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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Avv. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 806/2021
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Serlenga Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Palo del Colle, alla via Don Tonino Bello, n. 28, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Controparte_1 C.F._2
Calfapietro ed elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti, alla via Vincenzo Pepe, n. 73, giusta mandato in atti - APPELLATO -
NONCHE' pagina 1 di 12 c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., del 17/01/2020, , premettendo di avere depositato in Parte_1
data 23/03/2019, un ricorso ex art. 696 bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il dott. e la in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2
affinchè, accertata e dichiarata la responsabilità del sanitario, Dott. per l'omessa tempestiva diagnosi di “displasia Controparte_1 fibrosa dello sfenoide”, sulla propria persona, essi convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni, in suo favore, in ordine alle lesioni patite, riconducibili alla colpevole condotta medica.
Assumeva l'attuale appellante che, sin dall'età di otto anni, si sottoponeva ad una pluralità di visite di controllo (dal settembre 2005 al novembre 2011), presso lo studio medico oculistico del dott. il CP_1
quale gli aveva sempre diagnosticato soltanto un astigmatismo ipermetropico ad entrambi gli occhi, senza, tuttavia, avvedersi di evidenti segni di una patologia ottica, visivamente evidenziata dall'anomalia del bulbo oculare dx che, con il passare del tempo, mostrava segni progressivi di protrusione.
Soltanto a distanza di anni, allorquando la situazione era grandemente peggiorata, i genitori dell'allora minore, , al fine di accertare l'effettiva situazione clinica del figlio, si rivolgevano ad Parte_1
una struttura specialistica, dove, per la prima volta, veniva diagnosticata la displasia fibrosa.
Sottoposto ad operazione chirurgica nel 2012, il perdeva la vista all'occhio destro ed il suo Pt_1 volto è oggi caratterizzato da una deformazione ossea, sovrastante l'orbita destra, con relativo danno estetico.
Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti, gli stessi chiedevano il rigetto della domanda, ritenendola infondata nel merito.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 19.04.2021, il Tribunale di Bari, dopo aver sussunto la pagina 2 di 12 fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, rigettava la domanda del , ritenendo Pt_1
che, sulla base della perizia medico-legale, espletata in sede di A.T.P., era risultato che, quand'anche il
Dott. non avesse tempestivamente diagnosticato la displasia fibrosa, prima che questa CP_1
degenerasse, il trattamento possibile sarebbe stato solo quello del monitoraggio periodico del paziente ed il decorso del tempo avrebbe, comunque, reso necessario l'intervento chirurgico a cui aveva fatto seguito, per il , la perdita del visus. Pt_1
Non vi era, dunque, la prova del nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e la chance di conservazione del visus.
Con atto del 10/05/2021, proponeva appello avverso la richiamata ordinanza, per la Parte_1
sua integrale riforma e per l'accoglimento delle conclusioni così come esposte in detto atto di gravame.
Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
La invece, è rimasta contumace per l'intero corso del giudizio di Controparte_2
appello.
All'udienza del 23/11/2022, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza emessa in data 03/05/2023, questa Corte d'Appello, ritenendolo necessario, ai fini decisori, disponeva espletarsi un supplemento di indagine peritale, nominando un collegio peritale al quale formulava i seguenti quesiti:
“1) Esaminati gli atti e documenti di causa ed eseguiti l'anamnesi e l'esame obiettivo su Parte_1
nonché esperiti gli accertamenti diagnostici e strumentali ritenuti necessari, descrivano gli
[...]
eventi clinici che lo hanno interessato;
2) Dicano se, in riferimento alla visita medica del 16 marzo
2006, eseguita dal Dott. sulla persona di nel cui corso il detto Controparte_1 Parte_1 sanitario riscontrò ed annotò la presenza di “lieve anisocoria per OD > di OS”, sarebbe stato necessario e/o opportuno sottoporre il paziente ad indagini neuroradiologiche (esecuzione di TAC cranio e RMN encefalo); 3) Dicano se, successivamente al controllo medico del 14.12.2006, sulla persona del , in cui il Dott. segnalò “lieve esof.” (esoftalmo o esoforia), sarebbe stato Pt_1 CP_1
opportuno e/o necessario che il predetto effettuasse ulteriori e più approfonditi accertamenti;
4)
Dicano se, eseguite tempestivamente le anzidette indagini neuroradiologiche nonché accertamenti più approfonditi, avrebbe potuto conservare il visus dell'occhio destro;
5) Dicano se, Parte_1
pagina 3 di 12 eventualmente accertato un ritardo diagnostico nell'esecuzione di indagini più specifiche, tale ritardo diagnostico ha precluso a la possibilità di sottoporsi a terapie diverse e meno Parte_1 invadenti dell'intervento chirurgico e con quali probabilità di successo”; 6) Dicano i CCTTUU, sempre se accertato un ritardo diagnostico, quanto lo stesso avrebbe inciso sulla probabilità di
“maggior rischio di complicanze” nella perdita totale del visus durante i successivi interventi chirurgici a cui si sottopose 7) Dicano se, una diagnosi più precoce, evidenziante la Parte_1 presenza di un voluminoso processo espansivo intracranico, avrebbe evitato l'intervento chirurgico eseguito il 09 maggio 2012, o se, comunque, gli esiti dello stesso sarebbero stati meno invalidanti per
8) Dicano se il detto intervento richiedeva notevole abilità o la soluzione di Parte_1
problemi nuovi di speciale complessità o comportasse un largo margine di rischio;
9) Determinino la incapacità temporanea totale e parziale nonché il danno biologico permanente, quali conseguenze delle eventuali inadempienze riscontrate, nonché il danno estetico residuato a 10) Parte_1
Riferiscano se le spese documentate sono congrue;
11) Evidenzino ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia”.
All'esito dell'espletamento dell'incarico ricevuto, il collegio peritale, compiuta una disamina della documentazione clinica in atti, nonché presa visione diretta del periziando, preliminarmente esponeva che dal settembre 2005 e fino al 02 novembre 2011, (quindi dall'età di 8 anni sino Parte_1 all'età di 14 anni), veniva visitato, privatamente, dal Dott. oculista, per astigmatismo Controparte_1
ed ipermetropia.
