censura da parte dell'appellante, che, anche in questo grado, non ha in alcun modo preso in considerazione né menzionato i predetti docc. 11 e 12.
Avendo il primo giudice attribuito a tali documenti il valore di prova legale di confessione stragiudiziale resa da una parte all'altra, tale statuizione, non oggetto di gravame, è passata in giudicato e determina, essa sola, il rigetto dell'impugnazione.
Solo per completezza si rileva l'inammissibilità delle considerazioni dell'appellante in merito alla eventuale spettanza alla farmacia dello sconto Pt_4
dell'1,5% in ragione del fatturato, questione nuova, tanto più che il fatturato della farmacia di euro 265.062,89 indicato nel ricorso ex art. 702 bis cpc non era stato oggetto di contestazione.
Tale questione, e così pure la irrilevanza della pianta organica (che, come correttamente osservato dal Tribunale, riguarda, come previsto dall'art. 3 c3 LR
2/16, la sola classificazione delle farmacie in urbane o rurali), sono peraltro in ogni caso superate dal giudicato formatosi in merito alla prova per confessione della non spettanza dello sconto dell'1,5% alla farmacia nell'anno 2016. Pt_4
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti del di avverso l'ordinanza
[...] Pt_2 _1
ex art. 702 ter cpc del Tribunale Reggio Emilia del 6.8.2021.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21.2.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1794/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RONCUZZI ANNA RITA e dell'avv. GHIDORZI GUSTAVO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BICOCCHI CHIARA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 6.8.202 il Tribunale di Reggio Emilia, affermata la giurisdizione ordinaria, in accoglimento del ricorso proposto dalla condannava la Parte_2 Parte_1
al pagamento ex art. 2033 cc di euro 15.539,84 oltre interessi legali.
[...]
La pretesa della ricorrente ineriva alla ripetizione delle somme di euro 664,94 ed euro 14.874,90 indebitamente erogate alle farmacie, rispettivamente, e Pt_3
, alle quali la nel corrispondere alle farmacie il prezzo Parte_4 Pt_2
pagina 1 di 6 di vendita al pubblico dei farmaci, aveva trattenuto, con riferimento al 2016, la più favorevole percentuale di sconto dell'1,5% normativamente prevista a vantaggio delle sole farmacie rurali “sussidiate”, laddove la farmacia era urbana Pt_3
(servendo un centro con più di 5.000 abitanti), e la farmacia Parte_4
era rurale ma non sussidiata (servendo un centro con più di 3.000 abitanti).
Il Tribunale affermava che la non contestazione, sotto qualsiasi profilo, della somma richiesta con riguardo alla farmacia giustificava ex art. 115 cpc Pt_3
l'accoglimento della relativa pretesa.
Quanto alla farmacia Quinta Massenziatico, osservata l'irrilevanza della mancata modifica della pianta organica dal parte del Comune, dalla quale derivava la classificazione della farmacia come urbana o (come pacificamente nel caso in esame) rurale, ma non invece la sua qualità di “sussidiata”, dipendente dall'avere il centro servito meno di 3.000 abitanti, riteneva che la prova della fondatezza della domanda della dovesse trarsi dai dcc. 11 e 12 della ricorrente, aventi valore Pt_2
confessorio; quanto all'essere riferita solo al 2013 la Certificazione del Comune di che attribuiva alla frazione di 3.648 abitanti, _1 Parte_4
rilevava che la resistente non aveva fornito la prova che, successivamente, la popolazione fosse scesa sotto le 3.000 unità.
Avverso tale ordinanza proponeva appello la Pt_1 Parte_1
insistendo nell'eccezione di difetto di giurisdizione e chiedendo, nel
[...]
merito, il rigetto delle domande di controparte.
La si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame. Pt_2
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni idi cui in epigrafe in esito all'udienza dell'8.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposto di note.
2)E' infondato il primo motivo di gravame con cui l'appellante insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione.
Quello delle farmacie al rimborso dei farmaci nella misura predeterminata dalla legge sulla base di parametri oggettivi, è un diritto soggettivo che prescinde pagina 2 di 6 dall'esercizio di qualsiasi potere discrezionale della PA e pertiene pertanto alla giurisdizione dell'AGO, al pari, evidentemente, della corrispondente domanda di Parte ripetizione di indebito formulata dalla che assuma di avere pagato in eccesso rispetto a quanto dovuto.
Il Tribunale si è dunque correttamente attenuto alle condivisibili indicazioni di cui alle pronunce n. 9862/17 (riportata nell'ordinanza) nonché n.28505/17 alle cui motivazioni è sufficiente fare rimando.
Nel caso di specie, non si tratta dell'attribuzione dell'indennità di residenza (che spetta alle farmacie rurali che servono centri con non più di 3.000 abitanti), a proposito della quale la S.C., con la pronuncia n. 4288/08 ha indicato la giurisdizione del GA perché rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'apposita commissione provinciale ed integrante mero interesse legittimo del farmacista disagiato, ma dell'accertamento del diritto soggettivo perfetto del farmacista alle proprie spettanze come determinate dalla legge in misura prefissata, graduata in rapporto inverso all'entità della popolazione del luogo, senza alcun potere discrezionale della PA di apprezzamento né in ordine all'"an" né in ordine al
"quantum", così che, come indicato dalla medesima pronuncia della S.C., sussiste la giurisdizione ordinaria.