Nel corso di una delle visite di controllo e, precisamente, in quella del 14.12.2006, nella relativa cartella ambulatoriale, il medico annotava: “lieve esof.”.
Il 27 aprile 2012, il eseguiva una RM ed una TC i cui esiti evidenziavano la presenza di una Pt_1
voluminosa massa in fossa cranica destra;
motivo per cui, il 05.05.2012, ricoverato presso il Policlinico
Gemelli di Roma, il minore si sottoponeva a due interventi chirurgici, mirati ad asportare la massa evidenziata dagli esami.
Specificano i CCTTUU: “le dimensioni notevoli della neoformazione (54x46x60mm, per confronto una pallina da ping pong ha un diametro di 40 mm), risultata poi all'esame istologico essere una displasia fibrosa..”.
Proseguono i consulenti nominati: “….. Nelle cartelle cliniche del Policlinico Gemelli, l'epoca di
pagina 4 di 12 insorgenza dell'esoftalmo e dei disturbi visivi, è riferita a circa 6 mesi prima dell'intervento effettuato all'inizio del maggio 2012, quindi al novembre 2011. Di tale esoftalmo, tuttavia, non si fa menzione nella cartella clinica del Dott. in occasione della visita del 2 novembre 2011. CP_1
Il 9 maggio 2012 il signor veniva sottoposto a un primo intervento neurochirurgico, a seguito del Pt_1 quale sviluppava una atrofia del nervo ottico che determinava la perdita totale della vista dell'occhio destro. A distanza di due mesi, nel luglio 2012 il signor veniva sottoposto a un secondo tentativo Pt_1
di asportazione totale della displasia fibrosa, con ricostruzione delle parti ossee danneggiate. Tuttavia tale intervento non risultava essere radicale.
Affermano, ancora, i CCTTUU che: “…In riferimento alla visita medica del 16 marzo 2006, considerando che il signor era da poco seguito dal Dott. a seguito del riscontro Pt_1 CP_1
“lieve anisocoria per OD > di OS”……. sarebbe stato opportuno sottoporre il paziente ad un controllo, programmato ed effettuato, nel caso di specie, a distanza di 9 mesi, tempo che può ritenersi sostanzialmente congruo. Dalla cartella clinica del Dott. non è possibile, tuttavia, comprendere CP_1
se la presenza di anisocoria sia stata verificata o meno nelle visite successive..” (cfr. pg. 26 dell'elaborato peritale);
“… Dopo il controllo oculistico del 14.12.2006 (in cui il Dott. segnalò “lieve esof.” (esoftalmo o CP_1
esoforia), sarebbe stato opportuno richiedere esami più approfonditi ed ulteriori accertamenti, anche neuroradiologici, iniziando con una TC o una RM di massiccio facciale e orbite a seguito del riscontro di lieve esoftalmo, vale a dire lieve sporgenza del bulbo oculare, di nuova insorgenza. Questo in quanto un lieve esoftalmo di recente insorgenza (non rilevato alla visita di 9 mesi prima) in un bambino di 9 anni può essere dovuto a un disturbo endocrino grave (poco probabile nel caso di specie in assenza di altri sintomi) oppure dovuto a una massa all'interno del cranio o, come nel caso di specie, all'interno dell'orbita che comprime e sposta il bulbo oculare
Per quanto riguarda invece una lieve esoforia, vale a dire lieve deviazione più o meno accentuata di uno o entrambi gli occhi verso l'interno, ……. Il riscontro di esoforia non è un reperto allarmante, soprattutto in un bambino affetto da ipermetropia, come nel caso di specie.
I sottoscritti CCTTUU non hanno ulteriori elementi per stabilire se l'annotazione in cartella clinica facesse rifermento a esoftalmo o a esoforia. Possono solo rilevare che:
- l'ipotesi dell'esoftalmo è in linea con la storia clinica del signor e un lieve esoftalmo Pt_1
potrebbe essere notato da un occhio clinico esperto;
pagina 5 di 12 - una esoforia è in linea con l'ipermetropia dalla quale era affetto il signor e tale reperto può Pt_1
essere evidenziato solo con l'esecuzione di un test ad hoc.
Si segnala, infine, che anche una eventuale modifica della anisocoria riscontrata in precedenza avrebbe richiesto approfondimenti…….
Concludono i CCTTUU:
- che successivamente al controllo medico del 14.12.2006, sarebbe stato opportuno prescrivere ulteriori e più approfonditi accertamenti in caso di esoftalmo, ma non in caso di esoforia (cfr. pag. 27);
- che se la diagnosi fosse stata tempestivamente effettuata, tra la fine del 2006 e l'inizio 2007, o, al più tardi, tra il 2009 ed il 2010, quando il signor non presentava deficit del visus né altri segni di Pt_1
sofferenza del nervo ottico, è ragionevole ipotizzare, secondo il criterio probabilistico, che un intervento in questa fase avrebbe permesso di conservare la vista dell'occhio destro (cfr. pag. 35);
- che in caso di diagnosi nel novembre 2011 con sintomi di sofferenza del nervo ottico , dovuti al calo e/o all'annebbiamento della vista, è ragionevole ipotizzare, secondo il criterio probabilistico, che il signor avrebbe avuto maggiori probabilità di conservare il visus dell'occhio destro, potendosi Pt_1
stimare che il ritardo diagnostico abbia determinato una perdita di chance di circa il 50% di non avere un peggioramento della vista, inclusa la perdita totale (cfr. pag. 35);
- che né al momento della diagnosi, né prima della stessa, vi erano valide alternative terapeutiche alla chirurgia, ma che il ritardo diagnostico ha portato ad un intervento a “maggior rischio di complicanze” sul nervo ottico (cfr. pag. 36)
All'esito della disamina, quindi, il collegio peritale ha stimato un danno biologico permanente, per la perdita della vista all'occhio destro, del 28% ed il danno estetico legato alla distopia oculare del 15%.
I periti non sono stati in grado di determinare incapacità temporanea totale e parziale, in considerazione del fatto che il sarebbe stato comunque sottoposto a due distinti interventi chirurgici. Pt_1
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Gli accertamenti effettuati dal collegio peritale hanno consentito di accertare, con sufficiente grado di probabilità, che una diagnosi precoce, che era possibile pretendere dal medico curante, avrebbe ridotto in misura notevole i rischi di perdita totale della vista da parte del paziente.
Ed invero, è dall'analitico esame, nonché dalla illustrazione medico-scientifica di tali patologie, effettuata dai nominati consulenti con ineccepibile precisione e da cui questa Corte ritiene non doversi pagina 6 di 12 discostare, che può giungersi ad un definitivo ed effettivo riconoscimento del danno riportato dal
, causato da una omessa precisa diagnosi (riguardante un lieve esoftalmo) da parte del medico Pt_1
oculista, Dott. CP_1
Tanto, quindi, a fugare ogni dubbio in ordine alla interpretazione da dare a quanto appuntato dal Dott. in occasione della visita del 14.12.2006, eseguita sul (lieve esof.). CP_1 Pt_1
Se, infatti, come affermato dai menzionati consulenti, il Dott. con l'annotazione “lieve esof.” CP_1
avesse inteso che il era affetto da lieve esoforia (vale a dire, in oculistica, forma di strabismo Pt_1 caratterizzata dalla tendenza di uno o entrambi gli occhi a deviare verso l'interno); patologia che, comunque, avrebbe dovuto comportare una serie di esami della vista, la sua mancata cura avrebbe comportato “soltanto” un peggioramento dei problemi di vista, come, ad esempio, una visione doppia persistente, l'ambliopia (il così detto occhio pigro); una difficoltà nelle attività quotidiane, tra cui la lettura, la guida, il lavoro.
Da qui, la conclusione dei periti che se il Dott. con quella breve annotazione avesse inteso fare CP_1 riferimento alla esoforia, tale riscontro non sarebbe stato:”…. un reperto allarmante, soprattutto in un bambino affetto da ipermetropia, come nel caso di specie”.
Diversamente, invece, l'annotazione fatta dal Dott. in occasione della visita sul minore, si CP_1 riferiva, senz'altro, alla presenza di “lieve esoftalmo”, in quanto, come successivamente accertato con esami diagnostici più approfonditi, tale affezione (escludendo che potesse ricollegarsi ad un disturbo endocrino grave (poco probabile nel caso di specie in assenza di altri sintomi), sicuramente si ricollegava alla presenza di “…una massa all'interno del cranio o, come nel caso di specie, all'interno dell'orbita che comprime e sposta il bulbo oculare”.
Aggiungono, inoltre, i CCTTUU, che se la diagnosi di esoftalmo fosse stata comunicata “… alla fine del 2006 - inizio 2007 o nel 2009-2010, è più probabile che non, che un intervento in questa fase avrebbe permesso di conservare la vista dell'occhio destro…(…); se fosse stata comunicata nel novembre 2011 con sintomi di sofferenza del nervo ottico (calo/annebbiamento della vista): è più probabile che non che il signor avrebbe avuto maggiori probabilità di conservare il visus dell'occhio destro, potendosi Pt_1
stimare che il ritardo diagnostico abbia determinato una perdita di chance di circa il 50% di non avere un peggioramento della vista (inclusa la perdita totale)” e che: “….il ritardo diagnostico ha portato ad un intervento a “maggior rischio di complicanze” sul nervo ottico. Con una diagnosi più precoce il trattamento chirurgico avrebbe avuto più probabilità di successo…”. pagina 7 di 12 Risulta, pertanto, comprovato ed esistente il nesso di causalità tra il danno subìto dal e la Pt_1
omessa condotta del sanitario appellato (id est ritardo diagnostico), in quanto, con una diagnosi precoce della patologia, il visus dell'occhio destro avrebbe potuto essere conservato, così come il campo visivo omolaterale, ma anche il danno estetico sarebbe risultato meno evidente.
Si passa, ora, all'esame delle difese dell'appellato.
Quanto alla eccezione di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., riproposta dal dott. nella propria comparsa conclusionale, (il predetto, preliminarmente, ha contestato la decisione CP_1 della Corte di disporre il rinnovo degli accertamenti peritali, definito “incomprensibile, e pertanto illegittimo, accoglimento della rinnovazione della CTU nel presente grado di giudizio”) (cfr. conclusionale, pag. 3), la stessa è infondata.
Ed invero, il gravame interposto dal , diversamente da quanto opinato dall'appellato, contiene Pt_1
tutti gli elementi di critica della decisione appellata che ne rendono possibile il vaglio alla Corte.
In maniera del tutto apodittica, quindi, l'appellato su duole che: “…i consulenti nominati da codesta
Ecc.ma Corte di Appello hanno totalmente ignorato i due precedenti elaborati ritenendo superfluo fornire ogni utile argomentazione, sul piano scientifico, che vada a contraddire le risultanze a firma del dott. e della dott.ssa ; anzi, se qualche “contestazione” o “risposta” c'è stata - Per_1 Per_2
e ci riferiamo anche alle osservazioni formulate dal dott. ai suoi pregevoli Colleghi - il Per_3
contenuto ed i toni sono stati più di taglio difensivo della posizione del danneggiato che di spessore scientifico e di approfondimento critico. Evidenti criticità, quindi, sia sul piano formale che sostanziale” (cfr. pagg. 3 e 4).
La censura è inammissibile in quanto non fornisce elementi certi di valutazione dai quali possa desumersi illogicità nella redazione dell'elaborato peritale, non potendo ritenersi tali il non aver tenuto conto dei precedenti responsi medico-legali, o l'aver risposto alle controdeduzioni dei CC.TT.PP. con chiarimenti “di taglio difensivo della posizione del danneggiato”; affermazione, questa, che non ha alcun pregio dal punto di vista giuridico.