E' infatti la legge (art. 1 c.40 L. 662/96, art. 2 L.549/95 e art. 11 DL 347/01 come convertito con L.405/01) a riservare alle sole farmacie rurali sussidiate (con fatturato inferiore ad euro 387.342,68) l'applicazione della più favorevole quota di sconto dell'1,5%.
Non è stata d'altronde oggetto di contestazione la misura degli che la ha Pt_2
ritenuto doversi applicare in luogo dell'1,5%, vertendo la causa solo sul diritto o meno delle farmacie a vedersi applicato lo sconto dell'1,5%.
Sussiste dunque la giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 133 c) DLs 104/10 riguardando la causa “indennità, canoni ed altri corrispettivi” dovuti in esecuzione del pubblico servizio farmaceutico.
pagina 3 di 6 3)Per quanto, nelle conclusioni, l'appellante abbia chiesto il rigetto integrale della pretesa della deve rilevarsi che nessuna critica è stata formulata con Pt_2
riguardo all'accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda relativa alla farmacia Roncina, essendo sul punto sceso il giudicato.
4)Con riguardo alla farmacia , l'appellante deduce che la Parte_4
certificazione del Comune di circa il numero di abitanti di _1
, era irrilevante poiché riferita all'anno 2013; il Tribunale avrebbe Parte_4
violato l'art. 2697 cc affermando che sarebbe stata la Parte_1
a fornire la prova contraria, ossia che nel 2016 la popolazione
[...]
era scesa al di sotto dei 3.000 abitanti, il che ben poteva essersi verificato al pari di una diminuzione del fatturato tale da portare comunque l'applicazione della percentuale di sconto dell'1,5%; infine, <non essendo stata attuata -e comunque non è stata dimostrata- alcuna variazione della pianta organica nella quale era inserita la farmacia , doveva ritenersi che questa non avesse Parte_4
perso la sua originaria connotazione di farmacia rurale operante in una località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti>>.
Osserva la Corte che, pacifico che, secondo il principio generale ex art. 2697 cc, nell'azione ex art. 2033 cc è l'attore a dover fornire la prova della natura indebita del pagamento (e dunque, in ispecie, dell'insussistenza del maggior credito dapprima riconosciuto, in tesi erroneamente, alla farmacia), il Tribunale non ha affermato che fosse la resistente a dover provare che avesse, nel Parte_4
2016, meno di 3.000 abitanti.
Al contrario ha ritenuto che ricorrente avesse assolto al (proprio) onere probatorio mediante la produzione dei docc. 11 e 12, comunicazioni provenienti dalla
[...]
e dirette alla datate rispettivamente 8.1.2016 e Parte_1 Pt_2
11.1.2017, contenenti l'elenco delle farmacie aventi diritto allo sconto dell'1,5% ai seni dell'art. 11 DL 347/01 convertito con L. 405/01.
pagina 4 di 6 Il Tribunale osservava che nella prima - evidentemente riferita all'anno 2015 - la veniva inserita nella categoria delle “farmacie rurali sussidiate” CP_2 Pt_4
con diritto alla sconto dell'1,5%, mentre nella seconda – riferita all'anno 2016 – tale farmacia non veniva inclusa nell'elenco, né menzionata;
i documenti in questione, in nessun modo contestati dalla resistente, che non aveva fornito alcuna spiegazione del perché nella comunicazione 2017 non avesse più indicato la farmacia nell'elenco delle farmacie rurali sussidiate, avevano <valore Pt_4
confessorio>>.
Tale affermazione del Tribunale non è stata sottoposta ad alcuna censura da parte dell'appellante, che, anche in questo grado, non ha in alcun modo preso in considerazione né menzionato i predetti docc. 11 e 12.
Avendo il primo giudice attribuito a tali documenti il valore di prova legale di confessione stragiudiziale resa da una parte all'altra, tale statuizione, non oggetto di gravame, è passata in giudicato e determina, essa sola, il rigetto dell'impugnazione.
Solo per completezza si rileva l'inammissibilità delle considerazioni dell'appellante in merito alla eventuale spettanza alla farmacia dello sconto Pt_4
dell'1,5% in ragione del fatturato, questione nuova, tanto più che il fatturato della farmacia di euro 265.062,89 indicato nel ricorso ex art. 702 bis cpc non era stato oggetto di contestazione.
Tale questione, e così pure la irrilevanza della pianta organica (che, come correttamente osservato dal Tribunale, riguarda, come previsto dall'art. 3 c3 LR
2/16, la sola classificazione delle farmacie in urbane o rurali), sono peraltro in ogni caso superate dal giudicato formatosi in merito alla prova per confessione della non spettanza dello sconto dell'1,5% alla farmacia nell'anno 2016. Pt_4
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti del di avverso l'ordinanza
[...] Pt_2 _1
ex art. 702 ter cpc del Tribunale Reggio Emilia del 6.8.2021.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21.2.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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