E, del resto, come in precedenza esposto, il collegio peritale, nel proprio elaborato, ha evidenziato che nel corso delle operazioni peritali: “…Sia il Dott. , (consulente di parte del ) che il Per_4 Pt_1
Dott. , (consulente di parte del Dott. hanno condiviso, con riferimento al quesito Per_3 CP_1 numero 8, che l'intervento chirurgico richiedeva notevole abilità o la soluzione di problemi nuovi di
pagina 8 di 12 speciale complessità o comportasse un largo margine di rischio, che a parere del Dott. è Per_4 stato notevolmente aumentato dal ritardo diagnostico” (cfr. pag. 20).
I periti d'ufficio, inoltre, hanno avuto modo di fornire precise risposte ai rilievi sollevati dai consulenti di parte, in quanto hanno tenuto conto anche dei dati della letteratura scientifica: “richiamati dal CTP
Dott. che supportano l'associazione tra sintomi visivi di durata inferiore a 6 mesi e migliori Per_4 esiti della chirurgia in caso di compressione del nervo ottico dovuta a meningioma” (cfr. pag. 33).
Quest'ultimo ed il dott. , consulente di parte del convenuto, hanno prodotto una propria nota di Per_3
controdeduzioni, puntualmente riscontrata dal collegio peritale (cfr. a pag. 40 ed a pag. 41).
Giova sottolineare che l'appellato, nella propria comparsa conclusionale, non ha evidenziato profili di illogicità o di erroneità nella nota dei chiarimenti resi ai CC.TT.PP., limitandosi a ribadirne le tesi tecniche, unitamente a quelle oggetto delle due precedenti consulenze (quella resa nel giudizio penale e quella espletata in primo grado).
È un pacifico principio giurisprudenziale quello in base al quale: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. civ., sez. I, 16.11.2022, n. 33742).
Nel caso che ci occupa, le argomentazioni difensive sollevate nella comparsa conclusionale non offrono, come detto, spunti critici, ulteriori rispetto a quelli già formulati dagli elaborati tecnici agli atti di causa, che sono già stati esaminati o implicitamente disattesi dal collegio peritale.
Ciò detto, l'accoglimento della domanda comporta la condanna degli appellati, in solido, al risarcimento del danno che, sulla scorta dell'accertamento effettuato nell'elaborato peritale, (con cui, si ribadisce, i CCTTUU medico-legali hanno accertato l'esistenza di un danno biologico permanente nella misura del 28%, per la perdita della vista all'occhio destro, nonché un ulteriore 15% di danno, dovuto all'inestetismo conseguente agli interventi chirurgici), può essere quantificato come in appresso.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che: “I postumi di carattere estetico
pagina 9 di 12 conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (Cass. civ., sez. III, 8.7.2020, n. 14246).
Non può, dunque, farsi luogo ad una sommatoria tra i due valori percentuali indicati dal collegio peritale.
Cionondimeno, è evidente che il , oltre al danno strettamente connesso alla perdita della vista Pt_1
al singolo occhio, ha subìto, anche, un evidente danno estetico, così come riconosciuto dai consulenti;
danno estetico che, per quanto chiarito dai periti d'ufficio, con tutta probabilità, avrebbe avuto un impatto minore, ove l'affezione fosse stata tempestivamente diagnosticata e sottoposta a trattamento chirurgico.
Tale incidenza estetica sul danno biologico va, dunque, ritenuta rilevante, (evincibile, oltre al riscontro dei consulenti, anche ictu oculi, dall'esame delle fotografie prodotte agli atti dal ); di tal che Pt_1
questa Corte ritiene di riconoscere il danno biologico nella percentuale, omnicomprensiva, del 40%, prevista dai parametri scaturenti dalle tabelle in uso al Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024.
Non vi è dubbio alcuno, infatti, che tale liquidazione vada riconosciuta, dovendosi presumere che il
, per la sofferenza interiore patita in età di sviluppo e di crescita;
per aver subito un intervento Pt_1
così invasivo nella delicatissima età adolescenziale (con tutto ciò che ne consegue, in considerazione dei rapporti interpersonali con i coetanei); per aver dovuto misurarsi con una grave e limitante invalidità, all'esito dell'ineluttabile intervento chirurgico, abbia subìto un rilevante danno morale ed una altrettanto profonda sofferenza psichica, che si è aggiunta all'oggettivo irreparabile danno biologico, conseguente alla perdita della vista all'occhio destro.
In ragione di quanto sopra, tenendo conto dell'età del che, all'epoca dell'intervento chirurgico Pt_1
(09/05/2012), aveva quattordici anni, nonchè del danno non patrimoniale subìto per la perdita della vista, il predetto ha diritto ad un risarcimento del danno, quantificato in un importo complessivo di €
348.070,00, (comprensivo della sofferenza soggettiva interiore), con punto base di danno biologico pari ad € 6.204,45, incrementato del 50% (€ 3.102,23), per la sofferenza soggettiva, ad € 9.306,67.
pagina 10 di 12 Tale importo, attualizzato, va devalutato alla data dell'intervento chirurgico e, quindi, rivalutato anno per anno, con l'aggiunta degli interessi moratori, sulle somme di anno in anno rivalutate, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo così ottenuto, e da quella data, andranno riconosciuti gli ulteriori interessi moratori sino all'effettivo soddisfo.
La condanna va disposta in via solidale a carico di entrambi gli appellati, come richiesto dall'appellante, atteso che il dott. nel presente grado di appello, non ha riproposto la domanda di CP_1
garanzia spiegata in primo grado nei confronti della propria Compagnia di assicurazioni.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna di e della Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese e compensi del
[...] Parte_1
doppio grado di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, ai valori medi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia (€ 348.070,00) e della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , nei confronti di e della in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante, per la riforma della ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., del 19.04.2021, resa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna e la in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante, al pagamento, in solido, in favore di , ed a titolo di Parte_1
risarcimento danni, dell'importo complessivo di € 348.070,00, come quantificato in motivazione, oltre interessi moratori, da calcolarsi come specificato in motivazione;
2) condanna, altresì, e la in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, al pagamento, in solido, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 300,00, per esborsi, ed in € 22.457,00, per compensi, e quanto al presente grado di appello in € 810,00 per esborsi ed in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Cassa di previdenza ed IVA come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU di primo e di secondo grado a carico delle parti appellate, in solido.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 29/11/2024
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Avv. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 806/2021
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Serlenga Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Palo del Colle, alla via Don Tonino Bello, n. 28, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Controparte_1 C.F._2
Calfapietro ed elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti, alla via Vincenzo Pepe, n. 73, giusta mandato in atti - APPELLATO -
NONCHE' pagina 1 di 12 c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., del 17/01/2020, , premettendo di avere depositato in Parte_1
data 23/03/2019, un ricorso ex art. 696 bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il dott. e la in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2
affinchè, accertata e dichiarata la responsabilità del sanitario, Dott. per l'omessa tempestiva diagnosi di “displasia Controparte_1 fibrosa dello sfenoide”, sulla propria persona, essi convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni, in suo favore, in ordine alle lesioni patite, riconducibili alla colpevole condotta medica.
Assumeva l'attuale appellante che, sin dall'età di otto anni, si sottoponeva ad una pluralità di visite di controllo (dal settembre 2005 al novembre 2011), presso lo studio medico oculistico del dott. il CP_1
quale gli aveva sempre diagnosticato soltanto un astigmatismo ipermetropico ad entrambi gli occhi, senza, tuttavia, avvedersi di evidenti segni di una patologia ottica, visivamente evidenziata dall'anomalia del bulbo oculare dx che, con il passare del tempo, mostrava segni progressivi di protrusione.
Soltanto a distanza di anni, allorquando la situazione era grandemente peggiorata, i genitori dell'allora minore, , al fine di accertare l'effettiva situazione clinica del figlio, si rivolgevano ad Parte_1
una struttura specialistica, dove, per la prima volta, veniva diagnosticata la displasia fibrosa.
Sottoposto ad operazione chirurgica nel 2012, il perdeva la vista all'occhio destro ed il suo Pt_1 volto è oggi caratterizzato da una deformazione ossea, sovrastante l'orbita destra, con relativo danno estetico.
Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti, gli stessi chiedevano il rigetto della domanda, ritenendola infondata nel merito.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 19.04.2021, il Tribunale di Bari, dopo aver sussunto la pagina 2 di 12 fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, rigettava la domanda del , ritenendo Pt_1
che, sulla base della perizia medico-legale, espletata in sede di A.T.P., era risultato che, quand'anche il
Dott. non avesse tempestivamente diagnosticato la displasia fibrosa, prima che questa CP_1
degenerasse, il trattamento possibile sarebbe stato solo quello del monitoraggio periodico del paziente ed il decorso del tempo avrebbe, comunque, reso necessario l'intervento chirurgico a cui aveva fatto seguito, per il , la perdita del visus. Pt_1
Non vi era, dunque, la prova del nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e la chance di conservazione del visus.
Con atto del 10/05/2021, proponeva appello avverso la richiamata ordinanza, per la Parte_1
sua integrale riforma e per l'accoglimento delle conclusioni così come esposte in detto atto di gravame.
Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
La invece, è rimasta contumace per l'intero corso del giudizio di Controparte_2
appello.
All'udienza del 23/11/2022, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza emessa in data 03/05/2023, questa Corte d'Appello, ritenendolo necessario, ai fini decisori, disponeva espletarsi un supplemento di indagine peritale, nominando un collegio peritale al quale formulava i seguenti quesiti:
“1) Esaminati gli atti e documenti di causa ed eseguiti l'anamnesi e l'esame obiettivo su Parte_1
nonché esperiti gli accertamenti diagnostici e strumentali ritenuti necessari, descrivano gli
[...]
eventi clinici che lo hanno interessato;
2) Dicano se, in riferimento alla visita medica del 16 marzo
2006, eseguita dal Dott. sulla persona di nel cui corso il detto Controparte_1 Parte_1 sanitario riscontrò ed annotò la presenza di “lieve anisocoria per OD > di OS”, sarebbe stato necessario e/o opportuno sottoporre il paziente ad indagini neuroradiologiche (esecuzione di TAC cranio e RMN encefalo); 3) Dicano se, successivamente al controllo medico del 14.12.2006, sulla persona del , in cui il Dott. segnalò “lieve esof.” (esoftalmo o esoforia), sarebbe stato Pt_1 CP_1
opportuno e/o necessario che il predetto effettuasse ulteriori e più approfonditi accertamenti;
4)
Dicano se, eseguite tempestivamente le anzidette indagini neuroradiologiche nonché accertamenti più approfonditi, avrebbe potuto conservare il visus dell'occhio destro;
5) Dicano se, Parte_1
pagina 3 di 12 eventualmente accertato un ritardo diagnostico nell'esecuzione di indagini più specifiche, tale ritardo diagnostico ha precluso a la possibilità di sottoporsi a terapie diverse e meno Parte_1 invadenti dell'intervento chirurgico e con quali probabilità di successo”; 6) Dicano i CCTTUU, sempre se accertato un ritardo diagnostico, quanto lo stesso avrebbe inciso sulla probabilità di
“maggior rischio di complicanze” nella perdita totale del visus durante i successivi interventi chirurgici a cui si sottopose 7) Dicano se, una diagnosi più precoce, evidenziante la Parte_1 presenza di un voluminoso processo espansivo intracranico, avrebbe evitato l'intervento chirurgico eseguito il 09 maggio 2012, o se, comunque, gli esiti dello stesso sarebbero stati meno invalidanti per
8) Dicano se il detto intervento richiedeva notevole abilità o la soluzione di Parte_1
problemi nuovi di speciale complessità o comportasse un largo margine di rischio;
9) Determinino la incapacità temporanea totale e parziale nonché il danno biologico permanente, quali conseguenze delle eventuali inadempienze riscontrate, nonché il danno estetico residuato a 10) Parte_1
Riferiscano se le spese documentate sono congrue;
11) Evidenzino ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia”.
All'esito dell'espletamento dell'incarico ricevuto, il collegio peritale, compiuta una disamina della documentazione clinica in atti, nonché presa visione diretta del periziando, preliminarmente esponeva che dal settembre 2005 e fino al 02 novembre 2011, (quindi dall'età di 8 anni sino Parte_1 all'età di 14 anni), veniva visitato, privatamente, dal Dott. oculista, per astigmatismo Controparte_1
ed ipermetropia.
Nel corso di una delle visite di controllo e, precisamente, in quella del 14.12.2006, nella relativa cartella ambulatoriale, il medico annotava: “lieve esof.”.
Il 27 aprile 2012, il eseguiva una RM ed una TC i cui esiti evidenziavano la presenza di una Pt_1
voluminosa massa in fossa cranica destra;
motivo per cui, il 05.05.2012, ricoverato presso il Policlinico
Gemelli di Roma, il minore si sottoponeva a due interventi chirurgici, mirati ad asportare la massa evidenziata dagli esami.
Specificano i CCTTUU: “le dimensioni notevoli della neoformazione (54x46x60mm, per confronto una pallina da ping pong ha un diametro di 40 mm), risultata poi all'esame istologico essere una displasia fibrosa..”.
Proseguono i consulenti nominati: “….. Nelle cartelle cliniche del Policlinico Gemelli, l'epoca di
pagina 4 di 12 insorgenza dell'esoftalmo e dei disturbi visivi, è riferita a circa 6 mesi prima dell'intervento effettuato all'inizio del maggio 2012, quindi al novembre 2011. Di tale esoftalmo, tuttavia, non si fa menzione nella cartella clinica del Dott. in occasione della visita del 2 novembre 2011. CP_1
Il 9 maggio 2012 il signor veniva sottoposto a un primo intervento neurochirurgico, a seguito del Pt_1 quale sviluppava una atrofia del nervo ottico che determinava la perdita totale della vista dell'occhio destro. A distanza di due mesi, nel luglio 2012 il signor veniva sottoposto a un secondo tentativo Pt_1
di asportazione totale della displasia fibrosa, con ricostruzione delle parti ossee danneggiate. Tuttavia tale intervento non risultava essere radicale.
Affermano, ancora, i CCTTUU che: “…In riferimento alla visita medica del 16 marzo 2006, considerando che il signor era da poco seguito dal Dott. a seguito del riscontro Pt_1 CP_1
“lieve anisocoria per OD > di OS”……. sarebbe stato opportuno sottoporre il paziente ad un controllo, programmato ed effettuato, nel caso di specie, a distanza di 9 mesi, tempo che può ritenersi sostanzialmente congruo. Dalla cartella clinica del Dott. non è possibile, tuttavia, comprendere CP_1
se la presenza di anisocoria sia stata verificata o meno nelle visite successive..” (cfr. pg. 26 dell'elaborato peritale);
“… Dopo il controllo oculistico del 14.12.2006 (in cui il Dott. segnalò “lieve esof.” (esoftalmo o CP_1
esoforia), sarebbe stato opportuno richiedere esami più approfonditi ed ulteriori accertamenti, anche neuroradiologici, iniziando con una TC o una RM di massiccio facciale e orbite a seguito del riscontro di lieve esoftalmo, vale a dire lieve sporgenza del bulbo oculare, di nuova insorgenza. Questo in quanto un lieve esoftalmo di recente insorgenza (non rilevato alla visita di 9 mesi prima) in un bambino di 9 anni può essere dovuto a un disturbo endocrino grave (poco probabile nel caso di specie in assenza di altri sintomi) oppure dovuto a una massa all'interno del cranio o, come nel caso di specie, all'interno dell'orbita che comprime e sposta il bulbo oculare
Per quanto riguarda invece una lieve esoforia, vale a dire lieve deviazione più o meno accentuata di uno o entrambi gli occhi verso l'interno, ……. Il riscontro di esoforia non è un reperto allarmante, soprattutto in un bambino affetto da ipermetropia, come nel caso di specie.
I sottoscritti CCTTUU non hanno ulteriori elementi per stabilire se l'annotazione in cartella clinica facesse rifermento a esoftalmo o a esoforia. Possono solo rilevare che:
- l'ipotesi dell'esoftalmo è in linea con la storia clinica del signor e un lieve esoftalmo Pt_1
potrebbe essere notato da un occhio clinico esperto;
pagina 5 di 12 - una esoforia è in linea con l'ipermetropia dalla quale era affetto il signor e tale reperto può Pt_1
essere evidenziato solo con l'esecuzione di un test ad hoc.
Si segnala, infine, che anche una eventuale modifica della anisocoria riscontrata in precedenza avrebbe richiesto approfondimenti…….
Concludono i CCTTUU:
- che successivamente al controllo medico del 14.12.2006, sarebbe stato opportuno prescrivere ulteriori e più approfonditi accertamenti in caso di esoftalmo, ma non in caso di esoforia (cfr. pag. 27);
- che se la diagnosi fosse stata tempestivamente effettuata, tra la fine del 2006 e l'inizio 2007, o, al più tardi, tra il 2009 ed il 2010, quando il signor non presentava deficit del visus né altri segni di Pt_1
sofferenza del nervo ottico, è ragionevole ipotizzare, secondo il criterio probabilistico, che un intervento in questa fase avrebbe permesso di conservare la vista dell'occhio destro (cfr. pag. 35);
- che in caso di diagnosi nel novembre 2011 con sintomi di sofferenza del nervo ottico , dovuti al calo e/o all'annebbiamento della vista, è ragionevole ipotizzare, secondo il criterio probabilistico, che il signor avrebbe avuto maggiori probabilità di conservare il visus dell'occhio destro, potendosi Pt_1
stimare che il ritardo diagnostico abbia determinato una perdita di chance di circa il 50% di non avere un peggioramento della vista, inclusa la perdita totale (cfr. pag. 35);
- che né al momento della diagnosi, né prima della stessa, vi erano valide alternative terapeutiche alla chirurgia, ma che il ritardo diagnostico ha portato ad un intervento a “maggior rischio di complicanze” sul nervo ottico (cfr. pag. 36)
All'esito della disamina, quindi, il collegio peritale ha stimato un danno biologico permanente, per la perdita della vista all'occhio destro, del 28% ed il danno estetico legato alla distopia oculare del 15%.
I periti non sono stati in grado di determinare incapacità temporanea totale e parziale, in considerazione del fatto che il sarebbe stato comunque sottoposto a due distinti interventi chirurgici. Pt_1
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Gli accertamenti effettuati dal collegio peritale hanno consentito di accertare, con sufficiente grado di probabilità, che una diagnosi precoce, che era possibile pretendere dal medico curante, avrebbe ridotto in misura notevole i rischi di perdita totale della vista da parte del paziente.
Ed invero, è dall'analitico esame, nonché dalla illustrazione medico-scientifica di tali patologie, effettuata dai nominati consulenti con ineccepibile precisione e da cui questa Corte ritiene non doversi pagina 6 di 12 discostare, che può giungersi ad un definitivo ed effettivo riconoscimento del danno riportato dal
, causato da una omessa precisa diagnosi (riguardante un lieve esoftalmo) da parte del medico Pt_1
oculista, Dott. CP_1
Tanto, quindi, a fugare ogni dubbio in ordine alla interpretazione da dare a quanto appuntato dal Dott. in occasione della visita del 14.12.2006, eseguita sul (lieve esof.). CP_1 Pt_1
Se, infatti, come affermato dai menzionati consulenti, il Dott. con l'annotazione “lieve esof.” CP_1
avesse inteso che il era affetto da lieve esoforia (vale a dire, in oculistica, forma di strabismo Pt_1 caratterizzata dalla tendenza di uno o entrambi gli occhi a deviare verso l'interno); patologia che, comunque, avrebbe dovuto comportare una serie di esami della vista, la sua mancata cura avrebbe comportato “soltanto” un peggioramento dei problemi di vista, come, ad esempio, una visione doppia persistente, l'ambliopia (il così detto occhio pigro); una difficoltà nelle attività quotidiane, tra cui la lettura, la guida, il lavoro.
Da qui, la conclusione dei periti che se il Dott. con quella breve annotazione avesse inteso fare CP_1 riferimento alla esoforia, tale riscontro non sarebbe stato:”…. un reperto allarmante, soprattutto in un bambino affetto da ipermetropia, come nel caso di specie”.
Diversamente, invece, l'annotazione fatta dal Dott. in occasione della visita sul minore, si CP_1 riferiva, senz'altro, alla presenza di “lieve esoftalmo”, in quanto, come successivamente accertato con esami diagnostici più approfonditi, tale affezione (escludendo che potesse ricollegarsi ad un disturbo endocrino grave (poco probabile nel caso di specie in assenza di altri sintomi), sicuramente si ricollegava alla presenza di “…una massa all'interno del cranio o, come nel caso di specie, all'interno dell'orbita che comprime e sposta il bulbo oculare”.
Aggiungono, inoltre, i CCTTUU, che se la diagnosi di esoftalmo fosse stata comunicata “… alla fine del 2006 - inizio 2007 o nel 2009-2010, è più probabile che non, che un intervento in questa fase avrebbe permesso di conservare la vista dell'occhio destro…(…); se fosse stata comunicata nel novembre 2011 con sintomi di sofferenza del nervo ottico (calo/annebbiamento della vista): è più probabile che non che il signor avrebbe avuto maggiori probabilità di conservare il visus dell'occhio destro, potendosi Pt_1
stimare che il ritardo diagnostico abbia determinato una perdita di chance di circa il 50% di non avere un peggioramento della vista (inclusa la perdita totale)” e che: “….il ritardo diagnostico ha portato ad un intervento a “maggior rischio di complicanze” sul nervo ottico. Con una diagnosi più precoce il trattamento chirurgico avrebbe avuto più probabilità di successo…”. pagina 7 di 12 Risulta, pertanto, comprovato ed esistente il nesso di causalità tra il danno subìto dal e la Pt_1
omessa condotta del sanitario appellato (id est ritardo diagnostico), in quanto, con una diagnosi precoce della patologia, il visus dell'occhio destro avrebbe potuto essere conservato, così come il campo visivo omolaterale, ma anche il danno estetico sarebbe risultato meno evidente.
Si passa, ora, all'esame delle difese dell'appellato.
Quanto alla eccezione di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., riproposta dal dott. nella propria comparsa conclusionale, (il predetto, preliminarmente, ha contestato la decisione CP_1 della Corte di disporre il rinnovo degli accertamenti peritali, definito “incomprensibile, e pertanto illegittimo, accoglimento della rinnovazione della CTU nel presente grado di giudizio”) (cfr. conclusionale, pag. 3), la stessa è infondata.
Ed invero, il gravame interposto dal , diversamente da quanto opinato dall'appellato, contiene Pt_1
tutti gli elementi di critica della decisione appellata che ne rendono possibile il vaglio alla Corte.
In maniera del tutto apodittica, quindi, l'appellato su duole che: “…i consulenti nominati da codesta
Ecc.ma Corte di Appello hanno totalmente ignorato i due precedenti elaborati ritenendo superfluo fornire ogni utile argomentazione, sul piano scientifico, che vada a contraddire le risultanze a firma del dott. e della dott.ssa ; anzi, se qualche “contestazione” o “risposta” c'è stata - Per_1 Per_2
e ci riferiamo anche alle osservazioni formulate dal dott. ai suoi pregevoli Colleghi - il Per_3
contenuto ed i toni sono stati più di taglio difensivo della posizione del danneggiato che di spessore scientifico e di approfondimento critico. Evidenti criticità, quindi, sia sul piano formale che sostanziale” (cfr. pagg. 3 e 4).
La censura è inammissibile in quanto non fornisce elementi certi di valutazione dai quali possa desumersi illogicità nella redazione dell'elaborato peritale, non potendo ritenersi tali il non aver tenuto conto dei precedenti responsi medico-legali, o l'aver risposto alle controdeduzioni dei CC.TT.PP. con chiarimenti “di taglio difensivo della posizione del danneggiato”; affermazione, questa, che non ha alcun pregio dal punto di vista giuridico.
E, del resto, come in precedenza esposto, il collegio peritale, nel proprio elaborato, ha evidenziato che nel corso delle operazioni peritali: “…Sia il Dott. , (consulente di parte del ) che il Per_4 Pt_1
Dott. , (consulente di parte del Dott. hanno condiviso, con riferimento al quesito Per_3 CP_1 numero 8, che l'intervento chirurgico richiedeva notevole abilità o la soluzione di problemi nuovi di
pagina 8 di 12 speciale complessità o comportasse un largo margine di rischio, che a parere del Dott. è Per_4 stato notevolmente aumentato dal ritardo diagnostico” (cfr. pag. 20).
I periti d'ufficio, inoltre, hanno avuto modo di fornire precise risposte ai rilievi sollevati dai consulenti di parte, in quanto hanno tenuto conto anche dei dati della letteratura scientifica: “richiamati dal CTP
Dott. che supportano l'associazione tra sintomi visivi di durata inferiore a 6 mesi e migliori Per_4 esiti della chirurgia in caso di compressione del nervo ottico dovuta a meningioma” (cfr. pag. 33).
Quest'ultimo ed il dott. , consulente di parte del convenuto, hanno prodotto una propria nota di Per_3
controdeduzioni, puntualmente riscontrata dal collegio peritale (cfr. a pag. 40 ed a pag. 41).
Giova sottolineare che l'appellato, nella propria comparsa conclusionale, non ha evidenziato profili di illogicità o di erroneità nella nota dei chiarimenti resi ai CC.TT.PP., limitandosi a ribadirne le tesi tecniche, unitamente a quelle oggetto delle due precedenti consulenze (quella resa nel giudizio penale e quella espletata in primo grado).
È un pacifico principio giurisprudenziale quello in base al quale: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. civ., sez. I, 16.11.2022, n. 33742).
Nel caso che ci occupa, le argomentazioni difensive sollevate nella comparsa conclusionale non offrono, come detto, spunti critici, ulteriori rispetto a quelli già formulati dagli elaborati tecnici agli atti di causa, che sono già stati esaminati o implicitamente disattesi dal collegio peritale.
Ciò detto, l'accoglimento della domanda comporta la condanna degli appellati, in solido, al risarcimento del danno che, sulla scorta dell'accertamento effettuato nell'elaborato peritale, (con cui, si ribadisce, i CCTTUU medico-legali hanno accertato l'esistenza di un danno biologico permanente nella misura del 28%, per la perdita della vista all'occhio destro, nonché un ulteriore 15% di danno, dovuto all'inestetismo conseguente agli interventi chirurgici), può essere quantificato come in appresso.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che: “I postumi di carattere estetico
pagina 9 di 12 conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (Cass. civ., sez. III, 8.7.2020, n. 14246).
Non può, dunque, farsi luogo ad una sommatoria tra i due valori percentuali indicati dal collegio peritale.
Cionondimeno, è evidente che il , oltre al danno strettamente connesso alla perdita della vista Pt_1
al singolo occhio, ha subìto, anche, un evidente danno estetico, così come riconosciuto dai consulenti;
danno estetico che, per quanto chiarito dai periti d'ufficio, con tutta probabilità, avrebbe avuto un impatto minore, ove l'affezione fosse stata tempestivamente diagnosticata e sottoposta a trattamento chirurgico.
Tale incidenza estetica sul danno biologico va, dunque, ritenuta rilevante, (evincibile, oltre al riscontro dei consulenti, anche ictu oculi, dall'esame delle fotografie prodotte agli atti dal ); di tal che Pt_1
questa Corte ritiene di riconoscere il danno biologico nella percentuale, omnicomprensiva, del 40%, prevista dai parametri scaturenti dalle tabelle in uso al Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024.
Non vi è dubbio alcuno, infatti, che tale liquidazione vada riconosciuta, dovendosi presumere che il
, per la sofferenza interiore patita in età di sviluppo e di crescita;
per aver subito un intervento Pt_1
così invasivo nella delicatissima età adolescenziale (con tutto ciò che ne consegue, in considerazione dei rapporti interpersonali con i coetanei); per aver dovuto misurarsi con una grave e limitante invalidità, all'esito dell'ineluttabile intervento chirurgico, abbia subìto un rilevante danno morale ed una altrettanto profonda sofferenza psichica, che si è aggiunta all'oggettivo irreparabile danno biologico, conseguente alla perdita della vista all'occhio destro.
In ragione di quanto sopra, tenendo conto dell'età del che, all'epoca dell'intervento chirurgico Pt_1
(09/05/2012), aveva quattordici anni, nonchè del danno non patrimoniale subìto per la perdita della vista, il predetto ha diritto ad un risarcimento del danno, quantificato in un importo complessivo di €
348.070,00, (comprensivo della sofferenza soggettiva interiore), con punto base di danno biologico pari ad € 6.204,45, incrementato del 50% (€ 3.102,23), per la sofferenza soggettiva, ad € 9.306,67.
pagina 10 di 12 Tale importo, attualizzato, va devalutato alla data dell'intervento chirurgico e, quindi, rivalutato anno per anno, con l'aggiunta degli interessi moratori, sulle somme di anno in anno rivalutate, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo così ottenuto, e da quella data, andranno riconosciuti gli ulteriori interessi moratori sino all'effettivo soddisfo.
La condanna va disposta in via solidale a carico di entrambi gli appellati, come richiesto dall'appellante, atteso che il dott. nel presente grado di appello, non ha riproposto la domanda di CP_1
garanzia spiegata in primo grado nei confronti della propria Compagnia di assicurazioni.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna di e della Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese e compensi del
[...] Parte_1
doppio grado di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, ai valori medi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia (€ 348.070,00) e della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , nei confronti di e della in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante, per la riforma della ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., del 19.04.2021, resa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna e la in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante, al pagamento, in solido, in favore di , ed a titolo di Parte_1
risarcimento danni, dell'importo complessivo di € 348.070,00, come quantificato in motivazione, oltre interessi moratori, da calcolarsi come specificato in motivazione;
2) condanna, altresì, e la in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, al pagamento, in solido, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 300,00, per esborsi, ed in € 22.457,00, per compensi, e quanto al presente grado di appello in € 810,00 per esborsi ed in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Cassa di previdenza ed IVA come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU di primo e di secondo grado a carico delle parti appellate, in solido.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 29/11/2024
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 12 di 12